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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 06/02/2026, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1809/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MICCIO FABIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12870/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcantonio Nicodemi 00019 Tivoli RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RETTIFICA n. 04832132288 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso Resistente/Appellato: Insiste per la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. Ricorrente_1 impugnava l'atto di rettifica dei dati della dichiarazione redditi 730/2022 presentata per l'anno di imposta 2021- Id Controllo T2130148945181 - Codice atto 04832132288 elaborato il 09.05.2025 emesso da Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma, Ufficio Territoriale di Tivoli – notificato a mezzo raccomandata nr. 527669376434 pervenuta al Ricorrente in data 20.06.2025, con cui sono stati rettificati gli assegni periodici corrisposti al coniuge, decurtandoli dagli oneri deducibili, in quanto il Caf ha presentato un provvedimento dell'autorità giudiziaria non definitivo, per una maggiore imposta calcolata da versare di € 2.964,00 oltre interessi per € 294,45. Deducendo:
- che gli oneri deducibili riportati nella dichiarazione dei redditi 730/2022 da parte del signor Ricorrente_1 per l'anno d'imposta 2021, per l'importo complessivo di € 7.800,00, attengono all'assegno di mantenimento che il medesimo ricorrente ha dovuto corrispondere in favore della ex moglie nel relativo periodo di imposta in forza del Provvedimento presidenziale, cronologico n.3272/2020, emesso dal Tribunale di Tivoli in data 21.09.2020, pubblicato il successivo 28.09.2020, nell'ambito del procedimento di separazione R.G. n. 249/2020, proposto ad istanza della signora Nominativo_1 nei confronti dell'allora marito Ricorrente_1, provvedimento che ha stabilito l'obbligo a carico di Ricorrente_1 di versamento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie per l'importo mensile di € 650,00 (cfr. doc. all.2);
- Che sussiste pertanto il diritto del ricorrente alla deduzione delle spese sostenute nell'anno 2021 in forza del suindicato provvedimento presidenziale, cronologico n.3272/2020, emesso dal Tribunale di Tivoli in data 21.09.2020, pubblicato il successivo 28.09.2020, nell'ambito del procedimento di separazione R.G.n. 249/2020; spese che sono correttamente indicate nella dichiarazione dei redditi per l'ammontare complessivo di € 7.800,00, ovvero corrispondenti al versamento dell'assegno mensile dovuto, pari ad € 650,00 per l'intero anno d'imposta 2021 (€ 650,00 x 12 mesi = € 7.800,00). Si costituiva Entrate DP 3 deducendo:
- Che la comunicazione relativa all'atto di controllo formale della dichiarazione dei redditi 730/2022 (T2130148945181 – cod. 04832132288), relativo all'anno di imposta 2021, elaborato in data 09/05/2025, non sia atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992;
- Che l'ufficio aveva verificato che l'importo dichiarato dal medesimo (come assegno al coniuge) era effettivamente pari alla somma stabilita a tal titolo dal Giudice nel provvedimento di separazione conclusivo del relativo processo. Pertanto, l'UT di Tivoli ha provveduto ad apportare le dovute variazioni al quadro E in data 29/07/2025, come da dettaglio correttiva ivi riportato ed estrapolato dai sistemi informativi dell'Agenzia, procedendo, altresì, ad informare il contribuente della regolarità del controllo, con conseguente richiesta, in questa sede, di declaratoria di cessata materia del contendere;
- Che si chiedeva la compensazione delle spese di lite. Ed infatti, se, da un lato, il contribuente, come sopra eccepito, risulta aver proposto ricorso avverso un atto non impugnabile, l'Ufficio, dal canto suo, sin dalla ricezione dell'istanza di autotutela del medesimo, esaminata la documentazione pervenuta, nell'ottica della massima partecipazione e collaborazione, ha provveduto tempestivamente al riesame della posizione del ricorrente, ponendo, così, in essere tutti gli adempimenti necessari, con la conseguenza che la parte, a seguito della regolarità della posizione, non avrebbe mai ricevuto la notifica di alcun atto impositivo impugnabile. Così riassunti i fatti, è pacificamente cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, si osserva:
- Che, diversamente da quanto dedotto dalla resistente, la comunicazione dell'esito del controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73 costituisce un atto impugnabile in commissione tributaria (cfr. ex multis Corte di Cassazione Ordinanza 28 luglio 2015, n. 15957);
- Che la resistente non deduce che il ricorrente abbia commesso alcun errore nella dichiarazione;
- Che la solerzia con la quale la resistente ha provveduto alla rimozione dell'anno giustifica la condanna sui minimi tariffari, ma non la compensazione avendo dato causa al ricorso del contribuente.
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la resistente alla rifusione delle spese che liquida in euro 500,00 oltre accessori.
Roma, 5.2.2026
Il giudice monocratico
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MICCIO FABIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12870/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcantonio Nicodemi 00019 Tivoli RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RETTIFICA n. 04832132288 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso Resistente/Appellato: Insiste per la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. Ricorrente_1 impugnava l'atto di rettifica dei dati della dichiarazione redditi 730/2022 presentata per l'anno di imposta 2021- Id Controllo T2130148945181 - Codice atto 04832132288 elaborato il 09.05.2025 emesso da Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma, Ufficio Territoriale di Tivoli – notificato a mezzo raccomandata nr. 527669376434 pervenuta al Ricorrente in data 20.06.2025, con cui sono stati rettificati gli assegni periodici corrisposti al coniuge, decurtandoli dagli oneri deducibili, in quanto il Caf ha presentato un provvedimento dell'autorità giudiziaria non definitivo, per una maggiore imposta calcolata da versare di € 2.964,00 oltre interessi per € 294,45. Deducendo:
- che gli oneri deducibili riportati nella dichiarazione dei redditi 730/2022 da parte del signor Ricorrente_1 per l'anno d'imposta 2021, per l'importo complessivo di € 7.800,00, attengono all'assegno di mantenimento che il medesimo ricorrente ha dovuto corrispondere in favore della ex moglie nel relativo periodo di imposta in forza del Provvedimento presidenziale, cronologico n.3272/2020, emesso dal Tribunale di Tivoli in data 21.09.2020, pubblicato il successivo 28.09.2020, nell'ambito del procedimento di separazione R.G. n. 249/2020, proposto ad istanza della signora Nominativo_1 nei confronti dell'allora marito Ricorrente_1, provvedimento che ha stabilito l'obbligo a carico di Ricorrente_1 di versamento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie per l'importo mensile di € 650,00 (cfr. doc. all.2);
- Che sussiste pertanto il diritto del ricorrente alla deduzione delle spese sostenute nell'anno 2021 in forza del suindicato provvedimento presidenziale, cronologico n.3272/2020, emesso dal Tribunale di Tivoli in data 21.09.2020, pubblicato il successivo 28.09.2020, nell'ambito del procedimento di separazione R.G.n. 249/2020; spese che sono correttamente indicate nella dichiarazione dei redditi per l'ammontare complessivo di € 7.800,00, ovvero corrispondenti al versamento dell'assegno mensile dovuto, pari ad € 650,00 per l'intero anno d'imposta 2021 (€ 650,00 x 12 mesi = € 7.800,00). Si costituiva Entrate DP 3 deducendo:
- Che la comunicazione relativa all'atto di controllo formale della dichiarazione dei redditi 730/2022 (T2130148945181 – cod. 04832132288), relativo all'anno di imposta 2021, elaborato in data 09/05/2025, non sia atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992;
- Che l'ufficio aveva verificato che l'importo dichiarato dal medesimo (come assegno al coniuge) era effettivamente pari alla somma stabilita a tal titolo dal Giudice nel provvedimento di separazione conclusivo del relativo processo. Pertanto, l'UT di Tivoli ha provveduto ad apportare le dovute variazioni al quadro E in data 29/07/2025, come da dettaglio correttiva ivi riportato ed estrapolato dai sistemi informativi dell'Agenzia, procedendo, altresì, ad informare il contribuente della regolarità del controllo, con conseguente richiesta, in questa sede, di declaratoria di cessata materia del contendere;
- Che si chiedeva la compensazione delle spese di lite. Ed infatti, se, da un lato, il contribuente, come sopra eccepito, risulta aver proposto ricorso avverso un atto non impugnabile, l'Ufficio, dal canto suo, sin dalla ricezione dell'istanza di autotutela del medesimo, esaminata la documentazione pervenuta, nell'ottica della massima partecipazione e collaborazione, ha provveduto tempestivamente al riesame della posizione del ricorrente, ponendo, così, in essere tutti gli adempimenti necessari, con la conseguenza che la parte, a seguito della regolarità della posizione, non avrebbe mai ricevuto la notifica di alcun atto impositivo impugnabile. Così riassunti i fatti, è pacificamente cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, si osserva:
- Che, diversamente da quanto dedotto dalla resistente, la comunicazione dell'esito del controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73 costituisce un atto impugnabile in commissione tributaria (cfr. ex multis Corte di Cassazione Ordinanza 28 luglio 2015, n. 15957);
- Che la resistente non deduce che il ricorrente abbia commesso alcun errore nella dichiarazione;
- Che la solerzia con la quale la resistente ha provveduto alla rimozione dell'anno giustifica la condanna sui minimi tariffari, ma non la compensazione avendo dato causa al ricorso del contribuente.
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la resistente alla rifusione delle spese che liquida in euro 500,00 oltre accessori.
Roma, 5.2.2026
Il giudice monocratico