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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 4488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4488 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 823 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo, via Tasso n.14, presso lo studio dell'Avv. PALAZZOLO VINCENZA, che lo rappre- senta e difende per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Palermo, cortile Benso n. 2, presso lo studio dell'Avv. MIGLIORE SEBASTIANO LUCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 06/11/2025 le parti concludevano come da note scritte, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che, all'udienza del 22/10/2025, i procuratori del- le parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle con- dizioni della separazione e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Colle- gio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo congiunto sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori, depositato telematicamente in data
21/10/2025, le cui condizioni di seguito si trascrivono integralmente: “1. le parti concordemente chiedono che il Tribunale dichiari la loro separazione perso- nale;
le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e che non sus- sistono i presupposti per l'attribuzione di assegno di mantenimento in favore dell'uno e a ca- rico dall'altra;
2. le parti concordano sull'assegnazione della casa coniugale al signo e Parte_1 la signora rinuncia ad ogni rivendicazione, pretesa e ragione sulla casa Controparte_1 stessa, anche in futuro;
la stessa rilascerà la casa entro giorni 60 dall'omologazione della se- parazione;
3. il signo si impegna a richiedere alla banca mutuante di liberare la si- Parte_1 gnor da ogni obbligazione relativa al mutuo a suo tempo contratto da en- Controparte_1 trambi i coniugi;
al fine di acquisire la fattibilità dell'operazione di svincolo dal mutuo della
Sig.ra il Sig. si impegna a depositare presso l'istituto bancario mutuante CP_1 Pt_1 apposita istanza corredata da documenti attestanti la sua capacità reddituale nonché il pre- sente accordo non sottoscritto dalle parti;
4. il Sig a seguito della deliberazione della banca sulla fattibilità dell'operazione Pt_1 di svincolo dal mutuo della Sig.r si impegna a formalizzare la richiesta di svinco- CP_1 lo dal mutuo della stessa depositando tra gli allegati all'istanza la presente scrittura sotto- scritta da entrambe le parti.
5. Il signo si impegna inoltre a riconoscere in favore della signor Parte_1 [...]
, a tacitazione di ogni pretesa, anche relativa a lavori eseguiti, l'importo forfet- Parte_2 tariamente determinato ed onnicomprensivo di € 16.000,00 che corrisponderà nel modo seguente:
10.000,00 alla sottoscrizione del presente accordo;
3.000,00 a seguito della liberazione dal mutuo della signor CP_1
3.000,00 al rilascio della casa da parte della signor CP_1
6. Compensare le spese del giudizio di separazione”.
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti quale risulta dall'accordo dalle stesse depositato in data 21/10/2025, possono essere adottate ai fini della determina- zione delle statuizioni conseguenti alla loro separazione.
Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio proposta contestualmente da parte ricorrente nel ricorso intro- duttivo del giudizio ex art. 473bis.49 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...], in Parte_1 data 11/06/1965 e , nata a [...], in data [...], i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio in MONREALE (PA), in data 12/06/1996, trascritto al n.60, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1996, alle condizioni riportate in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinan- za;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale, il
10/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 823 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo, via Tasso n.14, presso lo studio dell'Avv. PALAZZOLO VINCENZA, che lo rappre- senta e difende per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Palermo, cortile Benso n. 2, presso lo studio dell'Avv. MIGLIORE SEBASTIANO LUCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 06/11/2025 le parti concludevano come da note scritte, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che, all'udienza del 22/10/2025, i procuratori del- le parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle con- dizioni della separazione e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Colle- gio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo congiunto sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori, depositato telematicamente in data
21/10/2025, le cui condizioni di seguito si trascrivono integralmente: “1. le parti concordemente chiedono che il Tribunale dichiari la loro separazione perso- nale;
le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e che non sus- sistono i presupposti per l'attribuzione di assegno di mantenimento in favore dell'uno e a ca- rico dall'altra;
2. le parti concordano sull'assegnazione della casa coniugale al signo e Parte_1 la signora rinuncia ad ogni rivendicazione, pretesa e ragione sulla casa Controparte_1 stessa, anche in futuro;
la stessa rilascerà la casa entro giorni 60 dall'omologazione della se- parazione;
3. il signo si impegna a richiedere alla banca mutuante di liberare la si- Parte_1 gnor da ogni obbligazione relativa al mutuo a suo tempo contratto da en- Controparte_1 trambi i coniugi;
al fine di acquisire la fattibilità dell'operazione di svincolo dal mutuo della
Sig.ra il Sig. si impegna a depositare presso l'istituto bancario mutuante CP_1 Pt_1 apposita istanza corredata da documenti attestanti la sua capacità reddituale nonché il pre- sente accordo non sottoscritto dalle parti;
4. il Sig a seguito della deliberazione della banca sulla fattibilità dell'operazione Pt_1 di svincolo dal mutuo della Sig.r si impegna a formalizzare la richiesta di svinco- CP_1 lo dal mutuo della stessa depositando tra gli allegati all'istanza la presente scrittura sotto- scritta da entrambe le parti.
5. Il signo si impegna inoltre a riconoscere in favore della signor Parte_1 [...]
, a tacitazione di ogni pretesa, anche relativa a lavori eseguiti, l'importo forfet- Parte_2 tariamente determinato ed onnicomprensivo di € 16.000,00 che corrisponderà nel modo seguente:
10.000,00 alla sottoscrizione del presente accordo;
3.000,00 a seguito della liberazione dal mutuo della signor CP_1
3.000,00 al rilascio della casa da parte della signor CP_1
6. Compensare le spese del giudizio di separazione”.
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti quale risulta dall'accordo dalle stesse depositato in data 21/10/2025, possono essere adottate ai fini della determina- zione delle statuizioni conseguenti alla loro separazione.
Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio proposta contestualmente da parte ricorrente nel ricorso intro- duttivo del giudizio ex art. 473bis.49 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...], in Parte_1 data 11/06/1965 e , nata a [...], in data [...], i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio in MONREALE (PA), in data 12/06/1996, trascritto al n.60, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1996, alle condizioni riportate in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinan- za;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale, il
10/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.