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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/05/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N.189/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.189/2025 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
e residente in [...]
n.13; e nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._2
1 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Simona TORELLI, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Aventino n.116, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in data 23 settembre 2007 in Torrevecchia Teatina, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 14 aprile 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 4 febbraio 2025 e meglio precisate nel verbale di udienza del 24 aprile 2025, all'esito dell'audizione dei figli minori e , appaiono conformi alla Persona_1 Persona_2 legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e precisate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torrevecchia Teatina a margine dell'Atto n.12 – Parte II – Serie A – Anno 2007).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 7 maggio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.189/2025 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
e residente in [...]
n.13; e nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._2
1 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Simona TORELLI, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Aventino n.116, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in data 23 settembre 2007 in Torrevecchia Teatina, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 14 aprile 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 4 febbraio 2025 e meglio precisate nel verbale di udienza del 24 aprile 2025, all'esito dell'audizione dei figli minori e , appaiono conformi alla Persona_1 Persona_2 legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e precisate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torrevecchia Teatina a margine dell'Atto n.12 – Parte II – Serie A – Anno 2007).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 7 maggio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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