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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 17:00 in composizione monocratica:
TOLLOSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Adriatica Risorse Spa - 02259820682
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 102100000035225758 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 102100000035225758 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 237/2025 depositato il 15/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 8709 del 14/12/2024 notificato il 30/01/2025 e relativo alla Tassa Rifiuti per gli anni 2019 e 2020, limitatamente alle pretese tributarie riferite all'anno 2019. Ha contestato la nullità della pretesa impositiva in quanto azionata oltre i termini decadenziali di legge sostenendo che gli avvisi di accertamento in rettifica dovevano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Ha chiesto di dichiarare nullo l'atto impugnato. La Adriatica Risorse, per conto del Comune di Pescara, si è costituita in data 5 settembre 2025 depositando memoria di costituzione e documenti vari. Ha chiesto il rigetto del ricorso. Il rappresentante della resistente non è comparso in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che l'Adriatica Risorse Spa si è costituita in giudizio in data 5 settembre 2025. Il termine per la costituzione è previsto dall'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 546/92 in sessanta giorni dalla notificazione del ricorso. Tuttavia, in base a ormai consolidata giurisprudenza, tale termine non è perentorio, ma la costituzione e il deposito di documenti non può avvenire oltre il termine fissato dall'art. 32 considerato che alla parte ricorrente non sarebbe garantito il diritto di replica. Tale termine non è stato rispettato dalla parte resistente e la documentazione prodotta in data 5 settembre 2025 va stralciata dal fascicolo processuale. Unico motivo di contestazione riguarda la intempestività della notifica dell'atto impugnato avvenuta il 30 gennaio 2025 mentre il termine di decadenza scadeva il 31 dicembre 2024. Al riguardo, con ordinanza del 15 gennaio 2025, n. 960, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), che ha disposto la sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli uffici degli enti impositori per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, si applica «non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione». A parere della Corte Suprema, in tal senso depone il dato letterale dell'art. 67 cit. e «l'espresso richiamo alla norma di carattere generale prevista dall'art. 12, co. 1, D.Lgs. n. 159/2015, secondo cui le norme in tema di sospensione dei termini di versamento dei tributi, previste a favore dei soggetti interessati da eventi emergenziali, comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori». Questa Corte ha fatto proprio tale principio già in precedenti sentenze e non sono stati introdotti ulteriori argomenti per giustificare un diverso orientamento. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M
.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Pescara 9 settembre 2025. Il relatore Il presidente
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 17:00 in composizione monocratica:
TOLLOSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Adriatica Risorse Spa - 02259820682
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 102100000035225758 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 102100000035225758 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 237/2025 depositato il 15/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 8709 del 14/12/2024 notificato il 30/01/2025 e relativo alla Tassa Rifiuti per gli anni 2019 e 2020, limitatamente alle pretese tributarie riferite all'anno 2019. Ha contestato la nullità della pretesa impositiva in quanto azionata oltre i termini decadenziali di legge sostenendo che gli avvisi di accertamento in rettifica dovevano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Ha chiesto di dichiarare nullo l'atto impugnato. La Adriatica Risorse, per conto del Comune di Pescara, si è costituita in data 5 settembre 2025 depositando memoria di costituzione e documenti vari. Ha chiesto il rigetto del ricorso. Il rappresentante della resistente non è comparso in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che l'Adriatica Risorse Spa si è costituita in giudizio in data 5 settembre 2025. Il termine per la costituzione è previsto dall'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 546/92 in sessanta giorni dalla notificazione del ricorso. Tuttavia, in base a ormai consolidata giurisprudenza, tale termine non è perentorio, ma la costituzione e il deposito di documenti non può avvenire oltre il termine fissato dall'art. 32 considerato che alla parte ricorrente non sarebbe garantito il diritto di replica. Tale termine non è stato rispettato dalla parte resistente e la documentazione prodotta in data 5 settembre 2025 va stralciata dal fascicolo processuale. Unico motivo di contestazione riguarda la intempestività della notifica dell'atto impugnato avvenuta il 30 gennaio 2025 mentre il termine di decadenza scadeva il 31 dicembre 2024. Al riguardo, con ordinanza del 15 gennaio 2025, n. 960, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), che ha disposto la sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli uffici degli enti impositori per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, si applica «non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione». A parere della Corte Suprema, in tal senso depone il dato letterale dell'art. 67 cit. e «l'espresso richiamo alla norma di carattere generale prevista dall'art. 12, co. 1, D.Lgs. n. 159/2015, secondo cui le norme in tema di sospensione dei termini di versamento dei tributi, previste a favore dei soggetti interessati da eventi emergenziali, comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori». Questa Corte ha fatto proprio tale principio già in precedenti sentenze e non sono stati introdotti ulteriori argomenti per giustificare un diverso orientamento. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M
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La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Pescara 9 settembre 2025. Il relatore Il presidente