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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 936/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CI SC, Presidente
AL EL, RE
PELLINGRA EL, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2884/2022 depositato il 02/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210069609316000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate - Riscossione al fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 29620210069609316000 per BOLLO AUTO
2015 notificata il 30.6.2022, eccependo la decadenza dal potere di rcossione e la prescrizione della pretesa.
Nessuno dei due resistenti si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Posto che nessuno dei due resistenti si è costituito, è stato ordinato al ricorrente di depositare le notifiche in formato .eml, consideraro che il ricorso si assume essere stato effettuata a mezzo di P.E.C., e che il formato "EML" (e non la mera stampa della stessa in formato "PDF"), è l'unico che consente al giudice di verificare se l'atto depositato sia o meno quello effettivamente notificato alla parte nei cui confronti il ricorso
è stato proposto e se sussista dunque, in ipotesi, la specifica causa di inammissibilità prevista dall'art. 22, comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992, valevole anche per la costituzione con madalità telematica.
Il ricorrente ha depositato la notifica solo per uno dei resistenti, assumendo di avere deciso di non notificare il ricorso anche all'altro resistente, nonostante l'espressa vocatio in giudizio.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile considerato che la parte non ha comprovato di avere correttamente effettuato la notifica per entrambi i resistenti dallo stesso evocati in giudizio.
Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso,
spese a carico di chi le ha anticipate.
Palermo, 16.12.2025
La giudice rel.
Daniela Galazzi Il Presidente
CE CI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CI SC, Presidente
AL EL, RE
PELLINGRA EL, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2884/2022 depositato il 02/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210069609316000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate - Riscossione al fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 29620210069609316000 per BOLLO AUTO
2015 notificata il 30.6.2022, eccependo la decadenza dal potere di rcossione e la prescrizione della pretesa.
Nessuno dei due resistenti si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Posto che nessuno dei due resistenti si è costituito, è stato ordinato al ricorrente di depositare le notifiche in formato .eml, consideraro che il ricorso si assume essere stato effettuata a mezzo di P.E.C., e che il formato "EML" (e non la mera stampa della stessa in formato "PDF"), è l'unico che consente al giudice di verificare se l'atto depositato sia o meno quello effettivamente notificato alla parte nei cui confronti il ricorso
è stato proposto e se sussista dunque, in ipotesi, la specifica causa di inammissibilità prevista dall'art. 22, comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992, valevole anche per la costituzione con madalità telematica.
Il ricorrente ha depositato la notifica solo per uno dei resistenti, assumendo di avere deciso di non notificare il ricorso anche all'altro resistente, nonostante l'espressa vocatio in giudizio.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile considerato che la parte non ha comprovato di avere correttamente effettuato la notifica per entrambi i resistenti dallo stesso evocati in giudizio.
Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso,
spese a carico di chi le ha anticipate.
Palermo, 16.12.2025
La giudice rel.
Daniela Galazzi Il Presidente
CE CI