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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore ed estensore riunito in camera di conIGlio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1081 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio CP_1
dell'avv. MARTONE MARIA MASSIMILIANA giusta procura speciale in atti;
E
, nato a [...] il [...], con il Controparte_2
patrocinio dell'avv. NATALI ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 24/01/2025 con cui CP_1
e hanno chiesto all'intestato Tribunale
[...] Controparte_2
di voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento del figlio minore
(Roma, 28/03/2018) alle condizioni di seguito indicate: Persona_1
“1. stabilire l'affido condiviso del minore ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento prevalente presso la casa materna, sita in Roma,
alla Via Saponara, 34.
2. stabilire che il padre possa tenere con sé il minore due pomeriggi Per_1
a settimana e precisamente il mercoledì dall'uscita di scuola con pernotto fino alla mattina successiva riaccompagnandolo a scuola per poi prelevarlo e riaccompagnarlo a casa nel tardo pomeriggio ed il sabato o la domenica,
dalle ore 10.00 con pernotto fino alla mattina successiva alle 10.00,
riaccompagnandolo a scuola dopo il pernotto della domenica.
3. Nel periodo delle vacanze scolastiche il minore frequenterà il centro estivo/invernale e la spesa verrà divisa al 50% tra i genitori.
4. Nel mese di agosto il minore trascorrerà 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi con ciascun genitore, da comunicarsi preventivamente entro il 31
maggio di ciascun anno, comunicando luogo di vacanza e recapiti telefonici.
5. Nelle festività natalizie il regime di frequentazione rimarrà quello ordinario salvo ad anni alterni, i giorni 24 e 25 con un genitore ed il 26 con l'altro, (iniziando dal 2024 con la madre il 24 e 25) e con il padre il 26
pernotto compreso;
il 31 con un genitore riaccompagnandolo il 1° gennaio ed il 6 gennaio con l'altro, iniziando nel 2024 Capodanno con il padre ed il giorno della EF da concordarsi. Pasqua e TA alternati,
cominciando nel 2025 Pasqua con la madre e TA con il padre. 3
6. Altre festività annuali alternate tra i genitori.
7. Compleanno del minore da festeggiare con le modalità stabilite di comune accordo e compleanno di ciascun genitore con il minore in deroga ai tempi di frequentazione stabiliti.
8. Porre a carico del IG. un contributo al mantenimento del CP_1
minore di €300,00 mensili, da corrispondere sul c/c della IG.ra , da CP_2
aggiornare annualmente secondo gli indici Istat.
9. Divisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie per il minore,
come regolate dal protocollo del Tribunale di Roma del 2014.
10. Stabilire che l'indennità ex L.104/92, attualmente di € 334,00 venga percepita dalla madre che provvederà al pagamento delle sedute di logopedia. Qualora l'importo complessivo dell'indennità percepita non fosse sufficiente a coprire il costo della terapia logopedica anche per i mesi di
Luglio e Settembre, il IG. corrisponderà la metà di quanto sarà CP_1
necessario pagare ad integrazione per il regolare svolgimento delle stesse per i suddetti mesi. Qualora, infine, l'indennità venisse revocata, il IG. CP_1
contribuirà al pagamento nella misura del 50 % delle terapie riabilitative necessarie.
11. Stabilire che la IG.ra percepisca l'assegno unico universale per CP_2
il minore nella misura del 100%”;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che le condizioni indicate dalle parti inerenti il figlio e i loro rapporti economici sono conformi all'interesse di entrambe e della prole e che il Tribunale non può che prendere atto delle pattuizioni negoziali afferenti i rapporti patrimoniali tra le parti che esulano dal contenuto necessario del presente giudizio;
4
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1081/2025
R.G.V.G., disciplina le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici tra le parti nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, prendendo atto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti medesime.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore ed estensore riunito in camera di conIGlio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1081 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio CP_1
dell'avv. MARTONE MARIA MASSIMILIANA giusta procura speciale in atti;
E
, nato a [...] il [...], con il Controparte_2
patrocinio dell'avv. NATALI ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 24/01/2025 con cui CP_1
e hanno chiesto all'intestato Tribunale
[...] Controparte_2
di voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento del figlio minore
(Roma, 28/03/2018) alle condizioni di seguito indicate: Persona_1
“1. stabilire l'affido condiviso del minore ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento prevalente presso la casa materna, sita in Roma,
alla Via Saponara, 34.
2. stabilire che il padre possa tenere con sé il minore due pomeriggi Per_1
a settimana e precisamente il mercoledì dall'uscita di scuola con pernotto fino alla mattina successiva riaccompagnandolo a scuola per poi prelevarlo e riaccompagnarlo a casa nel tardo pomeriggio ed il sabato o la domenica,
dalle ore 10.00 con pernotto fino alla mattina successiva alle 10.00,
riaccompagnandolo a scuola dopo il pernotto della domenica.
3. Nel periodo delle vacanze scolastiche il minore frequenterà il centro estivo/invernale e la spesa verrà divisa al 50% tra i genitori.
4. Nel mese di agosto il minore trascorrerà 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi con ciascun genitore, da comunicarsi preventivamente entro il 31
maggio di ciascun anno, comunicando luogo di vacanza e recapiti telefonici.
5. Nelle festività natalizie il regime di frequentazione rimarrà quello ordinario salvo ad anni alterni, i giorni 24 e 25 con un genitore ed il 26 con l'altro, (iniziando dal 2024 con la madre il 24 e 25) e con il padre il 26
pernotto compreso;
il 31 con un genitore riaccompagnandolo il 1° gennaio ed il 6 gennaio con l'altro, iniziando nel 2024 Capodanno con il padre ed il giorno della EF da concordarsi. Pasqua e TA alternati,
cominciando nel 2025 Pasqua con la madre e TA con il padre. 3
6. Altre festività annuali alternate tra i genitori.
7. Compleanno del minore da festeggiare con le modalità stabilite di comune accordo e compleanno di ciascun genitore con il minore in deroga ai tempi di frequentazione stabiliti.
8. Porre a carico del IG. un contributo al mantenimento del CP_1
minore di €300,00 mensili, da corrispondere sul c/c della IG.ra , da CP_2
aggiornare annualmente secondo gli indici Istat.
9. Divisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie per il minore,
come regolate dal protocollo del Tribunale di Roma del 2014.
10. Stabilire che l'indennità ex L.104/92, attualmente di € 334,00 venga percepita dalla madre che provvederà al pagamento delle sedute di logopedia. Qualora l'importo complessivo dell'indennità percepita non fosse sufficiente a coprire il costo della terapia logopedica anche per i mesi di
Luglio e Settembre, il IG. corrisponderà la metà di quanto sarà CP_1
necessario pagare ad integrazione per il regolare svolgimento delle stesse per i suddetti mesi. Qualora, infine, l'indennità venisse revocata, il IG. CP_1
contribuirà al pagamento nella misura del 50 % delle terapie riabilitative necessarie.
11. Stabilire che la IG.ra percepisca l'assegno unico universale per CP_2
il minore nella misura del 100%”;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che le condizioni indicate dalle parti inerenti il figlio e i loro rapporti economici sono conformi all'interesse di entrambe e della prole e che il Tribunale non può che prendere atto delle pattuizioni negoziali afferenti i rapporti patrimoniali tra le parti che esulano dal contenuto necessario del presente giudizio;
4
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1081/2025
R.G.V.G., disciplina le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici tra le parti nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, prendendo atto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti medesime.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi