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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/11/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, sezione civile, composto dai Signori
dott. Giorgio Latti Presidente
dott.ssa Nicoletta Leone Giudice
dott.ssa Silvia Cocco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2812 del registro generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promosso da
, procuratrice di rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro Pt_1 Controparte_1 del Foro di Messina congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Anzà
CREDITORE reclamante
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con sede legale in Cagliari, Via Berengario n. 5
OR reclamato
pagina 1 di 5 Con il reclamo depositato il 30.4.2025 il creditore ha contestato l'ordinanza del G.E. resa Parte_1
a verbale dell'udienza del 15.04.2025, che ha estinto la procedura esecutiva R.es. n. 573/2005 ai sensi dell'art. 631 co. 2 c.p.c.
La reclamante ha dedotto di aver tempestivamente depositato le note scritte per l'udienza del
15.04.2025, sulla base dell'erronea considerazione che la stessa si sarebbe tenuta nelle forme del processo cartolare telematico;
ha ritenuto altresì di non essere comparsa alla precedente udienza del
26.09.2024, poiché in data 25.09.2024 aveva ricevuto una comunicazione dalla Cancelleria delle
Esecuzioni immobiliari di sostituzione del Giudice con avviso circa l'“eventuale aggiornamento delle udienze future”. Ad avviso della creditrice, tale comunicazione avrebbe generato l'erronea convinzione che fosse stato disposto un rinvio dell'udienza già fissata per il 26.09.2024.
Il G.E., dato atto dell'omessa comparizione delle parti, ha rinviato ai sensi dell'art. 631 co. 1 all'udienza del 15.4.2025, in cui – per lo stesso motivo – ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva ex art. 631 co. 2 c.p.c.
La reclamante ha tempestivamente impugnato detto provvedimento, evidenziando di aver manifestato interesse alla prosecuzione dell'esecuzione mediante il deposito di note scritte.
La parte debitrice, a cui è stato regolarmente notificato il reclamo e il decreto di fissazione d'udienza non si è costituita.
***
Il reclamo è tempestivo e fondato, sebbene la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante non sia del tutto corretta.
In particolare, dall'esame del fascicolo dell'esecuzione risulta che:
- in data 26.06.2024 il creditore ha regolarmente depositato le note scritte per l'udienza del 4.7.2024 fissata nelle forme del processo cartolare telematico;
- con provvedimento del 3.07.2024, regolarmente notificato, il G.E. (dott.ssa Flaminia Ielo) ha rinviato d'ufficio l'udienza del 4.07.2024 al 26.09.2024, da tenersi in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c.;
- detta udienza è stata regolarmente celebrata e non risulta depositato alcun provvedimento di rinvio;
pagina 2 di 5 - la “comunicazione” del 25.09.2024 citata dal creditore si riferisce alla modifica della sostituzione del magistrato titolare del fascicolo (dalla dott.ssa Ielo al dott. , che non ha comportato alcun CP_3 differimento dell'udienza già fissata, come peraltro risulta dalla schermata del fascicolo telematico prodotta dalla parte (cfr. all. 11):
Deve essere sottolineato che la Cancelleria non differisce autonomamente le udienze, ma si limita a comunicare i provvedimenti depositati dal magistrato (che nella specie non sono stati adottati).
Correttamente, quindi, il GE ha tenuto l'udienza del 26.09.2024 e, con ordinanza resa a verbale regolarmente comunicata, ha rinviato la causa all'udienza del 15.04.2025 “in presenza” ai sensi dell'art. 631 co. 1 c.p.c.
Nessuna istanza di modifica o correzione è stata formulata dalla reclamante a seguito della comunicazione di tale verbale, né tantomeno è stata proposta alcuna opposizione ex art. 617 c.p.c. nel termine di 20 giorni.
All'udienza del 15.04.2025, nessuna delle parti è comparsa all'udienza fissata per le ore 9.30, come rilevato dal G.E., che ha dichiarato l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 631 c.p.c., sebbene la reclamante avesse depositato note scritte, pur senza aver prima richiesto la trattazione cartolare dell'udienza.
Il Collegio ritiene che debba essere data prevalenza all'effettiva volontà delle parti, in conformità all'orientamento della recente giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che il comportamento del creditore, che in data 1.4.2025 ha depositato note scritte per l'udienza del 15.04.2025, sia pur fissata in presenza, avrebbe dovuto essere interpretato dal giudice dell'esecuzione quale manifestazione inequivocabile della volontà di proseguire la procedura.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha da tempo affermato il superamento “dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito” (cfr. Cass. S.U. n. 26242 del 12/12/2014) e ha evidenziato che il diritto processuale, come quello sostanziale, “non può non essere interpretato alla luce delle regole sovranazionali imposte dal diritto comunitario” (Cass., n. 15274 del 2019), tra cui vi
è l'art. 6 CEDU, che sancisce il principio di effettività della tutela giurisdizionale e “va inteso quale
pagina 3 di 5 esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito” (Cass. n. 15274/2019).
Secondo la giurisprudenza di legittimità “gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, «devono evitare gli eccessi del formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi», nel senso che «le cause di nullità o di inammissibilità non possono restringere l'accesso alla giustizia al punto tale che sia vulnerata l'essenza stessa del diritto fatto valere”, e pertanto, in presenza di un comportamento della parte che denoti inequivocabilmente la volontà di proseguire il giudizio, deve essere privilegiata la sostanza sulla forma, al fine di garantire una decisione nel merito (cfr. Cass. Sez. I, n. 4587/2025 su un caso analogo a quello in esame).
In particolare, detto principio deve essere applicato anche nella valutazione degli atti processuali posti in essere dalle parti, al fine di evitare il provvedimento di estinzione e di cancellazione della causa dal ruolo. Al riguardo, la Cassazione ha attribuito specifico rilievo alla condotta processuale delle parti, al fine di individuare se le stesse avessero effettivamente avuto intenzione di disertare entrambe le udienze di cui all'art. 181 c.p.c. ratione temporis applicabile (cfr. Cass. n. 14810 del 27/5/2024 secondo cui “la nullità conseguente all'omessa cancellazione della causa dal ruolo, a seguito della diserzione delle parti a due udienze consecutive dinanzi al giudice istruttore (nella disciplina anteriore alla modifica dell'art. 181 c.p.c. da parte del d.l. n. 112 del 2008, conv. con mod. dalla l. n. 133 del 2008), è sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dal successivo compimento di un'attività processuale che manifesti l'intenzione di proseguire il processo e ottenere una decisione nel merito).
Nel caso in esame, le note depositate in data 26.06.2024 e, soprattutto, in data 1.04.2025 sono segni inequivoci dell'interesse della reclamante alla prosecuzione della procedura esecutiva pendente da circa
20 anni.
In conclusione, il reclamo deve essere accolto, con conseguente revoca del provvedimento di estinzione del 15.04.2025 e prosecuzione della procedura esecutiva R.es. n. 573/2005.
Le spese del presente procedimento devono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
- accoglie il reclamo e per l'effetto revoca l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo R.es.
573/2005 del 15.04.2025;
- compensa le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cagliari, 21.11.2025
L'estensore dott.ssa Silvia Cocco
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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