Art. 11. (Disposizioni concernenti le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura) 1. Al comma 7 dell'articolo 10 , al comma 2 dell'articolo 14 e al comma 3 dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , la parola "quattro" e' sostituita dalla parola "cinque", e al comma 2 dell'articolo 17 della medesima legge la parola "tre" e' sostituita dalla parola "quattro". 2. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, evitando duplicazioni di operazioni, l'Unioncamere, sulla base di un modello unico di comunicazione, acquisisce direttamente dalle amministrazioni e dagli organismi competenti i dati necessari all'aggiornamento continuo delle informazioni economiche, statistiche e amministrative previste dall' articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , effettuato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Con appositi protocolli d'intesa, le amministrazioni e gli organismi interessati e l'Unioncamere stabiliscono le modalita' di trasmissione dei dati, senza alcun onere. 3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, l'Unioncamere mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni collegate, senza alcun onere, le informazioni, gli atti e i documenti contenuti nel registro delle imprese, che non devono pertanto essere richiesti direttamente alle imprese medesime.
Note all'art. 11:
- Il testo degli articoli 10 , 14 , 16 e 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario), recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificati dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 10 (Consiglio). - 1. Il numero dei componenti del consiglio e' determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle societa' in forma cooperativa.
3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.
4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla meta' dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.
5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
7. Il consiglio dura in carica cinque anni".
"Art. 14 (Giunta). - 1. La giunta e' l'organo esecutivo della camera di commercio ed e' composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unita' superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere puo' esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.
2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e' rinnovabile per due sole volte.
3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
4. La giunta puo' essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo:
a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attivita' e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;
b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, societa', associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;
c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.
6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attivita' previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.
7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione e' sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva"".
"Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente e' eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione e' richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio.
Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.
2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'art. 4. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e puo' essere rieletto una sola volta".
"Art. 17 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato dal consiglio ed e' composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal presidente della giunta regionale, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro del tesoro, e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , i revisori dei conti di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il presidente. I revisori nominati devono risiedere nella regione ove ha sede la camera di commercio.
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.
3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.
4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformita' allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla giunta. Il collegio dei revisori dei conti redige altresi' una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni.
5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.
6. I revisori dei conti rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarita' nella gestione, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle societa' per azioni, in quanto compatibili".
- Il testo dell'art. 8, comma 8, della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580 , e' il seguente:
"8. Con regolamento emanato ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il bollettino ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256 , e successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese".
artigianato e agricoltura) 1. Al comma 7 dell'articolo 10 , al comma 2 dell'articolo 14 e al comma 3 dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , la parola "quattro" e' sostituita dalla parola "cinque", e al comma 2 dell'articolo 17 della medesima legge la parola "tre" e' sostituita dalla parola "quattro". 2. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, evitando duplicazioni di operazioni, l'Unioncamere, sulla base di un modello unico di comunicazione, acquisisce direttamente dalle amministrazioni e dagli organismi competenti i dati necessari all'aggiornamento continuo delle informazioni economiche, statistiche e amministrative previste dall' articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , effettuato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Con appositi protocolli d'intesa, le amministrazioni e gli organismi interessati e l'Unioncamere stabiliscono le modalita' di trasmissione dei dati, senza alcun onere. 3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, l'Unioncamere mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni collegate, senza alcun onere, le informazioni, gli atti e i documenti contenuti nel registro delle imprese, che non devono pertanto essere richiesti direttamente alle imprese medesime.
Note all'art. 11:
- Il testo degli articoli 10 , 14 , 16 e 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario), recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificati dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 10 (Consiglio). - 1. Il numero dei componenti del consiglio e' determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle societa' in forma cooperativa.
3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.
4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla meta' dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.
5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
7. Il consiglio dura in carica cinque anni".
"Art. 14 (Giunta). - 1. La giunta e' l'organo esecutivo della camera di commercio ed e' composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unita' superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere puo' esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.
2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e' rinnovabile per due sole volte.
3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
4. La giunta puo' essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo:
a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attivita' e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;
b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, societa', associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;
c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.
6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attivita' previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.
7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione e' sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva"".
"Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente e' eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione e' richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio.
Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.
2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'art. 4. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e puo' essere rieletto una sola volta".
"Art. 17 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato dal consiglio ed e' composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal presidente della giunta regionale, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro del tesoro, e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , i revisori dei conti di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il presidente. I revisori nominati devono risiedere nella regione ove ha sede la camera di commercio.
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.
3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.
4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformita' allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla giunta. Il collegio dei revisori dei conti redige altresi' una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni.
5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.
6. I revisori dei conti rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarita' nella gestione, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle societa' per azioni, in quanto compatibili".
- Il testo dell'art. 8, comma 8, della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580 , e' il seguente:
"8. Con regolamento emanato ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il bollettino ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256 , e successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese".