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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 5859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5859 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 15822/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15822 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12 TA IQ EI de LO
13 Controparte_12
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_13
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Dott. Giovanni Calasso 1
I. Con ricorso depositato in data 02.11.2023
1. , nato il [...] a [...] - PR (BRASILE), nazionalità CP_1 brasiliana, C.F. , in proprio e quale titolare della responsabilità C.F._1 genitoriale, in via esclusiva, sul proprio figlio minore:
2. , nato il [...] a [...] – PR (BRASILE), nazionalità Parte_1 brasiliana, C.F. , entrambi residenti in [...]– PR C.F._2 (BRASILE), Rua Visconde do Rio Branco n. 2871, Centro, CEP 85810-180;
3. , nato il [...] a [...] – PR (BRASILE), Controparte_3 nazionalità brasiliana, C.F. , in proprio e quale titolare della C.F._3 responsabilità genitoriale, congiuntamente con l'altro genitore
[...]
, nata il [...] a [...]ão – PR (BRASILE), sui Persona_1 propri figli minori:
4. , nato il [...] a [...] – PR (BRASILE), Parte_2 nazionalità brasiliana, C.F. e C.F._4
5. , nata il [...] a [...] – PR (BRASILE), Parte_3 nazionalità brasiliana, C.F. , tutti residenti in [...]– PR C.F._5 (BRASILE), Rua Rodrigues Alves n. 1533, Parque São Paulo, CEP 85803-690;
6. , nata il [...] a [...] – PR (BRASILE), Controparte_6 nazionalità brasiliana, C.F. , in proprio e quale titolare della C.F._6 responsabilità genitoriale, congiuntamente con l'altro genitore Persona_2
nato il [...] a [...] – SP (BRASILE), sui propri
[...] figli gemelli minori:
7. nato il [...] a [...] – SP (BRASILE), nazionalità Parte_4 brasiliana, C.F. e C.F._7
8. nato il [...] a [...] – SP (BRASILE), nazionalità Parte_5 brasiliana, C.F. , residenti in [...]– SP (BRASILE), Rua C.F._8 Araguaia n. 208 – TP A, App.to 11, VL Almeida, CEP 13330-660;
9. , nato il [...] a [...] – PR (BRASILE), Controparte_9 nazionalità brasiliana, C.F. , in proprio e quale titolare della C.F._9 responsabilità genitoriale, congiuntamente con l'altro genitore Persona_3
, nata il [...] a [...] – SP (BRASILE), sulla propria figlia
[...] minore:
10. , nata il [...] a [...] – SP (BRASILE), Parte_6 nazionalità brasiliana, C.F. residenti in [...]– SP C.F._10 (BRASILE), Rua Antonio Benedetti n. 25, Jardim Esplanada II, CEP;
C.F._11
11. , nato il [...] a [...] – SP (BRASILE), Controparte_11 nazionalità brasiliana, C.F. , residente in [...]– SP C.F._12 (BRASILE), Rua Antonio Benedetti n. 25, Jardim Esplanada II, CEP 13345-753;
12. TA IQ EI de LO, nato il [...] a [...] – SP (BRASILE), nazionalità brasiliana, C.F. e residente in C.F._13 Indaiatuba – SP (BRASILE), Rua Odilon Vianna Cazes n. 231, Jardim do Valle II, CEP 13345-753;
13. , nata il [...] a [...] – MS (BRASILE), Controparte_12 nazionalità brasiliana, C.F. e residente in [...]– MS C.F._14 (BRASILE), Rua Eraldo R. da Silva n. 592, Centro, CEP 79790-000;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_13 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dalla nascita dei ricorrenti e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e Controparte_13
Dott. Giovanni Calasso 2
comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, oltre a rimborso forfettario 15%, IVA e CPAse dovute.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. (o , o Persona_4 Persona_5
), nato a [...] il [...], figlio di Persona_6 Persona_7
e di , il quale contraeva matrimonio, nel Comune di Vedelago (TV), il Parte_7
20.12.1886, con . Successivamente emigrava in Brasile, ove decedeva il Persona_8
15.04.1930, senza mai rinunciare alla cittadinanz italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dal predetto matrimonio nasceva in Brasile:
• il 10.06.1896, , il quale contraeva matrimonio con Controparte_14 Persona_9 nel 1922, dalla cui unione nasceva:
➢ in data 26.01.1928, , che contraeva matrimonio con Persona_10 Per_11
, nell'anno 1945, dalla cui unione nascevano:
[...]
✓ in data 09.05.1947, , il quale si sposava Parte_8 con , nell'anno 1968 e dalla loro unione Persona_12 nasceva:
❖ in data 12.07.1969, , odierno ricorrente, il CP_1 quale contraeva matrimonio con Controparte_15
(dalla quale successivamente divorziava), nell'anno
[...]
1987, dalla cui unione nasceva:
▪ il 28.01.1988, Controparte_3 odierno ricorrente, il quale si sposava con
[...]
, nell'anno 2015, dalla Persona_1 cui unione nascevano:
in data 17.11.2017, Parte_2
, odierno ricorrente;
[...]
in data 14.09.2019, , Parte_3 odierna ricorrente;
CP_ Dall'unione di con CP_3 Persona_13 nasceva:
▪ in data 01.12.2009, odierno Parte_1 ricorrente;
✓ in data 29.10.1961, , odierno ricorrente, il Parte_9 quale contraeva matrimonio con (dalla quale Persona_14 successivamente divorziava), nell'anno 1981, dalla cui unione nasceva:
❖ in data 18.04.1982, odierna Controparte_6 ricorrente, che contraeva matrimonio con Persona_2
nell'anno 2011, dalla cui unione nascevano:
[...]
▪ in data 08.11.2017, i figli gemelli, e Parte_5
odierni ricorrenti;
Parte_4
Dott. Giovanni Calasso 3
Dall'unione di con Parte_9 Parte_10 nasceva:
[...]
❖ il 06.07.1989, , odierna ricorrente;
Controparte_12
Dall'unione di con Parte_9 Persona_15
nascevano:
[...]
❖ il 13.02.2004, , odierno ricorrente;
Parte_11
❖ il 10.05.2009, , odierna ricorrente;
Parte_6
✓ in data 09.05.1965, il quale contraeva Parte_12 matrimonio con , nell'anno 1991, Persona_16 dalla cui unione nasceva:
❖ il 23.11.1993, TA IQ Pereira de Melo, odierno ricorrente;
-Con specifico riferimento alla situazione dei sig.ri , CP_1 Controparte_3
, , , , la l. n. 555 del
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_1 1912, vigente al momento della nascita della sig.ra (1944), non Persona_17 prevedeva la trasmissibilità iure sanguinis ai discendenti della cittadinanza italiana per linea materna e che, pertanto la richiesta veniva formula in forza della la sentenza n. 30/1983 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina;
− da ultimo, la sentenza n. 4466/2009 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione aveva riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione italiana, il diritto di cittadinanza costituiva uno status permanente ed imprescrittibile e pertanto tutelabile in sede giurisdizionale in ogni tempo.
-Tutti gli altri ricorrenti, ai fini del riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, hanno presentato apposita istanza al Consolato Generale d'Italia competente per territorio. Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi effettuati, i ricorrenti non sono riusciti ad ottenere un appuntamento, a causa dell'elevatissimo numero di richieste e dell'oggettiva saturazione del sistema di prenotazione
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del
Dott. Giovanni Calasso 4
cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Persona_4
(o , o ), nato in Italia, a [...] il Persona_5 Persona_6
12.12.1859, prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio). Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata per i sig.ri , , Parte_9 Controparte_6 Parte_5
, , Parte_4 Controparte_12 Parte_11 Parte_6
TA IQ Pereira de Melo, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i Controparte_13 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano (o Persona_4 [...]
