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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/12/2025, n. 3232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3232 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1535/2021 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Puopolo Parte_1 C.F._1 AR (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ); Controparte_1 C.F._3 APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Crescenzo Controparte_2 P.IVA_1 RE (C.F. ; C.F._4 APPELLATA
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
13.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 01-02.03.2021, impugnava la sentenza Parte_1
n. 7/2021, emessa dal Giudice di Pace di Acerra in data 04.01.2021, con la quale era stata rigettata la domanda formulata nei confronti di e Controparte_3 CP_1
.
[...]
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure esponeva quanto segue: Parte_1
• è proprietario del veicolo Fiat Punto tg. CX940AX;
• in data 21.01.2017, alle ore 16.00-16.30 circa, in Acerra, il veicolo Fiat Panda tg. ED568XP, di proprietà di , mentre percorreva via Diaz a velocità sostenuta, Controparte_1 improvvisamente frenava e, sbandando verso destra, impattava contro il veicolo attoreo, che era fermo in regolare sosta;
• a causa dell'urto, il veicolo dell'attore riportava danni quantificati in € 1.168,17.
Pertanto, chiedeva la condanna di e Parte_1 Controparte_3
al risarcimento dei danni, “nei limiti della competenza del Giudice adito e Controparte_1 comunque nei € 1.032,00”.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Acerra rigettava la domanda, ritenendo che le prove raccolte nel corso del giudizio di primo grado non siano sufficienti a dimostrare la dinamica del sinistro prospettata da parte attrice
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione, Parte_1 evidenziando l'erronea valutazione del materiale probatorio e, in particolare, della prova testimoniale raccolta e delle risultanze della CTU;
lamentava l'omessa, insufficiente, contraddittoria o errata motivazione della sentenza.
1.4 – Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello; argomentava circa l'infondatezza del gravame, concludendo per il rigetto dello stesso, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
1.5 – benché regolarmente citata, non si costituiva nel presente giudizio e, Controparte_1 pertanto, deve essere dichiarata contumace.
1.6 – Acquisito il fascicolo di primo grado, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 13.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data
04.01.2021 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 01.03.2021; inoltre,
2 l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 09.03.2021, nel termine di dieci giorni dalla prima notificazione, previsto dall'art. 165
c.p.c..
3 – Cionondimeno, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 339 comma 3
c.p.c.; in effetti, l'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/09/2017, n. 22256).
3.1 – In particolare, occorre rammentare l'art. 113 comma 2 c.p.c. stabilisce che “il Giudice di
Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro”; l'art. 339 comma
3 c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 40/2006, prevede poi che “le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Conseguentemente, le sentenze relative a domande di valore inferiore a € 1.100,00, pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità, sono appellabili soltanto per i precisi motivi di gravame indicati dalla disposizione citata.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità (cfr.
Cassazione civile sez. III, 25/02/2005, n. 4079; Cassazione civile sez. II, 04/08/2006, n. 17674;
Cassazione civile sez. I, 07/07/2017, n. 16868).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito anche che, avverso tali sentenze, alla luce della citata disposizione normativa, l'appello si configura come una impugnazione a critica vincolata, in quanto può essere proposta solo per violazione delle norme sul procedimento e per violazione di norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia;
peraltro, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal Giudice di
Pace si ponga con esso in contrasto (cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/02/2014, n. 3005).
3 In sintesi, quindi, i giudizi il cui valore non ecceda euro 1.100,00 rientrano tra quelli “ad equità necessaria”, ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c. (in considerazione del limitato valore della causa, non derivante da rapporto contrattuale regolato dall'art. 1342 c.c.) e, pertanto l'appello è ammissibile esclusivamente per i motivi “limitati” di cui all'art. 339 comma 3 c.p.c. (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, n. 4991).
3.2 – Nel caso di specie, nell'atto di citazione in primo grado, l'odierna appellante ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dei danni riportati dalla vettura di sua proprietà, concludendo testualmente: “Il tutto nei limiti della competenza del Giudice di Pace adito e comunque nei € 1.032,00”. La domanda, dunque, ha un valore inferiore a € 1.100,00.
Su tale valore non incide la successiva modifica del petitum effettuata da parte attrice in comparsa conclusionale, poiché la stessa è successiva alla maturazione delle preclusioni nel giudizio di primo grado e, dunque, non è ammissibile;
è inammissibile, altresì, la modificazione del petitum introdotta con l'atto di appello, poiché la stessa viola il divieto posto dall'art. 345
c.p.c..
Conseguentemente, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente,
l'appello è consentito soltanto per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
L'appello in esame, invece, riguarda sostanzialmente la valutazione delle prove compiuta dal
Giudice di prime cure, che, secondo la prospettazione dell'appallante, sarebbe errata. In questa prospettiva, non è stata lamentata la violazione di norme procedimentali, né di norme costituzionali o comunitarie;
del resto, l'appellante non ha specificamente indicato i principi informatori della materia che il Giudice di Pace avrebbe disatteso.
In ragione delle esposte considerazioni, quindi, l'appello deve essere dichiarato inammissibile e la sentenza di primo grado deve essere confermata, restando preclusa ogni indagine nel merito.
4 – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, in favore dell'appellata compagnia assicuratrice, sulla base dei parametri di cui alla Tabella II fascia I del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
4 4.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_4
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna parte appellante alla refusione, in favore di delle spese Controparte_3 processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 231,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 01/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1535/2021 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Puopolo Parte_1 C.F._1 AR (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ); Controparte_1 C.F._3 APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Crescenzo Controparte_2 P.IVA_1 RE (C.F. ; C.F._4 APPELLATA
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
13.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 01-02.03.2021, impugnava la sentenza Parte_1
n. 7/2021, emessa dal Giudice di Pace di Acerra in data 04.01.2021, con la quale era stata rigettata la domanda formulata nei confronti di e Controparte_3 CP_1
.
[...]
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure esponeva quanto segue: Parte_1
• è proprietario del veicolo Fiat Punto tg. CX940AX;
• in data 21.01.2017, alle ore 16.00-16.30 circa, in Acerra, il veicolo Fiat Panda tg. ED568XP, di proprietà di , mentre percorreva via Diaz a velocità sostenuta, Controparte_1 improvvisamente frenava e, sbandando verso destra, impattava contro il veicolo attoreo, che era fermo in regolare sosta;
• a causa dell'urto, il veicolo dell'attore riportava danni quantificati in € 1.168,17.
Pertanto, chiedeva la condanna di e Parte_1 Controparte_3
al risarcimento dei danni, “nei limiti della competenza del Giudice adito e Controparte_1 comunque nei € 1.032,00”.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Acerra rigettava la domanda, ritenendo che le prove raccolte nel corso del giudizio di primo grado non siano sufficienti a dimostrare la dinamica del sinistro prospettata da parte attrice
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione, Parte_1 evidenziando l'erronea valutazione del materiale probatorio e, in particolare, della prova testimoniale raccolta e delle risultanze della CTU;
lamentava l'omessa, insufficiente, contraddittoria o errata motivazione della sentenza.
1.4 – Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello; argomentava circa l'infondatezza del gravame, concludendo per il rigetto dello stesso, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
1.5 – benché regolarmente citata, non si costituiva nel presente giudizio e, Controparte_1 pertanto, deve essere dichiarata contumace.
1.6 – Acquisito il fascicolo di primo grado, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 13.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data
04.01.2021 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 01.03.2021; inoltre,
2 l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 09.03.2021, nel termine di dieci giorni dalla prima notificazione, previsto dall'art. 165
c.p.c..
3 – Cionondimeno, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 339 comma 3
c.p.c.; in effetti, l'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/09/2017, n. 22256).
3.1 – In particolare, occorre rammentare l'art. 113 comma 2 c.p.c. stabilisce che “il Giudice di
Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro”; l'art. 339 comma
3 c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 40/2006, prevede poi che “le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Conseguentemente, le sentenze relative a domande di valore inferiore a € 1.100,00, pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità, sono appellabili soltanto per i precisi motivi di gravame indicati dalla disposizione citata.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità (cfr.
Cassazione civile sez. III, 25/02/2005, n. 4079; Cassazione civile sez. II, 04/08/2006, n. 17674;
Cassazione civile sez. I, 07/07/2017, n. 16868).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito anche che, avverso tali sentenze, alla luce della citata disposizione normativa, l'appello si configura come una impugnazione a critica vincolata, in quanto può essere proposta solo per violazione delle norme sul procedimento e per violazione di norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia;
peraltro, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal Giudice di
Pace si ponga con esso in contrasto (cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/02/2014, n. 3005).
3 In sintesi, quindi, i giudizi il cui valore non ecceda euro 1.100,00 rientrano tra quelli “ad equità necessaria”, ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c. (in considerazione del limitato valore della causa, non derivante da rapporto contrattuale regolato dall'art. 1342 c.c.) e, pertanto l'appello è ammissibile esclusivamente per i motivi “limitati” di cui all'art. 339 comma 3 c.p.c. (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, n. 4991).
3.2 – Nel caso di specie, nell'atto di citazione in primo grado, l'odierna appellante ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dei danni riportati dalla vettura di sua proprietà, concludendo testualmente: “Il tutto nei limiti della competenza del Giudice di Pace adito e comunque nei € 1.032,00”. La domanda, dunque, ha un valore inferiore a € 1.100,00.
Su tale valore non incide la successiva modifica del petitum effettuata da parte attrice in comparsa conclusionale, poiché la stessa è successiva alla maturazione delle preclusioni nel giudizio di primo grado e, dunque, non è ammissibile;
è inammissibile, altresì, la modificazione del petitum introdotta con l'atto di appello, poiché la stessa viola il divieto posto dall'art. 345
c.p.c..
Conseguentemente, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente,
l'appello è consentito soltanto per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
L'appello in esame, invece, riguarda sostanzialmente la valutazione delle prove compiuta dal
Giudice di prime cure, che, secondo la prospettazione dell'appallante, sarebbe errata. In questa prospettiva, non è stata lamentata la violazione di norme procedimentali, né di norme costituzionali o comunitarie;
del resto, l'appellante non ha specificamente indicato i principi informatori della materia che il Giudice di Pace avrebbe disatteso.
In ragione delle esposte considerazioni, quindi, l'appello deve essere dichiarato inammissibile e la sentenza di primo grado deve essere confermata, restando preclusa ogni indagine nel merito.
4 – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, in favore dell'appellata compagnia assicuratrice, sulla base dei parametri di cui alla Tabella II fascia I del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
4 4.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_4
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna parte appellante alla refusione, in favore di delle spese Controparte_3 processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 231,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 01/12/2025
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