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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/09/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Fabrizia Di Palma, all'udienza odierna celebrata in modalità cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte al n. 6801/23 R.G. e 980/24 e vertenti
TRA
, rappresentato e difeso da sé stesso Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente Controparte_1
p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Giordano
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, il ricorrente esponeva di essersi iscritto, nell'anno 2020, al corso universitario di Linguistica Moderna, concluso con esame finale in data 29.4.22; che nel mese di maggio 2022 la pubblicava il CP_1 bando n. 5/2022 il cui art. 1 disponeva: “ ai sensi dell'art. 14, lett. a7) del CP_1
Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e giusta delibera adottata dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 10 marzo 2022, indice per l'anno 2022 un bando per
l'assegnazione di contributi, fino allo stanziamento di € 1.500.000,00 per l'acquisizione di specifiche competenze relative all'esercizio dell'attività professionale forense. A titolo esemplificativo e non esaustivo il contributo non verrà erogato per la frequenza ai corsi di preparazione all'esame di notaio, di magistrato e per l'insegnamento negli istituti scolastici”; che, essendo in possesso dei requisiti di partecipazione, in data 17.6.22 presentava istanza di partecipazione al suddetto bando;
che in data 21.7.23 riceveva comunicazione di rigetto in quanto “corso non attinente all'esercizio dell'attività professionale forense”; che avverso il rigetto, proponeva reclamo, anch'esso respinto.
Su tali premesse, concludeva affinchè venisse accertata la sussistenza dei requisiti prescritti per accedere al contributo di cui al bando, e per l'effetto fosse condannata la convenuta al CP_1 pagamento del detto contributo.
Radicatosi il contraddittorio, la Cassa convenuta contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza.
*** ***
La domanda é infondata e non merita accoglimento.
In adesione al principio di matrice giurisprudenziale della “ragione più liquida”, si osserva che, prescindendo dai denunciati vizi dei provvedimenti impugnati adottati dalla parte convenuta
(tenendo conto che l'unico bene della vita anelato dall'istante, e che fonda l'interesse ad agire nel presente procedimento, si sostanzia nell'accesso al contributo), nel merito parte istante non ha adeguatamente provato la sussistenza dei requisiti di partecipazione al bando (ovvero il fondamento del diritto azionato), segnatamente sotto il profilo della specifica attinenza, del corso seguito, all'esercizio della professione forense.
L'art. 1 del bando indetto dalla è esplicito nel prevedere che il contributo è destinato CP_1 unicamente a quei corsi preordinati all'acquisizione di specifiche competenze relative all'esercizio dell'attività professionale forense.
Orbene, non v'è dubbio che le competenze linguistiche siano indispensabili per l'esercizio della professione forense, ma lo sono in via generale per l'espletamento di qualsivoglia attività professionale per la quale si richieda padronanza della lingua italiana e adeguata capacità espositiva, scritta ed orale (si pensi all'insegnamento, al giornalismo…)
In altri termini, un corso come quello frequentato dall'istante, ovvero “Linguistica Moderna” presso la Facoltà di Scienze Umanistiche dell'università telematica Pegaso, ha evidentemente un impatto formativo di carattere generale, senza alcuna specifica attinenza al mondo giuridico che, di contro, risulta estremamente tecnico (anche nel linguaggio) e altamente specializzato. Non a caso la laurea
è stata conseguita presso la facoltà di Scienze Umanistiche, non certo giuridiche (cfr. certificazione corso in prod. Ric.). Nessuno degli esami conseguiti (v. all. 5 con indicazione degli esami sostenuti in prod. Ric.), dunque, risulta avere un sia pur minimo aggancio al settore giuridico.
Pertanto, posto che requisito essenziale di partecipazione al bando era la frequentazione di corsi intesi all'acquisizione di competenze specifiche (non generiche) relative all'esercizio della professione forense, deve concludersi per il rigetto del ricorso, non avendo parte istante adeguatamente dimostrato la puntuale riferibilità del corso al mondo altamente specializzato del diritto, tenuto conto che nel settore giuridico si utilizzano registri linguistici e tecniche espositive e redazionali peculiari e proprie, perciò difformi da quelle ordinariamente utilizzate.
Per completezza si evidenzia la totale irrilevanza ed inammissibilità dei capitoli di prova articolati in ricorso, di carattere peraltro squisitamente valutativo.
Per tali ragioni, la domanda va respinta.
La novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 16.9.25 Il Giudice
Dott.ssa Fabrizia Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Fabrizia Di Palma, all'udienza odierna celebrata in modalità cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte al n. 6801/23 R.G. e 980/24 e vertenti
TRA
, rappresentato e difeso da sé stesso Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente Controparte_1
p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Giordano
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, il ricorrente esponeva di essersi iscritto, nell'anno 2020, al corso universitario di Linguistica Moderna, concluso con esame finale in data 29.4.22; che nel mese di maggio 2022 la pubblicava il CP_1 bando n. 5/2022 il cui art. 1 disponeva: “ ai sensi dell'art. 14, lett. a7) del CP_1
Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e giusta delibera adottata dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 10 marzo 2022, indice per l'anno 2022 un bando per
l'assegnazione di contributi, fino allo stanziamento di € 1.500.000,00 per l'acquisizione di specifiche competenze relative all'esercizio dell'attività professionale forense. A titolo esemplificativo e non esaustivo il contributo non verrà erogato per la frequenza ai corsi di preparazione all'esame di notaio, di magistrato e per l'insegnamento negli istituti scolastici”; che, essendo in possesso dei requisiti di partecipazione, in data 17.6.22 presentava istanza di partecipazione al suddetto bando;
che in data 21.7.23 riceveva comunicazione di rigetto in quanto “corso non attinente all'esercizio dell'attività professionale forense”; che avverso il rigetto, proponeva reclamo, anch'esso respinto.
Su tali premesse, concludeva affinchè venisse accertata la sussistenza dei requisiti prescritti per accedere al contributo di cui al bando, e per l'effetto fosse condannata la convenuta al CP_1 pagamento del detto contributo.
Radicatosi il contraddittorio, la Cassa convenuta contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza.
*** ***
La domanda é infondata e non merita accoglimento.
In adesione al principio di matrice giurisprudenziale della “ragione più liquida”, si osserva che, prescindendo dai denunciati vizi dei provvedimenti impugnati adottati dalla parte convenuta
(tenendo conto che l'unico bene della vita anelato dall'istante, e che fonda l'interesse ad agire nel presente procedimento, si sostanzia nell'accesso al contributo), nel merito parte istante non ha adeguatamente provato la sussistenza dei requisiti di partecipazione al bando (ovvero il fondamento del diritto azionato), segnatamente sotto il profilo della specifica attinenza, del corso seguito, all'esercizio della professione forense.
L'art. 1 del bando indetto dalla è esplicito nel prevedere che il contributo è destinato CP_1 unicamente a quei corsi preordinati all'acquisizione di specifiche competenze relative all'esercizio dell'attività professionale forense.
Orbene, non v'è dubbio che le competenze linguistiche siano indispensabili per l'esercizio della professione forense, ma lo sono in via generale per l'espletamento di qualsivoglia attività professionale per la quale si richieda padronanza della lingua italiana e adeguata capacità espositiva, scritta ed orale (si pensi all'insegnamento, al giornalismo…)
In altri termini, un corso come quello frequentato dall'istante, ovvero “Linguistica Moderna” presso la Facoltà di Scienze Umanistiche dell'università telematica Pegaso, ha evidentemente un impatto formativo di carattere generale, senza alcuna specifica attinenza al mondo giuridico che, di contro, risulta estremamente tecnico (anche nel linguaggio) e altamente specializzato. Non a caso la laurea
è stata conseguita presso la facoltà di Scienze Umanistiche, non certo giuridiche (cfr. certificazione corso in prod. Ric.). Nessuno degli esami conseguiti (v. all. 5 con indicazione degli esami sostenuti in prod. Ric.), dunque, risulta avere un sia pur minimo aggancio al settore giuridico.
Pertanto, posto che requisito essenziale di partecipazione al bando era la frequentazione di corsi intesi all'acquisizione di competenze specifiche (non generiche) relative all'esercizio della professione forense, deve concludersi per il rigetto del ricorso, non avendo parte istante adeguatamente dimostrato la puntuale riferibilità del corso al mondo altamente specializzato del diritto, tenuto conto che nel settore giuridico si utilizzano registri linguistici e tecniche espositive e redazionali peculiari e proprie, perciò difformi da quelle ordinariamente utilizzate.
Per completezza si evidenzia la totale irrilevanza ed inammissibilità dei capitoli di prova articolati in ricorso, di carattere peraltro squisitamente valutativo.
Per tali ragioni, la domanda va respinta.
La novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 16.9.25 Il Giudice
Dott.ssa Fabrizia Di Palma