, o ), nato a [...] il [...]. Per_5 Persona_6
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di
Dott. Giovanni Calasso 5
riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Con riferimento alla posizione dei sig.ri , , CP_1 Controparte_3
sono Parte_2 Parte_3 Parte_1 discendenti del sig. , nato a [...], il [...], che Persona_4 ha trasmesso la cittadinanza al figlio che, a sua volta, l'ha trasmessa alla Controparte_14 figlia , nata il [...], in Brasile, che contraendo matrimonio, nell'anno Persona_10
1945, con il sig. , cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948 (per Per_11 detta linea di discendenza) non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino alla odierna ricorrente. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
Dott. Giovanni Calasso 6
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_13 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_13 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_13 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_13 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 09.12.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 7
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15822 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12 TA IQ EI de LO
13 Controparte_12
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_13
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Dott. Giovanni Calasso 1
I. Con ricorso depositato in data 02.11.2023
1. , nato il [...] a [...] - PR (BRASILE), nazionalità CP_1 brasiliana, C.F. , in proprio e quale titolare della responsabilità C.F._1 genitoriale, in via esclusiva, sul proprio figlio minore:
2. , nato il [...] a [...] – PR (BRASILE), nazionalità Parte_1 brasiliana, C.F. , entrambi residenti in [...]– PR C.F._2 (BRASILE), Rua Visconde do Rio Branco n. 2871, Centro, CEP 85810-180;
3. , nato il [...] a [...] – PR (BRASILE), Controparte_3 nazionalità brasiliana, C.F. , in proprio e quale titolare della C.F._3 responsabilità genitoriale, congiuntamente con l'altro genitore
[...]
, nata il [...] a [...]ão – PR (BRASILE), sui Persona_1 propri figli minori:
4. , nato il [...] a [...] – PR (BRASILE), Parte_2 nazionalità brasiliana, C.F. e C.F._4
5. , nata il [...] a [...] – PR (BRASILE), Parte_3 nazionalità brasiliana, C.F. , tutti residenti in [...]– PR C.F._5 (BRASILE), Rua Rodrigues Alves n. 1533, Parque São Paulo, CEP 85803-690;
6. , nata il [...] a [...] – PR (BRASILE), Controparte_6 nazionalità brasiliana, C.F. , in proprio e quale titolare della C.F._6 responsabilità genitoriale, congiuntamente con l'altro genitore Persona_2
nato il [...] a [...] – SP (BRASILE), sui propri
[...] figli gemelli minori:
7. nato il [...] a [...] – SP (BRASILE), nazionalità Parte_4 brasiliana, C.F. e C.F._7
8. nato il [...] a [...] – SP (BRASILE), nazionalità Parte_5 brasiliana, C.F. , residenti in [...]– SP (BRASILE), Rua C.F._8 Araguaia n. 208 – TP A, App.to 11, VL Almeida, CEP 13330-660;
9. , nato il [...] a [...] – PR (BRASILE), Controparte_9 nazionalità brasiliana, C.F. , in proprio e quale titolare della C.F._9 responsabilità genitoriale, congiuntamente con l'altro genitore Persona_3
, nata il [...] a [...] – SP (BRASILE), sulla propria figlia
[...] minore:
10. , nata il [...] a [...] – SP (BRASILE), Parte_6 nazionalità brasiliana, C.F. residenti in [...]– SP C.F._10 (BRASILE), Rua Antonio Benedetti n. 25, Jardim Esplanada II, CEP;
C.F._11
11. , nato il [...] a [...] – SP (BRASILE), Controparte_11 nazionalità brasiliana, C.F. , residente in [...]– SP C.F._12 (BRASILE), Rua Antonio Benedetti n. 25, Jardim Esplanada II, CEP 13345-753;
12. TA IQ EI de LO, nato il [...] a [...] – SP (BRASILE), nazionalità brasiliana, C.F. e residente in C.F._13 Indaiatuba – SP (BRASILE), Rua Odilon Vianna Cazes n. 231, Jardim do Valle II, CEP 13345-753;
13. , nata il [...] a [...] – MS (BRASILE), Controparte_12 nazionalità brasiliana, C.F. e residente in [...]– MS C.F._14 (BRASILE), Rua Eraldo R. da Silva n. 592, Centro, CEP 79790-000;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_13 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dalla nascita dei ricorrenti e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e Controparte_13
Dott. Giovanni Calasso 2
comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, oltre a rimborso forfettario 15%, IVA e CPAse dovute.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. (o , o Persona_4 Persona_5
), nato a [...] il [...], figlio di Persona_6 Persona_7
e di , il quale contraeva matrimonio, nel Comune di Vedelago (TV), il Parte_7
20.12.1886, con . Successivamente emigrava in Brasile, ove decedeva il Persona_8
15.04.1930, senza mai rinunciare alla cittadinanz italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dal predetto matrimonio nasceva in Brasile:
• il 10.06.1896, , il quale contraeva matrimonio con Controparte_14 Persona_9 nel 1922, dalla cui unione nasceva:
➢ in data 26.01.1928, , che contraeva matrimonio con Persona_10 Per_11
, nell'anno 1945, dalla cui unione nascevano:
[...]
✓ in data 09.05.1947, , il quale si sposava Parte_8 con , nell'anno 1968 e dalla loro unione Persona_12 nasceva:
❖ in data 12.07.1969, , odierno ricorrente, il CP_1 quale contraeva matrimonio con Controparte_15
(dalla quale successivamente divorziava), nell'anno
[...]
1987, dalla cui unione nasceva:
▪ il 28.01.1988, Controparte_3 odierno ricorrente, il quale si sposava con
[...]
, nell'anno 2015, dalla Persona_1 cui unione nascevano:
in data 17.11.2017, Parte_2
, odierno ricorrente;
[...]
in data 14.09.2019, , Parte_3 odierna ricorrente;
CP_ Dall'unione di con CP_3 Persona_13 nasceva:
▪ in data 01.12.2009, odierno Parte_1 ricorrente;
✓ in data 29.10.1961, , odierno ricorrente, il Parte_9 quale contraeva matrimonio con (dalla quale Persona_14 successivamente divorziava), nell'anno 1981, dalla cui unione nasceva:
❖ in data 18.04.1982, odierna Controparte_6 ricorrente, che contraeva matrimonio con Persona_2
nell'anno 2011, dalla cui unione nascevano:
[...]
▪ in data 08.11.2017, i figli gemelli, e Parte_5
odierni ricorrenti;
Parte_4
Dott. Giovanni Calasso 3
Dall'unione di con Parte_9 Parte_10 nasceva:
[...]
❖ il 06.07.1989, , odierna ricorrente;
Controparte_12
Dall'unione di con Parte_9 Persona_15
nascevano:
[...]
❖ il 13.02.2004, , odierno ricorrente;
Parte_11
❖ il 10.05.2009, , odierna ricorrente;
Parte_6
✓ in data 09.05.1965, il quale contraeva Parte_12 matrimonio con , nell'anno 1991, Persona_16 dalla cui unione nasceva:
❖ il 23.11.1993, TA IQ Pereira de Melo, odierno ricorrente;
-Con specifico riferimento alla situazione dei sig.ri , CP_1 Controparte_3
, , , , la l. n. 555 del
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_1 1912, vigente al momento della nascita della sig.ra (1944), non Persona_17 prevedeva la trasmissibilità iure sanguinis ai discendenti della cittadinanza italiana per linea materna e che, pertanto la richiesta veniva formula in forza della la sentenza n. 30/1983 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina;
− da ultimo, la sentenza n. 4466/2009 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione aveva riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione italiana, il diritto di cittadinanza costituiva uno status permanente ed imprescrittibile e pertanto tutelabile in sede giurisdizionale in ogni tempo.
-Tutti gli altri ricorrenti, ai fini del riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, hanno presentato apposita istanza al Consolato Generale d'Italia competente per territorio. Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi effettuati, i ricorrenti non sono riusciti ad ottenere un appuntamento, a causa dell'elevatissimo numero di richieste e dell'oggettiva saturazione del sistema di prenotazione
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del
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cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Persona_4
(o , o ), nato in Italia, a [...] il Persona_5 Persona_6
12.12.1859, prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio). Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata per i sig.ri , , Parte_9 Controparte_6 Parte_5
, , Parte_4 Controparte_12 Parte_11 Parte_6
TA IQ Pereira de Melo, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i Controparte_13 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano (o Persona_4 [...]
, o ), nato a [...] il [...]. Per_5 Persona_6
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di
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riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Con riferimento alla posizione dei sig.ri , , CP_1 Controparte_3
sono Parte_2 Parte_3 Parte_1 discendenti del sig. , nato a [...], il [...], che Persona_4 ha trasmesso la cittadinanza al figlio che, a sua volta, l'ha trasmessa alla Controparte_14 figlia , nata il [...], in Brasile, che contraendo matrimonio, nell'anno Persona_10
1945, con il sig. , cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948 (per Per_11 detta linea di discendenza) non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino alla odierna ricorrente. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
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“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_13 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_13 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_13 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_13 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 09.12.2025.
IL GOP
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