TRIB
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/11/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7084/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Dott. IC Cefis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7084 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2020, promossa da:
(C.F. ) nata il [...] in [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Stefania Perra, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
(C.F. ), nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Silvia Moi, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza del 25/11/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
I) disporre l'affidamento esclusivo del minore, alla madre, con Persona_1 Parte_1
esercizio della responsabilità genitoriale, comprensivo anche delle questioni di salute e sanitarie, nonché di quelle scolastiche (a titolo esemplificativo, autorizzazione a gite scolastiche, richiesta libri di testo in comodato, richiesta borse di studio) ed amministrative
(a titolo esemplificativo, richiesta del documento d'identità), che saranno di competenza esclusiva della madre;
II) disporre che la signora debba informare il signor delle Parte_1 Controparte_1
decisioni più importanti che riguardino il minore, anche tramite messaggi telefonici - SMS
e WhatsApp - al recapito telefonico indicato dal padre del minore medesimo;
III) disporre che il minore, vivrà con la madre presso la quale avrà la residenza Persona_1
anagrafica e trascorrerà con il padre, in considerazione degli impegni Controparte_1
di studio/sport del minore, e comunque solo previo accordo con lo stesso minore e solo previa graduale ripresa della frequentazione padre e figlio, il tempo che lo stesso minore deciderà di voler trascorrere insieme al proprio padre;
IV) stabilire che il convenuto dovrà contribuire al mantenimento del figlio, versando alla signora la somma di euro 150,00, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante Parte_1
versamento su c/c intestato all'attrice, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente sulla base degli indici Istat per il costo della vita, nonché, nella misura del 50 %, le spese straordinarie afferenti le spese sportive, spese scolastiche e gite ludiche,
spese mediche mutuabili e non, ed a titolo esemplificativo, il corredo scolastico ed i libri;
i costi delle visite mediche specialistiche aventi carattere di urgenza o, anche se non urgenti, non coperte dal servizio sanitario nazionale;
il costo dei farmaci, con riferimento sia ai ticket sia al costo integrale dei farmaci, aventi carattere d'urgenza o non coperti dal servizio sanitario nazionale;
e, più in generale, quelle spese - previamente concordate tra i coniugi e tra di loro assentite - relative ad ulteriori attività di studio, sportive, culturali e ricreative del figlio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e con Parte_2 Controparte_1
ricorso depositato dalla in data 06/11/2020 e successiva costituzione del assunti i Pt_1 CP_1
provvedimenti provvisori ed urgenti, pronunciata in data 7/06/2021 la separazione personale dei coniugi, con sentenza non definitiva n. 1915/2021, all'udienza del 25/11/2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa, mutato il rito, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
Preliminarmente, deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 1915/2021 emessa in data
7/06/2021 con cui è già stata pronunciata la separazione personale delle parti.
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
I genitori hanno manifestato concorde volontà di richiedere l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre, atteso che quest'ultima ha curato in via prevalente e continuativa la crescita e l'educazione del figlio, circostanza pacifica e non oggetto di contestazione da parte della controparte.
Tale soluzione appare altresì funzionale a garantire una gestione più agevole delle decisioni future che richiedano il consenso dell'altro genitore.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che in data con sentenza non definitiva n. 2915/2021 è stata pronunciata separazione personale dei coniugi, definitivamente decidendo:
I) affida il figlio minore, nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, Persona_1 Pt_1
con esercizio della responsabilità genitoriale, comprensivo anche delle questioni di salute e
[...]
sanitarie, nonché di quelle scolastiche (a titolo esemplificativo, autorizzazione a gite scolastiche,
richiesta libri di testo in comodato, richiesta borse di studio) ed amministrative (a titolo esemplificativo, richiesta del documento d'identità), che saranno di competenza esclusiva della madre;
II) dispone che informi delle decisioni più importanti che Parte_1 Controparte_1
riguardino il minore, anche tramite messaggi telefonici - SMS e WhatsApp - al recapito telefonico indicato dal padre del minore medesimo;
III) dispone che il minore, vivrà con la madre presso la quale avrà la residenza Persona_1
anagrafica e trascorrerà con il padre, in considerazione degli impegni di Controparte_1
studio/sport del minore, e comunque solo previo accordo con lo stesso minore e solo previa graduale ripresa della frequentazione padre e figlio, il tempo che lo stesso minore deciderà di voler trascorrere insieme al proprio padre;
IV) dispone che il dovrà contribuire al mantenimento del figlio, versando a la CP_1 Parte_1
somma di euro 150,00, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante versamento su c/c intestato all'attrice, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente sulla base degli indici Istat per il costo della vita, nonché, nella misura del 50 %, le spese straordinarie afferenti le spese sportive, spese scolastiche e gite ludiche, spese mediche mutuabili e non, ed a titolo esemplificativo, il corredo scolastico ed i libri;
i costi delle visite mediche specialistiche aventi carattere di urgenza o, anche se non urgenti, non coperte dal servizio sanitario nazionale;
il costo dei farmaci, con riferimento sia ai ticket sia al costo integrale dei farmaci, aventi carattere d'urgenza o non coperti dal servizio sanitario nazionale;
e, più in generale, quelle spese - previamente concordate tra i coniugi e tra di loro assentite
- relative ad ulteriori attività di studio, sportive, culturali e ricreative del figlio. Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
28/11/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IC Cefis
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Dott. IC Cefis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7084 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2020, promossa da:
(C.F. ) nata il [...] in [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Stefania Perra, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
(C.F. ), nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Silvia Moi, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza del 25/11/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
I) disporre l'affidamento esclusivo del minore, alla madre, con Persona_1 Parte_1
esercizio della responsabilità genitoriale, comprensivo anche delle questioni di salute e sanitarie, nonché di quelle scolastiche (a titolo esemplificativo, autorizzazione a gite scolastiche, richiesta libri di testo in comodato, richiesta borse di studio) ed amministrative
(a titolo esemplificativo, richiesta del documento d'identità), che saranno di competenza esclusiva della madre;
II) disporre che la signora debba informare il signor delle Parte_1 Controparte_1
decisioni più importanti che riguardino il minore, anche tramite messaggi telefonici - SMS
e WhatsApp - al recapito telefonico indicato dal padre del minore medesimo;
III) disporre che il minore, vivrà con la madre presso la quale avrà la residenza Persona_1
anagrafica e trascorrerà con il padre, in considerazione degli impegni Controparte_1
di studio/sport del minore, e comunque solo previo accordo con lo stesso minore e solo previa graduale ripresa della frequentazione padre e figlio, il tempo che lo stesso minore deciderà di voler trascorrere insieme al proprio padre;
IV) stabilire che il convenuto dovrà contribuire al mantenimento del figlio, versando alla signora la somma di euro 150,00, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante Parte_1
versamento su c/c intestato all'attrice, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente sulla base degli indici Istat per il costo della vita, nonché, nella misura del 50 %, le spese straordinarie afferenti le spese sportive, spese scolastiche e gite ludiche,
spese mediche mutuabili e non, ed a titolo esemplificativo, il corredo scolastico ed i libri;
i costi delle visite mediche specialistiche aventi carattere di urgenza o, anche se non urgenti, non coperte dal servizio sanitario nazionale;
il costo dei farmaci, con riferimento sia ai ticket sia al costo integrale dei farmaci, aventi carattere d'urgenza o non coperti dal servizio sanitario nazionale;
e, più in generale, quelle spese - previamente concordate tra i coniugi e tra di loro assentite - relative ad ulteriori attività di studio, sportive, culturali e ricreative del figlio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e con Parte_2 Controparte_1
ricorso depositato dalla in data 06/11/2020 e successiva costituzione del assunti i Pt_1 CP_1
provvedimenti provvisori ed urgenti, pronunciata in data 7/06/2021 la separazione personale dei coniugi, con sentenza non definitiva n. 1915/2021, all'udienza del 25/11/2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa, mutato il rito, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
Preliminarmente, deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 1915/2021 emessa in data
7/06/2021 con cui è già stata pronunciata la separazione personale delle parti.
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
I genitori hanno manifestato concorde volontà di richiedere l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre, atteso che quest'ultima ha curato in via prevalente e continuativa la crescita e l'educazione del figlio, circostanza pacifica e non oggetto di contestazione da parte della controparte.
Tale soluzione appare altresì funzionale a garantire una gestione più agevole delle decisioni future che richiedano il consenso dell'altro genitore.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che in data con sentenza non definitiva n. 2915/2021 è stata pronunciata separazione personale dei coniugi, definitivamente decidendo:
I) affida il figlio minore, nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, Persona_1 Pt_1
con esercizio della responsabilità genitoriale, comprensivo anche delle questioni di salute e
[...]
sanitarie, nonché di quelle scolastiche (a titolo esemplificativo, autorizzazione a gite scolastiche,
richiesta libri di testo in comodato, richiesta borse di studio) ed amministrative (a titolo esemplificativo, richiesta del documento d'identità), che saranno di competenza esclusiva della madre;
II) dispone che informi delle decisioni più importanti che Parte_1 Controparte_1
riguardino il minore, anche tramite messaggi telefonici - SMS e WhatsApp - al recapito telefonico indicato dal padre del minore medesimo;
III) dispone che il minore, vivrà con la madre presso la quale avrà la residenza Persona_1
anagrafica e trascorrerà con il padre, in considerazione degli impegni di Controparte_1
studio/sport del minore, e comunque solo previo accordo con lo stesso minore e solo previa graduale ripresa della frequentazione padre e figlio, il tempo che lo stesso minore deciderà di voler trascorrere insieme al proprio padre;
IV) dispone che il dovrà contribuire al mantenimento del figlio, versando a la CP_1 Parte_1
somma di euro 150,00, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante versamento su c/c intestato all'attrice, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente sulla base degli indici Istat per il costo della vita, nonché, nella misura del 50 %, le spese straordinarie afferenti le spese sportive, spese scolastiche e gite ludiche, spese mediche mutuabili e non, ed a titolo esemplificativo, il corredo scolastico ed i libri;
i costi delle visite mediche specialistiche aventi carattere di urgenza o, anche se non urgenti, non coperte dal servizio sanitario nazionale;
il costo dei farmaci, con riferimento sia ai ticket sia al costo integrale dei farmaci, aventi carattere d'urgenza o non coperti dal servizio sanitario nazionale;
e, più in generale, quelle spese - previamente concordate tra i coniugi e tra di loro assentite
- relative ad ulteriori attività di studio, sportive, culturali e ricreative del figlio. Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
28/11/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IC Cefis
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti