Art. 4.
Nello statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite le disposizioni per l'amministrazione del Fondo ed i relativi controlli.
Nello statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite le disposizioni per l'amministrazione del Fondo ed i relativi controlli.