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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 13/02/2026, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 506/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
CARRA IO, RE
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1176/2022 depositato il 16/05/2022
proposto da
Consorzio Di Bonifica TO E Li FO - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Spa - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1520/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 21/10/2021
Atti impositivi:
- SOLLECITO PAGAM n. 0090205D20200007313 CONTR. CONS 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le si riportano ai propri scritti e conclusioni
Il contribuente invoca un giudicato a sè favorevole
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1520/2021, pronunciata in data 12/10/2021 e depositata in data 21/10/2021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce accoglieva, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Resistente_1 nei confronti del Consorzio di Bonifica TO e Li FO e di Resistente_2 S.p.A., avverso sollecito di pagamento 0090205D20200007313 del 15/12/2020, ritualmente notificato.
Con tale atto, il Consorzio comunicava la debenza tributaria pari ad Euro 1.576,88, a titolo di contributo di bonifica e miglioramento fondiario (cod. 630) per l'anno 2015.
La parte ricorrente eccepiva la illegittimità e la infondatezza dell'ingiunzione di pagamento per difetto di motivazione e del presupposto impositivo.
Deduceva, altresì, la mancata approvazione del Piano generale di bonifica, la mancanza di opere di manutenzione ordinaria e conseguente assenza di beneficio diretto sui fondi.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
Il Consorzio di Bonifica TO e Li FO, ritualmente evocato in causa, si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni eccependo la illegittimità e la infondatezza del ricorso e la legittimità della pretesa tributaria, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva, altresì, la società concessionaria Resistente_2 S.p.A., che ribadiva la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria.
l Giudici di prime cure accoglievano il ricorso sul presupposto che <<…parte ricorrente non si è limitata ad una generica contestazione circa la mancanza di benefici derivanti dalle opere consortili, ma ha specificamente addotto una serie di elementi dai quali può ritenersi dimostrato, quantomeno mediante presunzioni, il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente, situati nei territori dei Comuni di TO e Melissano, per effetto della mancata esecuzione da parte del Consorzio delle opere di bonifica e manutenzione necessarie (verifiche in merito alla mancata programmazione, oltre allo svolgimento, di specifici lavori, relazione tecnica, foto)>>.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il Consorzio di Bonifica
TO e Li FO, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava il ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento in riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Parte appellante eccepiva la erroneità della sentenza violazione e falsa applicazione degli art. 2697 e 2729
c.c.., per violazione dei principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio - eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, per violazione e falsa applicazione dell'art. 860 c.c. e della L.R. 4 del
13.3.2012, per errata valutazione della relazione tecnica offerta in primo grado dal ricorrente, per omesso esame della documentazione depositata in atti dal Consorzio resistente.
Reiterava le argomentazioni già partecipate in primo grado e depositava, in allegato al ricorso e a sostegno delle proprie ragioni difensive, relazione tecnica a firma del dott. Agr. Nominativo_1 ed elenco riepilogativo degli interventi eseguiti.
Il Sig. Resistente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, si costituiva nel presente giudizio presentando proprie controdeduzioni in richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese processuali.
Si costituiva, altresì, la società concessionaria Resistente_2 S.p.A., che ribadiva le argomentazioni partecipate in primo grado sottese alla legittimità dell'atto impositivo.
All'udienza del 12/01/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
In primis, questa Corte prende atto che Parte appellante ha prodotto, nel presente giudizio, relazione tecnica a firma del dott. Agr. Nominativo_1, a sostegno delle proprie ragioni difensive.
In merito a tale produzione documentale nel presente giudizio, la Corte osserva che l'art. 58 del D. Lgs. n.
546/92 espressamente prevede che: <
1. Il Giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
2. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti>>.
La disposizione del secondo comma dell'articolo 58, assai incisiva, fa salva la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado.
Si tratta di un'eccezione al comma precedente che reintroduce, di fatto, nel procedimento gran parte di quei mezzi probatori che sembravano essere stati esclusi.
È bene osservare che alla luce del principio di specialità, espresso dal D.Lgs. n. 546/92, articolo 1, comma
2, - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345 Codice di procedura civile, comma 3, (nel testo introdotto dalla Legge n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'articolo 58, comma 2 citato Decreto Legislativo, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.
Sulle citate argomentazioni normative, la giurisprudenza di merito e di legittimità è oramai pacifica nel ritenere ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello. Tuttavia, delineato così tale perimetro normativo, riguardo la sostanziale violazione del termine di perenzione previsto per la produzione di documenti nel processo, questa Commissione precisa che, nel processo tributario di primo grado, la previsione del termine per l'adempimento mira a scongiurare il prolungamento del giudizio stesso, laddove la medesima previsione normativa, prevista nel secondo grado di giudizio, ha per scopo il diverso fine di attenuare proprio la rigida preclusione dell'attività probatoria intervenuta nel primo grado di giudizio (Corte Costituzionale, ordinanza n. 401/2000).
Ne consegue che, nel giudizio di appello, si è posto rimedio, con il citato art. 58, alla preclusione probatoria derivante dall'omesso adempimento in primo grado ritenuta troppo rigida nel processo tributario a causa della specificità della materia.
L'assunto relativo alla diversa specificità del termine previsto per la produzione di documenti nei due gradi di giudizio trova conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte, laddove si è affermato che nel giudizio innanzi al Giudice tributario di merito trovano applicazione le preclusioni e le decadenze già realizzatesi come quella della produzione di documenti nuovi, atteso il carattere chiuso del processo di rinvio (Cass. n.
9395/2006, Cass. n. 2739/2009).
In secundis, tutte le censure partecipate da Parte appellante, suscettibili di trattazione unitaria in questa sede, sono infondate.
Infatti, nel merito della vicenda processuale, questa Corte osserva che il dato normativo generale, in materia di contributi dovuti ai consorzi di bonifica, è dettato dall'art. 860 c.c., che così enuncia: < beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica>>
e dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”. Tale materia, altresì, rientra nella competenza della legislazione regionale (art. 117 Cost.).
Premesso che il Consorzio di bonifica cura l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e controlla l'attività dei privati, sul territorio di competenza, è da evidenziare che tutti i proprietari di terreni ricadenti all'interno di tale comprensorio di competenza dell'ente sono tenuti, per legge, a contribuire alle spese per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica tramite i contributi di bonifica. Il riparto delle spese ed il conseguente calcolo del contributo, a carico di ogni singolo consorziato, deve essere eseguito in proporzione al beneficio che gli immobili di proprietà traggono dalle suddette attività.
L'attività di bonifica del territorio e di manutenzione dello stesso è disciplinata dal vetusto, ma ancora vigente,
R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, che statuisce che quanto già espresso sulla contribuzione delle opere da parte dei singoli proprietari di beni.
Al predetto Regio Decreto si rifanno gli artt. 857-865 del Codice Civile, tant'è che il Legislatore stabilisce che possono essere dichiarati soggetti a bonifica, <per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o altri sociali… i terreni che si trovano in un comprensorio, cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da montani dissestati nei riguardi idrogeologici forestali, estensivamente coltivati per gravi cause ordine fisico sociale, quali siano suscettibili una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo>>. A tal fine è prevista la creazione di Consorzi tra i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio per l'esecuzione la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica o tra enti locali per la gestione di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni.
L'art. 860 c.c. dispone che, i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
In sintesi, il contributo di bonifica è dovuto se i proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli, situati nel perimetro di contribuenza, traggono un beneficio diretto e specifico, conseguito o conseguibile dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, tale cioè da tradursi in una “qualità” del fondo, mentre è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene.
In tal caso, essi sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio.
Ne consegue che, ai fini di una compiuta disamina della res iudicanda occorre muovere dai più recenti arresti giurisprudenziali registratisi in subiecta materia e condivisi da questa Corte.
Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che ormai costituisce ius receptum, presupposto dell'imposizione contributiva, oltre al diritto di proprietà del bene, è una condizione distintiva di tale bene per cui trae delle opere consortili un vantaggio particolare, una utilità (beneficio) “speciale” incidente in via diretta sull'immobile, comportandone un incremento di valore in rapporto causale con l'esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione (ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 11/01/2017, (ud.
11111/2016, dep.11101/2017), n. 512, Cass. 4144/1996; Cass. SS.UU. 8960/1996; Cass. 8770/2009; Cass.
8554/2011; Cass. 15607/2011; Cass. 9146/2014; Cass. 17900/2015; 20303/2015).
Ciò nondimeno la declinazione applicativa di siffatto principio va coniugata con il regime di ripartizione dell'onere della prova in giudizio.
