Art. 2. Contenuto della prova attitudinale 1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4 , e 23, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ha luogo almeno due volte l'anno con un intervallo di almeno sei mesi, presso il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari, fermo quanto previsto dagli articoli 22, comma 8-ter , e 23, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 . L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola in una prova scritta o pratica e in una prova orale, ovvero in una sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento adottato dall'autorita' competente ai sensi dell' articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 .
2. Nella prima riunione di ciascun anno la commissione di cui all'articolo 3 stabilisce i giorni in cui hanno inizio le sessioni di esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.
3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1 che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente decreto, che ne forma parte integrante, secondo quanto previsto dall' articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 .
4. La prova scritta, che ha luogo in una o piu' giornate consecutive e della durata massima ciascuna di sette ore, consiste nello svolgimento di due elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1.
5. L'eventuale prova pratica, della durata massima di sei ore, consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attivita' professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1.
6. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1, sull'ordinamento e la deontologia professionale e puo' vertere sugli elaborati scritti del candidato.
7. Il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A che e' trasmesso ai candidati, mediante posta elettronica certificata, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della prova.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 :
«Art. 16 (Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento). - 1. - 5. (Omissis).
6. Sul riconoscimento provvede l'autorita' competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il provvedimento e' pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente.
Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine e' di quattro mesi.
7. - 10. (Omissis).».
- Per il testo degli articoli 11, 22 e 23 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , vedi nelle note alle premesse.
2. Nella prima riunione di ciascun anno la commissione di cui all'articolo 3 stabilisce i giorni in cui hanno inizio le sessioni di esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.
3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1 che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente decreto, che ne forma parte integrante, secondo quanto previsto dall' articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 .
4. La prova scritta, che ha luogo in una o piu' giornate consecutive e della durata massima ciascuna di sette ore, consiste nello svolgimento di due elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1.
5. L'eventuale prova pratica, della durata massima di sei ore, consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attivita' professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1.
6. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1, sull'ordinamento e la deontologia professionale e puo' vertere sugli elaborati scritti del candidato.
7. Il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A che e' trasmesso ai candidati, mediante posta elettronica certificata, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della prova.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 :
«Art. 16 (Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento). - 1. - 5. (Omissis).
6. Sul riconoscimento provvede l'autorita' competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il provvedimento e' pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente.
Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine e' di quattro mesi.
7. - 10. (Omissis).».
- Per il testo degli articoli 11, 22 e 23 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , vedi nelle note alle premesse.