Decreto cautelare 24 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 13 maggio 2022
Sentenza 27 giugno 2024
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01956/2026REG.PROV.COLL.
N. 00684/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2025, proposto da
IS, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana, Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
SI RF, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater ) n. 12973/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. IO CU e udito per la parte appellante l’avvocato Alvise Vergerio Di Cesana.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor IS propone appello avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 12973/2024 con la quale è stato respinto l’originario ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dallo stesso CI volto ad ottenere l’annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato prot. 38018 del 22 novembre 2021 notificato via pec al ricorrente il 24 novembre 2021, nella parte in cui esclude il sig. IS dal concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” del 31gennaio 2020, n. 9;
- della comunicazione di esclusione dal concorso del 15 novembre 2021 ricevuta via pec;
- del decreto del Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato n. 333-CON/AG2021/GRAD del 16 novembre 2021, con cui è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di milleseicentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami” - n. 9 del 31 gennaio 2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, Supplemento straordinario n. 1/34 del 19 novembre 2021 e relativo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami - n. 92 del 19 novembre 2021, nella parte in cui non inserisce tra i vincitori del concorso il sig. IS;
- in quanto lesiva, della nota prot. n. 412/2015/49 Area VI bis della Prefettura di – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta del 17 novembre 2016, con cui il sig. IS è stato invitato a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope mai notificata al ricorrente;
- in quanto lesiva, della nota n. 18/3 del 13 aprile 2015 del Comando Stazione Carabinieri di Vairano Scalo (CE) conosciuta nell'esistenza e non nel contenuto e mai notificata;
per quanto riguarda i due atti di motivi aggiunti:
- della nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza, 7 febbraio 2022, prot. n. 2016;
- della nota 13 aprile 2015, n. 18/3 del Comando Stazione Carabinieri di Vairano Scalo (CE) e del relativo verbale redatto il 10 aprile 2015;
- della nota prot. n. 412/2015/49 Area VI bis della Prefettura di – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta del 17 novembre 2016.
2. Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate:
- l’odierno appellante ha partecipato al concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, superando tutte le prove dello stesso;
- in data 15 novembre 2021 ha ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso citato con la seguente motivazione: « Si comunica che la S.V., con decreto in corso di perfezionamento, è esclusa dal concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, poiché non in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. f), del bando di concorso, con riferimento al d.m. n. 198/2003. La tabella 1, allegata al suddetto decreto ministeriale, indica al punto 9, tra le cause di non idoneità per l’ammissione alla procedura concorsuale, “l’uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi”. Si precisa che, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129, “Per difetto dei requisiti prescritti é disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con decreto del Capo della polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza »;
- all’appellante è stato poi notificato il provvedimento di esclusione dal concorso avente lo stesso tenore motivazionale della comunicazione di esclusione;
- all’esito di un incombente istruttorio, l’appellante è successivamente entrato in possesso di atti non conosciuti al momento della proposizione del ricorso, atti contro i quali sono stati proposti due ricorsi per motivi aggiunti; in particolare si tratta (i) del verbale redatto il 10 aprile 2015 dai Carabinieri nel quale si contesta la violazione amministrativa del possesso di sostanza stupefacente; (ii) della nota 13 aprile 2015, n. 18/3 del Comando Stazione Carabinieri di Vairano Scalo contenente la trasmissione di detto verbale alla Prefettura di Caserta.
3. A sostegno del ricorso introduttivo venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. In via preliminare: « Sulla tempestività dell’impugnazione della nota prot. n. 412/2015/49 area VI bis della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta del 17/11/2016 » (contenente l’invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti).
Si evidenziava la tempestività dell’impugnativa in riferimento alla nota prot. n. 412/2015/49 dell’Area VI bis della Prefettura di Caserta - Ufficio Territoriale del Governo in data 17/11/2016, denunciando come quest’ultima non sia mai stata ritualmente notificata all’esponente (né ai soggetti che in quel momento detenevano la potestà genitoriale del minore), ma solamente ad un avvocato qualificatosi come suo presunto domiciliatario, ma sprovvisto di procura speciale che potesse consentirgli di agire in tale veste.
II. In via preliminare: « Giurisdizione del g.a. sulla impugnazione della nota prot. n. 412/2015/49 area VI bis della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta del 17/11/2016 ».
Si evidenziava la competenza del G.A. a decidere in merito all’illegittimità della ridetta nota prot. n. 412/2015/49 Area VI bis della Prefettura di Caserta - Ufficio Territoriale del Governo del 17/11/2016.
III. Con riferimento alla nota prot. n. 412/2015/49 Area VI bis della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta del 17 novembre 2016: « Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 3 e 6, l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell'art. 75, comma 4 e comma 14, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti. Manifesta illogicità, irragionevolezza e ingiustizia. Violazione dell'iter procedimentale tipico. Sviamento di potere ».
A contestazione della nota della Prefettura di Caserta integrante l’unico presupposto dell’esclusione concorsuale per asserito pregresso “uso” di sostanza stupefacente, si denunciava la carenza assoluta di un’istruttoria volta a verificare l’effettivo utilizzo (oppure la mera detenzione) di sostanze “vietate” da parte dell’esponente. A tal riguardo si evidenziava che, laddove la P.A. avesse effettivamente analizzato in maniera compiuta gli atti relativi all’episodio oggetto dell’isolata e risalente “segnalazione” di cui trattasi, non avrebbe potuto omettere di constatare che la sostanza stupefacente sequestrata era risultata detenuta da soggetto diverso dall’appellante, oltre all’assenza di ogni valutazione finalizzata ad accertare l’utilizzo della medesima sostanza.
IV. « Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 1, del decreto del Ministro dell’Interno 28 aprile 2005, n. 129. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. f), del bando di concorso, con riferimento al d.m. n. 198/2003. Tabella 1, allegata al suddetto decreto ministeriale, punto 9. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. violazione e falsa applicazione dell’art. 75 comma 14 del d.p.r. Motivazione carente, erronea e contraddittoria. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, sproporzionalità ed illogicità manifesta, difetto e insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti ».
Si denunciava la violazione/falsa applicazione delle norme concorsuali in tema di requisiti di accesso al ruolo evidenziando che la norma invocata dalla P.A. a supporto dell’esclusione impone la verifica circa l’utilizzo (anche occasionale o saltuario) di sostanze stupefacenti, mentre nel caso di specie non esiste alcun atto/provvedimento da cui possa evincersi che l’appellante abbia mai fatto “consumo” di sostanza vietata. Nella medesima censura si ribadiva che, alla luce dei fatti descritti dalla stessa prefettura di Caserta, neppure si sarebbe potuta contestare all’appellante la detenzione della medesima sostanza, la quale nel caso di specie risulta sequestrata nei confronti di un’altra persona (che al momento del controllo si trovava in mera compagnia dell’appellante).
3.1 Nei confronti dei documenti impugnati con i 2 ricorsi per motivi aggiunti, depositati nello stesso giorno, si muovevano le seguenti censure:
- illegittimità dell’esclusione concorsuale poiché adottata in un momento di gran lunga successivo rispetto a quello degli accertamenti psicofisici del concorso;
- violazione delle norme speciali che avrebbero imposto alla P.A. di verificare la sussistenza dei requisiti psicofisici (tra i quali rientra quello della verifica dell’assenza di uso di sostanze proibite) durante la fase concorsuale a ciò dedicata;
-il proficuo superamento delle prove psicofisiche era un’implicita ammissione di irrilevanza della segnalazione amministrativa ricevuta in adolescenza da parte della Commissione di concorso (la quale di certo non avrebbe potuto non essere a conoscenza delle segnalazioni sui concorrenti contenute nel c.d. SDI);
- ove la P.A. avesse correttamente interpretato ed applicato le norme in materia di requisiti di ammissione al Corpo, la stessa non avrebbe potuto esimersi dal valutare l’irrilevanza della segnalazione amministrativa per cui è causa, in quanto effettivamente isolata, assai risalente nel tempo e priva di effetti penali; come tale, del tutto inidonea a denotare personalità e/o attitudini morali incompatibili con il profilo professionale oggetto della selezione.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con sentenza n. 12973/2024 il Tar per il Lazio ha rigettato il ricorso nel merito.
5.1 Il Tar, vista l’infondatezza nel merito del ricorso, ha preliminarmente ritenuto di poter prescindere da ogni valutazione di carattere processuale in ordine alla tempestività del ricorso introduttivo nella parte in cui è volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento prefettizio del 17 novembre 2016.
5.2 Il Tar ha ritenuto infondati i motivi di merito del ricorso introduttivo, affermando che:
- il ricorrente si è limitato a sostenere che tutti gli atti impugnati si basavano su un presupposto errato in quanto egli non aveva mai fatto uso di sostanze stupefacenti, né le aveva mai detenute;
- ma dalla documentazione versata in atti (in particolare: verbale di contestazione di violazione amministrativa del 10 aprile 2015) risulta che il ricorrente ha espressamente ammesso di fare « di rado …uso di sostanze stupefacenti » e di essersi fermato in località a Piazza castello, Caianello, CE, unitamente ai suoi amici, « per consumare la marijuana che avevamo acquistato in Napoli »;
- l’infondatezza delle censure, pertanto, deriva da affermazioni non contestate dell’interessato.
5.3 Il Tar ha quindi ritenuto inammissibile e comunque infondata la censura spiegata nel primo atto di motivi aggiunti con cui il ricorrente ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe potuto contestare l’uso di sostanze psicoattive solo al momento degli accertamenti psico-fisici e non nella fase finale della procedura concorsuale, affermando che:
- la concreta censura articolata nel primo atto di motivi aggiunti (relativa, come si è detto, al momento procedimentale in cui l’Amministrazione ha rilevato la fattispecie escludente), lungi dal derivare dalla conoscenza di elementi ulteriori acquisita successivamente alla proposizione del ricorso, riguarda circostanze e aspetti già noti al ricorrente sin dalla ricezione del provvedimento di esclusione e, pertanto, avrebbe dovuto essere tempestivamente introdotta con l’atto introduttivo del giudizio o comunque entro il termine di cui agli artt. 29, 41, comma 2, e 43 c.p.a.: il ricorrente era sin da subito a conoscenza del fatto che l’Amministrazione resistente non aveva rilevato la causa escludente durante gli accertamenti sull’idoneità psico-fisica;
- tale censura è inammissibile perché nel processo amministrativo non sono ammissibili i motivi aggiunti concernenti vizi dei provvedimenti già impugnati che, come nel caso di specie, sarebbe stato possibile conoscere con l’ordinaria diligenza al momento del ricorso introduttivo;
- in ogni caso il combinato disposto delle previsioni di cui all’art. 3, commi 1, lett. j, e 5 del bando di concorso consente alla P.A. – fino alla fine della procedura concorsuale, ovvero anche dopo gli esiti degli accertamenti di cui agli artt. 12 e 13 del bando (psico-fisici e attitudinali) – di svolgere i necessari approfondimenti documentali per verificare l’insussistenza della causa di esclusione prevista dal punto 9 della Tabella 1 allegata al d.m. Interno 30 giugno 2003, n. 198.
5.4 Il Tar ha dichiarato inammissibile e infondata anche la censura tardivamente spiegata nel secondo ricorso per motivi aggiunti con la quale il ricorrente ha sostenuto che la P.A. non avrebbe potuto escludere parte ricorrente per un singolo e risalente episodio di consumo di droga, affermando che:
- il ricorrente aveva l’obbligo di introdurre tutte le censure volte a contestare l’esclusione impugnata (e fondate su elementi noti all’interessato nel momento in cui ha avuto conoscenza del provvedimento di esclusione) entro il termine decadenziale previsto dagli artt. 29, 41, comma 2, e 43 c.p.a.;
- dal tenore letterale del provvedimento di esclusione gravato era evidente che la P.A. resistente aveva escluso il signor CI “solo” per i fatti sottesi all’invito prefettizio del 17 novembre 2016 (che al momento della proposizione del ricorso era ben noto a parte ricorrente, che lo ha impugnato e versato in atti), di talché è chiaro che le censure volte a sostenere che l’Amministrazione non avrebbe potuto escludere il ricorrente “solamente” sulla base di quei fatti avrebbero dovuto essere proposte entro sessanta giorni dalla data in cui il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento di esclusione (e non potevano, quindi, essere proposte con un successivo atto di motivi aggiunti notificato solo dopo che l’Amministrazione resistente ha depositato atti inequivocabilmente idonei a confutare l’originaria tesi difensiva di parte ricorrente);
- la doglianza è inammissibile, atteso che non è possibile utilizzare i motivi aggiunti per introdurre motivi “dimenticati” nel ricorso introduttivo.
