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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/12/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1301 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Deriu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Praia a Mare (Cs) alla via G. Galilei 4, come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 18.11.2024; attrice
E
nato a [...] il [...]; Controparte_1 convenuto contumace
Oggetto: regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.2024 ha chiesto di regolamentare le modalità di Parte_1 esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore Persona_1
nato a [...] il [...] dalla relazione more uxorio intrattenuta con
[...]
In particolare, ha rilevato che quest'ultimo, tra l'altro, dedito all'abuso di Controparte_1 alcol e/o droghe ed attinto da diversi procedimenti penali, tra cui alcuni ancora in corso (anche in seguito ad atteggiamenti aggressivi avuti nei confronti della stessa attrice, oltre che dei suoi familiari), fin dalla nascita del figlio minore, ha mostrato un totale disinteresse nei confronti dello stesso dal punto di vista sia morale, che economico;
ha, infatti, omesso di contribuire in qualsiasi
1 modo al mantenimento del piccolo nonché si è completamente disinteressato Persona_1 delle sue esigenze di vita e condizioni di salute;
situazione, peraltro, ancor più incresciosa e pregiudizievole per il minore in ragione delle peculiari condizioni di salute in cui lo stesso versa, essendo affetto da disturbi dello spettro autistico e da problematiche miste di sviluppo (come risultante dalla documentazione depositate in atti); l'assenza del padre, infatti, ha impedito non solo la richiesta di sussidi economici in favore del minore (non avendo la stessa attrice la possibilità di farsi carico per intero ed in via esclusiva delle relative spese), ma anche la possibilità di inserire il medesimo minore in appositi programmi di riabilitazione, assistenza sanitaria e sostegno scolastico, stante la necessità del consenso di entrambi i genitori. Quindi, ravvisata l'inidoneità del convenuto ad esercitare adeguatamente il ruolo genitoriale e la conseguente situazione di pregiudizio cagionata al minore, ha rassegnato le Parte_1 seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE :Affidamento esclusivo del minore alla madre e con diritto del padre di fargli visita previo accordo con la madre e con autorizzazione a favore della madre di compiere AUTONOMAMENTE OGNI ATTIVITA' NECESSARIA A GARANTIRE
L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA AL MINORE FRA CUI PRATICHE PER INVALIDITA'-
INDENNITA' DI FREQUNZA- CORSI LOCOPEDIA-PSICOMOTRICITA'- CONSENTENDO
ALLA SIG.RA LIBERTINO VALERIA DI ATTIVARE IL RELATIVO ITER AUTONOMANETE E
SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DEL DE FR IN VIA SUBORDINATA :
Affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile del medesimo presso la madre e modalità di visita da parte del padre previo accordo con la madre e comunque contenute nel limite di 3 ore consecutive e con eventuale pernottamento solo dopo il compimento del quinto anno di età del minore;
IN MERITO AL MANTENIMENTO: Obbligo a carico di
[...] di versare un assegno di mantenimento per il figlio, mediante Controparte_1 corresponsione dello stesso direttamente nei confronti della sig.ra di almeno € Parte_1
400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie ovvero nella diversa misura che si riterrà di giustizia;
- IN RIFERIMENTO ALLE QUESTIONI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE ( da intendersi del pari di carattere routinario ivi comprese gestioni di pratiche amministrative e didattiche concernenti il figlio, la partecipazione a gite scolastiche) saranno demandate alla volontà della madre la quale potrà sceglierle autonomamente;
- In riferimento a tutti gli adempimenti connessi all'attivazione di percorsi di assistenza sanitaria ( ad es. locopedia – psicomotrocità ) avvio procedura per invalidità/indennità di frequenza e quant'altro non indicato nella presente elencazione ed avente carattere assistenziale e sissidiario, la relativa scelta sarà demandata alla volontà della madre la quale potrà sceglierle autonomamente e senza necessità di previo consenso e/o autorizzazione da parte del - il padre Controparte_1 potrà esercitare liberamente il diritto di visita a condizione che rispetti gli impegni scolastici del figlio, concordando, di volta in volta, direttamente con la madre, giorni e tempi ed eventualmente luogo di esercizio di tale diritto, sempre tenendo conto della libera volontà del minore;
- il diritto
2 di visita del padre potrà essere esercitato almeno due volte a settimana;
- i periodi di vacanza estivi, natalizi e pasquali saranno concordati di volta in volta a seconda delle esigenze e volontà del minore”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 19.12.2024.
regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito, sicché all'udienza Controparte_1 del 19.05.2025 è stata dichiarata la sua contumacia.
