TAR Bari, sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 1499
TAR
Decreto cautelare 1 agosto 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
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TAR
Sentenza 31 dicembre 2025
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Decreto collegiale 26 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 44 del D.Lgs. 259/2003 - Sufficienza dell'autorizzazione speciale per la realizzazione e attivazione dell'impianto, non necessità del permesso di costruire

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la doglianza, confermando la natura speciale e prevalente del D.Lgs. 259/2003 rispetto al D.P.R. 380/2001. Ha evidenziato che l'art. 44, comma 10, prevede il silenzio-assenso dopo 60 giorni dalla presentazione dell'istanza e che tale procedimento unico include le valutazioni edilizie. Ha inoltre escluso l'applicabilità della disciplina del Testo Unico della radiotelevisione per la clausola di compatibilità con la normativa sulle comunicazioni elettroniche. Ha infine accertato che i pareri radioprotezionistico e dell'Autorità di bacino erano stati rilasciati favorevolmente.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 21-quater L. 241/1990 - Difetto di motivazione, assenza di gravi ragioni a supporto della sospensione, incompetenza, eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento

    Sebbene non esplicitamente trattato in modo separato, il vizio di motivazione è implicitamente accolto dal momento che il Tribunale ha ritenuto illegittima la motivazione posta a fondamento della sospensione, basata sulla erronea interpretazione della normativa edilizia.

  • Accolto
    Atto presupposto illegittimo

    L'annullamento del provvedimento principale di sospensione comporta, per derivazione, l'annullamento degli atti presupposti e consequenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 1499
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 1499
    Data del deposito : 31 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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