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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 4126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4126 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 10296/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. AF RR ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10296/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 08/07/1975 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SAGLIOCCO ALFREDO e DOMENICO DI MICCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/8/2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 001646817 prot. .5100.11/07/2024.0584351 cartella di pagamento CP_1
n. 028.2021.00024294.00.000, dell'importo di € 24.801,00, notificata a mezzo posta in data
22/07/2024. CP_ Si costituiva l' che documentava l'avvenuto annullamento della pretesa, in via di autotutela.
Nel merito, in ragione dell'intervenuto annullamento del provvedimento impugnato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1 L'avvenuto annullamento, verificatosi successivamente alla proposizione della domanda, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese vanno compensate, considerato che parte ricorrente non ha documentato la data della CP_ notifica del ricorso a
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 29/10/2025
Il Giudice del Lavoro
AF RR
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. AF RR ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10296/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 08/07/1975 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SAGLIOCCO ALFREDO e DOMENICO DI MICCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/8/2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 001646817 prot. .5100.11/07/2024.0584351 cartella di pagamento CP_1
n. 028.2021.00024294.00.000, dell'importo di € 24.801,00, notificata a mezzo posta in data
22/07/2024. CP_ Si costituiva l' che documentava l'avvenuto annullamento della pretesa, in via di autotutela.
Nel merito, in ragione dell'intervenuto annullamento del provvedimento impugnato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1 L'avvenuto annullamento, verificatosi successivamente alla proposizione della domanda, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese vanno compensate, considerato che parte ricorrente non ha documentato la data della CP_ notifica del ricorso a
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 29/10/2025
Il Giudice del Lavoro
AF RR
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