Altresì, a tale udienza, sentita l'attrice, comparsa personalmente, è stato disposto, in via temporanea ed urgente, l'affidamento esclusivo in suo favore del figlio minore, attesa la necessità di assicurare allo stesso, a fronte del grave disinteresse (affettivo ed economico) mostrato dal padre, un'assistenza sanitaria e scolastica continua, anche in considerazione delle sue patologie.
Fissata l'udienza del 10.11.2025, nel contempo sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., l'attrice, provvedendo a tale incombente, ha chiesto la decisione della causa, insistendo nell'accoglimento delle richieste formulate in atti;
quindi, con ordinanza del 5.12.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Esaminati gli atti di causa, in primo luogo, va disposto l'affido esclusivo del figlio minore in favore della madre, con il collocamento presso di lei (già suo genitore di riferimento).
Invero, come noto, in materia di affidamento di figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere e educare il figlio, avuto riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché in considerazione della personalità del genitore. La questione dell'affidamento della prole è, in ogni caso, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n.
28244/2019). E', poi, pacifico che il disinteresse (morale e/o materiale) mostrato da un genitore nei confronti di un figlio minore è altamente sintomatico della totale inidoneità dello stesso ad affrontare e gestire un affido condiviso, sicché si configura una situazione di contrarietà al preminente interesse del minore, ostativa alla disposizione di tale regime, presupponendo lo stesso la costante collaborazione tra genitori nel percorso di crescita, educativo e formativo del figlio minore (cfr. in tal senso, ex plurimis, Tribunale Bari n. 3486 del 5.10.2021, secondo cui “Va disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre qualora tale misura sia giustificata dall'evidente e persistente disinteresse mostrato dal padre nei confronti della prole. Infatti la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli e la discontinuità (se non addirittura la latitanza) nell'esercizio del diritto di visita rappresentano comportamenti altamente sintomatici
3 della totale inidoneità del genitore ad affrontare un affidamento condiviso, con la conseguenza che in questi casi si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso”; nonché in modo conforme Tribunale
Vicenza sez. II dell'11.11.2019 n. 2328, secondo cui “È ben vero che il giudice, nel decidere sull'affidamento della prole, deve far riferimento in via prioritaria al principio della bigenitorialità con conseguente affidamento dei figli ad entrambi i genitori, mentre deve disporre
l'affidamento esclusivo solo se l'affidamento condiviso risulti in contrasto con il supremo interesse dei minori, ma il provato completo disinteresse del padre ai bisogni sia morali che materiali del minore (manifestatosi in modo evidente in diversi anni), legittima la richiesta della madre di affido esclusivo. Invero l'affido condiviso presuppone la costante collaborazione tra genitori nel percorso di crescita, educativo e formativo del minore, che, in caso di disinteresse del genitore, manca del tutto, stante l'inidoneità dello stesso ad occuparsi in maniera costante del figlio”). Dunque, l'ordinamento impone che, nella determinazione delle condizioni di affido e collocamento di un figlio minore, il giudice operi nel preminente interesse del medesimo minore
(come previsto dall'art. 337 ter c.c.), privilegiando la stabilità affettiva, la continuità delle cure e la tutela dei bisogni materiali, educativi e sanitari dello stesso. L'affidamento condiviso costituisce la regola (secondo quanto disposto dagli artt. 337 bis e 337 ter c.c.), mentre quello esclusivo è una misura eccezionale, riservata ai casi in cui la permanenza dell'affidamento condiviso risulti gravemente pregiudizievole per il minore (come si desume dall'art. 337 quater
c.c.). Ebbene, di certo, nel caso di specie, l'affido condiviso del minore Persona_1 contrasterebbe, in ragione del completo disinteresse mostrato dal padre nei loro confronti
(confermato anche dal contegno processuale da lui assunto, essendo rimasto contumace) e della sua peculiare personalità (desumibile dai plurimi procedimenti penali in cui è stato coinvolto), con il preminente interesse del medesimo minore. Situazione, peraltro, ancor più preoccupante e necessitante di una piena e incondizionata tutela del piccolo in ragione delle Persona_1 patologie da cui è affetto e, quindi, dell'esigenza che lo stesso possa accedere, nel modo più celere possibile e senza problematiche di sorta, a tutte le cure necessarie e le misure di sostegno
(sanitario, scolastico ed economico) possibili. Va, quindi, disposto l'affido esclusivo del minore in favore della madre (rispetto alla quale non Persona_1 Parte_1
è, in ogni caso, emersa alcuna criticità e/o problematica a ricoprire il ruolo genitoriale), con collocamento presso di lei.