Nel caso de quo, tale vantaggio o beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalle opere di miglioramento fondiario eseguite nel Sotto Bacino Samari in agro di TO, come asserito dal costituito Consorzio, che risultano comunque non specificate rispetto al bene di proprietà Resistente_1.
Invero, in siffatto modo venendo meno l'inerenza dell'intervento su tale cespite, non vi è più la natura corrispettiva del tributo che il Consorzio sarebbe autorizzato ad esigere dal Resistente_1, giacché non vi è alcun beneficio concreto ed “effettivo” e non vi è un reale incremento di valore dell'immobile determinato anno per anno dalle opere di bonifica e/o dalla loro manutenzione.
Il vantaggio de quo può sì essere anche comune a più immobili, ma in nessun caso presunto o desumibile in via indiretta per il solo fatto che altri immobili abbiano tratto il beneficio in questione.
Sul punto, il Consorzio non ha documentato i vantaggi conseguiti dal contribuente e gli incrementi di valore del suo immobile.
Infatti, la relazione tecnica del dott. Nominativo_1 accerta <il percorso di deflusso delle acque dalla proprietà del consorziato alla rete bonifica e lungo la fino al recapito nella idrografica principale qualcosa costituisce il beneficio>>. Ed ancora così evidenzia: < sfalcio e pulizia dei corsi d'acqua, l'espurgo e pulizia degli alvei dei canali, la manutenzione degli impianti idrovori e di sollevamento, i lavori di difesa delle sponde, ponti e altre opere per limitare le erosioni e contribuire alla sicurezza idraulica. La manutenzione ha, quindi, il duplice scopo di mantenere la biodiversità all'interno dell'ecosistema e limitare situazioni di impedimento al deflusso degli alvei con evidenti problemi di esondazione nel caso di piene…omissis…Il consorzio programma su base triennale gli interventi nei sotto bacino. Tali lavori garantiscono la funzionalità idraulica e potrebbero non interessare singoli canali>>.
Tali affermazioni risultano, pertanto, generiche e, in ogni caso, smentite dalla perizia di controparte, a firma del geom. Nominativo_3 , che evidenzia invece una situazione oltremodo differente, laddove viene ampiamente dimostrato che nessuna opera di bonifica è stata eseguita sui terreni de quibus e alcun beneficio diretto e specifico è stato assicurato.
Per converso, il perito del Consorzio non ha prodotto alcuna documentazione attestante la realizzazione di tali lavori né specifica quali opere sarebbero state effettuate per assicurare il richiamato beneficio. Pertanto, non risulta di fatto possibile verificare la corrispondenza tra la presunta realizzazione di interventi di bonifica e le linee di intervento programmatiche, né tantomeno possono essere specificate le diverse caratteristiche geomorfologiche dei terreni, anche con riferimento al rischio ambientale ed idraulico, e il corretto riparto dei contributi in proporzione all'eventuale utilitas conseguita dai medesimi immobili.
Orbene, pur riconoscendo che non esiste un rapporto sinallagmatico tra attività di bonifica e assoggettamento a contribuzione consortile, non v'è dubbio che, per legittimare l'imposizione fiscale, tale beneficio può consistere sia nella fruizione, sia nella potenziale, eventuale e successiva fruibilità dell'attività di bonifica.
Tale principio giuridico è stato convalidato dalla Corte di Cassazione, Sezione civile, con la sentenza n.
7511/1993, ed ancora dalla stessa Suprema Corte che, sottolineando la necessità di un vantaggio diretto e specifico per il singolo cespite, ha stabilito che la sussistenza del beneficio (specifico e diretto) deve essere provata necessariamente dal Consorzio che richiede il pagamento dei contributi consortili (Sentenze nn.
8960/1996 e n. 654/2012).
Tra l'altro è incostituzionale la norma che impone il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario
(Corte Cost. 19 ottobre 2018, n. 188).
Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza della n. 8960 del 14 ottobre 1996, hanno sancito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione. Il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta. Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico. Occorre, infatti, un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione).
In ultimo, con sentenza n. 2644 del 27/01/2023, la Suprema Corte ha statuito che <in definitiva, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano classifica e ripartizione da parte contribuente, grava sullo stesso l'onere superare, mediante prova contraria, la presunzione beneficio diretto specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio. tuttavia, contestazione, della legittimità può ritenersi integrata proprio rilievo mancata approvazione generale bonifica, qual caso non presumersi che abbiano goduto dei benefici diretti delle consorzio richiedente (cass. n. 2241 2015 numero 24356 2016 8079 2020). anzi, afferente alla bonifica è sola effettivamente suscettibile essere qualificata, stregua giurisprudenza questa corte materia 2015), specifica, via incidentale, dinanzi al giudice tributario, classifica. pertanto, premesso incontestato il consorziato abbia dedotto carenza assoluta potere impositivo per spetta dimostrare l'esistenza vantaggi fondiari immediati all'immobile>>.
E difatti, nel caso de quo, il Consorzio non ha fornito alcuna prova in merito alla sussistenza del beneficio fondiario.
Pertanto, sulla base della specifica contestazione del contribuente sulla mancata adozione del Piano generale di bonifica, questa Corte non ritiene l'Ente impositore esonerato dall'onere di dimostrare detto beneficio, in ragione della presunzione iuris tantum derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro di intervento e dal Piano di classifica.
Peraltro, vi è la pronuncia n. 3065/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sezione
22, riunita in udienza il 21/06/2022, con cui i Giudici hanno accolto le ragioni del contribuente. Tale sentenza, divenuta definitiva per mancata impugnazione, assume valenza di giudicato esterno, che è applicabile quando una precedente sentenza definitiva stabilisce un accertamento su un rapporto giuridico, questioni di fatto o di diritto, che è rilevante per un successivo giudizio tra le stesse parti e che riguardi la medesima questione, garantendo la certezza del diritto ed evitando la duplicazione dei processi.
Deve esserci, quindi, identità nell'oggetto della domanda e nelle ragioni della domanda (la causa petendi) presentate nel processo precedente e in quello attuale.
Nel caso di specie, tale identità è ravvisabile per “fatti e situazioni durevoli o permanenti”, per cui il giudicato esterno ha efficacia vincolante, anche per annualità diverse.
Ne consegue che il contributo di bonifica e miglioramento fondiario (cod. 630) non è dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate, stante la peculiarità e complessità del caso concreto sotto il profilo giuridico.
Così deciso in Lecce, lì 12 gennaio 2026.
Il Giudice RE Il Presidente
Dott. Antonio Carra Dott. Francesco Giardino
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
CARRA IO, RE
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1176/2022 depositato il 16/05/2022
proposto da
Consorzio Di Bonifica TO E Li FO - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Spa - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1520/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 21/10/2021
Atti impositivi:
- SOLLECITO PAGAM n. 0090205D20200007313 CONTR. CONS 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le si riportano ai propri scritti e conclusioni
Il contribuente invoca un giudicato a sè favorevole
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1520/2021, pronunciata in data 12/10/2021 e depositata in data 21/10/2021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce accoglieva, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Resistente_1 nei confronti del Consorzio di Bonifica TO e Li FO e di Resistente_2 S.p.A., avverso sollecito di pagamento 0090205D20200007313 del 15/12/2020, ritualmente notificato.
Con tale atto, il Consorzio comunicava la debenza tributaria pari ad Euro 1.576,88, a titolo di contributo di bonifica e miglioramento fondiario (cod. 630) per l'anno 2015.
La parte ricorrente eccepiva la illegittimità e la infondatezza dell'ingiunzione di pagamento per difetto di motivazione e del presupposto impositivo.
Deduceva, altresì, la mancata approvazione del Piano generale di bonifica, la mancanza di opere di manutenzione ordinaria e conseguente assenza di beneficio diretto sui fondi.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
Il Consorzio di Bonifica TO e Li FO, ritualmente evocato in causa, si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni eccependo la illegittimità e la infondatezza del ricorso e la legittimità della pretesa tributaria, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva, altresì, la società concessionaria Resistente_2 S.p.A., che ribadiva la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria.
l Giudici di prime cure accoglievano il ricorso sul presupposto che <<…parte ricorrente non si è limitata ad una generica contestazione circa la mancanza di benefici derivanti dalle opere consortili, ma ha specificamente addotto una serie di elementi dai quali può ritenersi dimostrato, quantomeno mediante presunzioni, il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente, situati nei territori dei Comuni di TO e Melissano, per effetto della mancata esecuzione da parte del Consorzio delle opere di bonifica e manutenzione necessarie (verifiche in merito alla mancata programmazione, oltre allo svolgimento, di specifici lavori, relazione tecnica, foto)>>.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il Consorzio di Bonifica
TO e Li FO, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava il ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento in riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Parte appellante eccepiva la erroneità della sentenza violazione e falsa applicazione degli art. 2697 e 2729
c.c.., per violazione dei principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio - eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, per violazione e falsa applicazione dell'art. 860 c.c. e della L.R. 4 del
13.3.2012, per errata valutazione della relazione tecnica offerta in primo grado dal ricorrente, per omesso esame della documentazione depositata in atti dal Consorzio resistente.
Reiterava le argomentazioni già partecipate in primo grado e depositava, in allegato al ricorso e a sostegno delle proprie ragioni difensive, relazione tecnica a firma del dott. Agr. Nominativo_1 ed elenco riepilogativo degli interventi eseguiti.
Il Sig. Resistente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, si costituiva nel presente giudizio presentando proprie controdeduzioni in richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese processuali.
Si costituiva, altresì, la società concessionaria Resistente_2 S.p.A., che ribadiva le argomentazioni partecipate in primo grado sottese alla legittimità dell'atto impositivo.
All'udienza del 12/01/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
In primis, questa Corte prende atto che Parte appellante ha prodotto, nel presente giudizio, relazione tecnica a firma del dott. Agr. Nominativo_1, a sostegno delle proprie ragioni difensive.
In merito a tale produzione documentale nel presente giudizio, la Corte osserva che l'art. 58 del D. Lgs. n.
546/92 espressamente prevede che: <
1. Il Giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
2. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti>>.
La disposizione del secondo comma dell'articolo 58, assai incisiva, fa salva la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado.
Si tratta di un'eccezione al comma precedente che reintroduce, di fatto, nel procedimento gran parte di quei mezzi probatori che sembravano essere stati esclusi.
È bene osservare che alla luce del principio di specialità, espresso dal D.Lgs. n. 546/92, articolo 1, comma
2, - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345 Codice di procedura civile, comma 3, (nel testo introdotto dalla Legge n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'articolo 58, comma 2 citato Decreto Legislativo, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.
Sulle citate argomentazioni normative, la giurisprudenza di merito e di legittimità è oramai pacifica nel ritenere ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello. Tuttavia, delineato così tale perimetro normativo, riguardo la sostanziale violazione del termine di perenzione previsto per la produzione di documenti nel processo, questa Commissione precisa che, nel processo tributario di primo grado, la previsione del termine per l'adempimento mira a scongiurare il prolungamento del giudizio stesso, laddove la medesima previsione normativa, prevista nel secondo grado di giudizio, ha per scopo il diverso fine di attenuare proprio la rigida preclusione dell'attività probatoria intervenuta nel primo grado di giudizio (Corte Costituzionale, ordinanza n. 401/2000).
Ne consegue che, nel giudizio di appello, si è posto rimedio, con il citato art. 58, alla preclusione probatoria derivante dall'omesso adempimento in primo grado ritenuta troppo rigida nel processo tributario a causa della specificità della materia.
L'assunto relativo alla diversa specificità del termine previsto per la produzione di documenti nei due gradi di giudizio trova conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte, laddove si è affermato che nel giudizio innanzi al Giudice tributario di merito trovano applicazione le preclusioni e le decadenze già realizzatesi come quella della produzione di documenti nuovi, atteso il carattere chiuso del processo di rinvio (Cass. n.
9395/2006, Cass. n. 2739/2009).
In secundis, tutte le censure partecipate da Parte appellante, suscettibili di trattazione unitaria in questa sede, sono infondate.
Infatti, nel merito della vicenda processuale, questa Corte osserva che il dato normativo generale, in materia di contributi dovuti ai consorzi di bonifica, è dettato dall'art. 860 c.c., che così enuncia: < beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica>>
e dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”. Tale materia, altresì, rientra nella competenza della legislazione regionale (art. 117 Cost.).
Premesso che il Consorzio di bonifica cura l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e controlla l'attività dei privati, sul territorio di competenza, è da evidenziare che tutti i proprietari di terreni ricadenti all'interno di tale comprensorio di competenza dell'ente sono tenuti, per legge, a contribuire alle spese per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica tramite i contributi di bonifica. Il riparto delle spese ed il conseguente calcolo del contributo, a carico di ogni singolo consorziato, deve essere eseguito in proporzione al beneficio che gli immobili di proprietà traggono dalle suddette attività.
L'attività di bonifica del territorio e di manutenzione dello stesso è disciplinata dal vetusto, ma ancora vigente,
R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, che statuisce che quanto già espresso sulla contribuzione delle opere da parte dei singoli proprietari di beni.
Al predetto Regio Decreto si rifanno gli artt. 857-865 del Codice Civile, tant'è che il Legislatore stabilisce che possono essere dichiarati soggetti a bonifica, <per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o altri sociali… i terreni che si trovano in un comprensorio, cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da montani dissestati nei riguardi idrogeologici forestali, estensivamente coltivati per gravi cause ordine fisico sociale, quali siano suscettibili una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo>>. A tal fine è prevista la creazione di Consorzi tra i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio per l'esecuzione la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica o tra enti locali per la gestione di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni.
L'art. 860 c.c. dispone che, i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
In sintesi, il contributo di bonifica è dovuto se i proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli, situati nel perimetro di contribuenza, traggono un beneficio diretto e specifico, conseguito o conseguibile dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, tale cioè da tradursi in una “qualità” del fondo, mentre è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene.
In tal caso, essi sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio.
Ne consegue che, ai fini di una compiuta disamina della res iudicanda occorre muovere dai più recenti arresti giurisprudenziali registratisi in subiecta materia e condivisi da questa Corte.
Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che ormai costituisce ius receptum, presupposto dell'imposizione contributiva, oltre al diritto di proprietà del bene, è una condizione distintiva di tale bene per cui trae delle opere consortili un vantaggio particolare, una utilità (beneficio) “speciale” incidente in via diretta sull'immobile, comportandone un incremento di valore in rapporto causale con l'esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione (ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 11/01/2017, (ud.
11111/2016, dep.11101/2017), n. 512, Cass. 4144/1996; Cass. SS.UU. 8960/1996; Cass. 8770/2009; Cass.
8554/2011; Cass. 15607/2011; Cass. 9146/2014; Cass. 17900/2015; 20303/2015).
Ciò nondimeno la declinazione applicativa di siffatto principio va coniugata con il regime di ripartizione dell'onere della prova in giudizio.
Nel caso de quo, tale vantaggio o beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalle opere di miglioramento fondiario eseguite nel Sotto Bacino Samari in agro di TO, come asserito dal costituito Consorzio, che risultano comunque non specificate rispetto al bene di proprietà Resistente_1.
Invero, in siffatto modo venendo meno l'inerenza dell'intervento su tale cespite, non vi è più la natura corrispettiva del tributo che il Consorzio sarebbe autorizzato ad esigere dal Resistente_1, giacché non vi è alcun beneficio concreto ed “effettivo” e non vi è un reale incremento di valore dell'immobile determinato anno per anno dalle opere di bonifica e/o dalla loro manutenzione.
Il vantaggio de quo può sì essere anche comune a più immobili, ma in nessun caso presunto o desumibile in via indiretta per il solo fatto che altri immobili abbiano tratto il beneficio in questione.
Sul punto, il Consorzio non ha documentato i vantaggi conseguiti dal contribuente e gli incrementi di valore del suo immobile.
Infatti, la relazione tecnica del dott. Nominativo_1 accerta <il percorso di deflusso delle acque dalla proprietà del consorziato alla rete bonifica e lungo la fino al recapito nella idrografica principale qualcosa costituisce il beneficio>>. Ed ancora così evidenzia: < sfalcio e pulizia dei corsi d'acqua, l'espurgo e pulizia degli alvei dei canali, la manutenzione degli impianti idrovori e di sollevamento, i lavori di difesa delle sponde, ponti e altre opere per limitare le erosioni e contribuire alla sicurezza idraulica. La manutenzione ha, quindi, il duplice scopo di mantenere la biodiversità all'interno dell'ecosistema e limitare situazioni di impedimento al deflusso degli alvei con evidenti problemi di esondazione nel caso di piene…omissis…Il consorzio programma su base triennale gli interventi nei sotto bacino. Tali lavori garantiscono la funzionalità idraulica e potrebbero non interessare singoli canali>>.
Tali affermazioni risultano, pertanto, generiche e, in ogni caso, smentite dalla perizia di controparte, a firma del geom. Nominativo_3 , che evidenzia invece una situazione oltremodo differente, laddove viene ampiamente dimostrato che nessuna opera di bonifica è stata eseguita sui terreni de quibus e alcun beneficio diretto e specifico è stato assicurato.
Per converso, il perito del Consorzio non ha prodotto alcuna documentazione attestante la realizzazione di tali lavori né specifica quali opere sarebbero state effettuate per assicurare il richiamato beneficio. Pertanto, non risulta di fatto possibile verificare la corrispondenza tra la presunta realizzazione di interventi di bonifica e le linee di intervento programmatiche, né tantomeno possono essere specificate le diverse caratteristiche geomorfologiche dei terreni, anche con riferimento al rischio ambientale ed idraulico, e il corretto riparto dei contributi in proporzione all'eventuale utilitas conseguita dai medesimi immobili.
Orbene, pur riconoscendo che non esiste un rapporto sinallagmatico tra attività di bonifica e assoggettamento a contribuzione consortile, non v'è dubbio che, per legittimare l'imposizione fiscale, tale beneficio può consistere sia nella fruizione, sia nella potenziale, eventuale e successiva fruibilità dell'attività di bonifica.
Tale principio giuridico è stato convalidato dalla Corte di Cassazione, Sezione civile, con la sentenza n.
7511/1993, ed ancora dalla stessa Suprema Corte che, sottolineando la necessità di un vantaggio diretto e specifico per il singolo cespite, ha stabilito che la sussistenza del beneficio (specifico e diretto) deve essere provata necessariamente dal Consorzio che richiede il pagamento dei contributi consortili (Sentenze nn.
8960/1996 e n. 654/2012).
Tra l'altro è incostituzionale la norma che impone il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario
(Corte Cost. 19 ottobre 2018, n. 188).
Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza della n. 8960 del 14 ottobre 1996, hanno sancito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione. Il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta. Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico. Occorre, infatti, un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione).
In ultimo, con sentenza n. 2644 del 27/01/2023, la Suprema Corte ha statuito che <in definitiva, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano classifica e ripartizione da parte contribuente, grava sullo stesso l'onere superare, mediante prova contraria, la presunzione beneficio diretto specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio. tuttavia, contestazione, della legittimità può ritenersi integrata proprio rilievo mancata approvazione generale bonifica, qual caso non presumersi che abbiano goduto dei benefici diretti delle consorzio richiedente (cass. n. 2241 2015 numero 24356 2016 8079 2020). anzi, afferente alla bonifica è sola effettivamente suscettibile essere qualificata, stregua giurisprudenza questa corte materia 2015), specifica, via incidentale, dinanzi al giudice tributario, classifica. pertanto, premesso incontestato il consorziato abbia dedotto carenza assoluta potere impositivo per spetta dimostrare l'esistenza vantaggi fondiari immediati all'immobile>>.
E difatti, nel caso de quo, il Consorzio non ha fornito alcuna prova in merito alla sussistenza del beneficio fondiario.
Pertanto, sulla base della specifica contestazione del contribuente sulla mancata adozione del Piano generale di bonifica, questa Corte non ritiene l'Ente impositore esonerato dall'onere di dimostrare detto beneficio, in ragione della presunzione iuris tantum derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro di intervento e dal Piano di classifica.
Peraltro, vi è la pronuncia n. 3065/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sezione
22, riunita in udienza il 21/06/2022, con cui i Giudici hanno accolto le ragioni del contribuente. Tale sentenza, divenuta definitiva per mancata impugnazione, assume valenza di giudicato esterno, che è applicabile quando una precedente sentenza definitiva stabilisce un accertamento su un rapporto giuridico, questioni di fatto o di diritto, che è rilevante per un successivo giudizio tra le stesse parti e che riguardi la medesima questione, garantendo la certezza del diritto ed evitando la duplicazione dei processi.
Deve esserci, quindi, identità nell'oggetto della domanda e nelle ragioni della domanda (la causa petendi) presentate nel processo precedente e in quello attuale.
Nel caso di specie, tale identità è ravvisabile per “fatti e situazioni durevoli o permanenti”, per cui il giudicato esterno ha efficacia vincolante, anche per annualità diverse.
Ne consegue che il contributo di bonifica e miglioramento fondiario (cod. 630) non è dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate, stante la peculiarità e complessità del caso concreto sotto il profilo giuridico.
Così deciso in Lecce, lì 12 gennaio 2026.
Il Giudice RE Il Presidente
Dott. Antonio Carra Dott. Francesco Giardino