Decreto cautelare 1 agosto 2024
Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 31 dicembre 2025
Decreto collegiale 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01499/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00961/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 961 del 2024, proposto da Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Andria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe De Candia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arca Puglia Centrale, non costituita in giudizio
nei confronti
Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione di Impegno civico "Io ci Sono", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa emanazione di misure cautelari, anche inaudita altera parte
1) del provvedimento del 26 luglio 2024, nella parte in cui è stata ordinata la sospensione temporanea del funzionamento dell’impianto a servizio della rete di telefonia mobile di Wind Tre S.p.a. nel Comune di Andria (BAT) – via Scipione l'Africano n. 43 (codice sito BA450);
2) di ogni altro atto ad essa preordinato connesso o consequenziale, ivi inclusa la nota prot. 6867 del 24.07.2024, mai conosciuta né altrimenti comunicata alla Wind Tre, richiamata nel provvedimento sub.1, con la quale si è affermata “la necessità del previo assenso edilizio (provvedimento espresso) anche alla luce del disposto di cui all’art.3 DPR n.380/2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Cellnex Italia S.p.A., dell’Associazione di Impegno civico "Io ci Sono" e del Comune di Andria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il dott. RL Dibello e uditi l'avv. Giuseppe De Candia, per il comune di Andria, e l'avv. Giacomo Sgobba, per la controinteressata;
1.- Con il provvedimento impugnato, il Comune di Andria ha ordinato la sospensione temporanea del funzionamento dell’impianto a servizio della rete di telefonia mobile della Wind Tre s.p.a., ubicato nel medesimo Comune in via Scipione l’Africano, n. 43, “sino all’ottenimento del necessario permesso di costruire stante la necessità del previo assenso edilizio (provvedimento espresso), e comunque non oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21-novies”. preannunciando l’adozione dei provvedimenti consequenziali in caso di decorrenza del termine citato.
2.- La società Wind Tre s.p.a., dopo aver ripercorso l’iter procedimentale che l’aveva condotta ad avviare e ultimare i lavori di realizzazione dell’antenna di telefonia mobile sul presupposto di un titolo autorizzativo formatosi in virtù di silenzio-assenso ex articolo 44 del decreto legislativo n. 259 del 2003, ha chiesto al Tar adito l’annullamento del provvedimento inibitorio deducendo: I. VIOLAZIONE DELL’ART.44 CCE – LA SUFFICIENZA DELL’AUTORIZZAZIONE PREVISTA DALLA DISCIPLINA SPECIALE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE E ATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO – LA NON NECESSITA’, IN AGGIUNTA DEL PERMESSO A COSTRUIRE EX DPR 380/2001. II. VIOLAZIONE DELL’ART.21 QUATER L. 241/1990- DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ASSENZA DI GRAVI RAGIONI A SUPPORTO DELLA SOSPENSIONE – INCOMPETENZA -ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E SVIAMENTO.
3.- Si sono costituiti in giudizio la Cellnex, società cointeressata alla realizzazione dell’impianto di telefonia mobile, e l’Associazione di impegno civico “Io ci sono!”. Quest’ultima ha affidato ad una memoria argomentazioni atte a contrastare la tesi della formazione per silenzio-assenso del titolo autorizzativo in favore della Cellnex, per presunta violazione dell’articolo 44, comma 7 del decreto legislativo n. 259 del 2003. La difesa dell’Associazione ha anche insistito per la necessità, nel caso portato all’attenzione del Giudicante, di un permesso di costruire dal momento che dovrebbero trovare applicazione le disposizioni dettate dal d.lgs. 31/07/2005, n° 177 recante il “Testo unico della radiotelevisione” il cui art. 28, comma 8, (Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi) prevede che “ La titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ”. Non manca di ricordare poi, la cointeressata, che l’articolo 53 dello stesso decreto legislativo prevede che le disposizioni in materia di impianti radiotelevisivi prevalgano su quelle del codice delle comunicazioni elettroniche in virtù del principio di specialità. E, ancora, che l’installazione dell’impianto presenterebbe un’ulteriore criticità consistente nel fatto di essere ubicato in zona ad alta pericolosità idraulica del Comune di Andria, con conseguente violazione dell’articolo 2, comma 7 delle Nta del Piano di assetto idrogeologico.
4.- Si è costituito in giudizio anche il Comune di Andria, il quale ha sostenuto la tesi della necessità di un permesso di costruire tenuto conto delle dimensioni considerevoli dell’impianto e del suo impatto sul versante squisitamente urbanistico ed edilizio.
5.- Le parti hanno depositato ulteriori memorie di precisazione delle conclusioni.
6.- La controversia è stata posta in decisione all’udienza pubblica dell’8 luglio 2025.
7.- Il ricorso è fondato, in primo luogo, avuto riguardo alla dedotta violazione dell’articolo 44, comma 10 del decreto legislativo n. 259 del 2003.
8.- La disciplina di cui al decreto legislativo n.259/2003 ha infatti carattere speciale e prevalente rispetto a quella generale di cui al d.P.R. n. 380/2001, con la conseguenza che l’installazione di infrastrutture di comunicazione è soggetta al rilascio di un unico titolo abilitativo, adottato all’esito di un unico procedimento autorizzatorio, nel quale confluiscono anche le valutazioni di natura urbanistica ed edilizia. (cfr. TAR Campania - Salerno, Sez. I, 11 aprile 2022, n. 957, TAR Campania – Salerno, Sez. I, 27 febbraio 2023, n. 449).
9.- Nella prospettiva di una semplificazione procedimentale l’articolo 44, comma 10 del citato decreto legislativo, rubricato “(Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici) stabilisce che “ Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi”. Nel caso in esame, la ricorrente società ha presentato l’istanza di autorizzazione all’installazione dell’antenna in data 4 marzo 2022 e, nel silenzio dell’Amministrazione comunale andriese prolungatosi per oltre sessanta giorni, ha poi protocollato la comunicazione di inizio dei lavori in data 18 maggio 2022 sul presupposto secondo cui “ sono maturati i termini per la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’ex art. 87 comma 9 del D.Lgs. n. 259/2003 e pertanto l’autorizzazione di cui trattasi deve intendersi accolta per silentium”. (doc. 10 della produzione della ricorrente).
9.1.- Tanto in linea con un recente precedente giurisprudenziale con il quale il Consiglio di Stato ha chiarito che “ Il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici disciplinato dall'art. 44 del D.Lgs. n. 259 del 2003 costituisce un iter unico che include anche le valutazioni edilizie senza necessità di attivare un secondo procedimento autonomo. Il sistema del silenzio-assenso, previsto da tale articolo, rappresenta una procedura speciale che esclude l'applicazione della normativa generale del D.P.R. n. 380 del 2001, semplificando il rilascio delle autorizzazioni necessarie. ” (sentenza pronunciata dalla Sez. VI, il 06/06/2025, n. 4926).
9.2.- Risulta quindi confermata, per un verso, la necessità di una semplificazione procedimentale amministrativa in sede di rilascio del titolo autorizzativo che si realizza attraverso lo strumento del silenzio assenso; per altro verso, l’unicità del procedimento che assorbe al suo interno anche valutazioni di tipo edilizio concernenti l’impatto dell’impianto da installare sul territorio e la conseguente necessità per il richiedente di conseguire un titolo edilizio ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001.
9.3. Appare dunque smentita la tesi sostenuta sia dalla difesa del Comune di Andria sia dalla controinteressata associazione di impegno civico del necessario rilascio di un permesso di costruire in ragione della ribadita specialità del procedimento disciplinato dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
9.4.- Né può trovare ingresso l’argomentazione secondo la quale dovrebbe trovare applicazione nel caso in esame la diversa disciplina di cui al d.lgs. 31/07/2005, n° 177 recante il “Testo unico della radiotelevisione” il cui art. 28, comma 8, (Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi) prevede che “ La titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica”.
9.5.- Non è un caso, ad avviso del Collegio, che la norma richiamata sia operativa a patto di essere compatibile con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica proprio per la necessità di un coordinamento tra regolamentazioni che possono entrare in conflitto tra di loro. La clausola di compatibilità garantisce, pertanto, la prevalenza della disciplina recata dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Ne discende la piena operativa del meccanismo del silenzio assenso senza alcuna necessità di un titolo edilizio.
9.5.1. – E’ d’altronde smentita anche la tesi sostenuta dalla difesa dell’associazione di impegno civico costituitasi in giudizio secondo la quale mancherebbe nella specie sia il parere radioprotezionistico da parte dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, sia il parere dell’Autorità di bacino per i profili relativi all’impatto idraulico dell’opera da installare. Risulta, infatti, che entrambi i richiamati apporti consultivi sono stati rilasciati con esito favorevole all’installazione dell’antenna a sostegno della stazione radio base della ricorrente. L’Autorità di bacino distrettuale dell’Appenino ha rilasciato, in data 31 maggio 2022, parere di conformità dell’impianto al Piano di assetto idrogeologico, ancorchè con prescrizioni; l’Arpa Puglia ha, dal canto suo, ha espresso parere tecnico preventivo favorevole il 22 agosto 2022 nei seguenti termini “ eseguita una modellizzazione dei campi elettromagnetici alla luce delle caratteristiche tecniche di impianto dichiarate dal Gestore nella propria istanza, utilizzando per la tecnologia SG con antenne mMIMO una metodologia indicata nella suddetta Delibera, delle caratteristiche tecniche degli altri impianti per i quali questa Agenzia ha già espresso parere favorevole e non ancora attivati e di quelli già attivi nell’area di interesse, dei valori di fondo misurati e dei siti aventi valenza radio protezionistica individuati; vagliata la rispondenza dell’impianto al rispetto dei limiti e del valore di attenzione di cui al D.P.C.M. 8luglio2003 e ss.mm.ii.; si ritiene che l’installazione che il Gestore intende realizzare sia compatibile con i limiti di legge attualmente vigenti anche in relazione agli altri impianti radio emittenti presenti sul territorio e/o in fase di realizzazione. Pertanto, questa Agenzia esprime parere tecnico preventivo positivo”
9.6. - In conclusione, come più volte rilevato dalla giurisprudenza, l’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, nel disciplinare il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia mobile, prevede un procedimento autorizzatorio tendenzialmente unico, capace di assorbire ogni giudizio di conformità urbanistica, assolvendo anche alle funzioni del relativo titolo abilitativo edilizio, il tutto al fine di evitare ogni aggravio procedimentale, laddove tale norma è stata dettata proprio per dare sostanza a esigenze di celerità e conseguente riduzione dei termini per l’autorizzazione all’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, nell’interesse pubblico generale allo sviluppo delle stesse (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 30 marzo 2021, n. 203).
9.7. - Il provvedimento impugnato si fonda quindi su di una motivazione palesemente illegittima dal momento che il Comune resistente, assumendo la decisione di sospendere il funzionamento dell’impianto assentito per silenzio assenso, ha erroneamente ritenuto che la richiedente dovesse munirsi di un permesso di costruire e ha inibito il funzionamento dell’impianto della richiedente ignorando l’intervenuto perfezionamento della fattispecie di cui all’articolo 44, comma 10 del decreto legislativo n. 259 del 2003.
10.- Il ricorso è conclusivamente accolto con conseguente annullamento della impugnata sospensione del funzionamento dell’impianto.
11.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Andria al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva misura di € 2.500,00, oltre alla refusione del contributo unificato e agli accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI GI, Presidente
RL Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL Dibello | RI GI |
IL SEGRETARIO