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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1192/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente
TO EN, RE
COZZOLINO PE RA, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3260/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mendicino - Ufficio Tributi 87040 Mendicino CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
elettivamente domiciliato presso Andreani Tributi Srl
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. SFE4/115-2023-1708 IMU 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. SFE4/115-2023-1708 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. SFE4/115-2023-1708, con la quale veniva invitata e diffidata al pagamento di € 5.778,89, per omesso pagamento di piu' avvisi di accertamento notificati da DR TR per conto comune di
MENDICINO. Non si costituiva la parte resistente sebbene regolamente citata, in partiucolare non si costituiva nè il comune nè l'ente esattore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto in quanto la mancata costituzione della resistente determina la mancata dimostrazione degli atti prodromici che il ricorrente assume non essergli stati, per l'appunto, notificati
P.Q.M.
La Corte accogli il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati condanna in solido il Comuune di
Mendicino e Andreani Tributi s.r.l. al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 600 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente
TO EN, RE
COZZOLINO PE RA, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3260/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mendicino - Ufficio Tributi 87040 Mendicino CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
elettivamente domiciliato presso Andreani Tributi Srl
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. SFE4/115-2023-1708 IMU 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. SFE4/115-2023-1708 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. SFE4/115-2023-1708, con la quale veniva invitata e diffidata al pagamento di € 5.778,89, per omesso pagamento di piu' avvisi di accertamento notificati da DR TR per conto comune di
MENDICINO. Non si costituiva la parte resistente sebbene regolamente citata, in partiucolare non si costituiva nè il comune nè l'ente esattore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto in quanto la mancata costituzione della resistente determina la mancata dimostrazione degli atti prodromici che il ricorrente assume non essergli stati, per l'appunto, notificati
P.Q.M.
La Corte accogli il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati condanna in solido il Comuune di
Mendicino e Andreani Tributi s.r.l. al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 600 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta