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Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00503/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00760/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 760 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di non ammissione, a firma del Dirigente Scolastico, all’esame di Stato della studentessa -OMISSIS-, del Consiglio di Classe -OMISSIS-all’esito dello scrutinio finale in data 10 giugno 2025, comunicato in data 11 giugno 2025,
- di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso ed in particolare degli sconosciuti verbali di scrutinio che hanno preceduto la determinazione di non ammissione del 10.06.2025,
- per l’accertamento del diritto della studentessa -OMISSIS- all’ammissione all’esame di Stato;
- per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata ad ammettere la ricorrente allo svolgimento dell’esame di Stato,
nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in favore della ricorrente.
B) Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti, per l’annullamento, previa sospensione:
- del provvedimento finale con esito “Non Diplomato” del 28.06.2025, della Commissione “-OMISSIS- – -OMISSIS-”; -OMISSIS-”, conclusivo del II ciclo di istruzione 2024/2025;
- per l’accertamento del diritto della ricorrente alla rivalutazione dell’esito delle prove di esame di Stato sostenute dalla ricorrente e/o alla rinnovazione della prova orale da parte di diversa Commissione, sulla base della normativa relativa ai candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali (BES);
- per la condanna dell’Amministrazione intimata alla rivalutazione dell’esito delle prove di esame di Stato sostenute dalla ricorrente e/o alla rinnovazione della prova orale da parte di diversa Commissione, sulla base della normativa relativa ai candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali (BES);
- per l’annullamento, previa sospensione e/o adozione di idonea misura cautelare, di ogni atto preparatorio, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso e, in particolare:
- del verbale n. -OMISSIS- di inizio delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte;
- del verbale n. -OMISSIS- riguardante l’individuazione delle modalità di svolgimento del colloquio e dei criteri di conduzione e di valutazione dello stesso nonché l’eventuale prosecuzione e completamento dell’esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati,
- del verbale n. -OMISSIS- riguardante l’individuazione delle modalità di svolgimento del colloquio e dei criteri di conduzione e di valutazione dello stesso nonché l’eventuale prosecuzione e completamento dell’esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati;
- del verbale n. -OMISSIS- di predisposizione dei materiali per il colloquio del giorno 28 giugno 2026 (rectius 2025);
- del verbale n. -OMISSIS- relativo allo svolgimento dei colloqui e all’attribuzione dei punteggi.
- del verbale n. -OMISSIS- della riunione della commissione/classe destinata agli adempimenti conclusivi delle operazioni d’esame;
- dello sconosciuto verbale della riunione della Commissione d'esame relativa all'attribuzione del voto finale e riportante la deliberazione di bocciatura dell'alunna;
- del verbale n. -OMISSIS- del Consiglio di classe-OMISSIS- relativo allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2024/2025, depositato dal Ministero dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 11.07.2025;
C) per quanto riguarda l’istanza per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- la richiesta di misure – anche monocratiche - ritenute più idonee per assicurare l’esecuzione della tutela cautelare accordata con la citata ordinanza cautelare;
D) per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti notificati in data 19.9.2025:
- di ogni atto preparatorio, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso e, in particolare:
- di tutte le sconosciute determinazioni della Commissione;
- del verbale della Commissione della seduta del giorno 4/9/2025;
- dello sconosciuto esito finale della Commissione “-OMISSIS-. – -OMISSIS-”; -OMISSIS-”, conclusivo del II ciclo di istruzione 2024/2025,
e la condanna, dell’Amministrazione intimata al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in favore della ricorrente;
E) per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti presentati il 31.10.2025:
- la declaratoria di nullità e/o l’annullamento, previa sospensione e/o adozione di idonea misura cautelare, dell’esito finale della Commissione “-OMISSIS- – -OMISSIS-”; -OMISSIS-”, conclusivo del II ciclo di istruzione 2024/2025, che ha corrisposto alla studentessa un punteggio pari a 56/100, sulla base della griglia di valutazione della prova orale del 2.9.2025;
- nonché per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento, previa sospensione e/o adozione di idonea misura cautelare, di ogni atto preparatorio, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso e, in particolare:
- della “griglia di valutazione della prova orale - Studentessa con DSA - -OMISSIS- -OMISSIS-” del 2.09.2025,
- del verbale “n. -OMISSIS- relativo alla rivalutazione del colloquio e attribuzione dei punteggi sulla base della griglia di valutazione revisionata”, Prot. n. -OMISSIS- del 4.09.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- di -OMISSIS---OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il dott. LL SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
AT e RI
La ricorrente, con istanza depositata in giudizio in data 23.3.2026, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio di cui in epigrafe, ha chiesto a questo T.A.R. di dare atto della relativa improcedibilità, con compensazione delle spese di lite.
Pertanto il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul giudizio di cui in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe RU, Presidente
LL SI, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| LL SI | Giuseppe RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.