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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
LANZI SQ AL, EL
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 499/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 E Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220250006735605000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società ricorrente Ricorrente_1 ricorrente_1 S.p.a., si è opposta alla CARTELLA DI PAGAMENTO N. 092 2025 00067356 05 000, notificata in data 01.09.2025.
La ricorrente fa presente che ha esposto nella Dichiarazione IVA 2021, periodo d'imposta 2020, trasmessa in data 18.05.2021 con il numero di protocollo 13152058413, il quadro VL di cui all'Allegato n. 1 – Dichiarazione IVA 2021. Per l'effetto, la società Ricorrente_1 ricorrente_1 S.p.a. ha dichiarato, in riferimento al periodo d'imposta 2020, un debito IVA pari ad € 1.508.848,00. La composizione del detto debito IVA annuale è scomposta, in riferimento al 4° trimestre del periodo 2020, nei seguenti dati, che manifestano un debito IVA relativo al 4° trimestre 2020 pari ad € 523.741,00 (Allegato n. 1 – Dichiarazione
IVA 2021).
La società ricorrente . non ha versato, alle rispettive scadenze mensili il debito IVA del 4° trimestre 2020, pur correttamente dichiarato. Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate – D.P. Potenza ha elevato la comunicazione d'irregolarità n. 03141922116 del 07.11.2021, in forza della quale comunica i seguenti rilievi afferenti l'omesso versamento d'imposta ed il relativo trattamento sanzionatorio (All. 2 – Comunicazione di irregolarità n. 03141922116). Di conseguenza la Società ha richiesto la determinazione dei versamenti su base rateale della menzionata comunicazione di irregolarità (All. 2 – Comunicazione di irregolarità n. 03141922116). A seguire la società Ricorrente_1 ricorrente_1 S.p.a. ha versato n. 5 rate (Allegato n. 3 – Modelli F24) ciascuna relativa ad una quota capitale pari ad € 29.281,39. Successivamente ha versato ulteriori n. 9 rate, avvalendosi della definizione agevolata, come indicato. Tuttavia, l'Agenzia delle
Entrate – D.P. Potenza ha dichiarato la decadenza dal beneficio rateale di cui alla sopra detta comunicazione d'irregolarità ed ha provveduto alla iscrizione a ruolo delle imposte e delle sanzioni, con la CARTELLA DI
PAGAMENTO N. 092 2025 00067356 05 000, notificata in data 01.09.2025. La rata n. 5 è stata versata in data 02.01.2023 (Allegato n. 3 – Modelli F24). Pertanto, l'assunto, in base al quale l'Amministrazione
Finanziaria assume la decadenza della rateazione della comunicazione d'irregolarità n. 03141922116 del
07.11.2021, risulta non rispondente al vero.
Si oppone pertanto per:
1) VIOLAZIONE DELL'ART. 21 E 54-BIS DEL D.P.R. 633/1972 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 7,
COMMA 5-BIS, DEL D.LGS. 546/1992; Intervenuto pagamento, a seguito della comunicazione di irregolarità, della rata n. 5;
2) VIOLAZIONE DELL'ART.
7. L 212/2000; Carenza di motivazione del ruolo e della cartella di pagamento in merito alla determinazione degli interessi;
VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 5-BIS, DEL D.LGS. 546/1992: Carenza di prova della determinazione degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
2.1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. 212/2000: Carenza di motivazione del ruolo e della cartella di pagamento in merito alla determinazione degli interessi.
2.2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992: Carenza di prova della determinazione degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13, COMM 1, DEL D.LGS. 471/1997 IN COMBINATO
DISPOSTO CON L'ART. 5 DEL D.LGS. 87/2024: Mancata applicazione del principio del favor rei sulla nuova
(e mitigata) fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 13 del D.Lgs.
4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, DEL D.LGS. 472/1997 NONCHE' DELL'ART. 13, COMMA 1, DEL D.LGS. 471/1997 NONCHE' DEGLI ARTT. 250 E 273 DELLA DIRETTIVA
2006/112/CE: Assenza di proporzionalità della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 471/1997, applicata all'ipotesi in cui l'imposta dovuta sia stata compiutamente versata seppur in ritardo.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza si è costituita in giudizio ed ha fatto presente che a seguito di controllo della liquidazione periodica dell'IVA relativa al quarto trimestre 2020, ha riscontrato il mancato versamento del debito IVA dichiarato in € 523.741,00, ragione per la quale inviava apposita comunicazione di irregolarità con la quale comunicava le somme dovute nonché le sanzioni e gli interessi medio tempore maturati.
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte dell'Ufficio la società contribuente optava per il versamento degli importi dovuti in venti rate trimestrali ed effettuava il versamento della prima rata entro il termine prescritto
(7 dicembre 2021).
Nelle more della rateazione, interveniva l'art. 1, comma 155, della legge n. 197 del 2022 che consentiva di definire in via agevolata il pagamento rateale delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relativamente alle rateazioni in corso alla data del 1° gennaio 2023.
L'agevolazione consisteva nella riduzione al 3% delle sanzioni dovute sulla quota d'imposta residua, dopo aver scomputato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Il successivo comma 156 disciplinava le conseguenze di eventuali inadempimenti, stabilendo che “[…] In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti […]”. In altre parole, in caso di inadempimento che comporti la decadenza dalla rateazione,
i benefici dell'agevolazione vengono meno e, di conseguenza, la definizione diventa inefficace con effetto retroattivo, cioè a partire dalla prima rata in scadenza nel 2023, che ha beneficiato (o avrebbe potuto beneficiare) della riduzione delle sanzioni al 3%.
Nel caso di specie, la società contribuente decadeva dall'agevolazione per aver versato la dodicesima rata solo il 14 gennaio 2025, invece che alla scadenza prevista del 30 settembre 2024, come ammesso dallo stesso contribuente a pag. 5 del ricorso.
Tanto comportava la decadenza dalla rateazione e l'irrogazione delle sanzioni in misura intera anche per le rate che, versate nel 2023, avevano goduto dell'agevolazione prevista dalla L. n. 197/2022.
Per effetto della decadenza maturata, con la cartella di pagamento n. 092 2025 00067356 06 0000, in contestazione, l'amministrazione finanziaria recuperava il debito d'imposta ancora dovuto e le sanzioni nella misura intera come per legge.
All'indomani della notificazione della cartella, la società contribuente presentava istanza CIVIS per l'annullamento del ruolo, in esito alla quale l'A.F. spiegava che pur intervenuta la decadenza con il mancato versamento nei termini della dodicesima rata, la definizione agevolata diventava inefficace con effetto retroattivo, sicché ai fini del calcolo delle sanzioni e degli interessi residui, la decadenza andava considerata dal 1 gennaio 2023, ovvero dal versamento della quinta rata (cfr. CIVIS allegato)
L'ufficio provvedeva, però, allo sgravio della quattordicesima rata, versata il 27 giugno 2025, ovvero tra la data di esecutività del ruolo (12 giugno 2025) e quella di notificazione della cartella. (cfr. provvedimento di sgravio allegato)
Mancato l'annullamento richiesto, la società contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento sopra citata.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che non risponderebbe al vero la circostanza invocata nella motivazione della cartella di pagamento opposta ovvero la decadenza dalla rateazione per il mancato versamento nei termini della quinta rata in scadenza il 2 gennaio 2023.
In verità, come sopra evidenziato, la quinta rata versata il 2 gennaio 2023 indica il momento a decorrere dal quale la società contribuente è decaduta dall'agevolazione prevista dalla L. n. 197/2022.
I versamenti cod. trib. 9001 eseguiti successivamente al 1° gennaio 2023 sono stati imputati proporzionalmente ai singoli dettagli degli esiti (imposta, sanzione, interessi) assumendo che la quota di sanzione in essi contenuta fosse calcolata al 3% anziché al 10% (1/3).
Nel caso di specie, la società contribuente decadeva dall'agevolazione per aver versato la dodicesima rata solo il 14 gennaio 2025, invece che alla scadenza prevista del 30 settembre 2024, come ammesso dalla stessa contribuente a pag. 5 del ricorso.
Di seguito la contribuente chiede venga portato a decomputo del dovuto l'importo della quattordicesima rata, versata il 27 giugno 2025.
A seguito di istanza del contribuente, l'ufficio provvedeva, però, allo sgravio della quattordicesima rata, versata il 27 giugno 2025, ovvero tra la data di esecutività del ruolo (12 giugno 2025) e quella di notificazione della cartella, (cfr. provvedimento di sgravio prot. n.2025S499458 del 16/09/2025 allegato).
Con il secondo motivo di ricorso, la società lamenta la violazione dell'art. 7, co. 1 ter della legge n.212/2000 nonché dell'art.7 co. 5 bis del D.lgs. n. 546/1992, ovvero la carenza di motivazione e di prova in ordine alla determinazione degli interessi, anche da ritardata iscrizione a ruolo.
Sul punto osserva l'Ufficio è prevalente l'orientamento secondo il quale: “… il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20 … art. 30) …. Ne consegue che deve ritenersi sufficiente il riferimento, nella specie regolarmente contenuto nella cartella, alla dichiarazione da cui scaturisce il debito di imposta, al conseguente periodo di competenza ed agli altri elementi più sopra indicati ... (Cass. ordinanza 8508/2019)
Con ulteriori motivazione l'Ufficio afferma che non è revocabile in dubbio che non è carente nella motivazione e risponda appieno alle indicazioni dettate dal novellato statuto del contribuente anche in punto di onere probatorio, la cartella di pagamento la quale richiami la dichiarazione dei redditi nella quale è esposto il debito evaso, richiami e riproduca la precedente comunicazione di irregolarità e rechi avvertenze nelle quali
è data contezza del tasso d'interesse (4%) applicabile in caso di mancato pagamento.
Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente invoca la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, co.1 del D. lgs. n. 471/1997 in combinato disposto con l'art. 5 del D.lgs. 87/2024: mancata applicazione del principio del favor rei.
Sul punto l'Ufficio afferma che il D. Lgs. 87/2024, richiamato dalla difesa, ha apportato modifiche (anche) alle sanzioni tributarie, introducendo sanzioni più favorevoli rispetto al passato. Tuttavia, il legislatore ha previsto che le sanzioni ridotte si applichino solo alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024
(art. 5 D. lgs. n. 87/2024).
La Suprema Corte, per valutare la legittimità di tale deroga, ha richiamato i precedenti della Corte
Costituzionale, tra i quali le sentenze nn. 68/2021 e 63/2019, che ammettono deroghe al favor rei per
“controinteressi” di pari rango costituzionale, e la sentenza C-107/23 della Corte di Giustizia Ue, la quale riconosce che gli Stati membri possono limitare la retroattività delle norme più favorevoli per tutelare obiettivi di interesse generale, come l'equilibrio di bilancio. La scelta di far valere le nuove sanzioni solo per le condotte poste in essere a partire dal 1° settembre 2024 è stata considerata coerente con la gradualità della riforma e con la pianificazione dei conti pubblici. Questo approccio pone in equilibrio il diritto del contribuente con le esigenze collettive, evitando che la retroattività diventi uno strumento di elusione fiscale.
Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente invoca la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 4 del D.lgs. n. 472/1997 nonché dell'art. 13, co.1 del D. lgs. n. 471/1997 nonché degli artt. 250 e
273 della Direttiva 2006/112/CE: assenza di proporzionalità della sanzione di cui all'art. 13 comma 1, D. lgs.
n. 471/1997, applicata all'ipotesi in cui l'imposta dovuta sia stata compiutamente versata seppure in ritardo
Deriva l'inapplicabilità alla fattispecie in esame della norma invocata, non ricorrendo certo, in tal caso, quelle eccezionali circostanze che il giudice di legittimità vuole sussistano perché sia consentita la riduzione della sanzione, prevista dall'art. 7 co.4 del D.lgs. n. 472/1997 «In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la disposizione contenuta nel comma quarto dell'art. 7 del d. lgs 18 dicembre 1997, n. 472
Nel caso di specie, inoltre, la società ricorrente ha manifestato nel corso degli anni una spiccata propensione alla violazione degli obblighi tributari, così manifestando una personalità, desumibile proprio dai suoi precedenti fiscali (art. 7 citato, co.2) che certo depone in senso contrario a quello invocato dalla difesa (cfr. riassunto contabile allegato)
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Potenza, adita dalla Ricorrente_1 e Ricorrente_2 srl in una controversia introdotta avverso cartella levata per l'anno d'imposta 2020, sulle medesime questioni si
è già espressa in senso favorevole all'ufficio, con la sentenza n.398/01/2024, depositata l'11 ottobre 2024
e passata in giudicato per difetto d'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate osserva che, come dichiarato dalla stessA ricorrente, la società. non ha versato, alle rispettive scadenze mensili il debito IVA del 4° trimestre 2020, pur correttamente dichiarato. Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate – D.P.
Potenza ha elevato la comunicazione d'irregolarità n. 03141922116 del 07.11.2021, in forza della quale comunica i rilievi afferenti l'omesso versamento d'imposta ed il relativo trattamento sanzionatorio.
(Comunicazione di irregolarità n. 03141922116).
Di conseguenza la Società ha richiesto la determinazione dei versamenti su base rateale della menzionata comunicazione di irregolarità a seguito della quale ha versato la a prima rata entro il termine prescritto (7 dicembre 2021). Nelle more della rateazione, interveniva l'art. 1, comma 155, della legge n. 197 del 2022 che consentiva di definire in via agevolata il pagamento rateale delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relativamente alle rateazioni in corso alla data del 1° gennaio 2023.
L'agevolazione consisteva nella riduzione al 3% delle sanzioni dovute sulla quota d'imposta residua, dopo aver scomputato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
La società sostiene di aver versato n. 5 rate ciascuna relativa ad una quota capitale pari ad € 29.281,39.
Successivamente avrebbe versato ulteriori n. 9 rate, avvalendosi della definizione agevolata.
Con la contestazione mossa dall'Ufficio nelle controdeduzioni, viene affermato che la società comunque decadeva dall'agevolazione per aver versato la dodicesima rata solo il 14 gennaio 2025, invece che alla scadenza prevista del 30 settembre 2024.
Di conseguenza l'Ufficio ha dichiarato la decadenza dal beneficio rateale di cui alla detta comunicazione d'irregolarità ed ha provveduto alla iscrizione a ruolo delle imposte e delle sanzioni, con la CARTELLA DI
PAGAMENTO N. 092 2025 00067356 05 000, notificata in data 01.09.2025.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ritiene violato l'art. 21 e 54-bis del d.p.r. 633/1972 in combinato disposto con l'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992; per intervenuto pagamento, a seguito della comunicazione di irregolarità, della rata n.
