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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 13/03/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2404 /2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. MICALI FRANCESCO , giusta procura in atti, C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dal dott. CALDARERA RUGGERO;
- resistente -
OGGETTO: arretrati assegno mensile di assistenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/07/2024 , parte ricorrente premetteva di aver esperito positivamente ricorso per ATP al fine di vedersi riconosciuto il diritto a godere dell'assegno mensile di assistenza.
Rilevava che, nonostante l'omologa della CTU espletata nel detto procedimento, regolarmente notificata alle varie sedi, l' non liquidava le somme dovute per assegno mensile di assistenza, CP_1
riconosciuta giudizialmente con la dedotta decorrenza. Osservava che erano trascorsi più di 120 giorni dall'emissione del decreto di omologa.
Chiedeva dunque che il Tribunale volesse condannare l' al pagamento di tutti i ratei della CP_1
detta prestazione, scaduti e non corrisposti, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario.
L' , si costituiva in giudizio eccependo la decadenza dall'azione giudiziaria esperita in sede CP_1
di ATP, e pertanto chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi. All'udienza odierna, la causa, istruita documentatamente, veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione formulata dall' . CP_1
L'Ente resistente sostiene che il ricorso di ATP, conclusosi con il decreto di omologa oggetto della odierna controversia, sia stato depositato dopo il termine semestrale decorrente dalla data di comunicazione alla ricorrente dell'esito del procedimento amministrativo.
Orbene, ritiene questo decidente che l'eccezione di decadenza non possa trovare approfondimento nella controversia instauratasi con questo ricorso.
Infatti, tutte le eccezioni di carattere processuale ovvero quelle riguardanti le condizioni dell'azione devono essere tempestivamente fatte valere nel giudizio per ATP, o in sede di dissenso e poi nel giudizio di merito conseguenziale (si veda Cassazione n. 22949 del 10.11.2016, secondo la quale,
“deve ritenersi che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa" "possa avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale (ai fini della quale sia stata anche, come nella specie, formulata una eccezione apposita) e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione"; "in mancanza di contestazioni, l'accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. Se invece una delle parti contesti (non solo le conclusioni del c.t.u., ma complessivamente) la possibilità del giudice di ratificare l'accertamento medico, si apre un procedimento secondo il rito ordinario, con onere della parte dissenziente di proporre al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione.").
In conseguenza alla ricostruzione operata dalla Cassazione, l' avrebbe dovuto far valere le CP_1 proprie doglianze proposte in tale sede nell'ambito del procedimento di ATP, formulando espressa dichiarazione di dissenso alla possibilità di ratifica dell'accertamento medico.
Da ultimo, occorre rilevare che la giurisprudenza richiamata dall'Ente resistente non si attaglia al caso di specie in quanto fa riferimento ad un caso diverso dall'odierna disamina, ovvero ad un giudizio già instaurato nel merito.
Alla luce di quanto sopra, tale eccezione risulta infondata.
Per quanto riguarda il merito della controversia, dalla documentazione in atti (v. decreto di omologa) emerge la sussistenza del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza con decorrenza dall'1.1.2016. L'art. 445 bis recita che “In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”. Va rilevato che dagli atti del giudizio non risulta liquidata la prestazione in favore della ricorrente ed, anzi, l' insiste nel proprio intendimento di non pagare la chiesta CP_1
prestazione.
Parte ricorrente ha dato prova documentale della titolarità del requisito sanitario legittimante la prestazione di cui oggi chiede il pagamento, requisito contenuto nell'accertamento omologato in sede di
ATP, ed ha dato prova di aver notificato all' il decreto di omologa, oltre che di aver inviato CP_1 all' la dichiarazione di non ricovero ed il modello AP70, contenente tutti i dati utili alla CP_1 liquidazione ed al pagamento della prestazione, ed ha allegato il perdurante inadempimento dell' . CP_1
Quanto agli ulteriori requisiti socioeconomici, essi sono dimostrati dalle certificazioni reddituali comprovanti la mancata percezione di alcun reddito, per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, da parte del , dal ché appare agevole dedurre che egli non abbia svolto alcuna attività lavorativa (cfr. in atti). Pt_1
Del resto, la certificazione reddituale in atti consente, seppur limitata al periodo 2015-2019, di ritenere integrato il requisito reddituale per la costituzione dell'assegno mensile in prima istanza, restando appannaggio dell' la verifica annuale del rispetto delle soglie reddituali massime di CP_1
erogabilità dei ratei successivi.
Tanto basta per affermare la fondatezza della domanda e, di conseguenza, condannare l' al CP_1
pagamento, in favore di , dell'assegno mensile di assistenza a decorrere Parte_1 dall'1.1.2016 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM n. 55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia (come dichiarato dal ricorrente) e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 CP_1
ricorso depositato il 29/07/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, dell'assegno mensile di assistenza a CP_1
decorrere dall'1.1.2016 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore della stessa, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 13/03/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena