CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/07/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1778/2022 R.G. promosso da
(cf: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cf: ), rappresentati e difesi, per procura Parte_2 CodiceFiscale_2
su separato foglio allegato all'atto di appello, dall'avv. Isabella Rotoli, presso il cui studio in Giarre è elettVAmente domiciliata;
appellante contro
(p.VA , e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f./p.VA , rappresentata e difesa, per Controparte_2 P.IVA_2
procura in atti, dall'avv. Elena Frascino, elettVAmente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Scollo in Catania;
appellata
All'udienza collegiale del 4 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione senza termini.
-----------
In fatto e diritto
e con atto notificato il 19.12.2022, Parte_1 Parte_2
hanno impugnato, per i motivi ivi esposti, la sentenza del Tribunale di Catania n.
4686/2022, pubblicata il 15/11/2022, di rigetto dell'opposizione dagli stessi proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2275/2019 col quale quello stesso tribunale aveva loro ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 46.612,48 Controparte_1
oltre accessori.
Si è costituita l'appellata, resistendo al gravame.
All'udienza del 27.6.2025 nessuna delle parti è comparsa, sicchè la Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 4.7.2025, con ordinanza comunicata alle parti in data 30.6.2025.
All'udienza del 4.7.2025 nessuna delle parti è comparsa ed il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ciò premesso, ricorrono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 309 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Spese del presente grado compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitVAmente pronunciando: dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1778/2022 R.G. promosso da
(cf: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cf: ), rappresentati e difesi, per procura Parte_2 CodiceFiscale_2
su separato foglio allegato all'atto di appello, dall'avv. Isabella Rotoli, presso il cui studio in Giarre è elettVAmente domiciliata;
appellante contro
(p.VA , e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f./p.VA , rappresentata e difesa, per Controparte_2 P.IVA_2
procura in atti, dall'avv. Elena Frascino, elettVAmente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Scollo in Catania;
appellata
All'udienza collegiale del 4 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione senza termini.
-----------
In fatto e diritto
e con atto notificato il 19.12.2022, Parte_1 Parte_2
hanno impugnato, per i motivi ivi esposti, la sentenza del Tribunale di Catania n.
4686/2022, pubblicata il 15/11/2022, di rigetto dell'opposizione dagli stessi proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2275/2019 col quale quello stesso tribunale aveva loro ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 46.612,48 Controparte_1
oltre accessori.
Si è costituita l'appellata, resistendo al gravame.
All'udienza del 27.6.2025 nessuna delle parti è comparsa, sicchè la Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 4.7.2025, con ordinanza comunicata alle parti in data 30.6.2025.
All'udienza del 4.7.2025 nessuna delle parti è comparsa ed il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ciò premesso, ricorrono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 309 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Spese del presente grado compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitVAmente pronunciando: dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo