Articolo 6 della Legge 5 marzo 1991, n. 91
Articolo 5Articolo 7
Versione
5 aprile 1991
Art. 6. 1. L' articolo 6 della legge 6 giugno 1986, n. 251 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in carta da bollo, deve essere inoltrata al consiglio del collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede.
2. L'albo degli agrotecnici reca, per ciascun iscritto: cognome e nome; data e luogo di nascita; indirizzo di residenza; codice fiscale; data di conseguimento del diploma e dell'abilitazione professionale; data di iscrizione nell'albo e titolo in base a cui e' avvenuta.
3. L'iscrizione nell'albo di coloro che esercitano attivita' nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, sia di natura pubblica che privata, e' integrata da apposita annotazione a margine contenente le indicazioni del caso. L'albo e' compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione".
Entrata in vigore il 5 aprile 1991
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