Articolo 4 della Legge 24 luglio 1985, n. 401
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 agosto 1985
Art. 4. null amento del contrassegno di cui al precedente articolo 1, da effettuarsi a cura del creditore soddisfatto entro tre giorni dal pagamento.
Le modalita' dell'annullo sono stabilite nello stesso decreto previsto dall'articolo 1 per l'approvazione del contrassegno e dei registri.
Entrata in vigore il 24 agosto 1985
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