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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/03/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7830/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7830/2019 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. MAGISTRO CORRADO C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata nei termini di seguito esposti.
e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2 [...] chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 12.981,47 a CP_1 titolo di indennizzo del danno patito dalla per l'infortunio occorsole in data 29.3.2017 mentre Parte_1 si trovava in California per far visita alla figlia ed al nipotino.
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto in fatto che nel mese di marzo del 2017 avevano deciso di partire per raggiungere la figlia ed il nipotino in occorrenza della prima Comunione di quest'ultimo che si sarebbe celebrata di lì a poco, il 29/04/2017 a San Jose;
che in data 20/03/2017, prima di partire, avevano stipulato con la agenzia di San Severo, la polizza n. CP_1
2017/10/3003198 alle seguenti condizioni: “ assicura, in base alle condizioni riportate CP_1 sul MOD. 5006 ASS – ED. 04/2016: e;
Per la durata Parte_2 Parte_1 massima del viaggio di 44 giorni, con effetto dalle ore 0 del 26/03/2017 alle ore 24 del 09/05/2017;
Destinazione Viaggio: Mondo;
Livello di copertura: Gold;
Per ogni persona assicurata il contraente sceglie di rendere operanti (in base alle condizioni riportate sul MOD 5006 ASS - Ed 04/2016) le sezioni di Polizza, le garanzie, le somme assicurate/massimali sotto riportate: SEZIONE PERSONA: assistenza persona - rimborso spese mediche - Somma assicurata € 250.000.”; che erano partiti da pagina 1 di 3 Roma alle 10:35 AM del 28/3/2017, con arrivo allo scalo di New York alle 2:20 PM (ora locale), ed erano poi ripartiti da New York alle 4:45 PM con arrivo a San Francisco alle 8:52 PM (ora locale); che il giorno successivo, in data 29/03/2017, si trovavano nella cittadina di San Josè, unitamente alla figlia e al nipotino, presso un bar del posto per incontrare alcuni amici della figlia per un aperitivo di benvenuto, allorquando la aveva perso l'equilibrio ed era caduta rovinosamente a terra, Parte_1 procurandosi un forte dolore al piede destro;
che la , seppur dolorante, nell'immediatezza Parte_1 aveva deciso di non recarsi al Pronto Soccorso, limitandosi ad applicare del ghiaccio sul piede destro ferito;
che tuttavia nei giorni successivi il dolore persisteva e pertanto il 31/3/2017 la Parte_1 unitamente al marito si era recata dal dott. , medico chirurgo con studio in San Josè, il Persona_1 quale aveva diagnosticato la “frattura metatarsale non deformata del piede destro” ed aveva prescritto l'applicazione di un tutore al piede destro poi effettivamente portato dalla per circa un mese;
Parte_1 che una volta tornati in Italia, nonostante la tempestiva denuncia del sinistro e la trasmissione della documentazione medica relativa alle lesioni riportate, la aveva negato l'indennizzo in CP_1 quanto sul certificato rilasciato dal dott. risultavano erroneamente riportate come data Persona_1 della visita il 27.3.2017 e come data del sinistro il 25.3.2017, quest'ultima antecedente alla data di decorrenza della copertura assicurativa indicata nella polizza (26/03/2017); che in realtà si trattava di un mero errore materiale compiuto dal medico americano nella compilazione del certificato, come riconosciuto dallo stesso dott. nella dichiarazione di rettifica allegata in atti e come Persona_1 agevolmente desumibile dall'esame dei biglietti aerei e del timbro doganale apposto sul passaporto degli attori, recanti la data del 28.3.2017 come giorno di arrivo degli attori in California;
che il consulente di parte ha quantificato nella misura del 5% il grado di invalidità permanente patita dalla in conseguenza dell'infortunio, discendendone ai sensi dell'art.
2.3.1.2 delle condizioni Parte_1 generali di assicurazione il diritto ad un indennizzo per invalidità permanente pari ad euro 12.125,00, a cui devono aggiungersi le spese mediche documentate per un importo complessivo dell'indennizzo pari ad euro 12.981,47.
La è rimasta contumace. Controparte_1
Orbene, rileva questo giudicante che gli attori hanno fornito adeguata prova dei fatti costitutivi del diritto all'indennizzo assicurativo.
Risulta prodotta la polizza infortuni n. 2017/10/3003198 con decorrenza dal 26.3.2017, che prevede un indennizzo per invalidità permanente con una franchigia del 3% in diminuzione del grado di invalidità accertato ed il rimborso delle spese mediche sopportate.
Risultano altresì allegati i biglietti aerei ed i passaporti degli attori con il timbro doganale, dai quali si rileva che gli attori sono arrivati in California la sera del 28.3.2017 e che pertanto l'indicazione della data del 27.3.2017 sul certificato rilasciato dal è il risultato di un mero errore Persona_1 materiale, come peraltro riconosciuto dallo stesso medico nella dichiarazione di rettifica allegata in atti.
Le testimonianze dirette rese dalla figlia degli attori e dagli amici della figlia presenti al momento del sinistro, ritualmente raccolte in forma scritta ai sensi dell'art. 257 bis c.p.c., hanno inoltre confermato che in data 29.3.2017 la perse l'equilibrio e cadde rovinosamente a terra mentre erano tutti Parte_1 insieme ai tavolini di un bar per un aperitivo di benvenuto.
Anche il dott. ha reso una testimonianza in forma scritta, confermando di aver visitato Persona_1 la in data 31.3.2017 e di aver indicato per mero errore materiale sul certificato la data del Parte_1
27.3.2017.
pagina 2 di 3 Il nominato c.t.u. medico legale, dopo aver sottoposto a visita la ed esaminato la Parte_1 documentazione medica allegata, ha osservato che le lesioni riportate dall'attrice, consistite in
“Frattura composta del 5° metatarso del piede destro”, “riflettono una causalità traumatica, violenta ed esterna, qualificando le caratteristiche definitorie proprie di un infortunio”, e che i postumi permanenti delle lesioni sono quantificabili nella misura del 5% in base alla tabella Inail richiamata nella polizza assicurativa.
Sul grado di invalidità permanente accertato va applicata la franchigia del 3% prevista dall'art.
2.3.1.2 delle condizioni generali di assicurazione, così per un importo finale dell'indennizzo per invalidità permanente pari ad euro 5000,00 (2% del massimo indennizzabile di polizza pari ad euro 250.000,00).
Spetta altresì agli attori il rimborso delle spese mediche documentate, ritenute congrue dal c.t.u., pari a complessivi euro 856,47. Sull'importo complessivo vanno calcolati la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali a decorrere dalla data del sinistro, computando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta a pagare in favore di la somma di euro 5856,47, oltre rivalutazione monetaria ed Parte_1 interessi legali come indicato in parte motiva;
condanna la società convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Magistro dichiaratosi antistatario;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta.
Foggia, 13.3.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7830/2019 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. MAGISTRO CORRADO C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata nei termini di seguito esposti.
e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2 [...] chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 12.981,47 a CP_1 titolo di indennizzo del danno patito dalla per l'infortunio occorsole in data 29.3.2017 mentre Parte_1 si trovava in California per far visita alla figlia ed al nipotino.
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto in fatto che nel mese di marzo del 2017 avevano deciso di partire per raggiungere la figlia ed il nipotino in occorrenza della prima Comunione di quest'ultimo che si sarebbe celebrata di lì a poco, il 29/04/2017 a San Jose;
che in data 20/03/2017, prima di partire, avevano stipulato con la agenzia di San Severo, la polizza n. CP_1
2017/10/3003198 alle seguenti condizioni: “ assicura, in base alle condizioni riportate CP_1 sul MOD. 5006 ASS – ED. 04/2016: e;
Per la durata Parte_2 Parte_1 massima del viaggio di 44 giorni, con effetto dalle ore 0 del 26/03/2017 alle ore 24 del 09/05/2017;
Destinazione Viaggio: Mondo;
Livello di copertura: Gold;
Per ogni persona assicurata il contraente sceglie di rendere operanti (in base alle condizioni riportate sul MOD 5006 ASS - Ed 04/2016) le sezioni di Polizza, le garanzie, le somme assicurate/massimali sotto riportate: SEZIONE PERSONA: assistenza persona - rimborso spese mediche - Somma assicurata € 250.000.”; che erano partiti da pagina 1 di 3 Roma alle 10:35 AM del 28/3/2017, con arrivo allo scalo di New York alle 2:20 PM (ora locale), ed erano poi ripartiti da New York alle 4:45 PM con arrivo a San Francisco alle 8:52 PM (ora locale); che il giorno successivo, in data 29/03/2017, si trovavano nella cittadina di San Josè, unitamente alla figlia e al nipotino, presso un bar del posto per incontrare alcuni amici della figlia per un aperitivo di benvenuto, allorquando la aveva perso l'equilibrio ed era caduta rovinosamente a terra, Parte_1 procurandosi un forte dolore al piede destro;
che la , seppur dolorante, nell'immediatezza Parte_1 aveva deciso di non recarsi al Pronto Soccorso, limitandosi ad applicare del ghiaccio sul piede destro ferito;
che tuttavia nei giorni successivi il dolore persisteva e pertanto il 31/3/2017 la Parte_1 unitamente al marito si era recata dal dott. , medico chirurgo con studio in San Josè, il Persona_1 quale aveva diagnosticato la “frattura metatarsale non deformata del piede destro” ed aveva prescritto l'applicazione di un tutore al piede destro poi effettivamente portato dalla per circa un mese;
Parte_1 che una volta tornati in Italia, nonostante la tempestiva denuncia del sinistro e la trasmissione della documentazione medica relativa alle lesioni riportate, la aveva negato l'indennizzo in CP_1 quanto sul certificato rilasciato dal dott. risultavano erroneamente riportate come data Persona_1 della visita il 27.3.2017 e come data del sinistro il 25.3.2017, quest'ultima antecedente alla data di decorrenza della copertura assicurativa indicata nella polizza (26/03/2017); che in realtà si trattava di un mero errore materiale compiuto dal medico americano nella compilazione del certificato, come riconosciuto dallo stesso dott. nella dichiarazione di rettifica allegata in atti e come Persona_1 agevolmente desumibile dall'esame dei biglietti aerei e del timbro doganale apposto sul passaporto degli attori, recanti la data del 28.3.2017 come giorno di arrivo degli attori in California;
che il consulente di parte ha quantificato nella misura del 5% il grado di invalidità permanente patita dalla in conseguenza dell'infortunio, discendendone ai sensi dell'art.
2.3.1.2 delle condizioni Parte_1 generali di assicurazione il diritto ad un indennizzo per invalidità permanente pari ad euro 12.125,00, a cui devono aggiungersi le spese mediche documentate per un importo complessivo dell'indennizzo pari ad euro 12.981,47.
La è rimasta contumace. Controparte_1
Orbene, rileva questo giudicante che gli attori hanno fornito adeguata prova dei fatti costitutivi del diritto all'indennizzo assicurativo.
Risulta prodotta la polizza infortuni n. 2017/10/3003198 con decorrenza dal 26.3.2017, che prevede un indennizzo per invalidità permanente con una franchigia del 3% in diminuzione del grado di invalidità accertato ed il rimborso delle spese mediche sopportate.
Risultano altresì allegati i biglietti aerei ed i passaporti degli attori con il timbro doganale, dai quali si rileva che gli attori sono arrivati in California la sera del 28.3.2017 e che pertanto l'indicazione della data del 27.3.2017 sul certificato rilasciato dal è il risultato di un mero errore Persona_1 materiale, come peraltro riconosciuto dallo stesso medico nella dichiarazione di rettifica allegata in atti.
Le testimonianze dirette rese dalla figlia degli attori e dagli amici della figlia presenti al momento del sinistro, ritualmente raccolte in forma scritta ai sensi dell'art. 257 bis c.p.c., hanno inoltre confermato che in data 29.3.2017 la perse l'equilibrio e cadde rovinosamente a terra mentre erano tutti Parte_1 insieme ai tavolini di un bar per un aperitivo di benvenuto.
Anche il dott. ha reso una testimonianza in forma scritta, confermando di aver visitato Persona_1 la in data 31.3.2017 e di aver indicato per mero errore materiale sul certificato la data del Parte_1
27.3.2017.
pagina 2 di 3 Il nominato c.t.u. medico legale, dopo aver sottoposto a visita la ed esaminato la Parte_1 documentazione medica allegata, ha osservato che le lesioni riportate dall'attrice, consistite in
“Frattura composta del 5° metatarso del piede destro”, “riflettono una causalità traumatica, violenta ed esterna, qualificando le caratteristiche definitorie proprie di un infortunio”, e che i postumi permanenti delle lesioni sono quantificabili nella misura del 5% in base alla tabella Inail richiamata nella polizza assicurativa.
Sul grado di invalidità permanente accertato va applicata la franchigia del 3% prevista dall'art.
2.3.1.2 delle condizioni generali di assicurazione, così per un importo finale dell'indennizzo per invalidità permanente pari ad euro 5000,00 (2% del massimo indennizzabile di polizza pari ad euro 250.000,00).
Spetta altresì agli attori il rimborso delle spese mediche documentate, ritenute congrue dal c.t.u., pari a complessivi euro 856,47. Sull'importo complessivo vanno calcolati la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali a decorrere dalla data del sinistro, computando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta a pagare in favore di la somma di euro 5856,47, oltre rivalutazione monetaria ed Parte_1 interessi legali come indicato in parte motiva;
condanna la società convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Magistro dichiaratosi antistatario;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta.
Foggia, 13.3.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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