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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/12/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 892/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente Relatore
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 892/2025 V.G. promosso da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nato a [...], il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Magnacca Tiziana;
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI:
“procedere all'omologazione della separazione dei coniugi per mutuo consenso, alle seguenti condizioni dai medesimi concordate, volendo dichiarare che: - i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente con l'ossequio del reciproco rispetto, e con l'obbligo di comunicare il cambio di dimora, domicilio e residenza all'altro, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
- la casa coniugale, sita in San Salvo alla via C.
Monteverdi, 30, di proprietà della stessa resterà ad ella assegnata, che ivi vivrà insieme alla Pt_1
Per_ figlia mentre la figlia ormai maggiorenne, vivrà con il padre, sig. in San Salvo, Per_2 Pt_2 alla via Degli Oleandri, 18; - l'autovettura modello Fiat 500, tg. GK001NA, di proprietà della sig.ra rimarrà nell'esclusiva proprietà di quest'ultima, mentre il motoveicolo modello BMW Gs Pt_1
1200, targato EM43377 di proprietà del sig. rimarrà nella sua esclusiva proprietà; - per quel Pt_2
Per_ che concerne i necessari provvedimenti in favore delle figlie (maggiorenne) e Per_2
Per_ (sedicenne) si stabilisce che: vivrà con la madre in San Salvo alla via C. Monteverdi, 30, mentre vivrà con il padre e ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento delle figlie Per_2
Per_ collocate presso di sé, con il diritto del padre di vedere n. 2 pomeriggi a settimana con weekend alternati. Per quanto riguarda le festività seguirà la seguente regolamentazione: il Natale con la madre, la Vigilia e il giorno del 26 dicembre (Santo Stefano) con il padre, l'Epifania con la madre, la
Pasqua con la madre e le Palme con il papà e quando vorrà dietro consenso della stessa minore, mentre già maggiorenne, sarà libera di frequentare la propria madre tutte le volte che ne sentirà Per_2 il bisogno;
- il sig. verserà alla data di scadenza (15/04/2029) le somme che incasserà dalla Pt_2 polizza vita n. 32029666, Generali, ex polizza n. 00000000785533, AnnoXano, oltre gli interessi e/o a qualsiasi titolo abbiansi a maturare nel seguente modo: 1) € 4.450,00 oltre interessi e/o qualsiasi titolo abbiansi a maturare alla figlia con modalità da determinarsi successivamente;
2) € Per_2
Per_ 4450,00 oltre interessi e/o qualsiasi titolo abbiansi a maturare alla figlia con modalità da determinarsi successivamente e la restante somma sarà versata sul conto della sig.ra e Pt_1 precisamente alle seguenti coordinate bancarie [...], tratte su Credito
Cooperativo della valle del Trigno, filiale di AF (Cb); - gli assegni famigliari e/o assegno unico Per_ saranno percepiti esclusivamente dalla sig.ra per quanto riguarda e dal sig. per Pt_1 Pt_2
- tutte le spese straordinarie sono a carico del sig. nella misura del 50%, secondo Per_2 Pt_2 quanto stabilito dal Protocollo adottato da codesto Tribunale ovvero, a titolo esemplificativo tasse universitarie, abbonamenti per il trasporto, per le locazioni per uso studio, spese ludiche e/o ricreative e/o sportive, spese mediche non mutuabili, libri scolastici, feste di compleanno, cresima, vacanze studio, e comunque, secondo le determinazioni di legge;
- le eventuali frequentazioni di corsi Per_ universitari da parte della minore determinerà la suddivisione al 50% di tutte e ognuna delle spese (ordinarie e straordinarie) che la figlia dovrà affrontare per la frequentazione stessa per il vitto,
l'alloggio e le spese di mantenimento;
- i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale;
- i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
- i coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio”.
* * * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e - premesso Parte_1 Parte_2 che si sono sposati a Montenero di Bisaccia (CB) il 01/10/2005 e che dalla loro unione sono Per_ nate due figlie, e - hanno chiesto la separazione consensuale. Per_2
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle Per_ parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore, . Non si ravvisa la necessità, né
l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della stessa, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio a Montenero di Bisaccia (CB) il 01/10/2005, trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune di Montenero di Bisaccia (CB) al n. 23, parte II, serie
A, dell'anno 2005; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montenero di Bisaccia (CB) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio dell'11.12.25
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo