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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/04/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Arricchimento senza causa promossa da:
nato a [...] il [...] Parte_1
C.F. C.F._1
Con l'Avv. Aiello Massimo
ATTORE
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore Con Controparte_1 l'Avv. Scarpulla Claudio
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
” CP_2
Ritenere e dichiarare il diritto dell'attore all'indennizzo, a titolo di arricchimento senza causa ai suoi danni ex art. 2041 c.c., da parte del
per l'attività di progettazione espletata in Controparte_1 riferimento alle previsioni ed all'incarico di cui alla deliberazione della G.M. n° 573 del 23/11/2005, approvato con determina dirigenziale n.
267 del 23/11/05; 2) Conseguentemente condannare il Controparte_1 con sede in Piazza Duomo 4, in persona del Sindaco pro-tempore, CP_1 al pagamento in favore dell'attore della somma di € 58.351,04 oltre IVA e
CNPAIA a titolo di ingiustificato arricchimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, ovvero a quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta dovuta al medesimo titolo dal
Giudice anche con ricorso ai criteri equitativi;
3) In via subordinata, ritenere e dichiarare il diritto dell'attore a percepire, a fronte dell'attività professionale espletata in relazione all'elaborazione del suindicato progetto, il compenso previsto all'interno del disciplinare
d'incarico sottoscritto in data 8/11/2000 per le varianti, segnatamente agli artt. 16 e 18; 4) Conseguentemente condannare il , Controparte_1 con sede in Piazza Duomo 4, in persona del Sindaco pro-tempore, CP_1 al pagamento in favore dell'attore della somma di € 58.351,04 oltre IVA e
CNPAIA a titolo contrattuale per il compenso come sopra dovuto a fronte della variante al progetto elaborata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, ovvero a quella somma, o minore, che sarà ritenuta dovuta al medesimo titolo dal Giudice anche con ricorso ai criteri equitativi.
PARTE CONVENUTA
“Piaccia”
In accoglimento delle dedotte difese, disattesa ogni avversa deduzione
e/o eccezione ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea e per
l'effetto rigettarla
ESPOSOZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
“ Con disciplinare sottoscritto in data 8/11/2000, preceduto da determinazione dirigenziale n° 146 dell'11/10/2000, il Controparte_1 conferì all'attore, l'incarico professionale per la redazione del progetto denominato “Lavori di sistemazione del tratto comunale della strada statale S.S. 114 in - Contrada Targia –“, per l'importo CP_1 complessivo presunto di £. 800.000.000. Per il superiore incarico,
l'attore ricevette un compenso pari ad € 7.746,85 (£. 15.000.000 dell'epoca) in virtù della determinazione dirigenziale n. 17 del 29/1/02,
a fronte dell'emissione di fattura n° 3/02 del 14/2/2002. Ciò sulla scorta di quanto previsto dall'art. 22 del citato disciplinare, che quantificava proprio in £. 15.000.000 il tetto massimo di spesa riconoscibile al professionista nell'ipotesi in cui non si fosse proceduto, come poi accaduto, al finanziamento dell'opera. Nel novembre
2005, l'attore assume che venne contattato dall' Assessore ai Lavori
Pubblici del tempo, il quale gli chiese di elaborare, in tempi rapidissimi, un nuovo progetto esecutivo per il tratto previsto nel progetto già redatto e per il suo prolungamento. L'incarico venne ratificato con deliberazione della G.M. n° 573 del 23/11/2005 e l'attore, avvalendosi dell'opera di altri collaboratori, procedette alla redazione ed alla consegna del progetto esecutivo commissionatogli. Detto progetto, avente ad oggetto – come risultante dalla superiore deliberazione della
G.M. - la messa in sicurezza del viadotto di C.da Targia e la manutenzione straordinaria dello stesso nonché dei tratti limitrofi prima e dopo il viadotto, per un importo complessivo di € 1.860.000,00, fu subito approvato con determina dirigenziale n. 267 del 23/11/2005, validato con verbale congiuntamente sottoscritto dal R.U.P. e dall'esponente in pari data, inserito all'interno del piano triennale delle opere pubbliche per il periodo 2005-2007 e quindi trasmesso dall'Ente all'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici per la Sicilia ai fini della partecipazione al bando pubblico di selezione degli interventi di “completamento, adeguamento e ammodernamento della rete stradale a valere sulla misura 6.01 del P.O.R. Sicilia 2000/2006”. Portato a termine detto secondo incarico, l'Ing. ha richiesto al il pagamento Pt_1 CP_1 del compenso relativo all'attività professionale espletata, richiesta alla quale l'Amministrazione ha fornito negativo riscontro.”
Infatti, tutti i Responsabili di servizio ed i Dirigenti interpellati, sono stati concordi nell'affermare che con il pagamento della fattura
3/02 del 14/2/02 – relativa al primo progetto elaborato – il CP_1 avrebbe già saldato ogni debito professionale nei riguardi dell'esponente, atteso che le modifiche progettuali apportate nel secondo elaborato dovevano ritenersi dovute dal professionista in virtù di quanto convenuto nel disciplinare di incarico dell'8/11/2000.
Secondo l'Ente, pertanto, l'attore avrebbe semplicemente operato in continuità con l'iniziale incarico conferitogli, apportando semplici rettifiche ad un progetto già realizzato e consegnato, peraltro relativamente ad un'opera che sino a tempi recenti, non sarebbe stato possibile finanziare e quindi utilizzare.
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione di prove orali e di CTU tecnica.
Tanto premesso
Parte attrice agisce ex art. 2041 cc.
Si osserva
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione del 5.1.2023 N° 33954 hanno espresso il seguente principio di diritto in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà per la proponibilità dell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 2042 c.c..
Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. Come noto, l'azione di indebito arricchimento, secondo quanto previsto dall'art. 2041 c.c., è quell'azione concessa a chi, senza una giusta causa, si sia arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, e può essere esperita, nei limiti dell'arricchimento.
In tal senso, l'azione di indebito arricchimento rappresenta un rimedio restitutorio volto a neutralizzare lo squilibrio patrimoniale determinatosi in conseguenza di atti o fatti giuridici tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti in cui l'arricchimento non sia sorretto da una giusta causa.
Tuttavia, l'art. 2042 c.c. precisa che l'azione di indebito arricchimento deve considerarsi un'azione sussidiaria e residuale nel senso che, nel nostro ordinamento, è proponibile solo ed esclusivamente qualora non vi sia un'altra azione tipica, esperibile nel caso concreto, fondata su contratto, sulla legge, o su clausole di carattere generale (come le domande risarcitorie fondate su responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale).
Le Sezioni Unite, precisando i contorni del suddetto art. 2042 c.c., hanno pertanto chiarito che l'azione di ingiustificato arricchimento deve ritenersi preclusa in tutti quei casi in cui:
-l'azione suscettibile di proposizione in via principale non sia esperibile per un comportamento imputabile all'impoverito, come nei casi di prescrizione e decadenza dall'azione;
-in caso di nullità del titolo contrattuale, qualora la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico;
-quando il rigetto della domanda principale, nel merito, è derivato dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa nel suo interesse (ad es. la mancata prova del danno subito in caso di responsabilità contrattuale);
Pertanto, e con specifico riferimento alle azioni risarcitorie fondate su responsabilità precontrattuale o extracontrattuale (oggetto del caso rimesso alle Sezioni Unite), sarà sempre ammissibile la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento qualora il rigetto della domanda risarcitoria sia ascrivibile a ragioni che consentano di affermare la carenza del titolo posto a fondamento della relativa domanda, come in caso di carenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale o in caso di elementi impeditivi.
Al contrario, non sarà esperibile in tutti quei casi in cui la domanda non sia sorretta dalla prova, nel merito, dell'esistenza del danno (di natura precontrattuale o extracontrattuale) subìto.
Dunque, se c'è un valido vincolo giuridico intercorso tra le parti non può ritenersi sussistere il presupposto per azionare la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. Nel caso a mani cosi argomentando, occorre rilevare la sussistenza del
“valido titolo” a cui si riferiscono le Sezioni Unite, titolo che è rappresentato dal disciplinare di incarico conferito con determina dirigenziale N°146 dell'11.10.2000 per la redazione del progetto denominato “lavori di sistemazione del tratto comunale della strada statale S.S. 114 in ” e per il quale il professionista, portato a CP_1 termine l'incarico, ricevette il compenso corrispondente ad € 7.746,85, in forza della determinazione dirigenziale n°17 del 29/01/02, a fronte dell'emissione della fattura n°3/02 del 14/02/2002.
Pertanto, l'attore non ha titolo per chiedere alcun indennizzo per ingiustificato arricchimento del committente . Controparte_1
Ingiustificato arricchimento non sussistente altresì in quanto il CP_1 non si è approfittato di una prestazione indebita, ma ebbe a richiedere l'adempimento di un obbligo contrattuale – art. 6 del disciplinare sottoscritto dal professionista- che lo obbligava “ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari, e che ad esso competono, per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli uffici competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.”
D'altronde non sussiste neppure l'impoverimento patrimoniale atteso che per l'attività svolta fu compensato, sempre come da disciplinare e comunque non vi è prova del dispendio di risorse compiute dallo stesso nel 2005 quali elementi da valutare ai fini dell'impoverimento assunto.
Né in ogni caso - ai fini della domanda -e a tutto volere concedere, può avere rilevanza di certezza assoluta l'esito della CTU espletata, atteso che lo stesso professionista incaricato di accertare se l'elaborato del
2005 fosse da considerare nuovo rispetto a quello del 2000, ebbe a ritenere “presumibilmente “nuovo” l'elaborato del 2005 basandosi solo sui maggiori costi previsti nel suddetto elaborato non avendo potuto operare un raffronto diretto dei due elaborati perché quello del 2005 non disponibile né agli atti del né a quelli dell'ingegnere CP_1 Pt_1
Dunque, anche sotto questo aspetto la domanda è infondata in fatto e in diritto e va rigettata .
Conseguentemente le spese di lite seguono il principio della soccombenza e in applicazione del DM scaglione 52.001- 26.000, valore C.F._2 medio per tutte le fasi, si possono liquidare in euro 14.103,00,oltre spese generali nella misura del 15% Iva e CPA se dovuti.
Restano definitivamente a carico del soccombente le spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa Patrizia Fugallo
Rectis adversis
Rigetta la domanda
Condanna alle spese di lite, per come in parte motiva si Parte_1 liquidano in euro 14.103,00,oltre spese generali nella misura del 15%
Iva e CPA se dovuti. Restano definitivamente a carico del soccombente le spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento.
Cosi deciso
Siracusa 29.04.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Patrizia Fugallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Arricchimento senza causa promossa da:
nato a [...] il [...] Parte_1
C.F. C.F._1
Con l'Avv. Aiello Massimo
ATTORE
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore Con Controparte_1 l'Avv. Scarpulla Claudio
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
” CP_2
Ritenere e dichiarare il diritto dell'attore all'indennizzo, a titolo di arricchimento senza causa ai suoi danni ex art. 2041 c.c., da parte del
per l'attività di progettazione espletata in Controparte_1 riferimento alle previsioni ed all'incarico di cui alla deliberazione della G.M. n° 573 del 23/11/2005, approvato con determina dirigenziale n.
267 del 23/11/05; 2) Conseguentemente condannare il Controparte_1 con sede in Piazza Duomo 4, in persona del Sindaco pro-tempore, CP_1 al pagamento in favore dell'attore della somma di € 58.351,04 oltre IVA e
CNPAIA a titolo di ingiustificato arricchimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, ovvero a quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta dovuta al medesimo titolo dal
Giudice anche con ricorso ai criteri equitativi;
3) In via subordinata, ritenere e dichiarare il diritto dell'attore a percepire, a fronte dell'attività professionale espletata in relazione all'elaborazione del suindicato progetto, il compenso previsto all'interno del disciplinare
d'incarico sottoscritto in data 8/11/2000 per le varianti, segnatamente agli artt. 16 e 18; 4) Conseguentemente condannare il , Controparte_1 con sede in Piazza Duomo 4, in persona del Sindaco pro-tempore, CP_1 al pagamento in favore dell'attore della somma di € 58.351,04 oltre IVA e
CNPAIA a titolo contrattuale per il compenso come sopra dovuto a fronte della variante al progetto elaborata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, ovvero a quella somma, o minore, che sarà ritenuta dovuta al medesimo titolo dal Giudice anche con ricorso ai criteri equitativi.
PARTE CONVENUTA
“Piaccia”
In accoglimento delle dedotte difese, disattesa ogni avversa deduzione
e/o eccezione ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea e per
l'effetto rigettarla
ESPOSOZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
“ Con disciplinare sottoscritto in data 8/11/2000, preceduto da determinazione dirigenziale n° 146 dell'11/10/2000, il Controparte_1 conferì all'attore, l'incarico professionale per la redazione del progetto denominato “Lavori di sistemazione del tratto comunale della strada statale S.S. 114 in - Contrada Targia –“, per l'importo CP_1 complessivo presunto di £. 800.000.000. Per il superiore incarico,
l'attore ricevette un compenso pari ad € 7.746,85 (£. 15.000.000 dell'epoca) in virtù della determinazione dirigenziale n. 17 del 29/1/02,
a fronte dell'emissione di fattura n° 3/02 del 14/2/2002. Ciò sulla scorta di quanto previsto dall'art. 22 del citato disciplinare, che quantificava proprio in £. 15.000.000 il tetto massimo di spesa riconoscibile al professionista nell'ipotesi in cui non si fosse proceduto, come poi accaduto, al finanziamento dell'opera. Nel novembre
2005, l'attore assume che venne contattato dall' Assessore ai Lavori
Pubblici del tempo, il quale gli chiese di elaborare, in tempi rapidissimi, un nuovo progetto esecutivo per il tratto previsto nel progetto già redatto e per il suo prolungamento. L'incarico venne ratificato con deliberazione della G.M. n° 573 del 23/11/2005 e l'attore, avvalendosi dell'opera di altri collaboratori, procedette alla redazione ed alla consegna del progetto esecutivo commissionatogli. Detto progetto, avente ad oggetto – come risultante dalla superiore deliberazione della
G.M. - la messa in sicurezza del viadotto di C.da Targia e la manutenzione straordinaria dello stesso nonché dei tratti limitrofi prima e dopo il viadotto, per un importo complessivo di € 1.860.000,00, fu subito approvato con determina dirigenziale n. 267 del 23/11/2005, validato con verbale congiuntamente sottoscritto dal R.U.P. e dall'esponente in pari data, inserito all'interno del piano triennale delle opere pubbliche per il periodo 2005-2007 e quindi trasmesso dall'Ente all'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici per la Sicilia ai fini della partecipazione al bando pubblico di selezione degli interventi di “completamento, adeguamento e ammodernamento della rete stradale a valere sulla misura 6.01 del P.O.R. Sicilia 2000/2006”. Portato a termine detto secondo incarico, l'Ing. ha richiesto al il pagamento Pt_1 CP_1 del compenso relativo all'attività professionale espletata, richiesta alla quale l'Amministrazione ha fornito negativo riscontro.”
Infatti, tutti i Responsabili di servizio ed i Dirigenti interpellati, sono stati concordi nell'affermare che con il pagamento della fattura
3/02 del 14/2/02 – relativa al primo progetto elaborato – il CP_1 avrebbe già saldato ogni debito professionale nei riguardi dell'esponente, atteso che le modifiche progettuali apportate nel secondo elaborato dovevano ritenersi dovute dal professionista in virtù di quanto convenuto nel disciplinare di incarico dell'8/11/2000.
Secondo l'Ente, pertanto, l'attore avrebbe semplicemente operato in continuità con l'iniziale incarico conferitogli, apportando semplici rettifiche ad un progetto già realizzato e consegnato, peraltro relativamente ad un'opera che sino a tempi recenti, non sarebbe stato possibile finanziare e quindi utilizzare.
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione di prove orali e di CTU tecnica.
Tanto premesso
Parte attrice agisce ex art. 2041 cc.
Si osserva
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione del 5.1.2023 N° 33954 hanno espresso il seguente principio di diritto in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà per la proponibilità dell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 2042 c.c..
Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. Come noto, l'azione di indebito arricchimento, secondo quanto previsto dall'art. 2041 c.c., è quell'azione concessa a chi, senza una giusta causa, si sia arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, e può essere esperita, nei limiti dell'arricchimento.
In tal senso, l'azione di indebito arricchimento rappresenta un rimedio restitutorio volto a neutralizzare lo squilibrio patrimoniale determinatosi in conseguenza di atti o fatti giuridici tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti in cui l'arricchimento non sia sorretto da una giusta causa.
Tuttavia, l'art. 2042 c.c. precisa che l'azione di indebito arricchimento deve considerarsi un'azione sussidiaria e residuale nel senso che, nel nostro ordinamento, è proponibile solo ed esclusivamente qualora non vi sia un'altra azione tipica, esperibile nel caso concreto, fondata su contratto, sulla legge, o su clausole di carattere generale (come le domande risarcitorie fondate su responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale).
Le Sezioni Unite, precisando i contorni del suddetto art. 2042 c.c., hanno pertanto chiarito che l'azione di ingiustificato arricchimento deve ritenersi preclusa in tutti quei casi in cui:
-l'azione suscettibile di proposizione in via principale non sia esperibile per un comportamento imputabile all'impoverito, come nei casi di prescrizione e decadenza dall'azione;
-in caso di nullità del titolo contrattuale, qualora la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico;
-quando il rigetto della domanda principale, nel merito, è derivato dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa nel suo interesse (ad es. la mancata prova del danno subito in caso di responsabilità contrattuale);
Pertanto, e con specifico riferimento alle azioni risarcitorie fondate su responsabilità precontrattuale o extracontrattuale (oggetto del caso rimesso alle Sezioni Unite), sarà sempre ammissibile la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento qualora il rigetto della domanda risarcitoria sia ascrivibile a ragioni che consentano di affermare la carenza del titolo posto a fondamento della relativa domanda, come in caso di carenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale o in caso di elementi impeditivi.
Al contrario, non sarà esperibile in tutti quei casi in cui la domanda non sia sorretta dalla prova, nel merito, dell'esistenza del danno (di natura precontrattuale o extracontrattuale) subìto.
Dunque, se c'è un valido vincolo giuridico intercorso tra le parti non può ritenersi sussistere il presupposto per azionare la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. Nel caso a mani cosi argomentando, occorre rilevare la sussistenza del
“valido titolo” a cui si riferiscono le Sezioni Unite, titolo che è rappresentato dal disciplinare di incarico conferito con determina dirigenziale N°146 dell'11.10.2000 per la redazione del progetto denominato “lavori di sistemazione del tratto comunale della strada statale S.S. 114 in ” e per il quale il professionista, portato a CP_1 termine l'incarico, ricevette il compenso corrispondente ad € 7.746,85, in forza della determinazione dirigenziale n°17 del 29/01/02, a fronte dell'emissione della fattura n°3/02 del 14/02/2002.
Pertanto, l'attore non ha titolo per chiedere alcun indennizzo per ingiustificato arricchimento del committente . Controparte_1
Ingiustificato arricchimento non sussistente altresì in quanto il CP_1 non si è approfittato di una prestazione indebita, ma ebbe a richiedere l'adempimento di un obbligo contrattuale – art. 6 del disciplinare sottoscritto dal professionista- che lo obbligava “ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari, e che ad esso competono, per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli uffici competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.”
D'altronde non sussiste neppure l'impoverimento patrimoniale atteso che per l'attività svolta fu compensato, sempre come da disciplinare e comunque non vi è prova del dispendio di risorse compiute dallo stesso nel 2005 quali elementi da valutare ai fini dell'impoverimento assunto.
Né in ogni caso - ai fini della domanda -e a tutto volere concedere, può avere rilevanza di certezza assoluta l'esito della CTU espletata, atteso che lo stesso professionista incaricato di accertare se l'elaborato del
2005 fosse da considerare nuovo rispetto a quello del 2000, ebbe a ritenere “presumibilmente “nuovo” l'elaborato del 2005 basandosi solo sui maggiori costi previsti nel suddetto elaborato non avendo potuto operare un raffronto diretto dei due elaborati perché quello del 2005 non disponibile né agli atti del né a quelli dell'ingegnere CP_1 Pt_1
Dunque, anche sotto questo aspetto la domanda è infondata in fatto e in diritto e va rigettata .
Conseguentemente le spese di lite seguono il principio della soccombenza e in applicazione del DM scaglione 52.001- 26.000, valore C.F._2 medio per tutte le fasi, si possono liquidare in euro 14.103,00,oltre spese generali nella misura del 15% Iva e CPA se dovuti.
Restano definitivamente a carico del soccombente le spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa Patrizia Fugallo
Rectis adversis
Rigetta la domanda
Condanna alle spese di lite, per come in parte motiva si Parte_1 liquidano in euro 14.103,00,oltre spese generali nella misura del 15%
Iva e CPA se dovuti. Restano definitivamente a carico del soccombente le spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento.
Cosi deciso
Siracusa 29.04.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Patrizia Fugallo