Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2015, n. 2787
CASS
Sentenza 3 dicembre 2015

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di sequestro probatorio, l'onere di motivazione in ordine al reato da accertare, deve essere modulato in ragione della progressione processuale cosicché nella fase iniziale delle indagini è legittimo il decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per cui si intende procedere, richiamandone "per relationem" il contenuto, sempre che i fatti per cui si procede risultino compiutamente decritti nel verbale di sequestro.

In tema di sequestro probatorio di prodotti con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, sussiste il "fumus commissi delicti" nel caso di profumi messi in commercio in confezioni che, pur riportando altro marchio, richiamano a fini descrittivi il nome commerciale di fragranze protette dalla registrazione del marchio, essendo tali confezioni inidonee ad evitare l'effetto decettivo.

Commentario1

  • 1Sequestro probatorio, mai esplorativo e sempre proporzionato (Cass. 37639/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2015, n. 2787
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2787
Data del deposito : 3 dicembre 2015

Testo completo