5.4.1 In ogni caso il Tar ha affermato che:
- la giurisprudenza è tendenzialmente costante nell’affermare che anche un unico episodio accertato di consumo di droghe non considerate “pesanti” può giustificare il provvedimento di esclusione da un concorso per l’accesso ad una delle Forze di Polizia, avuto riguardo alle funzioni esercitate dalle stesse e sulla base della considerazione che l'utilizzo di sostanze stupefacenti comporta necessariamente un previo contatto col mondo della criminalità (Consiglio di Stato, II, 4 marzo 2021, n. 1848 e 11 ottobre 2021, n. 6791 e 12 ottobre 2021, n. 6862);
- anche a ritenere che vi siano spazi per una qualche rimeditazione/precisazione/mitigazione del suindicato orientamento giurisprudenziale, nel caso di specie (avuto riguardo a quanto risultante dal verbale del 10 febbraio 2015) non si è neppure in presenza di una fattispecie di isolato e non significativo episodio di assunzione, ma di una persona che –trovata in possesso della droga – ha riconosciuto di averla assunta anche in altre occasioni e di essersi recata ad acquistarla (personalmente, ancorché in compagnia di altri), in un mercato che, com’è noto, è gestito dalla criminalità (salvo poi provare inizialmente a negare tali circostanze fino al deposito del verbale dei Carabinieri da parte dell’Amministrazione).
6. Avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 12973/2024 ha proposto appello il signor CI per i motivi che saranno più avanti analizzati.
7. Si è costituito il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto dell’appello.
8. Con ordinanza n. 687/2025 la Sezione ha rigettato la domanda incidentale di sospensione della sentenza impugnata.
9. All’udienza del 19 febbraio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tar ha affermato la pretesa infondatezza delle censure esposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Error in iudicando per carenza di istruttoria e difetto dei presupposti ».
L’appellante critica le affermazioni della sentenza impugnata, secondo le quali: (i) le dichiarazioni rese dall’appellante nei verbali riguardanti la segnalazione amministrativa sottesa all’esclusione concorsuale sono dirimenti in tal senso; (ii) il verbale depositato in giudizio dalla P.A. vale a dimostrare che l’appellante abbia effettivamente detenuto e fatto uso di sostanza stupefacente e (iii) che tale è in grado di giustificare l’adozione del provvedimento di esclusione impugnato, sostenendo che:
- le ripetute dichiarazioni rese e sottoscritte dall’appellante non possono ragionevolmente assumere alcuna valenza decisiva, né essere ritenute oggettivamente attendibili sia in ragione della peculiarità delle circostanze in cui sono state ottenute, sia per l’“asettica” portata delle stesse;
- sono frasi verbalizzate da un Pubblico Ufficiale e poi sottoscritte dall’appellante in un contesto in cui, oltre ad essere perfettamente comprensibili le difficoltà e l’imbarazzo di un giovane incensurato che si ritrova per la prima (ed unica) volta a dover vivere una situazione del genere, i verbalizzanti fanno notorio uso di formule “stereotipate” per la macro-casistica di riferimento;
- è quindi lecito desumere che il verbale di cui trattasi, piuttosto che recare la narrazione fornita dall’appellante, contenga piuttosto le sintesi delle risposte alle domande rivolte al gruppo dei 4 ragazzi fermati, quali a titolo esemplificativo: « usi spesso o solo di rado sostanze di tale natura? »; « avete acquistato la sostanza a Napoli? »;
- in altri termini, anche in considerazione del carattere pacificamente isolato dell'episodio oggetto della segnalazione di cui si discute, è perfettamente ragionevole pensare che l’appellante, fermato insieme a tre conoscenti, di cui uno (che non è l’esponente) trovato in possesso di sostanza vietata, al fine di non incorrere in ulteriori problemi e nutrendo il dovuto rispetto per i Pubblici Ufficiali presenti, abbia potuto far credere in qualche modo, nell’ambito di un verbale c.d. “collettivo”, una sorta di mero “uso personale” della sostanza, senza tuttavia comprendere esattamente il tenore e la portata delle proprie dichiarazioni e senza che ciò corrispondesse effettivamente al vero;
- a riprova di ciò, del resto, militano diversi elementi oggettivi emergenti dagli atti stilati al momento del fermo, datato 2015, i quali provano l’inattendibilità delle dichiarazioni pur sottoscritte dall’appellante in quella sede;
- si tratta di un unico verbale, il quale è stato stilato e sottoscritto da tutti e 4 i ragazzi fermati, all’interno della stessa autovettura dai Carabinieri: in tale occasione, quindi, ai ragazzi, per esigenze di “celerità operativa”, sono state fatte firmare dichiarazioni perfettamente sovrapponibili le une alle altre: in sostanza la stessa dichiarazione, senza preoccuparsi di scindere la posizione e le responsabilità di ciascuno di essi; tale modus operandi denota, quindi, la mancata effettiva constatazione, da parte delle Forze dell’ordine, dei “ruoli” e delle posizioni assunte in quella circostanza dai ragazzi fermati, palesando, quindi, l’inattendibilità dell’atto al fine di accertare se tutti e quattro i fermati avessero effettivamente acquistato, detenuto e consumato la sostanza;
- a riprova dell’innocenza dell’appellante sia in ordine alla detenzione che all’uso personale della sostanza vietata si pone il verbale di sequestro pure versato agli atti del giudizio dalla P.A., il quale è stilato nei confronti di un unico altro soggetto: laddove corrispondesse al vero che la sostanza sia stata acquistata e detenuta (oltre che consumata) da tutti i soggetti fermati, si sarebbe dovuto necessariamente procedere con un verbale di sequestro nei confronti di tutti i soggetti fermati, ma così non è stato;
- dal medesimo verbale si ricava che la sostanza vietata è stata rinvenuta nella vettura di proprietà esclusiva di un altro soggetto e, quindi, nemmeno indosso ai quattro giovani che, in effetti, non sono stati neppure oggetto di alcuna perquisizione;
- tra le dichiarazioni fatte siglare all’appellante manca ogni riferimento alla specifica zona di acquisto della sostanza, al tempo dell’accadimento e ai presunti venditori;
- anche tali circostanze depongono in favore di una redazione “preimpostata” del verbale e, quindi, non perfettamente riferibile al caso di specie, né, tantomeno, alla figura e al ruolo svolto da ciascuno dei soggetti fermati;
- laddove i verbalizzanti avessero effettivamente accertato l’abituale acquisto di sostanze vietate da parte dell’appellante, avrebbero dovuto necessariamente svolgere un più accurato interrogatorio volto a rinvenire i nominativi e i luoghi del traffico di droga interessato: tali domande non sono mai state rivolte all’appellante proprio perché egli risulta del tutto estraneo a circostanze del genere;
- ad ulteriore riprova dell’inattendibilità delle affermazioni attribuite all’appellante, si deve osservare che al momento del fermo i Carabinieri non hanno neppure constatato (né conseguentemente verbalizzato) che i ragazzi fermati avessero fatto uso dello stupefacente sequestrato: tale circostanza, infatti, si trae dalla mera dichiarazione “in ciclostile” fatta sottoscrivere, indistintamente, a tutti i ragazzi oggetto del fermo;
- in altri termini, dall’attenta lettura del verbale su cui il Tar ha (erroneamente) fondato il rigetto dei motivi di ricorso, non si trae, ragionevolmente, alcun elemento di “colpevolezza” certa a carico dell’appellante;
- ne consegue che, interpretando ed applicando la normativa di riferimento nel rispetto dei principi di buon andamento e ragionevolezza, la P.A. non avrebbe avuto alcun fondato motivo per escludere l’appellante dal concorso, né in relazione alla presunta detenzione di stupefacente né, tantomeno, per il preteso uso dello stesso;
- ad avallare le considerazioni che precedono si pongono tanto le analisi cliniche svolte dall’appellante in sede selettiva (i c.d. drug test ), quanto lo stato di soggetto incensurato che lo ha sempre caratterizzato, oltre all’assenza di ulteriori segnalazioni di natura analoga a quella qui in contestazione; elementi, questi ultimi, pacificamente a disposizione della Commissione di concorso anche nel momento in cui è stata disposta l’impugnata esclusione dal concorso.
2. Il motivo è infondato.
2.1 Conviene preliminarmente richiamare i principi generali costantemente ribaditi da questo Consiglio di Stato nella materia che ci occupa.
Come ancora di recente affermato da Cons. Stato, sez. II, 07/02/2025, n. 979, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti a scopo non terapeutico, anche se saltuario, occasionale o risalente nel tempo, costituisce una causa (tipizzata) di esclusione dal concorso che riveste natura vincolata. Per orientamento prevalente, la giurisprudenza ritiene giustificata l'esclusione dall'arruolamento, in generale nelle Forze Armate e in modo specifico in quelle con compiti di polizia, in relazione anche ad episodi isolati e risalenti di consumo di sostanze stupefacenti c.d. leggere (tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, n. 4752 del 2018; 27 ottobre 2017, n. 4957; 8 marzo 2017, n. 1086; 23 gennaio 2017, n. 261; 14 febbraio 2017, n. 629; 2 febbraio 2016, n. 379).
L'indirizzo sopra richiamato ha segnato il definivo superamento del contrario orientamento espresso da isolate decisioni (es. sez. IV, 12 agosto 2016, n. 3621) che, riallacciandosi ad un precedente indirizzo minoritario (sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3854; 4 aprile 2011, n. 2108; 16 aprile 2010, n. 2173; 31 dicembre 2007, n. 6848), avevano escluso che il singolo episodio isolato, risalente nel tempo e riferibile a momento di esperienza adolescenziale, potesse assumere valenza ex se preclusiva. Si tratta, infatti, di pronunce che "non possono indurre ad una rivisitazione dell'orientamento prevalente", ormai da ritenersi consolidato alla luce delle più recenti decisioni (Cons. Stato 7222/2019, cit.)
La condotta in questione può ragionevolmente essere considerata inconciliabile con l' habitus comportamentale che deve contraddistinguere gli appartenenti alle forze di polizia, anche a prescindere dalla inesistenza di conseguenze penali o amministrative a carico del candidato e dal fatto che si sia trattato di un episodio isolato. Decisivo rilievo va, infatti, attribuito alla circostanza che l'utilizzo di sostanze stupefacenti comporta necessariamente un previo contatto col mondo della criminalità, che dello spaccio di queste sostanze si alimenta, e dunque una contiguità non importa se solo occasionale proprio con quei soggetti e con quegli ambienti la cui attività delittuosa i corpi di polizia hanno il compito specifico di contrastare e reprimere (Cons. Stato, sez. II, 4 marzo 2021 n. 1848 relativa al possesso di 0,5 grammi di sostanza stupefacente, di tipo hashish, id. 12 ottobre 2021 n. 6862; 10 febbraio 2022 n. 980; id. 5 aprile 2022 n. 2540; 11 ottobre 2021 n. 6791).
2.2 Il motivo di appello in esame fa leva sostanzialmente su un argomento: dalla documentazione prodotta in giudizio non emergerebbe in maniera certa la colpevolezza dell’appellante, vuoi perché la redazione dei verbali sarebbe orientata da uno stile preimpostato, vuoi perché non emergerebbero le singole specifiche responsabilità dei singoli soggetti coinvolti.
Si tratta di considerazioni non condivisibili.
A tacere della evanescenza di censure che si basano su profili meramente stilistici da cui dedurre conclusioni sull’attendibilità dei verbali, occorre rimarcare che il primo giudice ha correttamente rilevato come l’Amministrazione abbia depositato in atti il verbale di contestazione di violazione amministrativa del 10 aprile 2015 nel quale è riportata una dichiarazione spontaneamente resa dal sig. IS (e dallo stesso sottoscritta), il quale, nell’ambito di un controllo effettuato dalle forze dell’ordine (durante il quale, insieme ad altri, era stato trovato in possesso della droga), ha espressamente ammesso di fare « di rado …uso di sostanze stupefacenti » e di essersi fermato in località a Piazza castello, Caianello, CE, unitamente ai suoi amici, « per consumare la marijuana che avevamo acquistato in Napoli ».
Siffatta circostanza: (i) non è mai stata contestata dall’appellante; (ii) è idonea a dimostrare l’uso anche saltuario di sostanze stupefacenti; (iii) giustifica l’esclusione dal concorso dato il tenore letterale del bando e gli orientamenti prima richiamati di questo Consiglio di Stato.
Di fronte a quanto appena esposto, gli argomenti spesi nel primo motivo di appello si rivelano infondati.
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il TAR ha rilevato la pretesa inammissibilità e, comunque, l’infondatezza delle contestazioni mosse nell’ambito del secondo ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 4 aprile 2022. Error in iudicando per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti ».
Parte appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza della contestazione mossa nell’ambito del secondo ricorso per motivi aggiunti, con la quale era stata dedotta l’erronea applicazione/interpretazione delle norme in materia di requisiti di moralità necessari per l’accesso al Corpo di Polizia (l’appellante aveva denunciato il vizio di istruttoria consistente nella mancata valutazione, da parte della P.A., delle oggettive circostanze “attenuanti” caratterizzanti l’episodio oggetto di segnalazione ovvero il fatto che si trattasse di un episodio risalente e isolato).
3.1 Sotto un primo profilo parte appellante critica la sentenza nella parte in cui ha affermato che si tratta di un motivo “nuovo”, proposto oltre il termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dalla notifica dell’esclusione concorsuale e, quindi, inammissibile per tardività, sostenendo che:
- l’analisi degli atti del giudizio rende evidente che già nell’ambito del ricorso di primo grado è stato contestato il difetto di istruttoria da cui è derivata la illogica/erronea applicazione del quadro normativo di riferimento;
- in tale ricorso, oltre ad indicare espressamente nell’epigrafe dei motivi in diritto la dicitura “difetto di istruttoria e violazione dell’articolo 97 Cost.”, l’odierno appellante ha contestato, nei fatti, l’erroneità dell’operato amministrativo laddove si è ritenuto di applicare, con “sovrabbondante” rigore, una norma sull’uso di stupefacenti per un fatto del tutto trascurabile e dai contorni, come già riferito, non affatto ben delineati;
- la lettura del ricorso di primo grado rende, dunque, evidente che le contestazioni mosse nel secondo ricorso per motivi aggiunti, in ordine al fatto che la segnalazione amministrativa posta alla base dell’esclusione dovesse ritenersi irrilevante anche poiché isolata e risalente nel tempo, si rivelano meri argomenti ad ulteriore supporto di un motivo di impugnazione già formulato in quello stesso grado di giudizio.
3.2 Parte appellante critica anche l'affermazione del Tar in ordine alla infondatezza del motivo in esame, sostenendo che:
- l’Amministrazione ha omesso di analizzare la “storia” complessiva dell’appellante prima di estrometterlo dal concorso;
- se è vero che la norma presa in considerazione ai fini dell’esclusione dell’appellante fa riferimento all’uso anche pregresso o occasionale di sostanze vietate, è altrettanto vero che tale disposizione dev’essere resa operativa nello specifico contesto di riferimento, nonché applicata al solo emergere di elementi in grado di dimostrare la rilevanza dell’episodio ai fini della non attitudine del concorrente a ricoprire il ruolo bandito;
- deve trattarsi di ipotesi che, se non necessariamente rilevanti sotto il profilo del diritto penale, debbono almeno riguardare episodi non isolati e, comunque, collocati in un periodo non particolarmente risalente nel tempo, oltre che coincidente con un momento di piena e lucida consapevolezza, sotto il profilo anagrafico, da parte del candidato interessato;
- seppur considerando l’ampia discrezionalità amministrativa sussistente in materia, è imposto alla P.A. di verificare, di volta in volta, che l’episodio sia stato vagliato nella sua interezza, al fine di desumerne, in concreto, l’eventuale giudizio di gravità ostativo all’ingresso dell’aspirante nelle Forze armate: solo in seguito a tale previa verifica la valutazione può, difatti, restare esente da censure di difetto di proporzionalità e ragionevolezza (cfr. Cons. St., Sez. IV, sent. n. 7222/2019);
- le disposizioni del d.m. n. 198 del 2003, in tema di idoneità al servizio nella Polizia di Stato, nell’individuare quale causa di esclusione l’“uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi”, nel caso di specie avrebbero imposto alla Commissione di concorso, non solo di verificare se l’esponente abbia mai effettivamente utilizzato sostanze stupefacenti, ma anche l’eventuale rilevanza del c.d. fatto escludente con riferimento alla ricorrenza e all’attualità dell’eventuale uso di una simile sostanza;
- le Commissioni di concorso sono tenute a far svolgere specifici esami medici al fine di accertare il quadro tossicologico dei candidati e, in particolare, al fine di verificare non solo l’attuale assenza di sostanze nocive nell’organismo, ma anche se ne sia stato fatto uso in un lasso di tempo anche risalente, pure controllando la presenza di eventuali segnali di astinenza;
