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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13328/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il collegio così composto:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott. ssa Barbara Fabbrini Giudice rel. est.
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice
All'esito della camera di consiglio del 4.12.2024 ha pronunciato nel procedimento iscritto al n. r.g.
13328/2021 promosso da:
alias (CUI ) con il patrocinio Parte_1 Persona_1 P.IVA_1 dell'avv. Filippo Paladini, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Falconara M.ma
(AN), Piazza Mazzini n. 9
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro p.t. e Controparte_1 [...]
in persona Controparte_2 della Presidente p.t.
RESISTENTI
e
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_3
Firenze
INTERVENUTO
DECRETO ex art. 737 cpc ed ex art. 35-bis d.lgs 25/2008
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta, con ricorso ex art. 737 c.p.c. e art. 35 bis
D. Lgs. 25/2008, in data 30/11/2021 da cittadino proveniente dalla Tunisia, nei Persona_1 confronti del provvedimento emesso il 23/07/2021 e notificato in data 28/10/2021, con il quale la
Pagina 1 Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di (d'ora CP_2 innanzi ha respinto la sua domanda di protezione internazionale presentata alla CP_2
Questura il 01/07/2021.
Nel ricorso il ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato e conseguentemente:
1. in tesi il riconoscimento dello status di rifugiato;
2. in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria;
3. in via ulteriormente subordinata il riconoscimento del diritto all'ottenimento di un permesso ex L. 132/2018;
4. in via ulteriormente subordinata il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19
T.U.I.;
5. in via ulteriormente subordinata il riconoscimento del diritto all'asilo costituzionale ex art. 10, comma 3 Cost.
1. I fatti rappresentati dal ricorrente e lo svolgimento del processo
La Commissione, nel provvedimento del 23/07/2021, non ha riconosciuto la protezione internazionale poiché il richiedente si era reso irreperibile, essendosi allontanato dal centro in cui era accolto e non avendo comunicato nuovo domicilio.
Di conseguenza, la Commissione osservava che, in ragione dell'assenza del richiedente, ella non aveva potuto acquisire tramite audizione personale gli elementi informativi necessari a sostegno delle dichiarazioni rese nel modello C3 sottoscritto presso la Questura di Siracusa il 01/07/2021, dichiarazioni non sufficienti per fondare né l'asserito timore di persecuzione, né il rischio di un danno grave.
Proponendo ricorso ex art. 35 d.lgs 25/2008 la difesa del richiedente contestava la decisione della in quanto egli non aveva ricevuto alcuna comunicazione inerente all'audizione; CP_2 inoltre, quest'ultima non è obbligatoria, poiché la può decidere anche senza CP_2 intervistare la persona se ritiene di avere elementi sufficienti per concedere la protezione internazionale. A sostegno del ricorso, la difesa del richiedente allegava:
1) in punto di fatto, la situazione dei diritti umani presente in Tunisia, sufficiente a mettere in pericolo la vita del richiedente in caso di rientro;
2) in diritto che la decisione della non è stata sufficientemente motivata, in quanto CP_2 essa non ha tenuto conto della situazione specifica presente in Tunisia, la quale presenta scarsa tutela dei diritti umani, una situazione generalizzata di estrema corruzione e gravi problemi di ordine pubblico
A fronte dei fatti e delle ragioni giuridiche esposte, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande di protezione internazionale: status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione speciale e diritto di asilo ex art. 10 Cost.
La Commissione non si è costituita nel presente giudizio, ma ha prodotto gli atti del procedimento amministrativo: verbale di diniego e modello C3.
Il PM ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando le motivazioni addotte dalla CP_2
nel provvedimento impugnato e producendo informative e certificati dai quali emerge a
[...] carico del richiedente una condanna a otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 10, commi 2- ter e 2-quinquies, con sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.
Il giudice dal momento che non si era potuta tenere l'audizione innanzi alla CP_2 territoriale fissava audizione giudiziale.
Pagina 2 Tuttavia in data 31.1.2024 fissata per audizione non compariva né il ricorrente né il difensore.
Alla successiva udienza del 13.2.2024 il difensore indicava di avere un impedimento e chiedeva un rinvio.
All'udienza del 20.2.2024 compariva un sostituto del difensore di fiducia ma non il ricorrente,
e veniva chiesto termine solo per deposito di documenti.
Veniva poi chiesta informativa ex art 213 cpc per alcune situazioni in relazione ai precedenti penali del ricorrente.
All'udienza del 21.10.2024 la difesa del ricorrente rinunciava alle protezioni internazionale insistendo solo per la protezione speciale.
La causa era pertanto a tale udienza rimessa in decisione al Collegio.
2. Valutazione delle prove e sulla credibilità del ricorrente.
Occorre preliminarmente indagare sulla credibilità complessiva delle dichiarazioni del ricorrente, alla luce del materiale in atti al fine di vagliare poi la fondatezza delle richieste avanzate.
In punto di valutazione del materiale probatorio, va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.
n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n.25/2008; Cass. n. 8282/2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017), con un ruolo attivo del giudice nel condurre l'istruzione della domanda, che, come ci ricorda la Suprema corte, deve disancorarsi “dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante
l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale” (Cass. n.10/2021).
Il quadro normativo prevede un esame riservato, sia da parte della Commissione che del giudice
«individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, comma 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.
21/2015), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs.
251/2017), sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs.
n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità. In particolare vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso;
d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. n. 6879/11).
Se alla luce degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3 le dichiarazioni appaiono attendibili, il giudice deve svolgere un ruolo istruttorio integrativo, ad esempio acquisendo “anche d'ufficio le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente'' per integrare il quadro probatorio prospettato dal medesimo (art. 27, co 1-bis d.lgs. n.
25/2008). Sulla valutazione di credibilità del ricorrente è opportuno richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità che stigmatizza il fatto di “accendere i riflettori sulle imprecisioni del racconto del richiedente la protezione, senza tuttavia valutare le difficili condizioni personali in cui egli si trovava al momento della narrazione'' (cfr. Cass. n. 26921/2017).
Ciò premesso, il Collegio, in virtù dell'assenza del richiedente sia in sede di audizione davanti alla Commissione sia dinanzi al presente Tribunale nonostante la disposizione dell'audizione
Pagina 3 giudiziale, non è stato in grado di valutare la sua credibilità, in modo da porre a fondamento della sua richiesta eventuali elementi della vicenda personale tali da giustificare il rilascio della protezione internazionale, tenuto conto che questi non sono emersi neanche dalla documentazione prodotta in giudizio.
In ogni caso avendo il ricorrente a verbale del 21.10.2024 rinunciato alla protezione internazionale si rileva come necessiti valutazione solo di tale domanda, che verrà vagliata alla luce dei documenti prodotti, attesa l'impossibilità di svolgere audizione del ricorrente per sua assenza.
3. Sul riconoscimento della protezione umanitaria - La inapplicabilità del Decreto-legge
113/2018 alle domande di protezione proposte prima della sua entrata in vigore
Il ricorrente ha avanzato in subordine, comunque, domanda di protezione umanitaria, la cui fondatezza che va indagata. Il ricorrente ha avanzato domanda di protezione internazionale in data
29 maggio 2018, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 113/2018.
Occorre brevemente indagare sull'applicabilità di tale normativa alle fattispecie pendenti, all'epoca della sua entrata in vigore.
Sul punto il Collegio segnala l'interpretazione ormai consolidata del Tribunale di Firenze in merito alla non applicabilità del decreto-legge in questione alle fattispecie proposte prima della sua entrata in vigore.
Ad avviso del Collegio, infatti, l'abrogazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 296/1998, nella parte in cui consente il rilascio del permesso di soggiorno per gravi umanitari, non può applicarsi all'odierno richiedente.
Ciò per due differenti ordini di ragioni: in primo luogo, perché nel nuovo assetto normativo non si rinviene alcuna deroga (né esplicita né implicita) alla previsione di cui all'art. 11 delle preleggi del c.c. che, come noto, contiene il principio generale secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo. In secondo luogo, perché neppure ratione temporis
l'applicazione del decreto-legge 113/2018, può comportare l'immediata applicabilità delle modifiche introdotte nel decreto stesso.
La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, entrato in vigore il 4.10.2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, ha abrogato la previsione della protezione umanitaria di cui all'art 5, comma
6, d.lgs 286/986, eliminando dalla disposizione complessiva la clausola di salvaguardia relativa ai
“«seri motivi» di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” e ha sostituito la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari con la previsione di casi tipizzati e speciali di permessi di soggiorno.
Nell'interpretare la nuova disciplina le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le pronunce n. 29459 e 29460 del 2019, hanno risolto il contrasto in ordine all'efficacia retroattiva o meno della novella introdotta con il decreto-legge 113/2018, ed hanno enunciato il principio secondo cui la nuova normativa trova applicazione alle sole fattispecie verificatesi successivamente alla sua entrata in vigore (5.10.2018) in virtù del principio di irretroattività ex art. 11 Preleggi. Ne consegue che le domande di protezione internazionale debbono essere vagliate sulla base della normativa sostanziale vigente al momento della presentazione delle stesse, poiché è in tale momento che si cristallizza il paradigma normativo applicabile.
Parimenti deve evidenziarsi che la novella introdotta dal decreto-legge n. 130/2020 non trova applicazione al caso di specie. La novella normativa - ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a) - non ha abrogato l'art. 5, comma 6, così come risultante dalla modifica del decreto-legge 133/2018, ma si è limitata a reinserire il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato
Pagina 4 italiano quale motivo ostativo al rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno. L'art. 15 del decreto legge in oggetto stabilisce sì l'immediata applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
1, lettere a), e) ed f) ai procedimenti pendenti avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 384 c.p.c., ma presuppone la vigenza, ratione temporis, della disciplina introdotta dal decreto-legge 113/2018, restando ferma l'applicazione della disciplina sostanziale del diritto fatto valere vigente al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale. Il nuovo decreto va, infatti, a modificare, secondo le intenzioni del Legislatore, il sistema come riformato dal decreto-legge 113/2018, che non solo aveva abrogato la misura della protezione umanitaria ma che aveva anche sostituito la clausola generale e aperta di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 con un sistema tipizzato composto dalla protezione speciale e dalle altre ipotesi tipiche di permesso.
In base a quanto osservato si procede all'esame della domanda tenendo conto del quadro normativo preesistente e vigente al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale.
4. Sulla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 10 della Costituzione e degli agli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, d. lgs. n. 286/1998.
Merita invece di essere accolta la domanda di protezione umanitaria avanzata dal ricorrente, fondata sul combinato disposto di cui agli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, d. lgs. n.
286/1998 che impongono nel caso in esame il rilascio del permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario.
L'art. 10 comma 3 Cost. recita “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
L'art. 5 sesto comma del d. lgs. n. 286/1998 prevede che “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
L'art. 19 ( Divieti di espulsione e di respingimento ) prescrive al comma primo nella versione riformata dalla legge 14 luglio 2017 n. 110 ed anteriore al decreto-legge 130/2020 che “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (corsivo relativo alla parte introdotta dalla legge 14 luglio 2017 n.110 ”.
Non vi può esser dubbio perciò che la previsione dell'art. 5 comma 6 l. cit. in attuazione dell'art. 10 comma 3 , esca dall'ambito della protezione dalla persecuzione di cui all'art. 19 cit. per collocarsi su un diverso piano teorico e pratico, dato che l'art. 10 comma 3 Cost., nel prevedere la protezione dello straniero al quale sia impedito, nel suo paese, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana non delimita le fonti della minaccia della lesione delle libertà democratiche.
Pagina 5 Occorre premettere che: “la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori.
Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria, ex art. 5, comma 6 D.Lgs. n.
286/1998 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato Italia” (cfr. Cass. Civ. Sez VI, Sentenza 17 ottobre 2014, n. 22111).
Ciò posto, occorre chiedersi quando si sia in presenza di una situazione “di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato Italiano”. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa dal legislatore così che costituiscono un catalogo aperto pur essendo tutti accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità, attuali
o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernete diritti umani fondamentali protetti a livello Costituzionale e internazionale (Cass. Civ., Sez. Un., Ordinanza 09 settembre 2009
n. 193939).
Ciò poiché – sempre ad avviso del massimo organo di nomofilachia - “gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide, parametri severi che ne limitino le possibilità di adeguamento mobile ed elastico ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché (…) l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni.” Tuttavia – chiariscono i giudici di legittimità – “le basi normative non sono affatto fragili ma a compasso largo: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 della Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione. (cfr. Cass. civ. Sez. Un., sentenza 13 novembre 2019, n. 29459).
Sicché il parametro normativo di riferimento per valutare la situazione di vulnerabilità, presupposto per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, diviene l'art. 8 Cedu, norma dalla formulazione ampia (“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”) che – tra l'altro - è stata esplicitamente richiamata dal legislatore nel testo del nuovo art. 19 co. 1 .1 d.lgs 286/1998 (non applicabile alla presente fattispecie ratione temporis).
Tale disposizione, chiaramente, non sancisce alcun diritto per uno straniero di entrare o risiedere sul territorio di uno Stato sic et simpliciter, ma vieta ingerenze indebite da parte degli Stati nella sua vita privata e familiare (si veda in tal senso la sentenza della corte Edu Moustaquim c.
Belgio, 18 febbraio 1991). Essa, quindi, rappresenta un ostacolo all'allontanamento di una persona dal territorio di un paese firmatario della Convenzione.
Ne consegue che - al fine di comprendere quando l'espulsione di uno straniero rappresenti una indebita ingerenza da parte degli Stati nella sua vita privata e familiare – è necessario chiarire due concetti: la nozione di “vita privata e familiare” e soprattutto quello di “ingerenza indebita”, per come elaborati dalla giurisprudenza della corte Edu.
In primo luogo, è bene sin da subito specificare che “vita privata” e “vita familiare” non rappresentano un'endiadi ma esprimono due concetti distinti e separati. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” è di più facile comprensione dato che attiene – quantomeno in questa materia - alla tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte Edu
Sentenza Abdulaziz, ES and Balkandali c. Regno Unito, 21 ottobre 1997, e Sentenza Per_2
c. Francia); la “vita privata” è, invece, un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il
Pagina 6 complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi
–determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99).
Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione nei termini in cui si dirà in seguito – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza.
Ciò posto, secondo il disposto del comma II dell'art. 8 della Convenzione, l'ingerenza di uno Stato nell'esercizio dei suddetti diritti non è di per sé vietata dalla CEDU ma soggiace alla triplice condizione che essa sia prevista dalla legge, persegua scopi compatibili con la Convezione (sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui) e soprattutto “costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria.” Con specifico riferimento alla materia dell'immigrazione non vi è dubbio che l'ingerenza sia prevista da una legge (ovvero sia dal Testo unico dell'immigrazione sufficientemente chiara e determinata) e che essa persegua scopi compatibili con la Convenzione (cioè “la difesa dell'ordine”), e che le maggiori problematiche sono sorte con riferimento alla necessità di tale ingerenza all'interno di una società democratica.
Al riguardo la giurisprudenza di Strasburgo ha chiarito che “le autorità nazionali godono di un certo margine di apprezzamento per pronunciarsi sulla necessità, in una società democratica, di una ingerenza nell'esercizio di un diritto tutelato dall'articolo 8 e sulla proporzionalità della misura in questione rispetto allo scopo legittimo perseguito” (Cfr. Corte Edu sentenza 14 febbraio 2019 Narjis
C. Italia), ne consegue la misura dell'allontanamento di una persona può conciliarsi con l'articolo 8
e dirsi necessaria in una società democratica, solo se giustificata da un bisogno sociale imperioso e proporzionata allo scopo legittimo perseguito” (c. Sentenza Mehemi c. Francia, 26 settembre 1997).
Il giudice – quale autorità nazionale - è quindi chiamato a compiere una comparazione tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine, al fine di valutare se la misura dell'espulsione può dirsi proporzionata allo scopo perseguito.
Ne consegue che, come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere affermato in considerazione del solo contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza del richiedente né può essere riconosciuto considerando isolatamente e astrattamente il livello di integrazione in Italia dello Straniero (cfr. Cass. civ. Sez. Un., sentenza 13 novembre 2019,
n. 29459).
La necessità della suddetta comparazione discende anche dal rilievo che “i seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2
Cost.)” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 4455/2018). Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita” (cfr. Cass. Civ. S.U. sent. 24413/2021).
Chiarite le ragioni ed i parametri entro cui svolgere il giudizio di proporzionalità occorre soffermarsi sui criteri che regolano tale attività.
Pagina 7 In tal senso la corte di legittimità ha recentemente chiarito che “ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve instaurarsi una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del paese di eventuale rimpatrio” ovvero sia “ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con il riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato, con la precisazione, tuttavia, che tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di ordine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano” (cfr. sempre Cass. Civ. S.U. sent. 24413/2021). Ciò significa che “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (cfr. sempre Cass. S.U. sent. 24413/2021).
Nel caso in esame il richiedente ha lasciato la Tunisia nel 2021, anche se aveva già provato a lasciare il Paese nel 2020, per poi essere respinto in Italia con decreto del Questore di Ragusa emesso in data 27/12/2020, dal quale discendeva il divieto di reingresso nel territorio italiano e nell'area
Schengen prima dei tre anni dalla data del suo effettivo allontanamento dal territorio nazionale
(avvenuto il 04/01/2021 alla frontiera di Palermo). Nonostante ciò, il ricorrente ha fatto nuovamente ritorno nel territorio dello Stato, precisamente a Lampedusa, in data 12/06/2021, violando perciò il suddetto divieto, rendendosi quindi colpevole del reato ex art. 10, commi 2-ter e 2-quinquies T.U.I.
Infatti, secondo la sentenza irrevocabile del Tribunale di Agrigento, prodotta agli atti del presente giudizio, il ricorrente era stato condannato per il predetto reato ad otto mesi di reclusione (con concessione delle attenuanti generiche per il suo stato di incensuratezza), con concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.
Venendo quindi all'esame della protezione speciale, nonostante la presenza del precedente penale appena esposto dimostri un iniziale fallimento del progetto di inclusione sociale, occorre evidenziare che si tratta di fatti risalenti al 2021, senza ulteriori segnalazioni per gli anni successivi. Il percorso di integrazione socio-lavorativo del ricorrente in Italia è da considerarsi proficuo, come da documentazione allegata:
- Contratto di apprendistato professionalizzante presso la Edil89 di con la Controparte_4 mansione di manovale edile a partire dal 02/03/2022, con relative buste paga del periodo marzo – giugno 2022 con importo medio pari a € 800,00;
- relativo al rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della CP_5 [...]
in qualità di manovale edile decorrente dal 26/09/2023 sino al 31/03/2024 con CP_6 buste paga settembre – dicembre 2023 con importi variabili da € 1.400,00 a €1.700,00;
Pagina 8 - relativo al rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della CP_5 [...] in qualità di montatore di ponteggi decorrente dal 02/02/2024 sino al 03/08/2024 CP_7 con busta paga di febbraio 2024 di importo di circa € 1.700,00;
- CU 2024 attestante redditi di lavoro dipendenti e assimilati con contratto a tempo determinato relativi all'anno precedente pari a €5.639,31;
- Attestato corso di formazione base per i lavoratori del settore edile rilasciato in data
27/04/2022.
- In aggiunta, il ricorrente ha allegato anche l'iscrizione al corso di alfabetizzazione presso il
CPIA 1 di Ravenna del 21/07/2023, rappresentando perciò un impegno ad integrarsi nel tessuto sociale italiano anche al di fuori dell'ambito lavorativo.
In conclusione, il quadro designato dimostra come il ricorrente sia riuscito, dopo un primo periodo di difficoltà, ad integrarsi concretamente nella società ospitante;
al contempo, non risulta sussistente una concreta e attuale pericolosità dello stesso, non potendo assumere valore dirimente il precedente penale riferito a fatti accaduti nel 2021, poiché ciò risulterebbe in contrasto con la funzione rieducativa della pena. Di conseguenza, la misura dell'espulsione, in assenza di una concreta e attuale pericolosità sociale, risulterebbe un'ingerenza non proporzionata e lesiva dei diritti del ricorrente che vedrebbe vanificati gli sforzi sino ad ora effettuati per ottenere uno stabile impiego ed assicurarsi un'esistenza dignitosa.
Perciò deve ritenersi integrato il presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria per temporanea impossibilità di rimpatrio a causa della elevata vulnerabilità riscontrata.
5. Sulle spese di lite.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite il Collegio rileva che il fatto che l'accoglimento parziale della domanda ricorrente sia determinato da circostanze sopravvenute e successive rispetto al provvedimento di rigetto della . Di conseguenza, sussistono motivi per la Controparte_2 compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Si da atto che il ricorrente non risulta ammessa a gratuito patrocinio a spese dello stato né risulta essere stata depositata domanda al COA o a questo Tribunale.
Pertanto non seguirà relativa liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente la protezione umanitaria e dispone che il Questore di Firenze rilasci il permesso di soggiorno per motivi umanitari, biennale e rinnovabile, ai sensi dell'art. 1 co. 9 del D.L. n. 113 del 2018, convertito in legge 132/2018;
2) dichiara compensate le spese;
3) dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di , CP_2 nonché al Pubblico Ministero.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 4.12.2024 su relazione della dott.ssa Barbara
Fabbrini.
Pagina 9 Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità
e i dati identificativi dei soggetti interessati
Il giudice rel. est.
Barbara Fabbrini Il Presidente
Roberto Monteverde
Pagina 10
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il collegio così composto:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott. ssa Barbara Fabbrini Giudice rel. est.
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice
All'esito della camera di consiglio del 4.12.2024 ha pronunciato nel procedimento iscritto al n. r.g.
13328/2021 promosso da:
alias (CUI ) con il patrocinio Parte_1 Persona_1 P.IVA_1 dell'avv. Filippo Paladini, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Falconara M.ma
(AN), Piazza Mazzini n. 9
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro p.t. e Controparte_1 [...]
in persona Controparte_2 della Presidente p.t.
RESISTENTI
e
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_3
Firenze
INTERVENUTO
DECRETO ex art. 737 cpc ed ex art. 35-bis d.lgs 25/2008
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta, con ricorso ex art. 737 c.p.c. e art. 35 bis
D. Lgs. 25/2008, in data 30/11/2021 da cittadino proveniente dalla Tunisia, nei Persona_1 confronti del provvedimento emesso il 23/07/2021 e notificato in data 28/10/2021, con il quale la
Pagina 1 Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di (d'ora CP_2 innanzi ha respinto la sua domanda di protezione internazionale presentata alla CP_2
Questura il 01/07/2021.
Nel ricorso il ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato e conseguentemente:
1. in tesi il riconoscimento dello status di rifugiato;
2. in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria;
3. in via ulteriormente subordinata il riconoscimento del diritto all'ottenimento di un permesso ex L. 132/2018;
4. in via ulteriormente subordinata il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19
T.U.I.;
5. in via ulteriormente subordinata il riconoscimento del diritto all'asilo costituzionale ex art. 10, comma 3 Cost.
1. I fatti rappresentati dal ricorrente e lo svolgimento del processo
La Commissione, nel provvedimento del 23/07/2021, non ha riconosciuto la protezione internazionale poiché il richiedente si era reso irreperibile, essendosi allontanato dal centro in cui era accolto e non avendo comunicato nuovo domicilio.
Di conseguenza, la Commissione osservava che, in ragione dell'assenza del richiedente, ella non aveva potuto acquisire tramite audizione personale gli elementi informativi necessari a sostegno delle dichiarazioni rese nel modello C3 sottoscritto presso la Questura di Siracusa il 01/07/2021, dichiarazioni non sufficienti per fondare né l'asserito timore di persecuzione, né il rischio di un danno grave.
Proponendo ricorso ex art. 35 d.lgs 25/2008 la difesa del richiedente contestava la decisione della in quanto egli non aveva ricevuto alcuna comunicazione inerente all'audizione; CP_2 inoltre, quest'ultima non è obbligatoria, poiché la può decidere anche senza CP_2 intervistare la persona se ritiene di avere elementi sufficienti per concedere la protezione internazionale. A sostegno del ricorso, la difesa del richiedente allegava:
1) in punto di fatto, la situazione dei diritti umani presente in Tunisia, sufficiente a mettere in pericolo la vita del richiedente in caso di rientro;
2) in diritto che la decisione della non è stata sufficientemente motivata, in quanto CP_2 essa non ha tenuto conto della situazione specifica presente in Tunisia, la quale presenta scarsa tutela dei diritti umani, una situazione generalizzata di estrema corruzione e gravi problemi di ordine pubblico
A fronte dei fatti e delle ragioni giuridiche esposte, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande di protezione internazionale: status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione speciale e diritto di asilo ex art. 10 Cost.
La Commissione non si è costituita nel presente giudizio, ma ha prodotto gli atti del procedimento amministrativo: verbale di diniego e modello C3.
Il PM ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando le motivazioni addotte dalla CP_2
nel provvedimento impugnato e producendo informative e certificati dai quali emerge a
[...] carico del richiedente una condanna a otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 10, commi 2- ter e 2-quinquies, con sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.
Il giudice dal momento che non si era potuta tenere l'audizione innanzi alla CP_2 territoriale fissava audizione giudiziale.
Pagina 2 Tuttavia in data 31.1.2024 fissata per audizione non compariva né il ricorrente né il difensore.
Alla successiva udienza del 13.2.2024 il difensore indicava di avere un impedimento e chiedeva un rinvio.
All'udienza del 20.2.2024 compariva un sostituto del difensore di fiducia ma non il ricorrente,
e veniva chiesto termine solo per deposito di documenti.
Veniva poi chiesta informativa ex art 213 cpc per alcune situazioni in relazione ai precedenti penali del ricorrente.
All'udienza del 21.10.2024 la difesa del ricorrente rinunciava alle protezioni internazionale insistendo solo per la protezione speciale.
La causa era pertanto a tale udienza rimessa in decisione al Collegio.
2. Valutazione delle prove e sulla credibilità del ricorrente.
Occorre preliminarmente indagare sulla credibilità complessiva delle dichiarazioni del ricorrente, alla luce del materiale in atti al fine di vagliare poi la fondatezza delle richieste avanzate.
In punto di valutazione del materiale probatorio, va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.
n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n.25/2008; Cass. n. 8282/2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017), con un ruolo attivo del giudice nel condurre l'istruzione della domanda, che, come ci ricorda la Suprema corte, deve disancorarsi “dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante
l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale” (Cass. n.10/2021).
Il quadro normativo prevede un esame riservato, sia da parte della Commissione che del giudice
«individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, comma 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.
21/2015), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs.
251/2017), sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs.
n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità. In particolare vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso;
d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. n. 6879/11).
Se alla luce degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3 le dichiarazioni appaiono attendibili, il giudice deve svolgere un ruolo istruttorio integrativo, ad esempio acquisendo “anche d'ufficio le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente'' per integrare il quadro probatorio prospettato dal medesimo (art. 27, co 1-bis d.lgs. n.
25/2008). Sulla valutazione di credibilità del ricorrente è opportuno richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità che stigmatizza il fatto di “accendere i riflettori sulle imprecisioni del racconto del richiedente la protezione, senza tuttavia valutare le difficili condizioni personali in cui egli si trovava al momento della narrazione'' (cfr. Cass. n. 26921/2017).
Ciò premesso, il Collegio, in virtù dell'assenza del richiedente sia in sede di audizione davanti alla Commissione sia dinanzi al presente Tribunale nonostante la disposizione dell'audizione
Pagina 3 giudiziale, non è stato in grado di valutare la sua credibilità, in modo da porre a fondamento della sua richiesta eventuali elementi della vicenda personale tali da giustificare il rilascio della protezione internazionale, tenuto conto che questi non sono emersi neanche dalla documentazione prodotta in giudizio.
In ogni caso avendo il ricorrente a verbale del 21.10.2024 rinunciato alla protezione internazionale si rileva come necessiti valutazione solo di tale domanda, che verrà vagliata alla luce dei documenti prodotti, attesa l'impossibilità di svolgere audizione del ricorrente per sua assenza.
3. Sul riconoscimento della protezione umanitaria - La inapplicabilità del Decreto-legge
113/2018 alle domande di protezione proposte prima della sua entrata in vigore
Il ricorrente ha avanzato in subordine, comunque, domanda di protezione umanitaria, la cui fondatezza che va indagata. Il ricorrente ha avanzato domanda di protezione internazionale in data
29 maggio 2018, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 113/2018.
Occorre brevemente indagare sull'applicabilità di tale normativa alle fattispecie pendenti, all'epoca della sua entrata in vigore.
Sul punto il Collegio segnala l'interpretazione ormai consolidata del Tribunale di Firenze in merito alla non applicabilità del decreto-legge in questione alle fattispecie proposte prima della sua entrata in vigore.
Ad avviso del Collegio, infatti, l'abrogazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 296/1998, nella parte in cui consente il rilascio del permesso di soggiorno per gravi umanitari, non può applicarsi all'odierno richiedente.
Ciò per due differenti ordini di ragioni: in primo luogo, perché nel nuovo assetto normativo non si rinviene alcuna deroga (né esplicita né implicita) alla previsione di cui all'art. 11 delle preleggi del c.c. che, come noto, contiene il principio generale secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo. In secondo luogo, perché neppure ratione temporis
l'applicazione del decreto-legge 113/2018, può comportare l'immediata applicabilità delle modifiche introdotte nel decreto stesso.
La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, entrato in vigore il 4.10.2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, ha abrogato la previsione della protezione umanitaria di cui all'art 5, comma
6, d.lgs 286/986, eliminando dalla disposizione complessiva la clausola di salvaguardia relativa ai
“«seri motivi» di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” e ha sostituito la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari con la previsione di casi tipizzati e speciali di permessi di soggiorno.
Nell'interpretare la nuova disciplina le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le pronunce n. 29459 e 29460 del 2019, hanno risolto il contrasto in ordine all'efficacia retroattiva o meno della novella introdotta con il decreto-legge 113/2018, ed hanno enunciato il principio secondo cui la nuova normativa trova applicazione alle sole fattispecie verificatesi successivamente alla sua entrata in vigore (5.10.2018) in virtù del principio di irretroattività ex art. 11 Preleggi. Ne consegue che le domande di protezione internazionale debbono essere vagliate sulla base della normativa sostanziale vigente al momento della presentazione delle stesse, poiché è in tale momento che si cristallizza il paradigma normativo applicabile.
Parimenti deve evidenziarsi che la novella introdotta dal decreto-legge n. 130/2020 non trova applicazione al caso di specie. La novella normativa - ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a) - non ha abrogato l'art. 5, comma 6, così come risultante dalla modifica del decreto-legge 133/2018, ma si è limitata a reinserire il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato
Pagina 4 italiano quale motivo ostativo al rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno. L'art. 15 del decreto legge in oggetto stabilisce sì l'immediata applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
1, lettere a), e) ed f) ai procedimenti pendenti avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 384 c.p.c., ma presuppone la vigenza, ratione temporis, della disciplina introdotta dal decreto-legge 113/2018, restando ferma l'applicazione della disciplina sostanziale del diritto fatto valere vigente al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale. Il nuovo decreto va, infatti, a modificare, secondo le intenzioni del Legislatore, il sistema come riformato dal decreto-legge 113/2018, che non solo aveva abrogato la misura della protezione umanitaria ma che aveva anche sostituito la clausola generale e aperta di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 con un sistema tipizzato composto dalla protezione speciale e dalle altre ipotesi tipiche di permesso.
In base a quanto osservato si procede all'esame della domanda tenendo conto del quadro normativo preesistente e vigente al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale.
4. Sulla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 10 della Costituzione e degli agli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, d. lgs. n. 286/1998.
Merita invece di essere accolta la domanda di protezione umanitaria avanzata dal ricorrente, fondata sul combinato disposto di cui agli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, d. lgs. n.
286/1998 che impongono nel caso in esame il rilascio del permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario.
L'art. 10 comma 3 Cost. recita “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
L'art. 5 sesto comma del d. lgs. n. 286/1998 prevede che “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
L'art. 19 ( Divieti di espulsione e di respingimento ) prescrive al comma primo nella versione riformata dalla legge 14 luglio 2017 n. 110 ed anteriore al decreto-legge 130/2020 che “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (corsivo relativo alla parte introdotta dalla legge 14 luglio 2017 n.110 ”.
Non vi può esser dubbio perciò che la previsione dell'art. 5 comma 6 l. cit. in attuazione dell'art. 10 comma 3 , esca dall'ambito della protezione dalla persecuzione di cui all'art. 19 cit. per collocarsi su un diverso piano teorico e pratico, dato che l'art. 10 comma 3 Cost., nel prevedere la protezione dello straniero al quale sia impedito, nel suo paese, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana non delimita le fonti della minaccia della lesione delle libertà democratiche.
Pagina 5 Occorre premettere che: “la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori.
Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria, ex art. 5, comma 6 D.Lgs. n.
286/1998 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato Italia” (cfr. Cass. Civ. Sez VI, Sentenza 17 ottobre 2014, n. 22111).
Ciò posto, occorre chiedersi quando si sia in presenza di una situazione “di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato Italiano”. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa dal legislatore così che costituiscono un catalogo aperto pur essendo tutti accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità, attuali
o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernete diritti umani fondamentali protetti a livello Costituzionale e internazionale (Cass. Civ., Sez. Un., Ordinanza 09 settembre 2009
n. 193939).
Ciò poiché – sempre ad avviso del massimo organo di nomofilachia - “gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide, parametri severi che ne limitino le possibilità di adeguamento mobile ed elastico ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché (…) l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni.” Tuttavia – chiariscono i giudici di legittimità – “le basi normative non sono affatto fragili ma a compasso largo: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 della Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione. (cfr. Cass. civ. Sez. Un., sentenza 13 novembre 2019, n. 29459).
Sicché il parametro normativo di riferimento per valutare la situazione di vulnerabilità, presupposto per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, diviene l'art. 8 Cedu, norma dalla formulazione ampia (“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”) che – tra l'altro - è stata esplicitamente richiamata dal legislatore nel testo del nuovo art. 19 co. 1 .1 d.lgs 286/1998 (non applicabile alla presente fattispecie ratione temporis).
Tale disposizione, chiaramente, non sancisce alcun diritto per uno straniero di entrare o risiedere sul territorio di uno Stato sic et simpliciter, ma vieta ingerenze indebite da parte degli Stati nella sua vita privata e familiare (si veda in tal senso la sentenza della corte Edu Moustaquim c.
Belgio, 18 febbraio 1991). Essa, quindi, rappresenta un ostacolo all'allontanamento di una persona dal territorio di un paese firmatario della Convenzione.
Ne consegue che - al fine di comprendere quando l'espulsione di uno straniero rappresenti una indebita ingerenza da parte degli Stati nella sua vita privata e familiare – è necessario chiarire due concetti: la nozione di “vita privata e familiare” e soprattutto quello di “ingerenza indebita”, per come elaborati dalla giurisprudenza della corte Edu.
In primo luogo, è bene sin da subito specificare che “vita privata” e “vita familiare” non rappresentano un'endiadi ma esprimono due concetti distinti e separati. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” è di più facile comprensione dato che attiene – quantomeno in questa materia - alla tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte Edu
Sentenza Abdulaziz, ES and Balkandali c. Regno Unito, 21 ottobre 1997, e Sentenza Per_2
c. Francia); la “vita privata” è, invece, un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il
Pagina 6 complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi
–determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99).
Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione nei termini in cui si dirà in seguito – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza.
Ciò posto, secondo il disposto del comma II dell'art. 8 della Convenzione, l'ingerenza di uno Stato nell'esercizio dei suddetti diritti non è di per sé vietata dalla CEDU ma soggiace alla triplice condizione che essa sia prevista dalla legge, persegua scopi compatibili con la Convezione (sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui) e soprattutto “costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria.” Con specifico riferimento alla materia dell'immigrazione non vi è dubbio che l'ingerenza sia prevista da una legge (ovvero sia dal Testo unico dell'immigrazione sufficientemente chiara e determinata) e che essa persegua scopi compatibili con la Convenzione (cioè “la difesa dell'ordine”), e che le maggiori problematiche sono sorte con riferimento alla necessità di tale ingerenza all'interno di una società democratica.
Al riguardo la giurisprudenza di Strasburgo ha chiarito che “le autorità nazionali godono di un certo margine di apprezzamento per pronunciarsi sulla necessità, in una società democratica, di una ingerenza nell'esercizio di un diritto tutelato dall'articolo 8 e sulla proporzionalità della misura in questione rispetto allo scopo legittimo perseguito” (Cfr. Corte Edu sentenza 14 febbraio 2019 Narjis
C. Italia), ne consegue la misura dell'allontanamento di una persona può conciliarsi con l'articolo 8
e dirsi necessaria in una società democratica, solo se giustificata da un bisogno sociale imperioso e proporzionata allo scopo legittimo perseguito” (c. Sentenza Mehemi c. Francia, 26 settembre 1997).
Il giudice – quale autorità nazionale - è quindi chiamato a compiere una comparazione tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine, al fine di valutare se la misura dell'espulsione può dirsi proporzionata allo scopo perseguito.
Ne consegue che, come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere affermato in considerazione del solo contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza del richiedente né può essere riconosciuto considerando isolatamente e astrattamente il livello di integrazione in Italia dello Straniero (cfr. Cass. civ. Sez. Un., sentenza 13 novembre 2019,
n. 29459).
La necessità della suddetta comparazione discende anche dal rilievo che “i seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2
Cost.)” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 4455/2018). Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita” (cfr. Cass. Civ. S.U. sent. 24413/2021).
Chiarite le ragioni ed i parametri entro cui svolgere il giudizio di proporzionalità occorre soffermarsi sui criteri che regolano tale attività.
Pagina 7 In tal senso la corte di legittimità ha recentemente chiarito che “ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve instaurarsi una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del paese di eventuale rimpatrio” ovvero sia “ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con il riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato, con la precisazione, tuttavia, che tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di ordine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano” (cfr. sempre Cass. Civ. S.U. sent. 24413/2021). Ciò significa che “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (cfr. sempre Cass. S.U. sent. 24413/2021).
Nel caso in esame il richiedente ha lasciato la Tunisia nel 2021, anche se aveva già provato a lasciare il Paese nel 2020, per poi essere respinto in Italia con decreto del Questore di Ragusa emesso in data 27/12/2020, dal quale discendeva il divieto di reingresso nel territorio italiano e nell'area
Schengen prima dei tre anni dalla data del suo effettivo allontanamento dal territorio nazionale
(avvenuto il 04/01/2021 alla frontiera di Palermo). Nonostante ciò, il ricorrente ha fatto nuovamente ritorno nel territorio dello Stato, precisamente a Lampedusa, in data 12/06/2021, violando perciò il suddetto divieto, rendendosi quindi colpevole del reato ex art. 10, commi 2-ter e 2-quinquies T.U.I.
Infatti, secondo la sentenza irrevocabile del Tribunale di Agrigento, prodotta agli atti del presente giudizio, il ricorrente era stato condannato per il predetto reato ad otto mesi di reclusione (con concessione delle attenuanti generiche per il suo stato di incensuratezza), con concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.
Venendo quindi all'esame della protezione speciale, nonostante la presenza del precedente penale appena esposto dimostri un iniziale fallimento del progetto di inclusione sociale, occorre evidenziare che si tratta di fatti risalenti al 2021, senza ulteriori segnalazioni per gli anni successivi. Il percorso di integrazione socio-lavorativo del ricorrente in Italia è da considerarsi proficuo, come da documentazione allegata:
- Contratto di apprendistato professionalizzante presso la Edil89 di con la Controparte_4 mansione di manovale edile a partire dal 02/03/2022, con relative buste paga del periodo marzo – giugno 2022 con importo medio pari a € 800,00;
- relativo al rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della CP_5 [...]
in qualità di manovale edile decorrente dal 26/09/2023 sino al 31/03/2024 con CP_6 buste paga settembre – dicembre 2023 con importi variabili da € 1.400,00 a €1.700,00;
Pagina 8 - relativo al rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della CP_5 [...] in qualità di montatore di ponteggi decorrente dal 02/02/2024 sino al 03/08/2024 CP_7 con busta paga di febbraio 2024 di importo di circa € 1.700,00;
- CU 2024 attestante redditi di lavoro dipendenti e assimilati con contratto a tempo determinato relativi all'anno precedente pari a €5.639,31;
- Attestato corso di formazione base per i lavoratori del settore edile rilasciato in data
27/04/2022.
- In aggiunta, il ricorrente ha allegato anche l'iscrizione al corso di alfabetizzazione presso il
CPIA 1 di Ravenna del 21/07/2023, rappresentando perciò un impegno ad integrarsi nel tessuto sociale italiano anche al di fuori dell'ambito lavorativo.
In conclusione, il quadro designato dimostra come il ricorrente sia riuscito, dopo un primo periodo di difficoltà, ad integrarsi concretamente nella società ospitante;
al contempo, non risulta sussistente una concreta e attuale pericolosità dello stesso, non potendo assumere valore dirimente il precedente penale riferito a fatti accaduti nel 2021, poiché ciò risulterebbe in contrasto con la funzione rieducativa della pena. Di conseguenza, la misura dell'espulsione, in assenza di una concreta e attuale pericolosità sociale, risulterebbe un'ingerenza non proporzionata e lesiva dei diritti del ricorrente che vedrebbe vanificati gli sforzi sino ad ora effettuati per ottenere uno stabile impiego ed assicurarsi un'esistenza dignitosa.
Perciò deve ritenersi integrato il presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria per temporanea impossibilità di rimpatrio a causa della elevata vulnerabilità riscontrata.
5. Sulle spese di lite.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite il Collegio rileva che il fatto che l'accoglimento parziale della domanda ricorrente sia determinato da circostanze sopravvenute e successive rispetto al provvedimento di rigetto della . Di conseguenza, sussistono motivi per la Controparte_2 compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Si da atto che il ricorrente non risulta ammessa a gratuito patrocinio a spese dello stato né risulta essere stata depositata domanda al COA o a questo Tribunale.
Pertanto non seguirà relativa liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente la protezione umanitaria e dispone che il Questore di Firenze rilasci il permesso di soggiorno per motivi umanitari, biennale e rinnovabile, ai sensi dell'art. 1 co. 9 del D.L. n. 113 del 2018, convertito in legge 132/2018;
2) dichiara compensate le spese;
3) dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di , CP_2 nonché al Pubblico Ministero.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 4.12.2024 su relazione della dott.ssa Barbara
Fabbrini.
Pagina 9 Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità
e i dati identificativi dei soggetti interessati
Il giudice rel. est.
Barbara Fabbrini Il Presidente
Roberto Monteverde
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