5. Sul punto la Corte osserva che pur avendo la ricorrente allegato i modelli F24 a conferma dell'avvenuto pagamento, gli stessi non riportano alcuna quietanza di effettivo pagamento delle cinque rate ed in particolare della rata n 5. Pur volendo considerare pagate le predette cinque rate, anche perché non c'è contestazione da parte dell'Ufficio, di fatto, la rata n. 12 è stata versata, in ossequio a quanto affermato dall'Ufficio e non contestato dalla ricorrente, in ritardo e questo giustifica ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 197 del 2022 la decadenza dai benefici di cui alla detta legge.
Infatti la decadenza dalla definizione agevolata (c.d. "rottamazione-quater") ex art. 1, comma 155, L.
197/2022, si verifica in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento (oltre 5 giorni di tolleranza) dell'unica rata o di una delle rate. Le somme già versate sono acquisite a titolo di acconto e si applicano le procedure di riscossione ordinarie.
L'Ufficio ha considerato la decadenza dal 1 gennaio 2023, ovvero dal versamento della quinta rata (come si evince dal CIVIS allegato in atti) e quindi, al fine di calcolare le sanzioni e gli interessi residui, ha considerato la decadenza a partire dal 01.01.2023, iscrivendo a ruolo l'imposta residua, le sanzioni e gli interessi in misura piena. Pertanto sul punto il ricorso non è fondato.
Per quanto attiene il motivo d'impugnazione di cui al punto 2, relativo alla determinazione degli interessi la
Corte osserva che la giurisprudenza di legittimità, ultimamente la Cassazione-Sezioni unite, con la decisione n.22281/2022, ha chiarito quale debba essere il contenuto motivazionale della cartella di pagamento, che intima al contribuente il versamento di interessi sul debito fiscale accertato e, in particolare, se vi rientri anche l'indicazione dei criteri di calcolo e delle percentuali applicate.
I giudici di ultima istanza hanno chiarito come la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, come nel caso in esame, è congruamente motivata, con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, attraverso il semplice richiamo all'atto precedente, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art.7 della L. n.212 del 2000 e della L. n.241 del 1990". Ne consegue che anche tale motivo di impugnazione è infondato.
Riguardo l'ulteriore motivo di impugnazione di cui al punto n3 del ricorso la Corte osserva che alla società ricorrente è stata data la possibilità di versare le sanzioni al 3%, ai sensi della legge n.197/2022 (agevolazione dovuta alla pandemia COVID), inoltre la ricorrente era consapevole, che in caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze , tale da determinare la decadenza della rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni di legge in materia di sanzioni e riscossione, cioè l'applicazione delle sanzioni al 30%, dopo aver scomputato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Tanto anche con riferimento alle rate che, versate nel 2023, avevano goduto dell'agevolazione prevista dalla L. n. 197/2022.
In definitiva, per effetto della decadenza maturata, con la cartella di pagamento n. 092 2025 00067356 06
0000, in contestazione, l'amministrazione finanziaria recuperava il debito d'imposta ancora dovuto e le sanzioni nella misura intera come per legge. Ed inoltre, relativamente alla richiesta della ricorrente, con la quale ha chiesto che venga portato a decomputo del dovuto l'importo della quattordicesima rata, versata il
27 giugno 2025, l'Ufficio provvedeva allo sgravio della quattordicesima rata, versata il 27 giugno 2025, ovvero tra la data di esecutività del ruolo (12 giugno 2025) e quella di notificazione della cartella, (provvedimento di sgravio prot. n.2025S499458 del 16/09/2025).
Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente invoca la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 4 del D.lgs. n. 472/1997 nonché dell'art. 13, co.1 del D. lgs. n. 471/1997 nonché degli artt. 250 e
273 della Direttiva 2006/112/CE: assenza di proporzionalità della sanzione di cui all'art. 13 comma 1, D. lgs.
n. 471/1997, applicata all'ipotesi in cui l'imposta dovuta sia stata compiutamente versata seppure in ritardo
Sul punto la Corte osserva che la ricorrente non ha dato dimostrazione delle eccezionali circostanze che il giudice di legittimità vuole sussistano perché sia consentita la riduzione della sanzione, prevista dall'art. 7 co.4 del D.lgs. n. 472/1997 per il quale se la sanzione è sproporzionata rispetto alla violazione commessa, può essere ridotta fino a un quarto del minimo. Viceversa, in caso di particolare gravità o recidiva, può essere aumentata fino alla metà. Nel caso di cui trattasi la ricorrente non ha dato dimostrazione delle gravi circostanze che hanno determinato il ritardo nel versamento delle rate di cui alla definizione agevolata proposta dall'Ufficio ed accettata dalla ricorrente, anche nella considerazione che trattasi di imposta IVA incassata e non versata. Questo anche a prescindere da quanto sostenuto dall'Ufficio circa l'affermazione per cui la Società ha manifestato nel corso degli anni “una spiccata propensione alla violazione degli obblighi tributari”, anche tale affermazione non contestata dalla ricorrente.
Pertanto questa Corte non ha elementi che consentono di applicare l'art. 7 co.4 del D.lgs. n. 472/1997.
