Art. 4. null amento del contrassegno di cui al precedente articolo 1, da effettuarsi a cura del creditore soddisfatto entro tre giorni dal pagamento.
Le modalita' dell'annullo sono stabilite nello stesso decreto previsto dall'articolo 1 per l'approvazione del contrassegno e dei registri.
Le modalita' dell'annullo sono stabilite nello stesso decreto previsto dall'articolo 1 per l'approvazione del contrassegno e dei registri.