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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11987 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 10961/2025 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Lette le note depositate;
la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 10961/2025 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 18.12.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 10961 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via di Santa Costanza n. 39, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_2 rapp.ta e difesa dall'avv. NO SA presso il cui studio elett.nte domicilia in Napoli, Galleria Umberto I - P.tta Matilde Serao, 7, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 10961/2025 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 15.5.2025,
proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 1808/2025, depositato il 1° aprile
2025 e notificato il 4.4.2025, con il quale le era stato ingiunto di pagare,
a la somma € 26.152,87, oltre interessi e spese della relativa CP_1 procedura monitoria derivanti dalla somministrazione di energia elettrica.
In particolare l'opponente eccepiva l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Napoli e l'assenza di prova del credito.
3. Si costituiva l'opposta contestando gli avversi assunti e concludendo per l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ed in ogni caso per il suo rigetto nel merito, anche ex art. 96 c.p.c..
4. Convertito il rito ordinario in semplificato con il decreto ex art. 171- bis c.p.c., in giudizio viene deciso in data odierna ex art. 281-sexies
c.p.c..
5. L'opposizione è inammissibile per tardività.
n. 10961/2025 r.g.a.c. Pag. 3 5.1. L'atto di citazione è stato, difatti, notificato il 15.5.2025 (41 giorni dopo la notifica del d.i., avvenuta il 4.4.2025, in violazione del termine di cui all'art. 641 c.p.c.), dopo aver ricevuto la notifica del d.i. dichiarato esecutivo, ex art. 647 c.p.c., e contestuale precetto.
5.2. Sul punto parte opponente, domandando una revoca/sospensione dell'esecutorietà del decreto ex art. 647 c.p.c., anche ai sensi dell'art. 650 c.p.c., eccepiva di aver notificato tempestivamente l'atto di opposizione non all'avv. NO SA, avvocato costituito dell'opposta, ma all'avv. Ettore SA, per errore scusabile, atteso che nel collegamento ipertestuale nel ricorso per d.i., pur essendo indicato l'avv. NO SA, il link riportava l'indirizzo pec dell'avv. Ettore
SA.
5.3. Lo scrivente non può che ripetere quanto già precisato con decreto del 21.5.2025, ossia che “l'istanza di revoca/sospensione della esecutorietà concessa ex art. 647 c.p.c. - di dubbia ammissibilità così come formulata, dovendosi intendere quale opposizione tardiva ai sensi degli artt. 650 c.p.c.- non appare meritevole di accoglimento, risultando imputabile alla parte l'errata notifica ad un soggetto diverso dal difensore della opposta (atteso che nel ricorso per d.i. era correttamente indicato il nominativo del difensore della così CP_1 come il suo indirizzo PEC), tale da potersi ritenere giuridicamente inesistente la predetta notifica”.
Ed invero, anche a voler qualificare quella in esame con opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., mancherebbe il presupposto della sua applicazione, ossia il caso fortuito o la forza maggiore ed, in definitiva, la non imputabilità della tardività.
Ciò in quanto è onere del difensore quello di verificare l'indirizzo pec del destinatario, a nulla rilevando il collegamento ipertestuale presente nel ricorso per d.i..
Invero nel ricorso, così come nella relata di notifica, è espressamente indicato il nominativo del difensore dell'opposta, NO SA, così come il suo indirizzo pec.
n. 10961/2025 r.g.a.c. Pag. 4 Ne consegue che, una volta cliccato sul link presente nel ricorso, parte opposta avrebbe dovuto verificare che esso rinviava ad un indirizzo pec di un professionista assolutamente estraneo al presente giudizio;
circostanza che ha reso la notificazione inesistente.
6. Il d.i. va tuttavia revocato, avendo parte opposta ammesso il pagamento integrale di quanto portato dal d.i. da parte dell'opponente.
7. Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione.
8. Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità della vicenda ed il minimo superamento dello scaglione precedente (scaglione fino ad € 52.000,00), con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non espletata dall'opposta (che, difatti, non ha depositato memorie ex art. 281-duodecies c.p.c., ma solo note conclusive).
8.1. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non essendo alcuna colpa grave o mala fede dell'opponente, la quale si è limitata a notificare tardivamente ma involontariamente l'atto di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'opposizione inammissibile;
2) revoca il d.i. n. 1708/2025 per intervenuto pagamento in corso di causa;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv.
NO SA, antistatario.
Il Giudice
n. 10961/2025 r.g.a.c. Pag. 5 Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 10961/2025 r.g.a.c. Pag. 6
11 SEZIONE CIVILE
N. 10961/2025 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Lette le note depositate;
la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 10961/2025 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 18.12.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 10961 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via di Santa Costanza n. 39, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_2 rapp.ta e difesa dall'avv. NO SA presso il cui studio elett.nte domicilia in Napoli, Galleria Umberto I - P.tta Matilde Serao, 7, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 10961/2025 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 15.5.2025,
proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 1808/2025, depositato il 1° aprile
2025 e notificato il 4.4.2025, con il quale le era stato ingiunto di pagare,
a la somma € 26.152,87, oltre interessi e spese della relativa CP_1 procedura monitoria derivanti dalla somministrazione di energia elettrica.
In particolare l'opponente eccepiva l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Napoli e l'assenza di prova del credito.
3. Si costituiva l'opposta contestando gli avversi assunti e concludendo per l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ed in ogni caso per il suo rigetto nel merito, anche ex art. 96 c.p.c..
4. Convertito il rito ordinario in semplificato con il decreto ex art. 171- bis c.p.c., in giudizio viene deciso in data odierna ex art. 281-sexies
c.p.c..
5. L'opposizione è inammissibile per tardività.
n. 10961/2025 r.g.a.c. Pag. 3 5.1. L'atto di citazione è stato, difatti, notificato il 15.5.2025 (41 giorni dopo la notifica del d.i., avvenuta il 4.4.2025, in violazione del termine di cui all'art. 641 c.p.c.), dopo aver ricevuto la notifica del d.i. dichiarato esecutivo, ex art. 647 c.p.c., e contestuale precetto.
5.2. Sul punto parte opponente, domandando una revoca/sospensione dell'esecutorietà del decreto ex art. 647 c.p.c., anche ai sensi dell'art. 650 c.p.c., eccepiva di aver notificato tempestivamente l'atto di opposizione non all'avv. NO SA, avvocato costituito dell'opposta, ma all'avv. Ettore SA, per errore scusabile, atteso che nel collegamento ipertestuale nel ricorso per d.i., pur essendo indicato l'avv. NO SA, il link riportava l'indirizzo pec dell'avv. Ettore
SA.
5.3. Lo scrivente non può che ripetere quanto già precisato con decreto del 21.5.2025, ossia che “l'istanza di revoca/sospensione della esecutorietà concessa ex art. 647 c.p.c. - di dubbia ammissibilità così come formulata, dovendosi intendere quale opposizione tardiva ai sensi degli artt. 650 c.p.c.- non appare meritevole di accoglimento, risultando imputabile alla parte l'errata notifica ad un soggetto diverso dal difensore della opposta (atteso che nel ricorso per d.i. era correttamente indicato il nominativo del difensore della così CP_1 come il suo indirizzo PEC), tale da potersi ritenere giuridicamente inesistente la predetta notifica”.
Ed invero, anche a voler qualificare quella in esame con opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., mancherebbe il presupposto della sua applicazione, ossia il caso fortuito o la forza maggiore ed, in definitiva, la non imputabilità della tardività.
Ciò in quanto è onere del difensore quello di verificare l'indirizzo pec del destinatario, a nulla rilevando il collegamento ipertestuale presente nel ricorso per d.i..
Invero nel ricorso, così come nella relata di notifica, è espressamente indicato il nominativo del difensore dell'opposta, NO SA, così come il suo indirizzo pec.
n. 10961/2025 r.g.a.c. Pag. 4 Ne consegue che, una volta cliccato sul link presente nel ricorso, parte opposta avrebbe dovuto verificare che esso rinviava ad un indirizzo pec di un professionista assolutamente estraneo al presente giudizio;
circostanza che ha reso la notificazione inesistente.
6. Il d.i. va tuttavia revocato, avendo parte opposta ammesso il pagamento integrale di quanto portato dal d.i. da parte dell'opponente.
7. Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione.
8. Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità della vicenda ed il minimo superamento dello scaglione precedente (scaglione fino ad € 52.000,00), con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non espletata dall'opposta (che, difatti, non ha depositato memorie ex art. 281-duodecies c.p.c., ma solo note conclusive).
8.1. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non essendo alcuna colpa grave o mala fede dell'opponente, la quale si è limitata a notificare tardivamente ma involontariamente l'atto di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'opposizione inammissibile;
2) revoca il d.i. n. 1708/2025 per intervenuto pagamento in corso di causa;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv.
NO SA, antistatario.
Il Giudice
n. 10961/2025 r.g.a.c. Pag. 5 Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 10961/2025 r.g.a.c. Pag. 6