In definitiva il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. Considerata la complessità delle questioni sollevate e la non manifesta ragione delle parti le spese di giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
LANZI SQ AL, EL
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 499/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 E Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220250006735605000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società ricorrente Ricorrente_1 ricorrente_1 S.p.a., si è opposta alla CARTELLA DI PAGAMENTO N. 092 2025 00067356 05 000, notificata in data 01.09.2025.
La ricorrente fa presente che ha esposto nella Dichiarazione IVA 2021, periodo d'imposta 2020, trasmessa in data 18.05.2021 con il numero di protocollo 13152058413, il quadro VL di cui all'Allegato n. 1 – Dichiarazione IVA 2021. Per l'effetto, la società Ricorrente_1 ricorrente_1 S.p.a. ha dichiarato, in riferimento al periodo d'imposta 2020, un debito IVA pari ad € 1.508.848,00. La composizione del detto debito IVA annuale è scomposta, in riferimento al 4° trimestre del periodo 2020, nei seguenti dati, che manifestano un debito IVA relativo al 4° trimestre 2020 pari ad € 523.741,00 (Allegato n. 1 – Dichiarazione
IVA 2021).
La società ricorrente . non ha versato, alle rispettive scadenze mensili il debito IVA del 4° trimestre 2020, pur correttamente dichiarato. Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate – D.P. Potenza ha elevato la comunicazione d'irregolarità n. 03141922116 del 07.11.2021, in forza della quale comunica i seguenti rilievi afferenti l'omesso versamento d'imposta ed il relativo trattamento sanzionatorio (All. 2 – Comunicazione di irregolarità n. 03141922116). Di conseguenza la Società ha richiesto la determinazione dei versamenti su base rateale della menzionata comunicazione di irregolarità (All. 2 – Comunicazione di irregolarità n. 03141922116). A seguire la società Ricorrente_1 ricorrente_1 S.p.a. ha versato n. 5 rate (Allegato n. 3 – Modelli F24) ciascuna relativa ad una quota capitale pari ad € 29.281,39. Successivamente ha versato ulteriori n. 9 rate, avvalendosi della definizione agevolata, come indicato. Tuttavia, l'Agenzia delle
Entrate – D.P. Potenza ha dichiarato la decadenza dal beneficio rateale di cui alla sopra detta comunicazione d'irregolarità ed ha provveduto alla iscrizione a ruolo delle imposte e delle sanzioni, con la CARTELLA DI
PAGAMENTO N. 092 2025 00067356 05 000, notificata in data 01.09.2025. La rata n. 5 è stata versata in data 02.01.2023 (Allegato n. 3 – Modelli F24). Pertanto, l'assunto, in base al quale l'Amministrazione
Finanziaria assume la decadenza della rateazione della comunicazione d'irregolarità n. 03141922116 del
07.11.2021, risulta non rispondente al vero.
Si oppone pertanto per:
1) VIOLAZIONE DELL'ART. 21 E 54-BIS DEL D.P.R. 633/1972 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 7,
COMMA 5-BIS, DEL D.LGS. 546/1992; Intervenuto pagamento, a seguito della comunicazione di irregolarità, della rata n. 5;
2) VIOLAZIONE DELL'ART.
7. L 212/2000; Carenza di motivazione del ruolo e della cartella di pagamento in merito alla determinazione degli interessi;
VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 5-BIS, DEL D.LGS. 546/1992: Carenza di prova della determinazione degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
2.1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. 212/2000: Carenza di motivazione del ruolo e della cartella di pagamento in merito alla determinazione degli interessi.
2.2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992: Carenza di prova della determinazione degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13, COMM 1, DEL D.LGS. 471/1997 IN COMBINATO
DISPOSTO CON L'ART. 5 DEL D.LGS. 87/2024: Mancata applicazione del principio del favor rei sulla nuova
(e mitigata) fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 13 del D.Lgs.
4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, DEL D.LGS. 472/1997 NONCHE' DELL'ART. 13, COMMA 1, DEL D.LGS. 471/1997 NONCHE' DEGLI ARTT. 250 E 273 DELLA DIRETTIVA
2006/112/CE: Assenza di proporzionalità della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 471/1997, applicata all'ipotesi in cui l'imposta dovuta sia stata compiutamente versata seppur in ritardo.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza si è costituita in giudizio ed ha fatto presente che a seguito di controllo della liquidazione periodica dell'IVA relativa al quarto trimestre 2020, ha riscontrato il mancato versamento del debito IVA dichiarato in € 523.741,00, ragione per la quale inviava apposita comunicazione di irregolarità con la quale comunicava le somme dovute nonché le sanzioni e gli interessi medio tempore maturati.
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte dell'Ufficio la società contribuente optava per il versamento degli importi dovuti in venti rate trimestrali ed effettuava il versamento della prima rata entro il termine prescritto
(7 dicembre 2021).
Nelle more della rateazione, interveniva l'art. 1, comma 155, della legge n. 197 del 2022 che consentiva di definire in via agevolata il pagamento rateale delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relativamente alle rateazioni in corso alla data del 1° gennaio 2023.
L'agevolazione consisteva nella riduzione al 3% delle sanzioni dovute sulla quota d'imposta residua, dopo aver scomputato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Il successivo comma 156 disciplinava le conseguenze di eventuali inadempimenti, stabilendo che “[…] In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti […]”. In altre parole, in caso di inadempimento che comporti la decadenza dalla rateazione,
i benefici dell'agevolazione vengono meno e, di conseguenza, la definizione diventa inefficace con effetto retroattivo, cioè a partire dalla prima rata in scadenza nel 2023, che ha beneficiato (o avrebbe potuto beneficiare) della riduzione delle sanzioni al 3%.
Nel caso di specie, la società contribuente decadeva dall'agevolazione per aver versato la dodicesima rata solo il 14 gennaio 2025, invece che alla scadenza prevista del 30 settembre 2024, come ammesso dallo stesso contribuente a pag. 5 del ricorso.
Tanto comportava la decadenza dalla rateazione e l'irrogazione delle sanzioni in misura intera anche per le rate che, versate nel 2023, avevano goduto dell'agevolazione prevista dalla L. n. 197/2022.
Per effetto della decadenza maturata, con la cartella di pagamento n. 092 2025 00067356 06 0000, in contestazione, l'amministrazione finanziaria recuperava il debito d'imposta ancora dovuto e le sanzioni nella misura intera come per legge.
All'indomani della notificazione della cartella, la società contribuente presentava istanza CIVIS per l'annullamento del ruolo, in esito alla quale l'A.F. spiegava che pur intervenuta la decadenza con il mancato versamento nei termini della dodicesima rata, la definizione agevolata diventava inefficace con effetto retroattivo, sicché ai fini del calcolo delle sanzioni e degli interessi residui, la decadenza andava considerata dal 1 gennaio 2023, ovvero dal versamento della quinta rata (cfr. CIVIS allegato)
L'ufficio provvedeva, però, allo sgravio della quattordicesima rata, versata il 27 giugno 2025, ovvero tra la data di esecutività del ruolo (12 giugno 2025) e quella di notificazione della cartella. (cfr. provvedimento di sgravio allegato)
Mancato l'annullamento richiesto, la società contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento sopra citata.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che non risponderebbe al vero la circostanza invocata nella motivazione della cartella di pagamento opposta ovvero la decadenza dalla rateazione per il mancato versamento nei termini della quinta rata in scadenza il 2 gennaio 2023.
In verità, come sopra evidenziato, la quinta rata versata il 2 gennaio 2023 indica il momento a decorrere dal quale la società contribuente è decaduta dall'agevolazione prevista dalla L. n. 197/2022.
I versamenti cod. trib. 9001 eseguiti successivamente al 1° gennaio 2023 sono stati imputati proporzionalmente ai singoli dettagli degli esiti (imposta, sanzione, interessi) assumendo che la quota di sanzione in essi contenuta fosse calcolata al 3% anziché al 10% (1/3).
Nel caso di specie, la società contribuente decadeva dall'agevolazione per aver versato la dodicesima rata solo il 14 gennaio 2025, invece che alla scadenza prevista del 30 settembre 2024, come ammesso dalla stessa contribuente a pag. 5 del ricorso.
Di seguito la contribuente chiede venga portato a decomputo del dovuto l'importo della quattordicesima rata, versata il 27 giugno 2025.
A seguito di istanza del contribuente, l'ufficio provvedeva, però, allo sgravio della quattordicesima rata, versata il 27 giugno 2025, ovvero tra la data di esecutività del ruolo (12 giugno 2025) e quella di notificazione della cartella, (cfr. provvedimento di sgravio prot. n.2025S499458 del 16/09/2025 allegato).
Con il secondo motivo di ricorso, la società lamenta la violazione dell'art. 7, co. 1 ter della legge n.212/2000 nonché dell'art.7 co. 5 bis del D.lgs. n. 546/1992, ovvero la carenza di motivazione e di prova in ordine alla determinazione degli interessi, anche da ritardata iscrizione a ruolo.
Sul punto osserva l'Ufficio è prevalente l'orientamento secondo il quale: “… il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20 … art. 30) …. Ne consegue che deve ritenersi sufficiente il riferimento, nella specie regolarmente contenuto nella cartella, alla dichiarazione da cui scaturisce il debito di imposta, al conseguente periodo di competenza ed agli altri elementi più sopra indicati ... (Cass. ordinanza 8508/2019)
Con ulteriori motivazione l'Ufficio afferma che non è revocabile in dubbio che non è carente nella motivazione e risponda appieno alle indicazioni dettate dal novellato statuto del contribuente anche in punto di onere probatorio, la cartella di pagamento la quale richiami la dichiarazione dei redditi nella quale è esposto il debito evaso, richiami e riproduca la precedente comunicazione di irregolarità e rechi avvertenze nelle quali
è data contezza del tasso d'interesse (4%) applicabile in caso di mancato pagamento.
Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente invoca la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, co.1 del D. lgs. n. 471/1997 in combinato disposto con l'art. 5 del D.lgs. 87/2024: mancata applicazione del principio del favor rei.
Sul punto l'Ufficio afferma che il D. Lgs. 87/2024, richiamato dalla difesa, ha apportato modifiche (anche) alle sanzioni tributarie, introducendo sanzioni più favorevoli rispetto al passato. Tuttavia, il legislatore ha previsto che le sanzioni ridotte si applichino solo alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024
(art. 5 D. lgs. n. 87/2024).
La Suprema Corte, per valutare la legittimità di tale deroga, ha richiamato i precedenti della Corte
Costituzionale, tra i quali le sentenze nn. 68/2021 e 63/2019, che ammettono deroghe al favor rei per
“controinteressi” di pari rango costituzionale, e la sentenza C-107/23 della Corte di Giustizia Ue, la quale riconosce che gli Stati membri possono limitare la retroattività delle norme più favorevoli per tutelare obiettivi di interesse generale, come l'equilibrio di bilancio. La scelta di far valere le nuove sanzioni solo per le condotte poste in essere a partire dal 1° settembre 2024 è stata considerata coerente con la gradualità della riforma e con la pianificazione dei conti pubblici. Questo approccio pone in equilibrio il diritto del contribuente con le esigenze collettive, evitando che la retroattività diventi uno strumento di elusione fiscale.
Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente invoca la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 4 del D.lgs. n. 472/1997 nonché dell'art. 13, co.1 del D. lgs. n. 471/1997 nonché degli artt. 250 e
273 della Direttiva 2006/112/CE: assenza di proporzionalità della sanzione di cui all'art. 13 comma 1, D. lgs.
n. 471/1997, applicata all'ipotesi in cui l'imposta dovuta sia stata compiutamente versata seppure in ritardo
Deriva l'inapplicabilità alla fattispecie in esame della norma invocata, non ricorrendo certo, in tal caso, quelle eccezionali circostanze che il giudice di legittimità vuole sussistano perché sia consentita la riduzione della sanzione, prevista dall'art. 7 co.4 del D.lgs. n. 472/1997 «In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la disposizione contenuta nel comma quarto dell'art. 7 del d. lgs 18 dicembre 1997, n. 472
Nel caso di specie, inoltre, la società ricorrente ha manifestato nel corso degli anni una spiccata propensione alla violazione degli obblighi tributari, così manifestando una personalità, desumibile proprio dai suoi precedenti fiscali (art. 7 citato, co.2) che certo depone in senso contrario a quello invocato dalla difesa (cfr. riassunto contabile allegato)
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Potenza, adita dalla Ricorrente_1 e Ricorrente_2 srl in una controversia introdotta avverso cartella levata per l'anno d'imposta 2020, sulle medesime questioni si
è già espressa in senso favorevole all'ufficio, con la sentenza n.398/01/2024, depositata l'11 ottobre 2024
e passata in giudicato per difetto d'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate osserva che, come dichiarato dalla stessA ricorrente, la società. non ha versato, alle rispettive scadenze mensili il debito IVA del 4° trimestre 2020, pur correttamente dichiarato. Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate – D.P.
Potenza ha elevato la comunicazione d'irregolarità n. 03141922116 del 07.11.2021, in forza della quale comunica i rilievi afferenti l'omesso versamento d'imposta ed il relativo trattamento sanzionatorio.
(Comunicazione di irregolarità n. 03141922116).
Di conseguenza la Società ha richiesto la determinazione dei versamenti su base rateale della menzionata comunicazione di irregolarità a seguito della quale ha versato la a prima rata entro il termine prescritto (7 dicembre 2021). Nelle more della rateazione, interveniva l'art. 1, comma 155, della legge n. 197 del 2022 che consentiva di definire in via agevolata il pagamento rateale delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relativamente alle rateazioni in corso alla data del 1° gennaio 2023.
L'agevolazione consisteva nella riduzione al 3% delle sanzioni dovute sulla quota d'imposta residua, dopo aver scomputato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
La società sostiene di aver versato n. 5 rate ciascuna relativa ad una quota capitale pari ad € 29.281,39.
Successivamente avrebbe versato ulteriori n. 9 rate, avvalendosi della definizione agevolata.
Con la contestazione mossa dall'Ufficio nelle controdeduzioni, viene affermato che la società comunque decadeva dall'agevolazione per aver versato la dodicesima rata solo il 14 gennaio 2025, invece che alla scadenza prevista del 30 settembre 2024.
Di conseguenza l'Ufficio ha dichiarato la decadenza dal beneficio rateale di cui alla detta comunicazione d'irregolarità ed ha provveduto alla iscrizione a ruolo delle imposte e delle sanzioni, con la CARTELLA DI
PAGAMENTO N. 092 2025 00067356 05 000, notificata in data 01.09.2025.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ritiene violato l'art. 21 e 54-bis del d.p.r. 633/1972 in combinato disposto con l'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992; per intervenuto pagamento, a seguito della comunicazione di irregolarità, della rata n.
5. Sul punto la Corte osserva che pur avendo la ricorrente allegato i modelli F24 a conferma dell'avvenuto pagamento, gli stessi non riportano alcuna quietanza di effettivo pagamento delle cinque rate ed in particolare della rata n 5. Pur volendo considerare pagate le predette cinque rate, anche perché non c'è contestazione da parte dell'Ufficio, di fatto, la rata n. 12 è stata versata, in ossequio a quanto affermato dall'Ufficio e non contestato dalla ricorrente, in ritardo e questo giustifica ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 197 del 2022 la decadenza dai benefici di cui alla detta legge.
Infatti la decadenza dalla definizione agevolata (c.d. "rottamazione-quater") ex art. 1, comma 155, L.
197/2022, si verifica in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento (oltre 5 giorni di tolleranza) dell'unica rata o di una delle rate. Le somme già versate sono acquisite a titolo di acconto e si applicano le procedure di riscossione ordinarie.
L'Ufficio ha considerato la decadenza dal 1 gennaio 2023, ovvero dal versamento della quinta rata (come si evince dal CIVIS allegato in atti) e quindi, al fine di calcolare le sanzioni e gli interessi residui, ha considerato la decadenza a partire dal 01.01.2023, iscrivendo a ruolo l'imposta residua, le sanzioni e gli interessi in misura piena. Pertanto sul punto il ricorso non è fondato.
Per quanto attiene il motivo d'impugnazione di cui al punto 2, relativo alla determinazione degli interessi la
Corte osserva che la giurisprudenza di legittimità, ultimamente la Cassazione-Sezioni unite, con la decisione n.22281/2022, ha chiarito quale debba essere il contenuto motivazionale della cartella di pagamento, che intima al contribuente il versamento di interessi sul debito fiscale accertato e, in particolare, se vi rientri anche l'indicazione dei criteri di calcolo e delle percentuali applicate.
I giudici di ultima istanza hanno chiarito come la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, come nel caso in esame, è congruamente motivata, con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, attraverso il semplice richiamo all'atto precedente, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art.7 della L. n.212 del 2000 e della L. n.241 del 1990". Ne consegue che anche tale motivo di impugnazione è infondato.
Riguardo l'ulteriore motivo di impugnazione di cui al punto n3 del ricorso la Corte osserva che alla società ricorrente è stata data la possibilità di versare le sanzioni al 3%, ai sensi della legge n.197/2022 (agevolazione dovuta alla pandemia COVID), inoltre la ricorrente era consapevole, che in caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze , tale da determinare la decadenza della rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni di legge in materia di sanzioni e riscossione, cioè l'applicazione delle sanzioni al 30%, dopo aver scomputato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Tanto anche con riferimento alle rate che, versate nel 2023, avevano goduto dell'agevolazione prevista dalla L. n. 197/2022.
In definitiva, per effetto della decadenza maturata, con la cartella di pagamento n. 092 2025 00067356 06
0000, in contestazione, l'amministrazione finanziaria recuperava il debito d'imposta ancora dovuto e le sanzioni nella misura intera come per legge. Ed inoltre, relativamente alla richiesta della ricorrente, con la quale ha chiesto che venga portato a decomputo del dovuto l'importo della quattordicesima rata, versata il
27 giugno 2025, l'Ufficio provvedeva allo sgravio della quattordicesima rata, versata il 27 giugno 2025, ovvero tra la data di esecutività del ruolo (12 giugno 2025) e quella di notificazione della cartella, (provvedimento di sgravio prot. n.2025S499458 del 16/09/2025).
Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente invoca la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 4 del D.lgs. n. 472/1997 nonché dell'art. 13, co.1 del D. lgs. n. 471/1997 nonché degli artt. 250 e
273 della Direttiva 2006/112/CE: assenza di proporzionalità della sanzione di cui all'art. 13 comma 1, D. lgs.
n. 471/1997, applicata all'ipotesi in cui l'imposta dovuta sia stata compiutamente versata seppure in ritardo
Sul punto la Corte osserva che la ricorrente non ha dato dimostrazione delle eccezionali circostanze che il giudice di legittimità vuole sussistano perché sia consentita la riduzione della sanzione, prevista dall'art. 7 co.4 del D.lgs. n. 472/1997 per il quale se la sanzione è sproporzionata rispetto alla violazione commessa, può essere ridotta fino a un quarto del minimo. Viceversa, in caso di particolare gravità o recidiva, può essere aumentata fino alla metà. Nel caso di cui trattasi la ricorrente non ha dato dimostrazione delle gravi circostanze che hanno determinato il ritardo nel versamento delle rate di cui alla definizione agevolata proposta dall'Ufficio ed accettata dalla ricorrente, anche nella considerazione che trattasi di imposta IVA incassata e non versata. Questo anche a prescindere da quanto sostenuto dall'Ufficio circa l'affermazione per cui la Società ha manifestato nel corso degli anni “una spiccata propensione alla violazione degli obblighi tributari”, anche tale affermazione non contestata dalla ricorrente.
Pertanto questa Corte non ha elementi che consentono di applicare l'art. 7 co.4 del D.lgs. n. 472/1997.
In definitiva il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. Considerata la complessità delle questioni sollevate e la non manifesta ragione delle parti le spese di giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.