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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 88/2023 R.G. promossa da
( , rappr. e dif. da Avv. Giuseppe Semeraro Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
( ), rappr. e dif. da Avv. Tatiana Controparte_1 C.F._2
RG
APPELLATA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note ex art. 352, co. 1 n. 1, c.p.c. coincidenti con quelle rassegnate rispettivamente in atto di appello ed in comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. proprietario di un fondo rustico Parte_1 sito in agro di AN OR IC (Taranto) – Contrada Chiloiro, di superficie pari a circa quindi are e trentasei centiare, coltivato a uliveto ed intercluso, confinante con un canale irriguo, con terreno di proprietà di e con terreno di proprietà di Persona_1
agiva in giudizio nei confronti di quest'ultima chiedendo la Controparte_1 costituzione di una servitù coattiva di passaggio a piedi e con mezzi meccanici della lunghezza di metri due a vantaggio del suo fondo ed a carico di quello di controparte, indicandone lo specifico percorso, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario in ipotesi di ingiustificato rifiuto della controparte.
Fissata l'udienza di comparizione ed instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio e contestava il fondamento della domanda in fatto e in Controparte_1 diritto, sostenendo che il fondo del non fosse completamente intercluso e Pt_1 lamentando l'eccessivo danno che la chiesta servitù avrebbe comportato per gli alberi presenti sul suo terreno, tra cui quindici alberi di olivo, di varie tipologie, e ad un albicocco nel pieno della loro vita produttiva insistenti proprio sull'area – in tesi – da asservire al fondo del ricorrente;
indicava poi altre due possibilità per accedere alla pubblica via dal terreno del , alternative rispetto al percorso da questi individuato, Pt_1
l'una attraverso un canale di scolo collocato a est per il raggiungimento di una strada poderale e l'altra coinvolgente il fondo a nord appartenente a (madre del Persona_1 ricorrente); concludeva chiedendo il rigetto della domanda o in subordine, per il caso di suo accoglimento, la corresponsione di un'indennità adeguata al sacrificio imposto al fondo servente, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e per il tramite di c.t.u. affidata al Dott.
a cui veniva richiesto: ‣ di accertare se il fondo del ricorrente fosse Persona_2 intercluso, in via assoluta o relativa sui quattro lati e rispetto alla pubblica via, dai fondi circostanti di proprietà della convenuta o di terzi;
‣ di individuare, per il caso di interclusione assoluta, il passaggio più breve per accedere dal fondo del ricorrente alla pubblica via e, nel contempo, il passaggio meno dannoso per il fondo asservito, tenendo conto delle coltivazioni praticate sul terreno del ricorrente nonché dell'utilizzo del terreno asservito;
‣ infine, in ipotesi di individuazione di più soluzioni alla condizione di interclusione, di indicarle specificamente precisando la lunghezza del percorso, l'utilità per il fondo dominante e l'aggravio per quello asservito nonché l'importo delle indennità da porre eventualmente a carico del ricorrente nelle varie ipotesi considerate.
All'esito del deposito della relazione di c.t.u., con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 5 febbraio 2023, il giudice – premesso che il fondo del era risultato effettivamente Pt_1 intercluso e ritenuto, sulla base della ridetta relazione, che il tracciato rispondente alle norme codicistiche non fosse quella indicato dal ricorrente né una di quelli indicati dalla resistente bensì il percorso coinvolgente, oltre che la proprietà della resistente, il fondo pag. 2/10 di altri soggetti estranei al giudizio ( , non confinante con la proprietà Persona_3
- concludeva che tale soluzione non appariva percorribile non avendo il ricorrente Pt_1 proposto la domanda nei confronti dei proprietari di tutti i fondi intercludenti, in via diretta o mediata, né potendosi far luogo all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102, co. 2, c.p.c., sicché, in applicazione dell'orientamento espresso dalla S.C. a sezioni unite (Cass. s.u. 22 aprile 2013, n. 9865), non rimaneva che rigettare la domanda nel merito poiché diretta a far valere un diritto inesistente;
condannava il alla Pt_1 rifusione delle spese di lite in favore della controparte e poneva a suo definitivo carico le spese di c.t.u.. ha proposto appello - con due distinti atti di identico contenuto dando Parte_1 luogo a due giudizi poi riuniti - muovendo alla sentenza impugnata le censure che si illustreranno più avanti sulla cui base ha formulato le seguenti conclusioni: “1°) in via principale, 1.1) costituire in favore del fondo di sito in agro di AN Parte_1
OR IC (TA) alla contrada “Chiloiro” di are 16 e centiare 36, in catasto al foglio 9 particella 31 di natura olivetato, ed a carico del fondo di Controparte_1 sito nello stesso agro e località, censito in catasto al foglio 9 p.lle 1003 e 206, servitù coattiva di passaggio a piedi e con mezzi meccanici <<attraverso una striscia di terreno della resistente, in adiacenza al muro confine a nord medesima larghezza mt. 2 e lunghezza circa 88>> (cfr. pag. 26, sub ipotesi A); il tutto come rappresentata dalla Fig. 1 e foto 1-2-5 della relazione del CTU;
-- 1.2) ordinare all'attore il versamento in favore della convenuta di un'indennità pari ad €uro 1.300,00
( cfr. pag. 34 consulenza); ovvero di quell'altra meglio accertanda;
-- 2°) in via subordinata, 2.1) ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg.
e ( proprietari del terreno su parte del quale Controparte_2 Controparte_3 dovrebbe costituirsi anche la servitù: cfr. nota a foto 6 relazione tecnica d'ufficio) e, per lo effetto, costituire in favore del fondo ed a carico dei fondi di Parte_1 proprietà e dei sigg. la medesima servitù coattiva Controparte_1 Persona_4 di passaggio <<in parte sul lato sud del fondo della prima (p.lle 1003 e 206) ed in confinante di proprietà dei secondi su un'area mq. 309, cui 152 157 , secondo le modalità cp_1 persona_4 indicate dal ctu;
- 2.1) ordinare all'attore corrispondere favore cp_1< i>
pag. 3/10 l'indennità di €. 700,00 ed in favore dei quella di €. 300,00; CP_1 Persona_4 ovvero quell'altra di giustizia. -- 3°) Condannare al rimborso delle Controparte_1 spese del primo grado che il dovesse corrispondere all'appellata; 4°) condannare Pt_1
al pagamento delle spese e compenso dell'intero giudizio Controparte_1 distraendole in favore del sottoscritto avvocato per anticipazione fattane;
ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto dell'impugnazione, compensare le stesse. … omissis … Si chiede rinnovarsi la consulenza tecnica ovvero convocarsi il CTU perché risponda ai rilievi critici espressi da questa difesa sub paragrafo 1.4 presente atto.”. si è costituita in entrambi i giudizi, dopo averne chiesto la riunione, Controparte_1 ha contestato il fondamento dell'appello di cui ha invocato il rigetto con vittoria delle spese del grado, da distrarre in favore del difensore antistatario e da liquidarsi tenuto conto della condotta di controparte contraria a lealtà e probità.
Previa riunione dei due procedimenti, la causa viene ora in decisione a seguito di rimessione al collegio ex art. 352 c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti e su indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha mosso alla sentenza impugnata plurime censure riassunte come segue: Parte_1 con il primo motivo ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.
e degli artt. 112 e 115 c.p.c. per aver il Tribunale individuato d'ufficio un'ipotesi alternativa rispetto a quelle proposte dalle parti come luogo di costituzione della servitù di passaggio, tanto più alla luce del quesito affidato al c.t.u. il quale prevedeva la individuazione di un percorso diverso rispetto a quello indicato dalle parti che riguardasse terreni confinanti mentre nel caso di specie la soluzione messa a punto dal c.t.u. e ritenuta dal giudice a quo rispondente ai criteri codicistici coinvolgeva fondi non confinanti bensì frapposti al raggiungimento della pubblica via;
nell'ambito del medesimo motivo di appello ha comunque insistito sulla rispondenza ai criteri di legge della soluzione prospettata dal deducente non essendo condivisibili le ragioni ostative addotte dal c.t.u. e fatte proprie dal giudicante;
con il secondo motivo, formulato in via subordinata, ha chiesto che venga ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [come si evince dalle Controparte_4
pag. 4/10 visure catastali allegati alla c.t.u. del Dott. e non ] e di Per_2 CP_2 CP_3
proprietari del terreno interessato dall'ipotesi privilegiata dal primo giudice ed
[...] ha chiesto la costituzione di servitù coattiva a servizio del proprio fondo secondo il percorso oggetto di detta ipotesi, con ogni conseguenza di legge, lamentando, a sostegno di tale conclusione, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1051 c.c. e dell'art. 102 c.p.c. da parte del Tribunale che, dopo aver individuato d'ufficio un'ipotesi di costituzione della servitù su un'area in parte di proprietà di ed in Controparte_1 parte di proprietà di terzi estranei alla causa ( diversa, come già Persona_4 denunciato, da quelle indicate dalle parti, aveva ingiustamente addebitato all'esponente l'omessa evocazione in giudizio di soggetti la cui esigenza di partecipazione al processo era sorta solo a seguito della sottoposizione al consulente tecnico di un quesito formulato dal giudice a quo di sua iniziativa in violazione, secondo quanto in precedenza evidenziato, del principio dispositivo, pervenendo al rigetto della domanda senza neppure ordinare iussu iudicis l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei ridetti terzi;
a supporto della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del e della ha richiamato l'ordinanza interlocutoria n. 32528 del 23 CP_4 CP_3 novembre 2023 con cui medio tempore la Seconda Sezione Civile della Cassazione, venendo in rilievo una questione di particolare importanza in ordine alla sussistenza dei presupposti per confermare l'arresto delle Sezioni Unite espresso nella sentenza n.
9685/2013 o sul se invece si ricada in un'ipotesi di litisconsorzio necessario oppure in un caso in cui si debba pervenire ad una mera pronuncia di rito e non di merito, ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle
Sezioni Unite;
in comparsa conclusionale ha insistito sulla istanza di estensione del contraddittorio in forza della sentenza sopraggiunta in corso di causa - Cass. s.u. 27 gennaio 2025 n. 1900 - con cui le Sezioni Unite, pronunciando sulla questione segnalata, hanno innovato rispetto al principio applicato dal primo giudice;
infine, ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92, co. 2, c.p.c. poiché il Tribunale, dopo aver accertato d'ufficio un'ipotesi di costituzione della servitù in luogo diverso da quelli indicati dal deducente nel ricorso introduttivo o dalla nella memoria difensiva, aveva condannato l'esponente alla rifusione delle CP_1 spese di lite invece di compensarle. pag. 5/10 I primi due motivi di appello possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi;
l'esame del terzo motivo, come si vedrà in prosieguo, risulterà superfluo.
In primo luogo si rileva in via generale che, a fronte di una domanda di costituzione di servitù coattiva, costituente domanda autodeterminata, il giudice - una volta accertata la condizione di interclusione del fondo dell'attore il quale è gravato della relativa prova -
è libero di individuare, in applicazione de criteri codicistici indicati dall'art. 1051 c.c.
(maggior brevità dell'accesso alla via pubblica avuto riguardo non solo alla maggiore o minor lunghezza del percorso, ma anche alla sua onerosità in rapporto allo status giuridico e materiale dei fondi interessati e del minor aggravio per il fondo servente, correlato, oltre che all'interesse del proprietario di detto fondo, anche in quello dello stesso proprietario del fondo intercluso, sotto il profilo della indennità da corrispondere, da commisurarsi al danno che l'assoggettamento al passaggio comporta per il potenziale fondo servente, da applicarsi, contemporaneamente ed armonicamente, secondo il principio del 'minimo mezzo'), non soltanto il percorso del tracciato sul quale potrà essere esercitato il passaggio, ma anche il fondo o i fondi destinati ad essere gravati dalla servitù nell'ipotesi in cui il fondo intercluso sia circondato da una pluralità di fondi tutti astrattamente suscettibili di essere gravati dal passaggio (si vedano ex plurimis Cass. 16 aprile 2008, n. 10045, Cass. 27 agosto 1997, n. 8105, Cass. 19 febbraio 1985, n. 1447, secondo cui - in sintesi - ai fini della costituzione di una servitù di passaggio coattivo in favore di un fondo intercluso, il proprietario di quest'ultimo è tenuto soltanto a provare lo stato di interclusione, spettando poi al giudice di merito il compito di accertare e determinare in concreto il luogo di esercizio della servitù).
Altrimenti detto, il proprietario del fondo intercluso ha diritto alla costituzione di una servitù che consenta il superamento della condizione di interclusione e non alla costituzione di una servitù avente lo specifico percorso desiderato.
Passando oltre, si rileva che il giudice a quo si è attenuto all'orientamento espresso dalle
Sezioni Unite con la citata sentenza n. 9865/2013 e, avendo ritenuto che la soluzione alla interclusione del fondo di proprietà del rispondente ai criteri codicistici fosse Pt_1 quella che attraversa, oltre che il terreno di , anche quello di proprietà Controparte_1 del e della ha rigettato nel merito la domanda poiché diretta a far CP_4 CP_3 valere un diritto inesistente. pag. 6/10 In corso di causa, tuttavia, le Sezioni Unite sono tornate sulla questione, in realtà mai sopita negli anni anche successivi alla pronuncia n. 9865/2013, e hanno stabilito che:
“L'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso deve essere promossa, nella ipotesi in cui si fronteggino più fondi tra quello intercluso e la via pubblica, avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, poiché una tale azione dà vita a un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto. Lo stesso principio vale per le ipotesi contemplate dall'art. 1051, co. 3 e 1052 cod. civ.. In mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice il processo dovrà essere dichiarato estinto secondo le regole del processo civile, senza che ne derivi il rigetto della domanda.”.
Si legge poi in motivazione: “L'esigenza che il passaggio coattivo venga costituito nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti, così che il giudice possa individuare il percorso migliore secondo legge, senza che rilevi la scelta fatta dall'attore selezionandone, se del caso, uno fra i possibili, impone ritenere che la domanda debba pronunciarsi nei confronti di tutte le parti, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.” e ancora: “(…) il litisconsorzio può essere imposto anche dall'emergere di una pluralità di distinti rapporti bilaterali, la cui stretta e inscindibile convergenza risulti tale da decisivamente condizionarsi a vicenda. Plastica immagine di una tale situazione si ha non solo in presenza di una serie di più fondi che si succedono fino alla via pubblica, di talché il percorso resterebbe comunque all'interno di essi, ma, in particolar modo, in presenza di una pluralità di fondi intercludenti a seconda del percorso individuato dal giudice (lo sbocco, peraltro, potrebbe assicurarsi scegliendo fra più strade pubbliche e, ad un tempo, attraverso più percorsi), a prescindere dell'evocazione in giudizio effettuata dall'attore. In un tale contesto processuale la pluralità di rapporti bilaterali non può non condizionarsi vicendevolmente, imponendo al giudice la complessiva ponderazione dei rispettivi diritti.”.
A detti principi, di per sé chiari e concludenti, occorre attenersi in omaggio alla funzione nomofilattica spettante alle Sezioni Unite, in difetto peraltro di adeguate ragioni atte a giustificare un diverso avviso, pur consci del fatto che l'opzione pag. 7/10 interpretativa preferita dalla S.C., come segnalato in dottrina e come ricavabile dalla stessa pronunzia in esame ove a pag. 26 si legge “Il Collegio è ben consapevole delle criticità derivanti per il litisconsorzio necessario (si veda § 6.2.).”, non risolve ogni e qualsiasi criticità suscettibile di porsi in casi consimili.
Venendo al caso di specie, dai principi su riportati deriva che al processo avrebbero dovuto partecipare tutti i soggetti proprietari di fondi potenzialmente interessati da percorsi utili a consentire il superamento della condizione di interclusione del fondo del
, purché in concreto praticabili, i quali – stando al percorso individuato dal giudice Pt_1 di prime cure – vanno identificati, oltre che in anche in Controparte_1 [...]
e o comunque negli attuali proprietari del fondo a cui fa CP_4 Controparte_3 riferimento il c.t.u. nella relazione espletata in prime cure, con la notazione che non può escludersi che ve ne potrebbero essere anche altri laddove fossero praticabili ulteriori tracciati funzionali allo scopo.
La soluzione processuale ipotizzata dalla S.C. è, dunque, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti proprietari di fondi interessati da percorsi concretamente praticabili atti a permettere che il fondo del non rimanga intercluso. Pt_1
Tuttavia tale soluzione, diversamente da quanto prospettato e richiesto dall'impugnante,
è inapplicabile nel presente grado poiché, ove si disponesse qui e ora l'integrazione dei contraddittorio nei confronti dei predetti soggetti, costoro legittimamente potrebbero lamentare la mancata partecipazione al giudizio di primo grado e la non accettazione della causa nello stadio in cui essa versa allo stato e non resterebbe che adottare la via che quindi si impone, i.e. dar atto dello svolgimento del processo di primo grado a contraddittorio non integro e della nullità della sentenza impugnata.
Si segnala che la descritta conclusione costituisce l'effetto necessario del difetto del contraddittorio segnalato dallo stesso impugnante, alla luce dell'orientamento della S.C. su menzionato, e d'altra parte, rappresentando una conseguenza di legge di natura meramente processuale, non va sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 101, co. 2, c.p.c., tanto più che sulla questione, come si è visto non nuova, esse hanno avuto ampiamente modo di esprimere le rispettive posizioni.
Un'ultima notazione: la conclusione adottata impedisce che ci si possa pronunciare sulla rispondenza o non rispondenza ai criteri codicistici dei percorsi sino ad oggi individuati pag. 8/10 e/o sul percorso preferibile in virtù dei medesimi poiché, come evidenziato dalla S.C., la valutazione deve avvenire con metodo comparativo nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e deve disporsi la rimessione della causa al
Tribunale di Taranto costituendo l'omessa integrazione del contraddittorio ipotesi tassativa di rimessione prevista dall'art. 354, co. 1, c.p.c. anche nel testo derivante dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile al presente giudizio.
Resta assorbito l'esame degli altri motivi di appello.
La novità della soluzione qui adottata, dimostrata dalla sopravvenuta pronuncia della
Sezioni Unite innovativa rispetto a quella derivante dalla sentenza n. 9865/2013, giustifica la compensazione delle spese di lite del gravame.
Quanto a quelle del primo grado, si reputa opportuno che sulle stesse provveda il giudice dinanzi al quale si svolgerà il processo a seguito della riassunzione ai sensi dell'art. 354, co. 2, c.p.c., tenendo conto dell'esito della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Taranto ex art. 702 ter c.p.c. del 5 febbraio 2023ell'ambito del procedimento iscritto al n. 3952/2023 R.G., così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata;
dispone la rimessione della causa al Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 354, co. 1,
c.p.c.; assegna alle parti il termine previsto dall'art. 354, co. 2, per la riassunzione del processo dinanzi al Tribunale di Taranto nei confronti delle giuste parti;
dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi e pone le spese della c.t.u. espletate in prime cure a carico di;
Parte_1 demanda al Tribunale di Taranto la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
pag. 9/10 Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa CP_5
RI OM.
