Decreto cautelare 1 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01043/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01746/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1746 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Raneli, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Roma n. 443;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
Comune di Partinico, A.N.C.I., Cittalia- Fondazione dell'Anci, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza emesso dal Comune di Partinico il 07.08.2025 e notificato in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto cautelare n. -OMISSIS-;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Palermo;
Visto il provvedimento di ammissione provvisoria al patrocinio dello Stato, n. 85/2025;
Vista l’ordinanza -OMISSIS- di accoglimento della domanda cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. BE VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui sono state revocate le misure di accoglienza, motivato dall’Amministrazione in ragione “ dei fatti accaduti e indicati nella denuncia sporta in data 28/07/2025 ”.
In data 18.02.2023 il ricorrente veniva accolto all’interno del Progetto 1049 SAI adulti del Comune di Partinico. Quest’ultimo, con comunicazione del 07.08.2025, disponeva la revoca dell’accoglienza nei confronti del sig. -OMISSIS-, ex art.40 del DM del 18.11.2019.
Con decreto cautelare n. -OMISSIS- è stata accolta la domanda di misure cautelari interinali.
L’Avvocatura erariale, costituitasi per il Ministero dell’Interno, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, posto che il provvedimento gravato è imputabile unicamente al Comune di Partinico.
Con provvedimento n. 85/2025 la competente Commissione ha provvisoriamente ammesso il ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato.
Con ordinanza n. -OMISSIS- la domanda cautelare è stata accolta.
Il Comune di Partinico, pur non costituito, ha fatto pervenire documenti.
In prossimità dell’udienza di trattazione nessuna delle parti ha depositato memorie conclusive.
Quindi all’udienza pubblica del 3 marzo, presenti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
In primo luogo, deve essere preliminarmente scrutinata l’eccezione dell’avvocatura erariale sul proprio difetto di legittimazione passiva.
L’eccezione è fondata.
Il provvedimento è un atto dell’amministrazione comunale di partinico, ritualmente intimata e non costituita in giudizio. Sicché il provvedimento non è imputabile all’amministrazione statale ope legis patrocinate dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo che, quindi, và estromessa dal giudizio.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.
Parte ricorrente affida il gravame a due motivi di censura con i quali contesta, sinteticamente, la violazione di legge ex artt. 7 e 8 L. n. 241/1990, per la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca (prima censura), nonché la violazione dell’art. 40 del D.M. 18/11/2019 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990 per difetto di motivazione e istruttoria (seconda censura).
Entrambe le doglianze possono essere contestualmente scrutinate.
L’art. 40 comma 1 lett.a) del DM in narrativa sancisce la possibilità di procedere alla revoca nei casi di “ violazione grave o ripetuta del regolamento della struttura di accoglienza, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti ”.
Dalla documentazione in atti risulta che non si sia in presenza di una violazione ripetuta del regolamento della struttura di accoglienza. Dalla stessa denuncia depositata dal Comune di Partinico (non costituito) si evince infatti, su espressa domanda dell’autorità di P.S., che “ È la prima volta che il soggetto diventi così violento, anche se in passato a livello verbale era già stato aggressivo verso gli operatori della struttura e anche nei confronti degli altri beneficiari, e pertanto visto quanto accaduto procederemo a richiedere la revoca dell’accoglienza presso il SAI 1049 PR2 ”. Dalla stessa denuncia gli operatori riferiscono che la causa scatenante addotta dall’interessato sarebbe insita nel furto si € 50,00 subito all’interno della struttura.
Nella stessa denuncia in atti si ricava, altresì, che la stessa è stata presentata “… per danneggiamento, non avendo interesse nel proseguire l’azione penale nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS-, in quanto a noi come struttura interessa soltanto che il soggetto venga trasferito ”.
Ebbene, da quanto precede emerge che nel caso in esame la proposizione della denuncia per il primo atto di violazione del regolamento della struttura, a margine da ogni altro rilievo sulle ulteriori responsabilità del ricorrente, non integri la previsione indicata in narrativa per l’adozione, in assenza di ulteriori elementi e di debita e puntuale motivazione, del provvedimento di revoca qui gravato. Vieppiù che nel caso in esame il ricorrente non è stato preventivamente avvisato dell’avvio del procedimento di revoca e non ha quindi potuto partecipare alla fase procedimentale. Come dedotto da parte ricorrente con la prima censura, il provvedimento di revoca della misura di accoglienza ha un carattere essenzialmente discrezionale e postula, quindi, una valutazione in concreto della singola fattispecie che viene in rilievo in relazione alla norma regolamentare invocata dal Comune. Il relativo provvedimento va quindi adottato a seguito di un pieno ed effettivo contraddittorio endoprocedimentale, nell’ambito del quale il ricorrente può esercitare il proprio diritto di difesa in relazione agli addebiti mossigli. Cosa che nel caso in esame non è accaduta .
La natura sostanzialmente sanzionatoria della revoca implica che solo in presenza di particolari ragioni di urgenza e di gravità si possa ovviare alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento: ipotesi non debitamente rappresentate nel provvedimento gravato.
Provvedimento che non si cura nemmeno di motivare sul principio di proporzionalità della misura adottata rispetto alla storia dell’interessato e al percorso di integrazione intrapreso: l’art. 20, paragrafo 5, della direttiva 2013/33 impone che qualsiasi sanzione deve essere obiettiva, imparziale, motivata e proporzionata alla particolare situazione del richiedente “e deve, in ogni caso, salvaguardare il suo accesso all’assistenza sanitaria e un tenore di vita dignitoso”; nel caso in esame l’allontanamento avrebbe inciso su un soggetto privo di una stabile dimora e di mezzi di sostentamento.
In conclusione, previa estromissione dell’amministrazione statale, il ricorso è fondato e va quindi accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistendone i presupposti, ed impregiudicata ogni ulteriore verifica da parte dell’amministrazione finanziaria sul mantenimento degli stessi quanto ai livelli di capacità reddituale, il ricorrente è definitivamente ammesso al patrocinio delle spese dello Stato.
Sussistono altresì eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-estromette dal giudizio l’amministrazione statale patrocinata dall’Avvocatura erariale;
-nel merito accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
-ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato;
-compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE VA, Presidente, Estensore
Raffaella Sara Russo, Consigliere
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BE VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.