Articolo 5 della Legge 12 maggio 1942, n. 652
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9 luglio 1942
Art. 5.

L'art. 18 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, e' sostituito dal seguente:

«Gli ufficiali del ruolo ordinario inscritti di diritto nel ruolo stesso sono promossi ai vari gradi senza limitazione di organico, di mano in mano che conseguono promozioni nella carriera civile, in conformita' delle equiparazioni stabilite dall'art. 3.

Ai predetti ufficiali, sino al grado di maggiore generale compreso, puo' peraltro essere concessa una promozione straordinaria per benemerenze acquistate in occasione di operazioni di guerra o di operazioni militari importanti compiute fuori del Regno, riconosciute tali con appositi decreti Reali, ai sensi del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621.

Le relative proposte devono essere formulate dalle autorita' gerarchiche dalle quali l'ufficiale dipende.

La decisione spetta al Ministro per la guerra, su parere di apposita Commissione da nominarsi dal Ministro stesso e della quale fa parte il procuratore generale militare del Re Imperatore, ferme le attribuzioni spettanti per legge al Consiglio dei Ministri relativamente alla promozione al grado di tenente generale.

In caso di richiamo alle armi, gli ufficiali cui e' concessa la promozione straordinaria esercitano, tino a che non conseguono la promozione al corrispondente grado nella carriera civile, le funzioni inerenti al grado militare rivestito prima della promozione straordinaria. Tuttavia, in caso di necessita' di servizio, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore, possono ad essi essere attribuite, con decreto del Ministro per la guerra, le funzioni inerenti al grado militare conseguito con la promozione straordinaria. Tale decreto deve essere emanato di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana, se si tratta di ufficiali in servizio presso i Tribunali militari dell'Africa italiana, e con il Ministro per la marina, se si tratta di ufficiali in servizio presso i Tribunali militari istituiti presso Comandi di unita' da esso dipendenti.

Gli ufficiali del ruolo ordinario provenienti dai magistrati e cancellieri a riposo della magistratura ordinaria non conseguono di massima avanzamenti, salvo che per meriti eccezionali.

Per coloro, infine, che provengono dai liberi professionisti, l'avanzamento - non oltre i gradi massimi conseguibili di tenente colonnello per la categoria magistrati e di maggiore per la categoria cancellieri -

regolato normalmente come segue:

a) Categoria magistrati:

promozione a capitano, dopo otto anni di permanenza nel grado di tenente;

promozione a maggiore, dopo sei anni di permanenza nel grado di capitano;

promozione a tenente colonnello, dopo sei anni di permanenza nel grado di maggiore.

b) Categoria cancellieri:

promozione a tenente, dopo sei anni di permanenza nel grado di sottotenente;

promozione a capitano, dopo otto anni di permanenza nel grado di tenente;

promozione a maggiore, dopo otto anni di permanenza nel grado di capitano.

Le promozioni dei provenienti dai liberi professionisti sono effettuate, in via normale, solo in caso di effettive vacanze nei ruoli.

Possono peraltro essere effettuate anche per meriti eccezionali a prescindere dalle limitazioni previste in conformita' di quanto e' stabilito dal seguente art. 20 ».
Entrata in vigore il 9 luglio 1942