Sentenza 3 dicembre 2015
Massime • 2
In tema di sequestro probatorio, l'onere di motivazione in ordine al reato da accertare, deve essere modulato in ragione della progressione processuale cosicché nella fase iniziale delle indagini è legittimo il decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per cui si intende procedere, richiamandone "per relationem" il contenuto, sempre che i fatti per cui si procede risultino compiutamente decritti nel verbale di sequestro.
In tema di sequestro probatorio di prodotti con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, sussiste il "fumus commissi delicti" nel caso di profumi messi in commercio in confezioni che, pur riportando altro marchio, richiamano a fini descrittivi il nome commerciale di fragranze protette dalla registrazione del marchio, essendo tali confezioni inidonee ad evitare l'effetto decettivo.
Commentario • 1
- 1. Sequestro probatorio, mai esplorativo e sempre proporzionato (Cass. 37639/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2015, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2015 |
Testo completo
2 7 87 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. FRANCO FIANDANESE N. 2281/2015 - Consigliere - Dott. ANTONIO PRESTIPINO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO N. 39257/2015 - Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZHIDING HU N. IL 07/07/1967 avverso l'ordinanza n. 67/2015 TRIB. LIBERTA' di GENOVA, del 04/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. M. gel. гдето лев elu conclude раper it ~cous Udit i difensor Avv.; More Carle as The st ove of mo d ulen reads. of mon cedendo l' e lle mass dell' nousa mрусова 1 RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Genova, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari confermava il decreto di convalida del sequestro probatorio di diversi articoli di cancelleria riproducenti la linea Staedler e diversi profumi che, pur riportando il marchio Mav, richiamavano esplicitamente sulla confezione il nome commerciale di fragranze prodotte da note griffes. La polizia giudiziaria ipotizzava sia il reato di cui all'art. 515 cod. pen. che quelli previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen., laddove il pubblico ministero convalidava solo per i refati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato che deduceva:
2.1. carenza di motivazione in ordine alla richiesta di espungere dal sequestro le penne a sfera ed i pennini da tablet, per non essere stato il sequestro convalidato in tale parte, avendo omesso il pubblico ministero ogni riferimento al reato di cui agli artt. 56, 515 cod. pen.; 2.2. carenza di motivazione in ordine al sequestro dei beni riferibili ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.; 2.3.violazione di legge per violazione delle norme che regolano i poteri integrativi del giudice del riesame e violazione dell'art. 474 cod. pen. Si deduceva, da un lato, che il pubblico ministero aveva emesso un decreto carente in ordine alla enunciazione dei fatti di reato e, dall'altro, che i beni sequestrati non potevano considerarsi contraffatti e, dunque, non si era verificata alcuna situazione di pericolo del bene giuridico protetto dalla norma. I beni erano caratterizzati da un marchio non riconducibile a quello delle note marche cui i prodotti facevano riferimento per descrivere, nel caso dei profumi, il tipo di fragranza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo di ricorso che censura il fatto che nel decreto di convalida non si facesse alcun cenno a reato di frode in commercio che, nella prospettiva della polizia giudiziaria era quello che giustificava il vincolo sulle penne a sfera con gommino per tablet e sui pennini per tablet, non tiene conto della discrezionalità che ha il pubblico ministero nel qualificare i fatti per cui si procede a prescindere dalle valutazioni effettuate dalla polizia giudiziaria all'atto della raccolta della notizia di reato. 2 Nel caso di specie il pubblico ministero riteneva evidentemente con valutazione effettuata allo stato degli atti ed in una fase germinale del procedimento che si dovesse procedere univocamente per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo la quale il pubblico ministero, quale "dominus" dell'imputazione, nel procedere alla convalida del sequestro probatorio, ha il potere di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella ipotizzata dalla polizia giudiziaria, senza alcun dovere di motivare al riguardo. Infatti, l'unico obbligo di motivazione che compete al pubblico ministero, in conformità all'art. 355, comma secondo, cod. proc. pen., è quello relativo ai presupposti del sequestro, sicché è sufficiente che egli verifichi l'astratta configurabilità del reato (Cass. sez. 3, n. 3416 del 09/10/1996 Rv. 206527). Si tratta di una valutazione che non presenta profili di illegittimità e che - allo stato consente di ritenere legittimo il decreto di convalida.- 3. Il motivo di ricorso che censura il difetto assoluto di motivazione in ordine al sequestro è parimente infondato.
3.1. La Corte di cassazione ha chiarito la necessità che il decreto di convalida sia corredato da una motivazione idonea a dimostrare sia l'esistenza del presupposto del vincolo, che la finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali (SS. UU. n. 5876, 13 febbraio 2004, Cass. sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014 Cc., Rv. 260241). Si registra tuttavia una interpretazione non sempre omogenea in relazione al grado di approfondimento richiesto per ritenere adempiuto l'onere di motivazione.
3.2. Secondo parte della giurisprudenza il decreto di convalida del sequestro probatorio può essere sorretto da una motivazione enunciata mediante formule estremamente sintetiche o prestampate, quando, avuto anche riguardo agli atti processuali ivi richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate (Cass., sez. 3, n. del 24/06/2014, Rv. 259949). Così si è ritenuto sufficientemente argomentato il provvedimento nel quale il Pubblico Ministero richiami per relationem, ai fini dell'individuazione del fatto per cui si procede e delle ragioni del sequestro, gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, senza necessità di riprodurli;
è stata esclusa, in tale ipotesi, una eventuale lesione del diritto di difesa, che risulta garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del pubblico ministero e dal successivo deposito ex art. 324 3 comma sesto cod. proc. pen. (Sez. III n. 20769, 3 giugno 2010; Sez. Il n. 38603 18 ottobre 2007; Sez. V n. 7278, 28 febbraio 2006; Sez. n. 2108, 8 giugno 2000). E' stato, cioè, ritenuto sufficiente che il provvedimento di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero o il decreto di sequestro probatorio contengano, quantomeno, una indicazione, ancorché essenziale e sintetica, delle esigenze probatorie che giustificano il vincolo.
3.3. Sviluppando tali linee interpretative in materia di contraffazione di marchi, la Corte di Cassazione ha ritenuto, con riguardo al sequestro probatorio di merce presuntivamente contraffatta, che il decreto deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, ma non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è "in re ipsa" (Cass., sez. 2, n. 23212 del 09/04/2014 Rv. 259579).
3.4. Tale ultimo approdo non è condiviso da quella parte della giurisprudenza secondo cui è nullo il decreto di convalida del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria su cose costituenti corpo di reato, in difetto di idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, ritenendo meramente apparente la motivazione sintetizzata nell'espressione "trattandosi di corpo del reato di cui all'art. 474 c.p." (Cass. sez. 3 n. 37187 del 06/05/2014 Cc. Rv. 260241; Cass. sez. 2, n. 9556 del 25/02/2004, Rv. 228389; Cass. Sez. 6, n. 21736 del 12/02/2008,Rv. 240353) Con riguardo alle f disomogeneità interpretative che si registrano rispetto alla motivazione 3.5. delle finalità investigative cui il sequestro probatorio deve essere finalizzato, il collegio ritiene che il grado di approfondimento della motivazione sul punto debba essere coerente con le caratteristiche del caso concreto ed avere, in ogni caso, adeguata capacità dimostrativa in ordine alle ragioni che sorreggono il vincolo probatorio. Sicchè laddove il nesso tra vincolo reale e finalità investigativa ha i caratteri dell'evidenza l'onere motivazionale può ritenersi assolto anche attraverso il ricorso a formule sintetiche, essendo di immediata percezione la connessione probatoria tra il vincolo ed il corretto sviluppo dell'attività investigativa. L'onere deve essere adempiuto invece in modo più specifico ed approfondito ove il nesso non sia di immediata evidenza in quanto il vincolo riguardi beni che hanno un collegamento indiretto con il fatto per il cui si procede. Tale interpretazione è coerente con il fatto che in tema di sequestro probatorio, il rapporto di pertinenza fra le cose sequestrate e l'ipotesi di reato per cui si procede non può essere sempre considerato in termini di relazione immediata, 4 ben potendo acquisire rilievo ed essere oggetto di ricerca ed apprensione ogni elemento utile a ricostruire i fatti che anche in forma indiretta possono contribuire al giudizio sul merito della contestazione (Cass. sez. 3, n. 13641 del 12/02/2002, Rv. 221275). Il vincolo reale giustificato dalle esigenze investigative può cioè insistere su beni che hanno con il fatto un collegamento di evidenza variabile: il che impone un adeguamento degli oneri motivazionali in coerenza con la evidenza del nesso che avvince la res vincolata al fatto che si accerta. Sebbene le finalità investigative che legittimano il sequestro devono essere sempre indicate nel provvedimento che impone il vincolo reale in modo che la motivazione sia idonea a dimostrare la funzione probatoria del sequestro, la motivazione deve essere modulata in relazione al caso concreto: sicchè sarà necessaria una motivazione rafforzata ogni volta che il nesso tra la res vincolata ed il reato per cui si procede sia indiretto, mentre potrà farsi ricorso ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del vincolo sia di immediata evidenza, come nel caso del sequestro di merce contraffatta.
3.6. Nel caso di specie il pubblico ministero offriva una motivazione tutt'altro che apparente in un caso in cui il rapporto di pertinenzialità tra bene vincolato e reato in fase di accertamento si presentava particolarmente stretto. Il pubblico ministero individuava infatti con chiarezza le finalità investigative evocando la necessità di accertamenti tecnici anche in forma peritale. Si tratta di una motivazione che si presenta legittima alla luce delle indicate linee ermeneutiche, in quanto esplicita in modo sintetica in presenza di un nesso di pertinenzialità di immediata evidenza tra bene vincolato e reato in fase di accertamento i motivi per cui si presenta necessario mantenere i beni in sequestro.
3.7. Anche la censure dirette alla carente indicazione dei fatti di reato è infondata. Nel caso di specie il decreto di convalida risulta apposto in calce al provvedimento di sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria con l'indicazione zazioni f degli articoli di legge che si intendono violati e con l'esposizione delkargini che giustificano il mantenimento del vincolo Il collegio è consapevole dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale che che ritiene il decreto di sequestro probatorio deve essere sorretto da una motivazione che, per quanto riassuntiva o schematica, coniughi al ragionevole delinearsi di ipotesi criminose almeno l'enunciazione descrittiva dell'inerenza o pertinenzialità dei beni e cose sequestrate all'accertamento di dette ipotesi di reato, con conseguente insufficienza a fini descrittivi della indicazione degli articoli di legge violati, accompagnati dall'enunciazione del tempo e del luogo di 5 commissione dei fatti (Cass. sez. 6, n. 5930 del 31/01/2012, Rv. 252423; Cass. sez. 5, n. 29903 del 01/07/2002, Rv. 222395). Tale approdo giurisprudenziale non si ritiene, tuttavia, valido nel corso dell'intera progressione processuale. Nella fase germinale delle indagini, quando la contestazione non può che essere "fluida", ovvero non definita e soggetta a ragionevoli modifiche in seguito agli approfondimenti conseguenti allo sviluppo della fase investigativa, la contestazione del fatto con forme omogenee a quelle che caratterizzano il capo di imputazione come formulato al termine delle indagini, potrebbe essere intempestiva e fornire una indicazione accusatoria fuorviante. Nella fase germinale del procedimento il sequestro risulta piuttosto legittimato dalla plausibile ascrivibilità dei fatti in corso di accertamento in specifiche fattispecie di reato, che possono essere indicate anche con il semplice richiamo agli articoli di legge, sempreché i fatti per cui si procede risultino compiutamente descritti nel verbale di sequestro che si convalida. In tale fase genetica l'esigenza di descrizione dei fatti per cui si procede (implicita nell'onere motivazionale che incombe sul pubblico ministero all'atto della convalida del sequestro probatorio), può essere soddisfatta anche da un decreto di convalida apposto in calce al verbale di sequestro della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per i quali si intende procedere e nell'ambito dei quali i fatti descritti nel verbale possono essere ascritti. La contrazione dell'onere motivazione è giustificata dal rinvio implicito al contenuto dell'atto che si convalida. Qualora tale atto non sia l'onere dell sufficientemente chiaro in ordine ai fatti in corso di accertamento motivazione risulta proporzionalmente aggravato. Il decreto di convalida apposto in calce al decreto di sequestro probatorio disposto dalla polizia giudiziaria comporta infatti un implicito rinvio alla descrizione dei fatti offerta dalla polizia giudiziaria che viene appunto "convalidata", ovvero valutata legittima in relazione alla necessità di procedere all'accertamento dei fatti descritti nel verbale, dal decreto apposto in calce.
4. Anche il motivo di ricorso che deduce l'insussistenza del fumus del reato di contraffazione è infondato. La Corte di cassazione ha avuto modo di puntualizzare che «l'interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 cod. pen. è la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché, ai fini dell'integrazione dei reati non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto;
al contrario, in presenza di una contraffazione, i reati sono configurabili anche se il 6 compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio». In applicazione del principio, la Cassazione ha ritenuto che la configurabilità del reato di cui all'art. 474 cod. pen. non era esclusa, nel caso di specie, dalla presenza di locandine che avvertivano della falsità del prodotto offerto in vendita, sulla cui confezione che riproduceva i marchi - originali figurava la scrittura "falso d'autore" (Cass. Sez. 2, n. 28423 del 27/04/2012 - dep. 16/07/2012, Fabbri e altri, Rv. 253417). Deve essere ribadito che la legge accorda una speciale tutela al marchio registrato: e la tutela non può essere aggirata attraverso diciture artatamente "attestative" circa l'indebito uso del marchio, quali "falso d'autore" o simili, giacchè la contraffazione è, in sè sufficiente e decisiva per la violazione del bene tutelato. Infatti ha avuto modo di puntualizzare questa Corte la confusione che la - - norma vuole scongiurare è tra i marchi e non tra prodotti, cioè tra quello registrato e quello illecitamente commercializzato in forma dichiaratamente decettiva, dal momento che ciò che la legge punisce è la riproduzione - senza averne titolo - del marchio registrato su di un prodotto industriale;
il prodotto è quindi il veicolo attraverso il quale si manifestano i marchi e la legge impone che non vengano riprodotti (in modo pedissequo o con modifiche che non ne alterino i caratteri principali che lo connotano) illecitamente, su prodotti industriali. Dunque, si è ancora osservato, risulta ininfluente il raffronto tra i prodotti e i connotati di emulazione degli stessi, avendo riguardo la tutela penale solo ai marchi e alla confondibilità di quello registrato con quello illecitamente riprodotto sul bene sequestrato» (Cass. sez. 2, n. 24516 del 2015, non massimata). La Cassazione ha peraltro chiarito che l'apposizione della dicitura "copia d'autore" su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude l'integrazione del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.), -il quale tutela la fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi - trattandosi di un reato di pericolo per la cui integrazione è necessaria soltanto l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione (Cass. Sez.5, n. 14876 del 09/01/2009 dep. 06/04/2009, Chen, Rv. 243596). Prospettiva, questa, dalla quale non si discosta analogo orientamento, secondo il quale si è ritenuto non sufficiente ad escludere la configurabilità del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.), la presenza su ricambi commercializzati di una dicitura indicativa del carattere non originale dei prodotti e del marchio di cui l'agente è titolare, in quanto occorre verificare se in concreto la dicitura e il marchio aggiuntivo siano idonei ad escludere il rischio di confusione sulla natura non originale dei prodotti e sulla finalità meramente 7 indicativa della loro funzionalità al ricambio dell'uso del marchio che si assume contraffatto. A tal fine assume rilievo determinante verificare la posizione sul prodotto della dicitura rispetto a quella del marchio altrui - nella prospettiva di un'immediata e contestuale leggibilità di entrambe le indicazioni, che garantisca ai terzi la possibilità di apprezzare il carattere non autentico del marchio - così come rileva la collocazione di quest'ultimo sul prodotto e la sua presentazione grafica in termini tali da evidenziarne la funzione meramente descrittiva della corretta destinazione meccanica del ricambio (cass. Sez. 5, n. 5957 del 30/11/2011 dep. 15/02/2012, Martinelli, Rv. 252459). D'altra parte, il comma 2 dell'art. 21 del d.lgs. n. 30 del 2005, pur evocato dal ricorrente, espressamente prevede che non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.». Nel caso di specie, considerato che si verte in una fase germinale del procedimento, sicchè la idoneità dei beni in sequestro a produrre confusione appare allo stato sufficientemente indicata dalle emergenze procedimentali alla base del sequestro. L'ordinanza impugnata evidenzia infatti la inidoneità della confezione dei profumi in sequestro ad evitare l'effetto decettivo.
5.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
il ricorrente al pagamento delle spese Rigetta il ricorso e condanna processuali. Così deciso in Roma, il giorno 3 dicembre 2015 Il Presidente L'estensore Sandra Recchione Franco Fiandanese franco of andsug DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 21 GEN. 2016 Cancellier RE Claudia Pianell W о с