Versione
24 agosto 1985
24 agosto 1985
Art. 4. null amento del contrassegno di cui al precedente articolo 1, da effettuarsi a cura del creditore soddisfatto entro tre giorni dal pagamento.
Le modalita' dell'annullo sono stabilite nello stesso decreto previsto dall'articolo 1 per l'approvazione del contrassegno e dei registri.
Le modalita' dell'annullo sono stabilite nello stesso decreto previsto dall'articolo 1 per l'approvazione del contrassegno e dei registri.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. VII, ordinanza 25/10/2018, n. 48718Provvedimento: […] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva condannato AL IC alla pena di mesi 2 di arresto ed C 350,00 di ammenda, relativamente al reato di cui agli art. 1 e 4 bis, legge 401/1985, accertato il 3 gennaio 2014. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con unico motivo di ricorso: violazione di legge, omessa valutazione delle richieste di autorizzazione presenti nel fascicolo.Leggi di più...
- omessa valutazione autorizzazione·
- condanna spese processuali·
- inammissibilità ricorso·
- condanna Cassa delle ammende·
- violazione di legge·
- genericità ricorso·
- doppia conforme·
- art. 1 e 4 bis legge 401/1985