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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/12/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.1100/2023, promossa da:
C.F. , residente in [...] C.F._1
Macallè n. 11/A, elettivamente domiciliato in Milano, P.zza Velasca n. 6, presso lo studio dell'Avv. Lucia Loccisano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
contro
cod. fisc. P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in Bologna, Via Stalingrado, n. 45, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore e per quest'ultimo il suo procuratore ad negotia, sig. CP_2
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 17
[...] febbraio 2023 in autentica in Notaio dott. di Bologna, ai nn. Persona_1
97404/12539 di rep./racc., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Filiberto, per mandato in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite precisano come da rispettivi atti introduttivi e successivi verbali di causa e note conclusive.
FATTO E DIRITTO La motivazione della sentenza è redatta in forma concisa, senza l'indicazione dello svolgimento del processo, in base a quanto previsto dagli artt.132 cpc e 118 d.a. cpc, come modificati dalla legge n.69/2009 (applicabili anche ai giudizi in corso in primo grado alla data del 4.7.2009 –art.58, comma 2 legge cit.)
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore conveniva in giudizio la compagnia per sentirla condannare al risarcimento dei Controparte_3 danni subiti e quantificati nella misura complessiva di €.37.858,50 a seguito di un incidente stradale verificatosi il 2.5.2023 verso le ore 10.00 presso la propria azienda boschiva sita a Martone in via Macallè. Rappresentava che viaggiava, quale terzo trasportato, sull'autocarro IVECO, Tg. BG407KD, di sua proprietà e condotto dal figlio
Giunti a destinazione, alle ore 10.00 circa, il figlio arrestava il CP_4 CP_4 veicolo, senza spegnerlo, per far scendere il padre, il quale apriva lo sportello lato passeggero e si posizionava per la discesa. In quel frangente al conducente scivolava il piede dalla frizione e l'autocarro conseguentemente si spegneva, sbalzando in avanti.
L'attore, già pronto per scendere dal mezzo, posizionato frontalmente rispetto alla portiera completamente aperta, a causa della repentina ed improvvisa manovra, cadeva a terra, impattando principalmente con il volto e riportando gravi lesioni alla propria persona. Prontamente soccorso dal figlio e dal sig. , veniva trasportato Controparte_5 con urgenza presso l'Ospedale di Locri, dove rimaneva degente fino al 10.05.2023 (doc.
1), data in cui veniva dimesso con la seguente diagnosi: “politrauma con focolai emorragico contusivi in sede frontale destra e temporale sinistra, frattura dell'osso frontale in corrispondenza della parte laterale dell'orbita di destra, frattura delle ossa proprie del naso, frattura composta dell'arco posteriore della XI e XII costa di destra, frattura lievemente scomposta dell'epifisi distale del radio di sinistra.”
Si costituiva soltanto l la quale contestava l'assunto attoreo, CP_1 eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato rispetto dell'art.148 CdA non contenendo la domanda di messa in mora gli elementi richiesti dalla norma ed espressamente indicati dal comma 2 dell'art.148 cit. Nel merito contestava il fatto storico, atteso che dal referto di P.S. lo stesso figlio dell'attore
Pag. 2 di 7 dichiarava di non sapere come fosse accaduto il sinistro. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Espletata l'attività istruttoria mediante assunzione di una prova testimoniale, il
Giudice non accoglieva la richiesta di CTU medico-legale, rinviando per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies e all'udienza del 7.3.2025 rinviata successivamente al 13.6.2025 a trattazione scritta ex art.127 ter cpc.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione d'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art.148 CdA.
Come noto, la richiesta di risarcimento danni per lesioni deve essere corredata degli elementi specificati al comma 2 dell'art.148 CdA che recita: “La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto al risarcimento con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'art.142 comma 2 o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima….”
Certamente la lettera di messa in mora prodotta in atti è priva dei requisiti richiesti dalla norma e soprattutto non può considerarsi come una lettera di messa in mora, perché priva della richiesta risarcitoria, oltrechè sprovvista dei richiesti allegati.
La Corte di Cassazione, (cfr. ord. N.15445/2021), ha sottolineato che se le omissioni nella richiesta pregiudicano la possibilità dell'Assicuratore di comprendere i termini del contendere, la domanda risarcitoria può ed anzi deve essere dichiarata improponibile. In particolare, per costante giurisprudenza, a norma dell'art. art. 145 Cod. Ass., l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione
Pag. 3 di 7 di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private.
La proponibilità della domanda risarcitoria deve dirsi, quindi, legata ad un presupposto formale rappresentato dalla trasmissione di una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta e ad un requisito sostanziale di correttezza (art. 1175 c.c.)
e buona fede (art. 1375 c.c.)”.