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 88/2023 R.G. promossa da
( , rappr. e dif. da Avv. Giuseppe Semeraro Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
( ), rappr. e dif. da Avv. Tatiana Controparte_1 C.F._2
RG
APPELLATA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note ex art. 352, co. 1 n. 1, c.p.c. coincidenti con quelle rassegnate rispettivamente in atto di appello ed in comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. proprietario di un fondo rustico Parte_1 sito in agro di AN OR IC (Taranto) – Contrada Chiloiro, di superficie pari a circa quindi are e trentasei centiare, coltivato a uliveto ed intercluso, confinante con un canale irriguo, con terreno di proprietà di e con terreno di proprietà di Persona_1
agiva in giudizio nei confronti di quest'ultima chiedendo la Controparte_1 costituzione di una servitù coattiva di passaggio a piedi e con mezzi meccanici della lunghezza di metri due a vantaggio del suo fondo ed a carico di quello di controparte, indicandone lo specifico percorso, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario in ipotesi di ingiustificato rifiuto della controparte.
Fissata l'udienza di comparizione ed instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio e contestava il fondamento della domanda in fatto e in Controparte_1 diritto, sostenendo che il fondo del non fosse completamente intercluso e Pt_1 lamentando l'eccessivo danno che la chiesta servitù avrebbe comportato per gli alberi presenti sul suo terreno, tra cui quindici alberi di olivo, di varie tipologie, e ad un albicocco nel pieno della loro vita produttiva insistenti proprio sull'area – in tesi – da asservire al fondo del ricorrente;
indicava poi altre due possibilità per accedere alla pubblica via dal terreno del , alternative rispetto al percorso da questi individuato, Pt_1
l'una attraverso un canale di scolo collocato a est per il raggiungimento di una strada poderale e l'altra coinvolgente il fondo a nord appartenente a (madre del Persona_1 ricorrente); concludeva chiedendo il rigetto della domanda o in subordine, per il caso di suo accoglimento, la corresponsione di un'indennità adeguata al sacrificio imposto al fondo servente, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e per il tramite di c.t.u. affidata al Dott.
a cui veniva richiesto: ‣ di accertare se il fondo del ricorrente fosse Persona_2 intercluso, in via assoluta o relativa sui quattro lati e rispetto alla pubblica via, dai fondi circostanti di proprietà della convenuta o di terzi;
‣ di individuare, per il caso di interclusione assoluta, il passaggio più breve per accedere dal fondo del ricorrente alla pubblica via e, nel contempo, il passaggio meno dannoso per il fondo asservito, tenendo conto delle coltivazioni praticate sul terreno del ricorrente nonché dell'utilizzo del terreno asservito;
‣ infine, in ipotesi di individuazione di più soluzioni alla condizione di interclusione, di indicarle specificamente precisando la lunghezza del percorso, l'utilità per il fondo dominante e l'aggravio per quello asservito nonché l'importo delle indennità da porre eventualmente a carico del ricorrente nelle varie ipotesi considerate.
All'esito del deposito della relazione di c.t.u., con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 5 febbraio 2023, il giudice – premesso che il fondo del era risultato effettivamente Pt_1 intercluso e ritenuto, sulla base della ridetta relazione, che il tracciato rispondente alle norme codicistiche non fosse quella indicato dal ricorrente né una di quelli indicati dalla resistente bensì il percorso coinvolgente, oltre che la proprietà della resistente, il fondo pag. 2/10 di altri soggetti estranei al giudizio ( , non confinante con la proprietà Persona_3
- concludeva che tale soluzione non appariva percorribile non avendo il ricorrente Pt_1 proposto la domanda nei confronti dei proprietari di tutti i fondi intercludenti, in via diretta o mediata, né potendosi far luogo all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102, co. 2, c.p.c., sicché, in applicazione dell'orientamento espresso dalla S.C. a sezioni unite (Cass. s.u. 22 aprile 2013, n. 9865), non rimaneva che rigettare la domanda nel merito poiché diretta a far valere un diritto inesistente;
condannava il alla Pt_1 rifusione delle spese di lite in favore della controparte e poneva a suo definitivo carico le spese di c.t.u.. ha proposto appello - con due distinti atti di identico contenuto dando Parte_1 luogo a due giudizi poi riuniti - muovendo alla sentenza impugnata le censure che si illustreranno più avanti sulla cui base ha formulato le seguenti conclusioni: “1°) in via principale, 1.1) costituire in favore del fondo di sito in agro di AN Parte_1
OR IC (TA) alla contrada “Chiloiro” di are 16 e centiare 36, in catasto al foglio 9 particella 31 di natura olivetato, ed a carico del fondo di Controparte_1 sito nello stesso agro e località, censito in catasto al foglio 9 p.lle 1003 e 206, servitù coattiva di passaggio a piedi e con mezzi meccanici <<attraverso una striscia di terreno della resistente, in adiacenza al muro confine a nord medesima larghezza mt. 2 e lunghezza circa 88>> (cfr. pag. 26, sub ipotesi A); il tutto come rappresentata dalla Fig. 1 e foto 1-2-5 della relazione del CTU;
-- 1.2) ordinare all'attore il versamento in favore della convenuta di un'indennità pari ad €uro 1.300,00
( cfr. pag. 34 consulenza); ovvero di quell'altra meglio accertanda;
-- 2°) in via subordinata, 2.1) ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg.
e ( proprietari del terreno su parte del quale Controparte_2 Controparte_3 dovrebbe costituirsi anche la servitù: cfr. nota a foto 6 relazione tecnica d'ufficio) e, per lo effetto, costituire in favore del fondo ed a carico dei fondi di Parte_1 proprietà e dei sigg. la medesima servitù coattiva Controparte_1 Persona_4 di passaggio <<in parte sul lato sud del fondo della prima (p.lle 1003 e 206) ed in confinante di proprietà dei secondi su un'area mq. 309, cui 152 157 , secondo le modalità cp_1 persona_4 indicate dal ctu;
- 2.1) ordinare all'attore corrispondere favore cp_1< i>
pag. 3/10 l'indennità di €. 700,00 ed in favore dei quella di €. 300,00; CP_1 Persona_4 ovvero quell'altra di giustizia. -- 3°) Condannare al rimborso delle Controparte_1 spese del primo grado che il dovesse corrispondere all'appellata; 4°) condannare Pt_1
al pagamento delle spese e compenso dell'intero giudizio Controparte_1 distraendole in favore del sottoscritto avvocato per anticipazione fattane;
ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto dell'impugnazione, compensare le stesse. … omissis … Si chiede rinnovarsi la consulenza tecnica ovvero convocarsi il CTU perché risponda ai rilievi critici espressi da questa difesa sub paragrafo 1.4 presente atto.”. si è costituita in entrambi i giudizi, dopo averne chiesto la riunione, Controparte_1 ha contestato il fondamento dell'appello di cui ha invocato il rigetto con vittoria delle spese del grado, da distrarre in favore del difensore antistatario e da liquidarsi tenuto conto della condotta di controparte contraria a lealtà e probità.
Previa riunione dei due procedimenti, la causa viene ora in decisione a seguito di rimessione al collegio ex art. 352 c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti e su indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha mosso alla sentenza impugnata plurime censure riassunte come segue: Parte_1 con il primo motivo ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.
e degli artt. 112 e 115 c.p.c. per aver il Tribunale individuato d'ufficio un'ipotesi alternativa rispetto a quelle proposte dalle parti come luogo di costituzione della servitù di passaggio, tanto più alla luce del quesito affidato al c.t.u. il quale prevedeva la individuazione di un percorso diverso rispetto a quello indicato dalle parti che riguardasse terreni confinanti mentre nel caso di specie la soluzione messa a punto dal c.t.u. e ritenuta dal giudice a quo rispondente ai criteri codicistici coinvolgeva fondi non confinanti bensì frapposti al raggiungimento della pubblica via;
nell'ambito del medesimo motivo di appello ha comunque insistito sulla rispondenza ai criteri di legge della soluzione prospettata dal deducente non essendo condivisibili le ragioni ostative addotte dal c.t.u. e fatte proprie dal giudicante;
con il secondo motivo, formulato in via subordinata, ha chiesto che venga ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [come si evince dalle Controparte_4
pag. 4/10 visure catastali allegati alla c.t.u. del Dott. e non ] e di Per_2 CP_2 CP_3
proprietari del terreno interessato dall'ipotesi privilegiata dal primo giudice ed
[...] ha chiesto la costituzione di servitù coattiva a servizio del proprio fondo secondo il percorso oggetto di detta ipotesi, con ogni conseguenza di legge, lamentando, a sostegno di tale conclusione, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1051 c.c. e dell'art. 102 c.p.c. da parte del Tribunale che, dopo aver individuato d'ufficio un'ipotesi di costituzione della servitù su un'area in parte di proprietà di ed in Controparte_1 parte di proprietà di terzi estranei alla causa ( diversa, come già Persona_4 denunciato, da quelle indicate dalle parti, aveva ingiustamente addebitato all'esponente l'omessa evocazione in giudizio di soggetti la cui esigenza di partecipazione al processo era sorta solo a seguito della sottoposizione al consulente tecnico di un quesito formulato dal giudice a quo di sua iniziativa in violazione, secondo quanto in precedenza evidenziato, del principio dispositivo, pervenendo al rigetto della domanda senza neppure ordinare iussu iudicis l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei ridetti terzi;
a supporto della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del e della ha richiamato l'ordinanza interlocutoria n. 32528 del 23 CP_4 CP_3 novembre 2023 con cui medio tempore la Seconda Sezione Civile della Cassazione, venendo in rilievo una questione di particolare importanza in ordine alla sussistenza dei presupposti per confermare l'arresto delle Sezioni Unite espresso nella sentenza n.
