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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/12/2025, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. RI CA TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, gop avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al R.G. N. 4332/2021 ed avente ad oggetto: Usucapione
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppina Vernotti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in S. Maria C. V. (CE) alla via Antonio Cardarelli, n° 14;
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., dott. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato materialmente
[...] unito all'atto di comparsa di costituzione e di risposta, dall'avv. Nicola Fiorillo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Santa Maria Capua Vetere (CE),
Via Santella-Parco delle Acacie,
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Le parti, all'udienza del 24.09.2025, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste e delle istanze formulate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo, ove necessario, al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , premesso di essere Parte_1
1 proprietario dell'appartamento sito in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via Italia (Coop.
Giustizia), identificato in N.C.E.U Foglio 2, p.lla 455, sub. 10 e del di pertinenza CP_3 al piano interrato, individuato in N.C.E.U. Foglio 2, p.lla 455, sub. 56, piano S1, interno 3, in virtù di atto di assegnazione a socio di Cooperativa, per Notar del Persona_1
18.04.1994, di essergli state consegnate, fin dal rogito, le chiavi del box-auto distinto in
N.C.E.U. al foglio 2, p.lla 445, sub. 38, anziché sub. 56, intestato catastalmente a
[...]
, di aver posseduto il suddetto locale di autorimessa in maniera pubblica, pacifica CP_1 ed ininterrotta, da oltre venti anni, locandolo anche, nel corso degli anni, a terzi, citava in giudizio , per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e Controparte_1 dichiarare visto l'art. 1158 c.c., l'attore sig. , nato a [...] C.V. Parte_2
(CE) il 24.11.1956 ), ed ivi residente a[...]
n°14, proprietario per intervenuto usucapione del Box auto sito in S. Maria C.V. (CE) e distinto al N.C.E.U. del Comune di S. Maria C.V.al foglio 2, p.lla 455, sub. 38, piano S1, interno 21, in virtù di possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni;
b) ordinare al competente al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari competente di procedere alla conseguente trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 c.c; c) il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa in caso di opposizione”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva, a mezzo dell'avvocato Nicola Fiorillo,
[...]
, il quale, in via principale, instava per il rigetto della domanda attorea, in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto, per mancanza dell'animus possidendi, trattandosi di una mera detenzione, e spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo il rilascio del box-auto di sua proprietà, nonché la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, derivante dall'indisponibilità del cespite a far data dal 24.03.2010, da accertarsi in corso di causa, procedendosi eventualmente con valutazione equitativa, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Preso atto dell'esito negativo con il quale si concludeva il tentativo di mediazione esperito in data 05.02.2021, all'udienza del 07.07.2021 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Espletata l'istruttoria, con la prova per testi, la scrivente, subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, riservava la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge.
* * *
La domanda attorea, nel merito, è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito esposte.
L'istanza proposta dall'attore, innanzitutto, deve qualificarsi, come un'azione di mero
2 accertamento dell'usucapione, costituente quest'ultima una modalità di acquisto del diritto di proprietà a titolo originario.
L'istituto dell'usucapione trova fondamento in un'esigenza di ordine generale, in quanto mira ad eliminare situazioni di incertezza circa l'appartenenza di un bene tutte le volte in cui si configura una situazione di mero fatto, il possesso, consolidatasi nel tempo in uno status giuridico definitivo, certo e stabile e, dunque, opponibile nei confronti dei terzi.
L'usucapione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1158 c.c. e 1163 c.c., nasce ex novo con il decorso per venti anni di un possesso continuato, pacifico, ininterrotto e manifesto del bene stesso, non necessariamente in buona fede, purché in assenza di violenza o clandestinità. Si tratta di presupposti autonomi, in quanto collocati fuori dalla sfera giuridica dispositiva dei contraenti, non potendo essi essere oggetto di accordo tra le parti.
Il possesso, alla luce della disposizione di cui all'art. 1140 c.c., deve essere inteso come “il potere sulla cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà
o di altro diritto reale”, per cui colui che agisce in giudizio è tenuto a provare la sussistenza del cd. corpus possessionis (componente oggettiva/materiale) e del cd. animus possidendi
(componente soggettiva). Il corpus possessionis, in particolare, rappresenta il potere di fatto del soggetto sulla cosa, nel senso che l'attore deve provare di essersi atteggiato a proprietario del bene. L'animus possidendi – da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis –, invece, deve essere inteso come l'esplicazione della volontà di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale, con l'intento, quindi, di riservarne a sé, in via esclusiva, il godimento o la disposizione della cosa, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto. Non è sufficiente, pertanto, la prova della mera detenzione, intesa come materiale disponibilità del bene con il riconoscimento dell'altrui signoria, essendo, invece, necessario che l'atteggiamento psicologico del soggetto sia caratterizzato dall'animus rem sibi habendi, ossia dall'intenzione di esercitare la signoria che è propria del proprietario o del titolare del diritto reale (Cass., 26 aprile 2002, n. 6079).
Nella fattispecie de qua, l'attore ha adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante, avendo dimostrato di aver esercitato, nel corso degli anni, un possesso uti dominus, avente le stesse caratteristiche del diritto di proprietà, sul box-auto oggetto della controversia.
In particolare, il ha fornito piena e valida prova della sussistenza del corpus Parte_1 possessionis, in quanto, all'esito dell'istruttoria è emerso che, dal 1994 (anno in cui è stato immesso nel possesso del locale-autorimessa) ad oggi, egli risulta essere l'unico a gestire le chiavi del box-auto, il cui impianto elettrico risulta collegato al contatore intestato all'attore,
3 nonché ad occuparsi della manutenzione dello stesso. La sussistenza del potere di fatto che il gode sull'immobile emerge anche dalle dichiarazioni rese dalla teste Parte_1
escussa, in data 16.01.2025, in qualità di conduttrice dell'immobile di Testimone_1 proprietà dell'attore, la quale nel riferire testuali parole: “[…] quando sono andata ad abitare non sapendo quale era il box del , mi è stato indicato da alcuni condomini” Parte_1 ha evidenziato come l'attore si è da sempre atteggiato a proprietario del locale anche nei confronti dei soggetti terzi. Ciò trova riscontro nella testimonianza resa da , Testimone_2 altro locatario del suddetto immobile, escusso in data 10.04.2025, il quale dichiarava: “[…] con la consegna dell'appartamento mi furono consegnate anche le chiavi del garage da me utilizzato senza dover chiedere permesso ad alcuno. […] nel periodo da me utilizzato non ho avuto alcuna contestazione da nessuno”.
Il possesso esercitato dal risulta integrato non solo sul piano oggettivo, ma anche Parte_1 su quello soggettivo e temporale, rilevandosi con chiarezza, dalla documentazione in atti e dalle prove testimoniali, l'intenzione dello stesso di esercitare sull'immobile la signoria tipica della proprietà.
L'attore, infatti, non solo si è atteggiato a proprietario del box-auto, ma ha anche di fatto esercitato, dal 1994 ad oggi, i poteri di godimento e di disposizione in maniera piena ed esclusiva, locando a terzi il locale come pertinenza del suo immobile.
La teste nel dettaglio, dichiarava: “Sono stata la conduttrice Testimone_1 dell'immobile oggetto di casa di proprietà del sig. dal 1998 fino al 2002 Parte_1
[…] come conduttrice dell'immobile del sig. avevo anche l'uso del detto garage Parte_1
[…] il canone era comprensivo del costo dell'uso del garage […] i canoni li pagavo al sig.
”. La volontà dell'attore di comportarsi come se fosse il titolare del diritto, Parte_1 peraltro, si rileva anche dalla testimonianza di la quale affermava: “sono a Testimone_3 conoscenza dei fatti di causa, perché conduttrice dell'appartamento di proprietà del sig.
dal 2002 al 2005 […] con l'appartamento mi fu locato anche il garages Parte_1
[…] secondo a sx che percorre la corsia di manovra […] con la presa di possesso dell'appartamento mi sono state consegnate anche le chiavi del garage che ho usato in maniera esclusiva, autonoma e pacifica […] il canone di locazione veniva versato nelle mani del sig. ”. Anche , infine, dichiarava testuali parole: “Conosco il Parte_1 Testimone_2 sig. per essere stato il conduttore dell'appartamento di sua proprietà Parte_1 da me abitato dalla fine 2011 […] con la consegna dell'appartamento mi furono consegnate anche le chiavi del garage da me utilizzato senza dover chiedere permesso ad alcuno […] il canone di locazione lo versavo al sig. ”. Parte_1
4 Orbene, alla luce delle prove testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale, appare incontrovertibile il possesso esercitato dal in maniera continuata, pacifica, Parte_1 ininterrotta e manifesta, per più di venti anni, del box-auto oggetto della controversia, risultando chiaramente sussistente l'animus rem sibi habendi, stante il potere materiale da lui esercitato sull'immobile esplicativo della volontà di possedere e non semplicemente di detenere.
Conseguentemente e per le ragioni innanzi esposte , la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, avente ad oggetto la richiesta di rilascio dell'immobile e di risarcimento del danno, deve essere rigettata, non avendo l' fornito valida ed adeguata prova né di CP_1 aver posto in essere atti idonei ad interrompere lo spirare del termine necessario ad usucapire né dell'esistenza del presunto danno da lui subito ai sensi dell'art. 2043 c.c., il quale – alla luce di una consolidata giurisprudenza di legittimità – non può ritenersi sussistente in re ipsa in quanto, altrimenti, si farebbe coincidere il danno risarcibile con la lesione del diritto, con la configurazione di un vero e proprio danno punitivo, che, essendo diretto sia a ristorare la sfera patrimoniale del danneggiato che a sanzionare il responsabile del danno, ai sensi dell'art. 23 Cost., è compatibile con l'ordinamento giuridico italiano solo nel caso di espressa previsione normativa (Cass. Civ., Sez. II, 17.07.2025, n. 19767).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accoglie la domanda di parte attrice e conseguentemente dichiara che Parte_1
(C.F.: ,) ha acquistato per usucapione il diritto di
[...] C.F._1 proprietà per intervenuta usucapione del box auto sito in S. Maria C.V. (CE) e distinto al N.C.E.U. del Comune di S. Maria C.V.al foglio 2, p.lla 455, sub. 38, piano S1, interno
21;
Dispone la trascrizione della presente sentenza con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni responsabilità; rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
Condanna il convenuto , al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1
le spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 2.689,00, di cui €
[...]
2.540,00 per compenso professionale , oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Santa Maria C.V., in data 17/12/2025
5 IL GOP
Avv. Angela Verolla
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