Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 aprile 2025 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 aprile 2025 |
Commentario • 1
- 1. Tra competitività e sostenibilità nel sistema finanziario europeoSupport@Db · https://www.dirittobancario.it/ · 18 luglio 2025
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 20348Provvedimento: SENTENZA sui ricorsi proposti dalle parti civili LL ED, LL AN e LL MO, in proprio e in qualità di eredi di LL AL, RT UD, BA RI e RA RE nel procedimento a carico di: Provincia di TO IN RT, nato a [...] il [...] NT AN LO, nato a [...] il [...] CH SS, nato a [...] il [...] IA NZ, nato a [...] il [...] e nei confronti di: AL CO, quale esercente la responsabilità genitoriale di AL LE Inail CO S.r.l. avverso la sentenza del 02/07/2024 della Corte d'appello di Firenze. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luca Tampieri, che si è riportato alla …Leggi di più...
- inesigibilità della condotta·
- cooperazione colposa·
- responsabilità penale·
- concorso di colpa·
- art. 40 cod. pen.·
- art. 589 cod. pen.·
- art. 113 cod. pen.·
- travisamento della prova·
- protezione civile·
- segnaletica stradale inadeguata·
- omessa vigilanza·
- posizione di garanzia
- 2. Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 3429Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Prima Sezione civile R.G. 2320-2335/2023 La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. ED BR Presidente dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17479/ 2023 del 09.06.2023 promosso da (P. Iva: ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_2 (P. Iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore; CP_2 1 (P. Iva: ), in …Leggi di più...
- art. 2495 c.c.·
- giudizio di rinvio·
- beni demaniali·
- consorzio·
- inammissibilità appello·
- contributo unificato·
- esenzione fiscale·
- responsabilità solidale·
- società cooperativa·
- prescrizione decennale
- 3. Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/11/2025, n. 2168Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della discussione orale, all'udienza del 4 novembre 2025 ha emesso la seguente sentenza, nella causa iscritta al n.6070 del 2022 a cui sono stati riuniti i fascicoli: 6691/23, 6692/23, 6185/22, 6186/22, 6369/22, 6071/22,6072/22, 6183/22, 6227/22 e 6228/22 TRA , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 , , , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 E , tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. D' Orazio Rosario, come in atti Parte_10 Parte_11 (ricorrenti) E in persona del legale rapp.te p.t., …Leggi di più...
- responsabilità erariale·
- responsabilità amministrativa·
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa·
- danno comunitario·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- prova della subordinazione·
- riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato·
- onere della prova·
- art. 7 D.Lgs. n. 165/2001·
- art. 36 D.Lgs. n. 165/2001
Versioni del testo
- Art. 1.
Finalita' e obiettivi
1. La presente legge si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonche' quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunita' e l'espressione della personalita' giovanile. A tal fine, essa e' volta a promuovere il piu' ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
2. L'attuazione delle finalita' di cui al comma 1 si realizza attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonche' attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della gioventu'», che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attivita' sportive di cui all'articolo 4.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2.
Istituzione dei Nuovi giochi della gioventu'
1. Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 sono istituiti, in forma sperimentale, i Nuovi giochi della gioventu', di seguito denominati «Giochi», promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della societa' Sport e salute Spa, sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonche' il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).
2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie. A parita' di possesso dei requisiti richiesti dal decreto di cui al comma 4, e' prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attivita' sportive di cui all'articolo 4, favorendo un'equa rappresentanza di genere. La verifica della regolarita' della frequenza delle suddette attivita' e' riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attivita' sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal decreto di cui al comma 4.
3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale e di classe, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con le Autorita' politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilita', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalita' di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilita' la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonche' una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilita' e normodotati possono giocare insieme, inclusi il sitting volley, il baskin e il rafroball.
5. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria che abbiano raggiunto il podio in una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
6. Al termine della fase nazionale dei Giochi, e' prevista la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 5. - Art. 3. Organizzazione dei Giochi 1. Lo svolgimento dei Giochi e' coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, della societa' Sport e salute Spa, del CONI e del CIP. Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione puo' sentire le amministrazioni competenti a dare un supporto.
2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria per avviare i giovani alla pratica sportiva nella disciplina piu' idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «Nuovi giochi della gioventu'», e' riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.
3. La Commissione, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonche' la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome. La partecipazione alle attivita' della Commissione non comporta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
5. La societa' Sport e salute Spa provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici di cui al comma 4 organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».