Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 101
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 21 e 54-bis del D.P.R. 633/1972 in combinato disposto con l'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992

    La Corte osserva che pur avendo la ricorrente allegato i modelli F24 a conferma dell'avvenuto pagamento, gli stessi non riportano alcuna quietanza di effettivo pagamento delle cinque rate ed in particolare della rata n 5. Pur volendo considerare pagate le predette cinque rate, anche perché non c'è contestazione da parte dell'Ufficio, di fatto, la rata n. 12 è stata versata, in ossequio a quanto affermato dall'Ufficio e non contestato dalla ricorrente, in ritardo e questo giustifica ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 197 del 2022 la decadenza dai benefici di cui alla detta legge.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992

    La giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata, con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, attraverso il semplice richiamo all'atto precedente, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art.7 della L. n.212 del 2000 e della L. n.241 del 1990.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 in combinato disposto con l'art. 5 del D.Lgs. 87/2024

    Il D. Lgs. 87/2024 ha introdotto sanzioni più favorevoli, ma ha previsto che si applichino solo alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. La Suprema Corte ha richiamato precedenti della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE che ammettono deroghe al favor rei per controinteressi di pari rango costituzionale o per tutelare obiettivi di interesse generale come l'equilibrio di bilancio. La scelta di far valere le nuove sanzioni solo per le condotte poste in essere a partire dal 1° settembre 2024 è stata considerata coerente con la gradualità della riforma e la pianificazione dei conti pubblici.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 472/1997, art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 e artt. 250 e 273 della Direttiva 2006/112/CE

    La ricorrente non ha dimostrato le eccezionali circostanze che giustificherebbero la riduzione della sanzione ai sensi dell'art. 7 co.4 del D.lgs. n. 472/1997. La Corte non ha elementi per applicare tale norma, anche in considerazione della natura dell'imposta (IVA incassata e non versata) e della presunta propensione alla violazione degli obblighi tributari da parte della società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 101
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza
    Numero : 101
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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