Per quanto concerne, poi, l'esercizio del diritto di visita del padre, va disposto che CP_1
(salvo un diverso accordo raggiunto con l'attrice volto ad ampliare la facoltà in
[...] questione) potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, sempre nel rispetto delle esigenze
(scolastiche e non) e della volontà dello stesso minore, il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle
19:00 (20:00 nel periodo estivo), nonché, a settimane alterne, la domenica e, ad anni alterni, nelle festività calendarizzate (comprese quelle natalizie e pasquali) nella medesima fascia oraria.
4 Invece, con riguardo al mantenimento del figlio minore, innanzitutto, va osservato che il giudice, nella disciplina della determinazione del mantenimento, tiene conto delle necessità della prole, del tenore di vita goduto dalla stessa e delle capacità e possibilità economiche di ciascun genitore, in attuazione dell'art. 148 c.c. e del principio di proporzionalità, dovendo, pertanto, valutare tutte le risultanze istruttorie aventi ad oggetto la condizione economico-patrimoniale delle parti.
Orbene, dagli atti di causa (compreso quanto dichiarato dall'attrice all'udienza del 19.05.2025) si evince che percepisce un reddito di inclusione pari a alla somma mensile di Parte_1 euro 680,00, oltre all'assegno unico erogato per il figlio minore nella misura del 100% pari all'importo mensile di euro 180,00; non possiede alcun bene mobile o immobile, né è intestataria di depositi o conti correnti, salvo una PostePay avente un saldo di euro 24,00; inoltre, vive in un alloggio ATERP (rispetto al quale versa in una situazione di morosità) insieme al figlio minore Per_ e alla figlia maggiorenne avuta da una precedente relazione. Per Persona_1 quanto concerne, invece, la situazione economico-patrimoniale del convenuto, a fronte dell'assenza di riscontri circa i redditi da lui percepiti, si evince dalla documentazione in atti che lo stesso è proprietario di due unità immobiliari, di cui una pro quota. Ebbene, tenuto conto di quanto indicato, delle potenzialità reddituali delle parti (anche sfruttando la propria capacità lavorativa), dell'età del figlio minore e delle sue presumibili esigenze di vita (anche in ragione delle patologie da cui è affetto, con un conseguente aggravio di spese) si ritiene congruo disporre che contribuisca al mantenimento del figlio minore mediante il Controparte_1 versamento, in favore dell'attrice, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o mediante vaglia postale, bonifico o assegno), della somma mensile di euro 300,00, da rivalutare secondo gli indici Istat;
nonché partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrenti per il medesimo minore, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale di Paola. Inoltre, in ragione dell'affido esclusivo del figlio minore in favore della madre, quest'ultima continuerà a percepire nella misura del 100% l'assegno unico erogato per il medesimo minore.
La natura delle questioni trattate e il parziale accoglimento delle richieste economiche dell'attrice giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1301/2024, così provvede:
- dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore in favore Persona_1 della madre , con collocamento presso di lei ed esercizio del diritto di visita del Parte_1 padre secondo le modalità indicate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e riportate;
- dispone che corrisponda, entro il giorno cinque di ogni mese (in Controparte_1 contanti o mediante vaglia postale, assegno o bonifico), a , a titolo di Parte_1
5 mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese extra assegno da sostenere nell'interesse del figlio minore, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di Paola;
- riconosce il diritto di di percepire nella misura del 100% l'assegno unico Parte_1 erogato per il figlio minore Persona_1
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Paola il 10.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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