CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORICCHIO MICHELE, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
PARISI DOMENICO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 980/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grottaminarda - Piazza Municipio 83035 Grottaminarda AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6639/2025 IMU 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato, il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe emesso dalla Gamma Tributi S.r.l., quale concessionaria del servizio di riscossione ed accertamento dei tributi per il Comune di Grottaminarda (AV), e notificato in data 23.06.25, contenente contestazione di omesso pagamento dell'IMU per l'annualità 2023 per gli immobili dettaglitaamente indicati nell'atto impugnato;
per alcuni di tali beni (indicati a pag. 2 del ricorso) il ricorrente era comproprietario, unitamente a NO (bene sito alla Indirizzo_1) ed ad altri n. 20 eredi (beni alla Indirizzo_2 ed alla Indirizzo_1) oggetto di un giudizio divisione ereditaria innanzi al Tribunale di Avellino (r.g. n. 2098/22), a seguito di successione nell'ereditè della madre, deceduta in data 18.2.2020.
Il ricorrente, dopo aver premesso che le unità immobiliari oggetto del giudizio di divisione ereditaria erano inagibili ed inabitabili come rissultava dalla documentazione allegata al ricorso (documentazione fotografica e CTU espletata nel giudizio di divisione ereditaria) deduceva la nullità/illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) illegittima mancata applicazione dell'esenzione dall'IMU per gli immobili inagibili come stabilito dall'art. 14 del Regolamento IMu del Comune di Grottaminarda;
-2) nullità/inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento, in quanto intestato (come l'F24 allegato) e notificato al domicilio fiscale della defunta madre (deceduta da ben 5 anni) e non intestato ed indirizzato al ricorrente, che pure con nota inviata a mezzo pec in data 4.3.2025 aveva comunicato i nominativi ed i domicili fiscali dei coeredi;
-3) violazione dell'art. 15 del Reg. IMU ed illegittimo calcolo dell'IMU sulla rendita catastale, piuttosto che sul valore dell'area edificabile, nonostante il fatto che i beni avevano gravi danni strutturali e fossero inagibili.
La società resistente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione relativa all'inesistenza e/o nullità dell'atto impugnato in quanto notificato al domicilio fiscale della madre del ricorrente ed a quest'ultima intestato.
Infatti, da un attento esame della documentazione versata in atti emerge chiaramente che l'atto impugnato
è intestato al ricorrente, quale erede, e non alla madre oramai deceduta.
Poi, la circostanza che l'F24 precompilato sia intestato alla madre costrituisce una mera irregolarità, non idonea ad inficiare la validità dell'atto e/o della notifica.
Del resto, la tempestiva proposizione del ricorso ha sanato eventuali irregolarità e/o nullità della notifica per effetto del principio di cui all'art. 156 c.p.c. del c.d. raggiungimento dello scopo con piena conoscenza dell'atto impugnato.
Parimenti priva di pregio è la doglianza relativa alla sussistenza del diritto all'esenzione dall'imposta ai sensi degli artt. 14 e 15 del Reg. IMu del Comune resistente.
Al riguardo, il ricorrente non ha documentato di aver adempiuto all'obbligo dichiarativo. Solo, infatti, con la proposizione della dichiarazione relativa al diritto all'esenzione e/o riduzione dell'imposta (da presentarsi entro la data del 30 giugno successivo all'annualità oggetto di accertamento) è possibile l'attivazione dei poteri di controllo dell'Ente impositore ed il riconoscimento del beneficio fiscale invocato.
L'art.17 del Reg. IMU prevede l'abbattimento al 50% della base imponibile per “i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta”. Il regolamento prevede inoltre che ai fini del godimento della richiamata riduzione della base imponibile, “l'inagibilità o inabitabilità
è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato”
In punto di diritto, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità afferma con orientamento condivisibile e consolidato come il godimento dei benefici fiscali in esame è subordinato alla tempestiva proposizione della relativa dichiarazione in un termine decadenziale (cfr. Corte di Cassazione n. 14721/2024; Cass. n.
37385/2022).
Non è fondata l'eccezione relativa all'erronea determinazione della quota di comproprietà, atteso che le allegazioni contenute nel ricorso non sono state in alcun modo provate in giudizio.
Va segnalato che la Gamma Tributi ha femamente contestato quanto masserito nel ricorso, sottolineando di aver correttamente indicato la quota di comproprietà dei beni siti in IIndirizzo_2 ed in Indirizzo_1 (indicata nell'atto impugnato nella quota di possesso pari al 12,90%).
Infine, non risulta in alcun modo documentato che con sentenza definitiva la CGT abbia disposto, per pregresse annualità d'imposta, l'abbattimento dell'imposta dovuta, in misura pari al 30% del valore dei beni, per i terreni indicati a pag. 7 del ricorso.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Sussistono gravi motivi, connessi alla peculiarità in fatto della fattispecie esaminata, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORICCHIO MICHELE, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
PARISI DOMENICO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 980/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grottaminarda - Piazza Municipio 83035 Grottaminarda AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6639/2025 IMU 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato, il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe emesso dalla Gamma Tributi S.r.l., quale concessionaria del servizio di riscossione ed accertamento dei tributi per il Comune di Grottaminarda (AV), e notificato in data 23.06.25, contenente contestazione di omesso pagamento dell'IMU per l'annualità 2023 per gli immobili dettaglitaamente indicati nell'atto impugnato;
per alcuni di tali beni (indicati a pag. 2 del ricorso) il ricorrente era comproprietario, unitamente a NO (bene sito alla Indirizzo_1) ed ad altri n. 20 eredi (beni alla Indirizzo_2 ed alla Indirizzo_1) oggetto di un giudizio divisione ereditaria innanzi al Tribunale di Avellino (r.g. n. 2098/22), a seguito di successione nell'ereditè della madre, deceduta in data 18.2.2020.
Il ricorrente, dopo aver premesso che le unità immobiliari oggetto del giudizio di divisione ereditaria erano inagibili ed inabitabili come rissultava dalla documentazione allegata al ricorso (documentazione fotografica e CTU espletata nel giudizio di divisione ereditaria) deduceva la nullità/illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) illegittima mancata applicazione dell'esenzione dall'IMU per gli immobili inagibili come stabilito dall'art. 14 del Regolamento IMu del Comune di Grottaminarda;
-2) nullità/inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento, in quanto intestato (come l'F24 allegato) e notificato al domicilio fiscale della defunta madre (deceduta da ben 5 anni) e non intestato ed indirizzato al ricorrente, che pure con nota inviata a mezzo pec in data 4.3.2025 aveva comunicato i nominativi ed i domicili fiscali dei coeredi;
-3) violazione dell'art. 15 del Reg. IMU ed illegittimo calcolo dell'IMU sulla rendita catastale, piuttosto che sul valore dell'area edificabile, nonostante il fatto che i beni avevano gravi danni strutturali e fossero inagibili.
La società resistente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione relativa all'inesistenza e/o nullità dell'atto impugnato in quanto notificato al domicilio fiscale della madre del ricorrente ed a quest'ultima intestato.
Infatti, da un attento esame della documentazione versata in atti emerge chiaramente che l'atto impugnato
è intestato al ricorrente, quale erede, e non alla madre oramai deceduta.
Poi, la circostanza che l'F24 precompilato sia intestato alla madre costrituisce una mera irregolarità, non idonea ad inficiare la validità dell'atto e/o della notifica.
Del resto, la tempestiva proposizione del ricorso ha sanato eventuali irregolarità e/o nullità della notifica per effetto del principio di cui all'art. 156 c.p.c. del c.d. raggiungimento dello scopo con piena conoscenza dell'atto impugnato.
Parimenti priva di pregio è la doglianza relativa alla sussistenza del diritto all'esenzione dall'imposta ai sensi degli artt. 14 e 15 del Reg. IMu del Comune resistente.
Al riguardo, il ricorrente non ha documentato di aver adempiuto all'obbligo dichiarativo. Solo, infatti, con la proposizione della dichiarazione relativa al diritto all'esenzione e/o riduzione dell'imposta (da presentarsi entro la data del 30 giugno successivo all'annualità oggetto di accertamento) è possibile l'attivazione dei poteri di controllo dell'Ente impositore ed il riconoscimento del beneficio fiscale invocato.
L'art.17 del Reg. IMU prevede l'abbattimento al 50% della base imponibile per “i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta”. Il regolamento prevede inoltre che ai fini del godimento della richiamata riduzione della base imponibile, “l'inagibilità o inabitabilità
è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato”
In punto di diritto, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità afferma con orientamento condivisibile e consolidato come il godimento dei benefici fiscali in esame è subordinato alla tempestiva proposizione della relativa dichiarazione in un termine decadenziale (cfr. Corte di Cassazione n. 14721/2024; Cass. n.
37385/2022).
Non è fondata l'eccezione relativa all'erronea determinazione della quota di comproprietà, atteso che le allegazioni contenute nel ricorso non sono state in alcun modo provate in giudizio.
Va segnalato che la Gamma Tributi ha femamente contestato quanto masserito nel ricorso, sottolineando di aver correttamente indicato la quota di comproprietà dei beni siti in IIndirizzo_2 ed in Indirizzo_1 (indicata nell'atto impugnato nella quota di possesso pari al 12,90%).
Infine, non risulta in alcun modo documentato che con sentenza definitiva la CGT abbia disposto, per pregresse annualità d'imposta, l'abbattimento dell'imposta dovuta, in misura pari al 30% del valore dei beni, per i terreni indicati a pag. 7 del ricorso.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Sussistono gravi motivi, connessi alla peculiarità in fatto della fattispecie esaminata, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.