- nel caso dell’appellante, però, il Tar ha completamente omesso di considerare che il modus operandi posto in essere dalla P.A. ha apertamente violato la normativa di riferimento, in quanto la stessa P.A. ha fondato l’esclusione su di un verbale di segnalazione apodittico e per niente dimostrativo dell’uso abituale e tanto meno attuale di sostanza vietata da parte dell’appellante: questo non consente di considerare integrata la previsione di esclusione contemplata dal d.m. n. 198 del 2003;
- in tal senso si era pronunciato lo stesso Tar per il Lazio, il quale, partendo dall’analisi delle disposizioni all’esame, aveva censurato un provvedimento di esclusione concorsuale motivato alla stregua di quello per cui è causa proprio perché adottato in contrasto con la normativa di riferimento (Tar Lazio, ordinanza cautelare n. 6198/2021, riguardante l’applicazione del medesimo punto 9 della Tabella 1 del d.m. n. 198/2003, laddove sono stati rilevati apprezzabili profili di fondatezza del ricorso in virtù dell’inattualità del riferito uso occasionale di sostanze psicoattive risalente nel tempo e risultante esclusivamente da una dichiarazione resa alla commissione di concorso dallo stesso ricorrente);
- nello stesso senso si registrano anche numerosi pronunciamenti resi dal Consiglio di Stato, il quale ha puntualmente rilevato il carattere sproporzionato, nonché la «manifesta illogicità e irragionevolezza nell’adozione della sanzione espulsiva, che comporta effetti irreversibili sullo stato del militare», considerando, altresì, che «la vicenda che ha coinvolto il militare risulta connotata dalla episodicità e occasionalità» (Cons. St., Sez. II, sent. n. 8439 del 20 dicembre 2021), come il caso di specie, nel quale l’azione amministrativa risulta, per l’appunto, sproporzionata, oltre che viziata da un’istruttoria del tutto carente per i dedotti motivi.
4. Il motivo è infondato.
4.1 Non si possono condividere le critiche mosse a quanto affermato dal Tar in ordine all’inammissibilità delle contestazioni mosse con il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Mentre i motivi aggiunti «propri» adottati a sostegno delle domande già proposte determinano un'estensione della causa petendi , i motivi aggiunti «impropri» comportano un'estensione del petitum tramite l'impugnazione di un provvedimento ulteriore e diverso rispetto a quello oggetto del ricorso introduttivo.
La proposizione di motivi aggiunti c.d. impropri integra una nuova domanda impugnatoria, autonoma e indipendente rispetto al ricorso introduttivo.
Correttamente il Tar ha rilevato che i motivi aggiunti notificati in data 2 aprile 2022 hanno solo l’apparenza di “motivi aggiunti impropri” volti ad impugnare atti conosciuti o formati dopo la proposizione del giudizio (e segnatamente la nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza prot. n. 2016 del 7 febbraio 2022 e la nota del 13 aprile 2015 del Comando Stazione Carabinieri di Vairano Scalo), mentre al contrario hanno la sostanza di “motivi aggiunti propri” con cui parte ricorrente fa valere un’ulteriore censura avverso il provvedimento di esclusione impugnato.
Si tratta pertanto, di un motivo “nuovo”, proposto oltre il termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dalla notifica dell’esclusione concorsuale e, quindi, inammissibile per tardività.
4.2 Priva di pregio è la tesi secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la storia complessiva del candidato.
Si è già richiamata la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo la quale anche un singolo e risalente episodio di uso di sostanze stupefacenti è causa (praticamente vincolante) di esclusione dal concorso: l’Amministrazione non deve affatto dimostrare che esista un uso abituale di sostanze per procedere all’esclusione dal concorso.
Inconferenti sono i richiami giurisprudenziali operati dall’appellante. A tacere del fatto che si tratta (i) di un precedente meramente cautelare e (ii) di un precedente riguardante il diverso problema di un provvedimento di espulsione, nella specie devono trovare applicazioni i principi giurisprudenziali prima richiamati.
5. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti costituite.
Non è necessario provvedere sulle spese di lite rispetto all’appellato non costituito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla spese nei confronti dell’appellato non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN PE, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
IO CU, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CU | IN PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.