Art. 26. ((L'ufficiale che abbia raggiunto i seguenti limiti di eta', cessa dal servizio permanente ed e' collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita':
tenente generale ispettore.................. anni 65 maggiore generale ispettore................. " 62 colonnello.................................. " 69 tenente colonnello.......................... " 58 maggiore.................................... " 56 capitano, tenente e sottotenente............ " 54
L'ufficiale che ha venti o piu' anziche servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni.
L'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, come la pensione come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.
All'ufficiale che, all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, abbia meno di quindici anni di detto servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di detto servizio utile, ma meno, di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.))
tenente generale ispettore.................. anni 65 maggiore generale ispettore................. " 62 colonnello.................................. " 69 tenente colonnello.......................... " 58 maggiore.................................... " 56 capitano, tenente e sottotenente............ " 54
L'ufficiale che ha venti o piu' anziche servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni.
L'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, come la pensione come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.
All'ufficiale che, all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, abbia meno di quindici anni di detto servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di detto servizio utile, ma meno, di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.))