Tuttavia, l'improponibilità della domanda giudiziale, per come sanzionato dalla giurisprudenza di legittimità, rileva quando la compagnia non è stata messa nella condizione di poter formulare un'offerta stragiudiziale per la carenza degli elementi forniti dal danneggiato, ma nel caso di specie la compagnia, riscontrando la richiesta dell'attore dopo solo due giorni, ha escluso di poter formulare qualsiasi offerta per la contestazione a monte del fatto storico, per cui l'eccezione della convenuta, seppur condivisibile per la carenza assoluta degli elementi di cui all'art.148 cit., nello specifico non coglie nel segno per il riscontro dato dalla compagnia e fondato su presupposti del tutto diversi da quelli della mancanza degli elementi forniti dal danneggiante per formulare l'offerta risarcitoria in via stragiudiziale.
Pertanto l'eccezione d'improponibilità della domanda va disattesa.
La domanda però non può essere accolta nel merito.
Le risultanze istruttorie acquisite e soprattutto la prova testimoniale non depongono per un accoglimento della domanda.
L'unico teste escusso dichiarava: “ Ricordo l'incidente per cui è Controparte_5 causa che è avvenuto il 2.5.2023 in via Poligori di Martone. Io e l'attore unitamente al figlio avevamo finito di lavorare in un cantiere e ci stavamo recando in un altro. Io sono giunto con la mia auto e aspettavo di essere raggiunto dall'attore. Ho visto che lo stesso giunse a bordo di un camioncino Turbo Daily Iveco guidato dal figlio dell'attore.
Quando il mezzo si fermò con il motore ancora acceso, nel mentre che l'attore scendeva dallo stesso, il furgone si è mosso, forse per una disattenzione del figlio e l'attore è caduto a terra sbattendo con la faccia ed era pieno di sangue e privo di sensi. Lo abbiamo portato di peso nella sua macchina di marca Jeep Pajero che si trovava
Pag. 4 di 7 parcheggiata nel cantiere e io e il figlio lo abbiamo accompagnato al P.S. di Locri.” Su sollecitazione del procuratore della convenuta il teste confermava inoltre di aver deposto nel 2018 sempre in favore dell'attore suo datore di lavoro per aver subito un altro incidente sempre scendendo dal suo camioncino, nella medesima località e che l'attore aveva riportato nella stessa regione anatomica lesioni per le quali anche in quel caso veniva soccorso con trasporto in ospedale.
Esaminando attentamente la dinamica descritta dal teste, si evince che il teste non sembra confermare appieno la dinamica descritta dall'attore. Egli dichiara che il furgone, con il motore acceso, si è mosso mentre l'attore stava scendendo e non che il furgone si spegneva. Ma ciò che non appare in alcun modo convincente è la dinamica descritta e le lesioni riportate. L'attore, dal racconto del teste, cadde a terra sbattendo con la faccia e perse i sensi. Dall'esame stesso del referto di P.S. è evidente che il politraumatismo che ha interessato parecchie regioni del corpo in modo serio, non poteva di certo avvenire con una caduta ad una distanza così ravvicinata mentre era già in fase di discesa dal furgone. Ricordiamo a noi stessi che all'incirca la distanza in altezza dal sedile anteriore e la strada di un autocarro IVECO è di 92-95 cm, senza considerare che l'attore era già intento a scendere. Non occorreva pertanto una CTU medica per accertare la non compatibilità delle lesioni con le circostanze di fatto provate. Pur volendo ammettere per un attimo la ricostruzione operata dall'attore, è inverosimile che l'attore potesse riportare quella serie di fratture in più parti del corpo, data l'assenza di forza cinetica del mezzo, in quanto il mezzo di trasporto, nel momento in cui l'attore scendeva, era fermo. Né tampoco sia in domanda che dalla deposizione del teste, si evince una particolare condizione del terreno o la presenza di scarpate in prossimità del luogo della caduta. La domanda non è peraltro corredata da alcuna fotografia che descriva i luoghi di causa.
Pertanto, sulla base degli atti acquisiti in giudizio, la domanda dell'attore va rigettata perché non provata la ricostruzione dell'incidente per come descritta e soprattutto perché non appare verosimile la riconducibilità delle lesioni riportate alla dinamica del sinistro per come descritta.
Pag. 5 di 7 Le spese del giudizio vanno liquidate secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_2
, nei confronti di , con atto ritualmente
[...] Controparte_3 notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda b) per le ragioni espresse in parte motiva;
c) Condanna l'attore al pagamento delle spese processuali che liquida in
€.3.809,00 per compensi secondo i valori minimi delle tariffe forensi attualmente vigenti, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 2 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
Pag. 6 di 7 Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.1100/2023, promossa da:
C.F. , residente in [...] C.F._1
Macallè n. 11/A, elettivamente domiciliato in Milano, P.zza Velasca n. 6, presso lo studio dell'Avv. Lucia Loccisano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
contro
cod. fisc. P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in Bologna, Via Stalingrado, n. 45, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore e per quest'ultimo il suo procuratore ad negotia, sig. CP_2
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 17
[...] febbraio 2023 in autentica in Notaio dott. di Bologna, ai nn. Persona_1
97404/12539 di rep./racc., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Filiberto, per mandato in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite precisano come da rispettivi atti introduttivi e successivi verbali di causa e note conclusive.
FATTO E DIRITTO La motivazione della sentenza è redatta in forma concisa, senza l'indicazione dello svolgimento del processo, in base a quanto previsto dagli artt.132 cpc e 118 d.a. cpc, come modificati dalla legge n.69/2009 (applicabili anche ai giudizi in corso in primo grado alla data del 4.7.2009 –art.58, comma 2 legge cit.)
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore conveniva in giudizio la compagnia per sentirla condannare al risarcimento dei Controparte_3 danni subiti e quantificati nella misura complessiva di €.37.858,50 a seguito di un incidente stradale verificatosi il 2.5.2023 verso le ore 10.00 presso la propria azienda boschiva sita a Martone in via Macallè. Rappresentava che viaggiava, quale terzo trasportato, sull'autocarro IVECO, Tg. BG407KD, di sua proprietà e condotto dal figlio
Giunti a destinazione, alle ore 10.00 circa, il figlio arrestava il CP_4 CP_4 veicolo, senza spegnerlo, per far scendere il padre, il quale apriva lo sportello lato passeggero e si posizionava per la discesa. In quel frangente al conducente scivolava il piede dalla frizione e l'autocarro conseguentemente si spegneva, sbalzando in avanti.
L'attore, già pronto per scendere dal mezzo, posizionato frontalmente rispetto alla portiera completamente aperta, a causa della repentina ed improvvisa manovra, cadeva a terra, impattando principalmente con il volto e riportando gravi lesioni alla propria persona. Prontamente soccorso dal figlio e dal sig. , veniva trasportato Controparte_5 con urgenza presso l'Ospedale di Locri, dove rimaneva degente fino al 10.05.2023 (doc.
1), data in cui veniva dimesso con la seguente diagnosi: “politrauma con focolai emorragico contusivi in sede frontale destra e temporale sinistra, frattura dell'osso frontale in corrispondenza della parte laterale dell'orbita di destra, frattura delle ossa proprie del naso, frattura composta dell'arco posteriore della XI e XII costa di destra, frattura lievemente scomposta dell'epifisi distale del radio di sinistra.”
Si costituiva soltanto l la quale contestava l'assunto attoreo, CP_1 eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato rispetto dell'art.148 CdA non contenendo la domanda di messa in mora gli elementi richiesti dalla norma ed espressamente indicati dal comma 2 dell'art.148 cit. Nel merito contestava il fatto storico, atteso che dal referto di P.S. lo stesso figlio dell'attore
Pag. 2 di 7 dichiarava di non sapere come fosse accaduto il sinistro. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Espletata l'attività istruttoria mediante assunzione di una prova testimoniale, il
Giudice non accoglieva la richiesta di CTU medico-legale, rinviando per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies e all'udienza del 7.3.2025 rinviata successivamente al 13.6.2025 a trattazione scritta ex art.127 ter cpc.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione d'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art.148 CdA.
Come noto, la richiesta di risarcimento danni per lesioni deve essere corredata degli elementi specificati al comma 2 dell'art.148 CdA che recita: “La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto al risarcimento con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'art.142 comma 2 o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima….”
Certamente la lettera di messa in mora prodotta in atti è priva dei requisiti richiesti dalla norma e soprattutto non può considerarsi come una lettera di messa in mora, perché priva della richiesta risarcitoria, oltrechè sprovvista dei richiesti allegati.
La Corte di Cassazione, (cfr. ord. N.15445/2021), ha sottolineato che se le omissioni nella richiesta pregiudicano la possibilità dell'Assicuratore di comprendere i termini del contendere, la domanda risarcitoria può ed anzi deve essere dichiarata improponibile. In particolare, per costante giurisprudenza, a norma dell'art. art. 145 Cod. Ass., l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione
Pag. 3 di 7 di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private.
La proponibilità della domanda risarcitoria deve dirsi, quindi, legata ad un presupposto formale rappresentato dalla trasmissione di una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta e ad un requisito sostanziale di correttezza (art. 1175 c.c.)
e buona fede (art. 1375 c.c.)”.
Tuttavia, l'improponibilità della domanda giudiziale, per come sanzionato dalla giurisprudenza di legittimità, rileva quando la compagnia non è stata messa nella condizione di poter formulare un'offerta stragiudiziale per la carenza degli elementi forniti dal danneggiato, ma nel caso di specie la compagnia, riscontrando la richiesta dell'attore dopo solo due giorni, ha escluso di poter formulare qualsiasi offerta per la contestazione a monte del fatto storico, per cui l'eccezione della convenuta, seppur condivisibile per la carenza assoluta degli elementi di cui all'art.148 cit., nello specifico non coglie nel segno per il riscontro dato dalla compagnia e fondato su presupposti del tutto diversi da quelli della mancanza degli elementi forniti dal danneggiante per formulare l'offerta risarcitoria in via stragiudiziale.
Pertanto l'eccezione d'improponibilità della domanda va disattesa.
La domanda però non può essere accolta nel merito.
Le risultanze istruttorie acquisite e soprattutto la prova testimoniale non depongono per un accoglimento della domanda.
L'unico teste escusso dichiarava: “ Ricordo l'incidente per cui è Controparte_5 causa che è avvenuto il 2.5.2023 in via Poligori di Martone. Io e l'attore unitamente al figlio avevamo finito di lavorare in un cantiere e ci stavamo recando in un altro. Io sono giunto con la mia auto e aspettavo di essere raggiunto dall'attore. Ho visto che lo stesso giunse a bordo di un camioncino Turbo Daily Iveco guidato dal figlio dell'attore.
Quando il mezzo si fermò con il motore ancora acceso, nel mentre che l'attore scendeva dallo stesso, il furgone si è mosso, forse per una disattenzione del figlio e l'attore è caduto a terra sbattendo con la faccia ed era pieno di sangue e privo di sensi. Lo abbiamo portato di peso nella sua macchina di marca Jeep Pajero che si trovava
Pag. 4 di 7 parcheggiata nel cantiere e io e il figlio lo abbiamo accompagnato al P.S. di Locri.” Su sollecitazione del procuratore della convenuta il teste confermava inoltre di aver deposto nel 2018 sempre in favore dell'attore suo datore di lavoro per aver subito un altro incidente sempre scendendo dal suo camioncino, nella medesima località e che l'attore aveva riportato nella stessa regione anatomica lesioni per le quali anche in quel caso veniva soccorso con trasporto in ospedale.
Esaminando attentamente la dinamica descritta dal teste, si evince che il teste non sembra confermare appieno la dinamica descritta dall'attore. Egli dichiara che il furgone, con il motore acceso, si è mosso mentre l'attore stava scendendo e non che il furgone si spegneva. Ma ciò che non appare in alcun modo convincente è la dinamica descritta e le lesioni riportate. L'attore, dal racconto del teste, cadde a terra sbattendo con la faccia e perse i sensi. Dall'esame stesso del referto di P.S. è evidente che il politraumatismo che ha interessato parecchie regioni del corpo in modo serio, non poteva di certo avvenire con una caduta ad una distanza così ravvicinata mentre era già in fase di discesa dal furgone. Ricordiamo a noi stessi che all'incirca la distanza in altezza dal sedile anteriore e la strada di un autocarro IVECO è di 92-95 cm, senza considerare che l'attore era già intento a scendere. Non occorreva pertanto una CTU medica per accertare la non compatibilità delle lesioni con le circostanze di fatto provate. Pur volendo ammettere per un attimo la ricostruzione operata dall'attore, è inverosimile che l'attore potesse riportare quella serie di fratture in più parti del corpo, data l'assenza di forza cinetica del mezzo, in quanto il mezzo di trasporto, nel momento in cui l'attore scendeva, era fermo. Né tampoco sia in domanda che dalla deposizione del teste, si evince una particolare condizione del terreno o la presenza di scarpate in prossimità del luogo della caduta. La domanda non è peraltro corredata da alcuna fotografia che descriva i luoghi di causa.
Pertanto, sulla base degli atti acquisiti in giudizio, la domanda dell'attore va rigettata perché non provata la ricostruzione dell'incidente per come descritta e soprattutto perché non appare verosimile la riconducibilità delle lesioni riportate alla dinamica del sinistro per come descritta.
Pag. 5 di 7 Le spese del giudizio vanno liquidate secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_2
, nei confronti di , con atto ritualmente
[...] Controparte_3 notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda b) per le ragioni espresse in parte motiva;
c) Condanna l'attore al pagamento delle spese processuali che liquida in
€.3.809,00 per compensi secondo i valori minimi delle tariffe forensi attualmente vigenti, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 2 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
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