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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1057/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
SILIPO SC, Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6988/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F3002522024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F3002522024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F3002522024 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, impugna l'avviso di accertamento TK501F300252/2024per l'anno 2017 emesso dall'Agenzia delle Entrate DP II di Roma di cui dichiara di esserne venuto a conoscenza accidentalmente.
Il ricorrente motiva il ricorso come in atti conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi
L'Agenzia delle Entrate DP II di Roma risponde alle eccezioni e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che l'art. 21, comma 1, D. Lgs, 546/92, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
La rilevabilità di ufficio della inammissibilità del ricorso tardivo implica, infatti, che il giudice di merito, debba poter rilevare la tempestività del ricorso, con conseguente onere del ricorrente di allegare al ricorso introduttivo e di provare mediante tempestiva produzione documentale eventuali fatti sospensivi del termine ex art. 21 D. Lgs. 546/92.
In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità.
Pertanto, nel processo tributario, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto (vedi Cass. Sez. 5, n. 10209/2018, con richiamo a Cass. n.
2728/11).
Osserva la Corte che nella documentazione presentata dal ricorrente non viene indicata e documentata la data di quando è venuto a conoscenza dell'atto impugnato e quindi non è possibile determinare il termine di decadenza per la preposizione del ricorso.
Anche tenendo conto del fatto, asseritamente indicato da Parte privata, che il «momento» dell'effettiva conoscenza circa l'esistenza per “venuta conoscenza incidentale” dell'avviso di accertamento TK501F300252/2024 è individuabile alla data del 26/11/2024, ovvero nel giorno in cui il Sig. Ricorrente_1,
“indicandone gli estremi”, contatta l'Agenzia delle Entrate, il ricorso tributario viene depositato alla
Commissione il 13/03/2025, quindi oltre 60 giorni dalla notifica.
Spese compensate essendo stata rilevata d'ufficio la questione che ha risolto la controversia
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Roma lì 20 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
AN IL RA MA
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
SILIPO SC, Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6988/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F3002522024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F3002522024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F3002522024 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, impugna l'avviso di accertamento TK501F300252/2024per l'anno 2017 emesso dall'Agenzia delle Entrate DP II di Roma di cui dichiara di esserne venuto a conoscenza accidentalmente.
Il ricorrente motiva il ricorso come in atti conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi
L'Agenzia delle Entrate DP II di Roma risponde alle eccezioni e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che l'art. 21, comma 1, D. Lgs, 546/92, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
La rilevabilità di ufficio della inammissibilità del ricorso tardivo implica, infatti, che il giudice di merito, debba poter rilevare la tempestività del ricorso, con conseguente onere del ricorrente di allegare al ricorso introduttivo e di provare mediante tempestiva produzione documentale eventuali fatti sospensivi del termine ex art. 21 D. Lgs. 546/92.
In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità.
Pertanto, nel processo tributario, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto (vedi Cass. Sez. 5, n. 10209/2018, con richiamo a Cass. n.
2728/11).
Osserva la Corte che nella documentazione presentata dal ricorrente non viene indicata e documentata la data di quando è venuto a conoscenza dell'atto impugnato e quindi non è possibile determinare il termine di decadenza per la preposizione del ricorso.
Anche tenendo conto del fatto, asseritamente indicato da Parte privata, che il «momento» dell'effettiva conoscenza circa l'esistenza per “venuta conoscenza incidentale” dell'avviso di accertamento TK501F300252/2024 è individuabile alla data del 26/11/2024, ovvero nel giorno in cui il Sig. Ricorrente_1,
“indicandone gli estremi”, contatta l'Agenzia delle Entrate, il ricorso tributario viene depositato alla
Commissione il 13/03/2025, quindi oltre 60 giorni dalla notifica.
Spese compensate essendo stata rilevata d'ufficio la questione che ha risolto la controversia
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Roma lì 20 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
AN IL RA MA