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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 08/09/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 445/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott. Davide Paladino - Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 445/2025 promossa da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. TORRIONE DAVIDE ed elettivamente domiciliati in P.ZZA
NARBONNE, 16 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. TORRIONE DAVIDE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni esprimendo parere favorevole alla pronuncia secondo diritto con riferimento ai figli minori nata ad [...] il [...] e Persona_1 Parte_3
nato ad [...] il [...];
[...] ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I ricorrenti non sono uniti in matrimonio ed è cessata la loro convivenza, nel corso della quale sono nati i figli ed . Persona_1 Pt_3 Le parti hanno raggiunto l'accordo sulle condizioni di affido e di mantenimento della prole, chiedendo quindi congiuntamente al Tribunale di disporre nei termini seguenti:
1. Il sig. e la sig.ra , durante l'anno e così anche nel Parte_1 Parte_2 periodo delle vacanze estive, trascorreranno con i figli tenendoli presso la propria abitazione un tempo paritario e così a settimane alterne, dal lunedì sera sino al lunedì successivo allorquando accompagneranno i figli presso l'abitazione dell'altro genitore o direttamente a scuola. E' data facoltà ai sig.ri e di apportare modifiche al calendario ordinario Parte_1 Pt_2 come sopra previsto previo accordo tra loro con adeguato preavviso qualora non giustificato da emergenze.
I genitori dovranno collaborare e condividere tra di loro le decisioni di maggior interesse per i figli medesimi relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e ad ogni altra eventuale questione, impegnandosi a confrontarsi periodicamente sull'andamento e attuazione del calendario di visita. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente. pagina 1 di 3 2. Entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli ogni anno e in forma alternata o il giorno della vigilia di Natale o quello di Natale mentre le restanti festività dell'anno saranno regolate secondo un regime di alternanza che i genitori si impegnano a concordare di volta in volta. Durante l'estate, entrambi i genitori potranno trascorrere un periodo di vacanza con i figli di due o tre settimane anche non consecutive, in un periodo da concordarsi tra di loro entro il mese di maggio di ciascun anno.
3. i sig.ri e , considerate le loro attuali e similari condizioni Parte_1 Pt_2 reddituali/economiche/patrimoniali e il pari tempo che ciascun di loro trascorre con i figli, concordano di provvedere direttamente alle esigenze quotidiane di mantenimento degli stessi nei periodi che trascorrono con loro senza necessità di prevedere contributo economico a carico dell'uno e a favore dell'altro.
4. I sig.ri e si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, di tutte le Parte_1 Pt_2 spese straordinarie/extra sostenute nell'interesse dei figli secondo le modalità previste dal Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. adottato presso il Tribunale di Aosta che le parti dichiarano di conoscere e di averne ricevuto copia e che qui di seguito si riporta nelle parti essenziali: Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico.
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso sede universitaria.
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre- scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio.
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia ( baby sitter) se necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc. Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari.
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie non tradizionali.
pagina 2 di 3 Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatapp, email, ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. I conteggi dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno trenta di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
5. Il sig. acconsente ad attribuire alla sig.ra il 100% Parte_1 Parte_2 dell'assegno Unico Universale attribuito ai figli.
6. I sig.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle Parte_2 Parte_1 predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano, altresì, di non aver nulla a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo.
7. Le spese legali relative al presente procedimento saranno sostenute da entrambe le parti in misura del 50% ciascuno.
L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse preminente della prole, valendo ad assicurare adeguata regolamentazione della disciplina dell'affido, dei rapporti dei figli con i genitori e degli obblighi genitoriali di mantenimento.
Le spese vanno dimidiate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti nell'interesse dei figli.
P.Q.M.
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la disciplina dell'affido e del mantenimento dei figli minori nata ad [...] il [...] e nato ad [...] il Persona_1 Parte_3
3/10/2015Dimidia le spese.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito. Aosta, 3 settembre 2025
Il Presidente
Giuseppe Colazingari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott. Davide Paladino - Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 445/2025 promossa da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. TORRIONE DAVIDE ed elettivamente domiciliati in P.ZZA
NARBONNE, 16 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. TORRIONE DAVIDE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni esprimendo parere favorevole alla pronuncia secondo diritto con riferimento ai figli minori nata ad [...] il [...] e Persona_1 Parte_3
nato ad [...] il [...];
[...] ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I ricorrenti non sono uniti in matrimonio ed è cessata la loro convivenza, nel corso della quale sono nati i figli ed . Persona_1 Pt_3 Le parti hanno raggiunto l'accordo sulle condizioni di affido e di mantenimento della prole, chiedendo quindi congiuntamente al Tribunale di disporre nei termini seguenti:
1. Il sig. e la sig.ra , durante l'anno e così anche nel Parte_1 Parte_2 periodo delle vacanze estive, trascorreranno con i figli tenendoli presso la propria abitazione un tempo paritario e così a settimane alterne, dal lunedì sera sino al lunedì successivo allorquando accompagneranno i figli presso l'abitazione dell'altro genitore o direttamente a scuola. E' data facoltà ai sig.ri e di apportare modifiche al calendario ordinario Parte_1 Pt_2 come sopra previsto previo accordo tra loro con adeguato preavviso qualora non giustificato da emergenze.
I genitori dovranno collaborare e condividere tra di loro le decisioni di maggior interesse per i figli medesimi relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e ad ogni altra eventuale questione, impegnandosi a confrontarsi periodicamente sull'andamento e attuazione del calendario di visita. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente. pagina 1 di 3 2. Entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli ogni anno e in forma alternata o il giorno della vigilia di Natale o quello di Natale mentre le restanti festività dell'anno saranno regolate secondo un regime di alternanza che i genitori si impegnano a concordare di volta in volta. Durante l'estate, entrambi i genitori potranno trascorrere un periodo di vacanza con i figli di due o tre settimane anche non consecutive, in un periodo da concordarsi tra di loro entro il mese di maggio di ciascun anno.
3. i sig.ri e , considerate le loro attuali e similari condizioni Parte_1 Pt_2 reddituali/economiche/patrimoniali e il pari tempo che ciascun di loro trascorre con i figli, concordano di provvedere direttamente alle esigenze quotidiane di mantenimento degli stessi nei periodi che trascorrono con loro senza necessità di prevedere contributo economico a carico dell'uno e a favore dell'altro.
4. I sig.ri e si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, di tutte le Parte_1 Pt_2 spese straordinarie/extra sostenute nell'interesse dei figli secondo le modalità previste dal Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. adottato presso il Tribunale di Aosta che le parti dichiarano di conoscere e di averne ricevuto copia e che qui di seguito si riporta nelle parti essenziali: Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico.
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso sede universitaria.
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre- scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio.
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia ( baby sitter) se necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc. Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari.
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie non tradizionali.
pagina 2 di 3 Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatapp, email, ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. I conteggi dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno trenta di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
5. Il sig. acconsente ad attribuire alla sig.ra il 100% Parte_1 Parte_2 dell'assegno Unico Universale attribuito ai figli.
6. I sig.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle Parte_2 Parte_1 predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano, altresì, di non aver nulla a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo.
7. Le spese legali relative al presente procedimento saranno sostenute da entrambe le parti in misura del 50% ciascuno.
L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse preminente della prole, valendo ad assicurare adeguata regolamentazione della disciplina dell'affido, dei rapporti dei figli con i genitori e degli obblighi genitoriali di mantenimento.
Le spese vanno dimidiate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti nell'interesse dei figli.
P.Q.M.
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la disciplina dell'affido e del mantenimento dei figli minori nata ad [...] il [...] e nato ad [...] il Persona_1 Parte_3
3/10/2015Dimidia le spese.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito. Aosta, 3 settembre 2025
Il Presidente
Giuseppe Colazingari
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