9685/2013 o sul se invece si ricada in un'ipotesi di litisconsorzio necessario oppure in un caso in cui si debba pervenire ad una mera pronuncia di rito e non di merito, ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle
Sezioni Unite;
in comparsa conclusionale ha insistito sulla istanza di estensione del contraddittorio in forza della sentenza sopraggiunta in corso di causa - Cass. s.u. 27 gennaio 2025 n. 1900 - con cui le Sezioni Unite, pronunciando sulla questione segnalata, hanno innovato rispetto al principio applicato dal primo giudice;
infine, ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92, co. 2, c.p.c. poiché il Tribunale, dopo aver accertato d'ufficio un'ipotesi di costituzione della servitù in luogo diverso da quelli indicati dal deducente nel ricorso introduttivo o dalla nella memoria difensiva, aveva condannato l'esponente alla rifusione delle CP_1 spese di lite invece di compensarle. pag. 5/10 I primi due motivi di appello possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi;
l'esame del terzo motivo, come si vedrà in prosieguo, risulterà superfluo.
In primo luogo si rileva in via generale che, a fronte di una domanda di costituzione di servitù coattiva, costituente domanda autodeterminata, il giudice - una volta accertata la condizione di interclusione del fondo dell'attore il quale è gravato della relativa prova -
è libero di individuare, in applicazione de criteri codicistici indicati dall'art. 1051 c.c.
(maggior brevità dell'accesso alla via pubblica avuto riguardo non solo alla maggiore o minor lunghezza del percorso, ma anche alla sua onerosità in rapporto allo status giuridico e materiale dei fondi interessati e del minor aggravio per il fondo servente, correlato, oltre che all'interesse del proprietario di detto fondo, anche in quello dello stesso proprietario del fondo intercluso, sotto il profilo della indennità da corrispondere, da commisurarsi al danno che l'assoggettamento al passaggio comporta per il potenziale fondo servente, da applicarsi, contemporaneamente ed armonicamente, secondo il principio del 'minimo mezzo'), non soltanto il percorso del tracciato sul quale potrà essere esercitato il passaggio, ma anche il fondo o i fondi destinati ad essere gravati dalla servitù nell'ipotesi in cui il fondo intercluso sia circondato da una pluralità di fondi tutti astrattamente suscettibili di essere gravati dal passaggio (si vedano ex plurimis Cass. 16 aprile 2008, n. 10045, Cass. 27 agosto 1997, n. 8105, Cass. 19 febbraio 1985, n. 1447, secondo cui - in sintesi - ai fini della costituzione di una servitù di passaggio coattivo in favore di un fondo intercluso, il proprietario di quest'ultimo è tenuto soltanto a provare lo stato di interclusione, spettando poi al giudice di merito il compito di accertare e determinare in concreto il luogo di esercizio della servitù).
Altrimenti detto, il proprietario del fondo intercluso ha diritto alla costituzione di una servitù che consenta il superamento della condizione di interclusione e non alla costituzione di una servitù avente lo specifico percorso desiderato.
Passando oltre, si rileva che il giudice a quo si è attenuto all'orientamento espresso dalle
Sezioni Unite con la citata sentenza n. 9865/2013 e, avendo ritenuto che la soluzione alla interclusione del fondo di proprietà del rispondente ai criteri codicistici fosse Pt_1 quella che attraversa, oltre che il terreno di , anche quello di proprietà Controparte_1 del e della ha rigettato nel merito la domanda poiché diretta a far CP_4 CP_3 valere un diritto inesistente. pag. 6/10 In corso di causa, tuttavia, le Sezioni Unite sono tornate sulla questione, in realtà mai sopita negli anni anche successivi alla pronuncia n. 9865/2013, e hanno stabilito che:
“L'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso deve essere promossa, nella ipotesi in cui si fronteggino più fondi tra quello intercluso e la via pubblica, avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, poiché una tale azione dà vita a un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto. Lo stesso principio vale per le ipotesi contemplate dall'art. 1051, co. 3 e 1052 cod. civ.. In mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice il processo dovrà essere dichiarato estinto secondo le regole del processo civile, senza che ne derivi il rigetto della domanda.”.
Si legge poi in motivazione: “L'esigenza che il passaggio coattivo venga costituito nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti, così che il giudice possa individuare il percorso migliore secondo legge, senza che rilevi la scelta fatta dall'attore selezionandone, se del caso, uno fra i possibili, impone ritenere che la domanda debba pronunciarsi nei confronti di tutte le parti, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.” e ancora: “(…) il litisconsorzio può essere imposto anche dall'emergere di una pluralità di distinti rapporti bilaterali, la cui stretta e inscindibile convergenza risulti tale da decisivamente condizionarsi a vicenda. Plastica immagine di una tale situazione si ha non solo in presenza di una serie di più fondi che si succedono fino alla via pubblica, di talché il percorso resterebbe comunque all'interno di essi, ma, in particolar modo, in presenza di una pluralità di fondi intercludenti a seconda del percorso individuato dal giudice (lo sbocco, peraltro, potrebbe assicurarsi scegliendo fra più strade pubbliche e, ad un tempo, attraverso più percorsi), a prescindere dell'evocazione in giudizio effettuata dall'attore. In un tale contesto processuale la pluralità di rapporti bilaterali non può non condizionarsi vicendevolmente, imponendo al giudice la complessiva ponderazione dei rispettivi diritti.”.
A detti principi, di per sé chiari e concludenti, occorre attenersi in omaggio alla funzione nomofilattica spettante alle Sezioni Unite, in difetto peraltro di adeguate ragioni atte a giustificare un diverso avviso, pur consci del fatto che l'opzione pag. 7/10 interpretativa preferita dalla S.C., come segnalato in dottrina e come ricavabile dalla stessa pronunzia in esame ove a pag. 26 si legge “Il Collegio è ben consapevole delle criticità derivanti per il litisconsorzio necessario (si veda § 6.2.).”, non risolve ogni e qualsiasi criticità suscettibile di porsi in casi consimili.
Venendo al caso di specie, dai principi su riportati deriva che al processo avrebbero dovuto partecipare tutti i soggetti proprietari di fondi potenzialmente interessati da percorsi utili a consentire il superamento della condizione di interclusione del fondo del
, purché in concreto praticabili, i quali – stando al percorso individuato dal giudice Pt_1 di prime cure – vanno identificati, oltre che in anche in Controparte_1 [...]
e o comunque negli attuali proprietari del fondo a cui fa CP_4 Controparte_3 riferimento il c.t.u. nella relazione espletata in prime cure, con la notazione che non può escludersi che ve ne potrebbero essere anche altri laddove fossero praticabili ulteriori tracciati funzionali allo scopo.
La soluzione processuale ipotizzata dalla S.C. è, dunque, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti proprietari di fondi interessati da percorsi concretamente praticabili atti a permettere che il fondo del non rimanga intercluso. Pt_1
Tuttavia tale soluzione, diversamente da quanto prospettato e richiesto dall'impugnante,
è inapplicabile nel presente grado poiché, ove si disponesse qui e ora l'integrazione dei contraddittorio nei confronti dei predetti soggetti, costoro legittimamente potrebbero lamentare la mancata partecipazione al giudizio di primo grado e la non accettazione della causa nello stadio in cui essa versa allo stato e non resterebbe che adottare la via che quindi si impone, i.e. dar atto dello svolgimento del processo di primo grado a contraddittorio non integro e della nullità della sentenza impugnata.
Si segnala che la descritta conclusione costituisce l'effetto necessario del difetto del contraddittorio segnalato dallo stesso impugnante, alla luce dell'orientamento della S.C. su menzionato, e d'altra parte, rappresentando una conseguenza di legge di natura meramente processuale, non va sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 101, co. 2, c.p.c., tanto più che sulla questione, come si è visto non nuova, esse hanno avuto ampiamente modo di esprimere le rispettive posizioni.
Un'ultima notazione: la conclusione adottata impedisce che ci si possa pronunciare sulla rispondenza o non rispondenza ai criteri codicistici dei percorsi sino ad oggi individuati pag. 8/10 e/o sul percorso preferibile in virtù dei medesimi poiché, come evidenziato dalla S.C., la valutazione deve avvenire con metodo comparativo nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e deve disporsi la rimessione della causa al
Tribunale di Taranto costituendo l'omessa integrazione del contraddittorio ipotesi tassativa di rimessione prevista dall'art. 354, co. 1, c.p.c. anche nel testo derivante dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile al presente giudizio.
Resta assorbito l'esame degli altri motivi di appello.
La novità della soluzione qui adottata, dimostrata dalla sopravvenuta pronuncia della
Sezioni Unite innovativa rispetto a quella derivante dalla sentenza n. 9865/2013, giustifica la compensazione delle spese di lite del gravame.
Quanto a quelle del primo grado, si reputa opportuno che sulle stesse provveda il giudice dinanzi al quale si svolgerà il processo a seguito della riassunzione ai sensi dell'art. 354, co. 2, c.p.c., tenendo conto dell'esito della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Taranto ex art. 702 ter c.p.c. del 5 febbraio 2023ell'ambito del procedimento iscritto al n. 3952/2023 R.G., così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata;
dispone la rimessione della causa al Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 354, co. 1,
c.p.c.; assegna alle parti il termine previsto dall'art. 354, co. 2, per la riassunzione del processo dinanzi al Tribunale di Taranto nei confronti delle giuste parti;
dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi e pone le spese della c.t.u. espletate in prime cure a carico di;
Parte_1 demanda al Tribunale di Taranto la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
pag. 9/10 Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa CP_5
RI OM.
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