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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/10/2025, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 4704/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 14/10/2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to RAZZANO MODESTINO, Parte_1 come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 29/07/2024, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29/08/1994 con parte resistente, esponendo: - che dal matrimonio è nata una figlia, , maggiorenne;
- che con Per_1 sentenza definitiva del 26/04/2024 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- che, in sede di separazione veniva previsto l'obbligo a carico del padre di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni di cui alla separazione.
All'udienza dell'11/02/2025 parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna statuizione accessoria.
All'esito, il giudice delegato dichiarava la contumacia di parte resistente e autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, rinviando in prosieguo per la decisione.
La causa era rimessa alla decisione del Collegio.
Deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale.
Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 18/06/2024, previa comparizione dinanzi al giudice relatore.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
L'atteggiamento processuale di parte resistente, contumace nel presente giudizio, conferma peraltro l'assoluta impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
L'assenza di ulteriori richieste accessorie esime il Tribunale da ulteriori valutazioni.
Tenuto conto dell'oggetto del giudizio e dell'assenza di una vera e propria soccombenza, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 4704/2024, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Maddaloni (Ce) il
29/08/1994 da , nata il [...] in [...] e da Parte_1
, nato il [...] in [...] (atto n. 141, parte Controparte_1 II, S.A, registro atti matrimonio anno 1994);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bellona per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio