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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RD AL VI, Presidente
RI ET, TO
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 392/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1046/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
1 e pubblicata il 28/11/2024
Atti impositivi:
- ATTO REC. CRED n. TL3CRB300277-2023 CREDITI IMPOSTA 2016
- ATTO REC. CRED n. TL3CRB300277-2023 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2016
- ATTO REC. CRED. n. TL3CRB300050-2022 CREDITI IMPOSTA 2017
- ATTO REC. CRED. n. TL3CRB300050-2022 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 799/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1046 del 9.10.2024 la Corte di Giustizia di primo grado di Genova accoglieva, previa loro riunione, i ricorsi proposti da Resistente_1 S.r.l. avverso gli atti di recupero n. TL3CRB300277-2023 – anno 2016 e n. TL3CR5300050-2025 – anno 2016 emessi dall'Agenzia delle Entrate di Genova nonché avverso il diniego dell'istanza in autotutela comunicato il 29.11.2023 con il quale veniva recuperato a tassazione l'importo di Euro 48.140,23 (oltre sanzioni ed interessi), derivante da indebito utilizzo di credito d'imposta in relazione a contratto di accollo del debito stipulato con la Società_1 S.r.l.
Ricorre in appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, per i seguenti motivi:
- Violazione e/o mancanza totale di esame delle difese dell'Ufficio – Difetto di interpretazione e applicazione della normativa.
I Giudici sono incorsi in errore di fatto in quanto l'atto impugnato non è una cartella bensì un “Atto di recupero” derivante da un complesso iter (esame della Dichiarazione dei redditi, segnalazioni D.R. Liguria e Guardia di Finanza, esame dei Bilanci, ecc.).
Inoltre espone come l'oggetto del contendere non sia il contratto di accollo, bensì l'indebito utilizzo in compensazione del credito d'imposta.
Riporta poi le difese già esposte in primo grado.
Così conclude: “Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II grado, di accogliere l'appello dell'Ufficio riformando integralmente la sentenza impugnata.
Con riserva di ulteriormente dedurre e/o produrre.
Con condanna delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituisce la Resistente_1 S.r.l. presentando le proprie controdeduzioni nonché appello incidentale per la correzione di errore materiale.
Così conclude: “Insta affinché l'On.le Commissione adita Voglia dichiarare l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova in persona del suo Direttore in carica pro tempore infondato, in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la Sentenza n. 1046/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Genova, Sez. 1, pronunciata in data 09.10.2024, depositata il 28/11/2024, non notificata, nell'ambito del procedimento recante R.G.R. n. 33/2024 (riunito), e per l'effetto confermare l'annullamento dell'Atto di recupero n. TL3CRB300277-2023 e dell'Atto di recupero n. TL3CRB30050-2022 entrambi emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova – Ufficio controlli a firma del dott. Nominativo_1 su delega del Direttore provinciale dott. Nominativo_2.
In via di appello incidentale, richiamato tutto quanto eccepito e dedotto nel primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente trascritto,
- Accogliere i motivi tutti dedotti in primo grado e per l'effetto confermare l'annullamento dei due atti di recupero impugnati;
- Nonché correggere l'errore materiale presente nella Sentenza n. 1046/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Genova, pronunciata in data 09.10.2024, depositata il 28/11/2024, non notificata, nell'ambito del procedimento recante R.G.R. n. 33/2024 (riunito al 34/2024) e relativo all'errata indicazione in epigrafe del nomen iuris, quale: Avviso di accertamento n. TL3CRB300277-2023 anziché Atto di recupero n. TL3CRB300277-2023.
Nonché di correggere, il nomen iuris Cartella di pagamento, ripreso dalla Sentenza n. 202/2021 del Collegio di prime cure, sostituendolo con “Atto di recupero”, in quanto evidente che trattasi di mera svista, alla luce del tenore letterale dell'intero provvedimento.
Con vittoria di spese, onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenzioso riguarda la contestazione sollevata dall'Ufficio di indebito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta relativamente a due contratti di accollo stipulati con Società_2 a r.l. e con la Società_1 S. r.l. Va precisato che tali contratti sono stati dichiarati validi con la Sentenza n. 804/03/2023, passata in giudicato per cui l'Ufficio ha effettuato un controllo sostanziale contestando l'omesso versamento per utilizzo indebito del credito d'imposta per gli anni 2016 e 2017.
L'Ufficio, peraltro, sostiene che a seguito del controllo esperito dalla Guardia di Finanzia di Lodi e dalla D.
R. Lombardia, erano risultati inverosimili e fittizi i crediti compensati per cui gli stessi dovevano qualificarsi come “inesistenti”.
Intanto va rilevato che l'indicazione di “cartella di pagamento” anziché di “Atto di recupero” contenuta nella sentenza appellata va definita come “mero refuso” che non comporta contrasto insanabile tra la motivazione ed il dispositivo (come correttamente osservato dalla parte appellata).
Sostiene l'appellante Società che l'Ufficio stia tentando una riqualificazione della fattispecie impositiva in quanto negli atti impugnati è stata meramente enunciata l'esistenza di un altro “controllo” ove consegue l'eccezione di difetto di motivazione con richiamo a diverse sentenze della Corte di Cassazione sull'obbligo di indicare gli elementi posti a base della pretesa non integrabili in corso di giudizio. Sull'argomento l'Ufficio sostiene invece che l'atto impugnato “contiene l'esatta indicazione dei presupposti di fatto (ossia il controllo esperito dalla Guardia di Finanza di Lodi e della D.R. Lombardia, dei quali si riporta il contenuto essenziale….”).
La Società rileva come non le siano noti gli esiti delle risultanze delle indagini solo accennate verso terzi soggetti e non è consentita, nella fattispecie, la motivazione per relationem.
Sostiene parte appellata che la questione delle medesime compensazioni per Iva anni 2016 e2017 era già stata più volte decisa con esito favorevole alla Società sicché ne consegue l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem nonché del legittimo affidamento.
Peraltro, come rilevato dall'Agenzia, tali decisioni riguardavano esclusivamente il controllo automatizzato eseguito ex art. 54bis DPR 633/72 e, quindi, la rispondenza fra l'esito del controllo e quello indicato/risultante dalle dichiarazioni e non il controllo di natura sostanziale sulle compensazioni effettuate, da cui è derivata la contestazione di omesso versamento per utilizzo indebito del credito d'imposta di cui ai contratti di accollo.
Secondo l'appellante Ufficio, dall'attività di controllo della G. di Finanza Compagnia di Lodi, si sarebbe verificata la violazione dell'art. 1, comma 2 del D.L. 124/2019 e delle istruzioni fornite dalla Ris. 140/E del
15.11.2017. In particolare la Ris. precisa che la compensazione trova applicazione solo per i debiti (e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi. La Risoluzione, precisa ancora l'Ufficio, è successiva all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 ed all'art. 8, comma 2, Legge 212/2000 e quindi risalente ad annualità precedenti a quella in esame (2016 e 2017).
La Società ha replicato esponendo come dal 16.1.2017 e fino al 27.7.2017 i pagamenti mensili dell'Iva erano effettuati da altra società in forza dei relativi contratti di accollo, il tutto come comprovato dagli F24 cui seguiva l'emissione da parte dell'Agenzia delle Entrate di “quietanza di modello F24” dalla cui lettura si evince alla voce “contribuente” il codice fiscale della società contribuente ed alla voce “coobbligato” il codice fiscale delle società accollanti.
Non risulta specificatamente contestato che le prove fornite mediante i documenti sopra richiamati non sia validi per ritenere assolto il debito Iva, circostanza che doveva essere provata attraverso l'esito dei controlli esperiti nei confronti dei terzi cui, probabilmente, è seguito il relativo contenzioso. Il riferimento ai ruoli 36 bis indicato nell'atto di recupero, con la precisazione che gli stessi risultano sospesi o non notificati, non è sufficiente per far ritenere che i crediti d'imposta debbono essere considerati inesistenti o non spettanti.
Né può essere invocato dall'Ufficio l'applicazione della successiva norma del 2019, circa il divieto di pagamento mediante compensazione con accollo tra due soggetti differenti.
L'appello va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del grado che liquida in
€ 1.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RD AL VI, Presidente
RI ET, TO
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 392/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1046/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
1 e pubblicata il 28/11/2024
Atti impositivi:
- ATTO REC. CRED n. TL3CRB300277-2023 CREDITI IMPOSTA 2016
- ATTO REC. CRED n. TL3CRB300277-2023 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2016
- ATTO REC. CRED. n. TL3CRB300050-2022 CREDITI IMPOSTA 2017
- ATTO REC. CRED. n. TL3CRB300050-2022 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 799/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1046 del 9.10.2024 la Corte di Giustizia di primo grado di Genova accoglieva, previa loro riunione, i ricorsi proposti da Resistente_1 S.r.l. avverso gli atti di recupero n. TL3CRB300277-2023 – anno 2016 e n. TL3CR5300050-2025 – anno 2016 emessi dall'Agenzia delle Entrate di Genova nonché avverso il diniego dell'istanza in autotutela comunicato il 29.11.2023 con il quale veniva recuperato a tassazione l'importo di Euro 48.140,23 (oltre sanzioni ed interessi), derivante da indebito utilizzo di credito d'imposta in relazione a contratto di accollo del debito stipulato con la Società_1 S.r.l.
Ricorre in appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, per i seguenti motivi:
- Violazione e/o mancanza totale di esame delle difese dell'Ufficio – Difetto di interpretazione e applicazione della normativa.
I Giudici sono incorsi in errore di fatto in quanto l'atto impugnato non è una cartella bensì un “Atto di recupero” derivante da un complesso iter (esame della Dichiarazione dei redditi, segnalazioni D.R. Liguria e Guardia di Finanza, esame dei Bilanci, ecc.).
Inoltre espone come l'oggetto del contendere non sia il contratto di accollo, bensì l'indebito utilizzo in compensazione del credito d'imposta.
Riporta poi le difese già esposte in primo grado.
Così conclude: “Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II grado, di accogliere l'appello dell'Ufficio riformando integralmente la sentenza impugnata.
Con riserva di ulteriormente dedurre e/o produrre.
Con condanna delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituisce la Resistente_1 S.r.l. presentando le proprie controdeduzioni nonché appello incidentale per la correzione di errore materiale.
Così conclude: “Insta affinché l'On.le Commissione adita Voglia dichiarare l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova in persona del suo Direttore in carica pro tempore infondato, in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la Sentenza n. 1046/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Genova, Sez. 1, pronunciata in data 09.10.2024, depositata il 28/11/2024, non notificata, nell'ambito del procedimento recante R.G.R. n. 33/2024 (riunito), e per l'effetto confermare l'annullamento dell'Atto di recupero n. TL3CRB300277-2023 e dell'Atto di recupero n. TL3CRB30050-2022 entrambi emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova – Ufficio controlli a firma del dott. Nominativo_1 su delega del Direttore provinciale dott. Nominativo_2.
In via di appello incidentale, richiamato tutto quanto eccepito e dedotto nel primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente trascritto,
- Accogliere i motivi tutti dedotti in primo grado e per l'effetto confermare l'annullamento dei due atti di recupero impugnati;
- Nonché correggere l'errore materiale presente nella Sentenza n. 1046/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Genova, pronunciata in data 09.10.2024, depositata il 28/11/2024, non notificata, nell'ambito del procedimento recante R.G.R. n. 33/2024 (riunito al 34/2024) e relativo all'errata indicazione in epigrafe del nomen iuris, quale: Avviso di accertamento n. TL3CRB300277-2023 anziché Atto di recupero n. TL3CRB300277-2023.
Nonché di correggere, il nomen iuris Cartella di pagamento, ripreso dalla Sentenza n. 202/2021 del Collegio di prime cure, sostituendolo con “Atto di recupero”, in quanto evidente che trattasi di mera svista, alla luce del tenore letterale dell'intero provvedimento.
Con vittoria di spese, onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenzioso riguarda la contestazione sollevata dall'Ufficio di indebito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta relativamente a due contratti di accollo stipulati con Società_2 a r.l. e con la Società_1 S. r.l. Va precisato che tali contratti sono stati dichiarati validi con la Sentenza n. 804/03/2023, passata in giudicato per cui l'Ufficio ha effettuato un controllo sostanziale contestando l'omesso versamento per utilizzo indebito del credito d'imposta per gli anni 2016 e 2017.
L'Ufficio, peraltro, sostiene che a seguito del controllo esperito dalla Guardia di Finanzia di Lodi e dalla D.
R. Lombardia, erano risultati inverosimili e fittizi i crediti compensati per cui gli stessi dovevano qualificarsi come “inesistenti”.
Intanto va rilevato che l'indicazione di “cartella di pagamento” anziché di “Atto di recupero” contenuta nella sentenza appellata va definita come “mero refuso” che non comporta contrasto insanabile tra la motivazione ed il dispositivo (come correttamente osservato dalla parte appellata).
Sostiene l'appellante Società che l'Ufficio stia tentando una riqualificazione della fattispecie impositiva in quanto negli atti impugnati è stata meramente enunciata l'esistenza di un altro “controllo” ove consegue l'eccezione di difetto di motivazione con richiamo a diverse sentenze della Corte di Cassazione sull'obbligo di indicare gli elementi posti a base della pretesa non integrabili in corso di giudizio. Sull'argomento l'Ufficio sostiene invece che l'atto impugnato “contiene l'esatta indicazione dei presupposti di fatto (ossia il controllo esperito dalla Guardia di Finanza di Lodi e della D.R. Lombardia, dei quali si riporta il contenuto essenziale….”).
La Società rileva come non le siano noti gli esiti delle risultanze delle indagini solo accennate verso terzi soggetti e non è consentita, nella fattispecie, la motivazione per relationem.
Sostiene parte appellata che la questione delle medesime compensazioni per Iva anni 2016 e2017 era già stata più volte decisa con esito favorevole alla Società sicché ne consegue l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem nonché del legittimo affidamento.
Peraltro, come rilevato dall'Agenzia, tali decisioni riguardavano esclusivamente il controllo automatizzato eseguito ex art. 54bis DPR 633/72 e, quindi, la rispondenza fra l'esito del controllo e quello indicato/risultante dalle dichiarazioni e non il controllo di natura sostanziale sulle compensazioni effettuate, da cui è derivata la contestazione di omesso versamento per utilizzo indebito del credito d'imposta di cui ai contratti di accollo.
Secondo l'appellante Ufficio, dall'attività di controllo della G. di Finanza Compagnia di Lodi, si sarebbe verificata la violazione dell'art. 1, comma 2 del D.L. 124/2019 e delle istruzioni fornite dalla Ris. 140/E del
15.11.2017. In particolare la Ris. precisa che la compensazione trova applicazione solo per i debiti (e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi. La Risoluzione, precisa ancora l'Ufficio, è successiva all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 ed all'art. 8, comma 2, Legge 212/2000 e quindi risalente ad annualità precedenti a quella in esame (2016 e 2017).
La Società ha replicato esponendo come dal 16.1.2017 e fino al 27.7.2017 i pagamenti mensili dell'Iva erano effettuati da altra società in forza dei relativi contratti di accollo, il tutto come comprovato dagli F24 cui seguiva l'emissione da parte dell'Agenzia delle Entrate di “quietanza di modello F24” dalla cui lettura si evince alla voce “contribuente” il codice fiscale della società contribuente ed alla voce “coobbligato” il codice fiscale delle società accollanti.
Non risulta specificatamente contestato che le prove fornite mediante i documenti sopra richiamati non sia validi per ritenere assolto il debito Iva, circostanza che doveva essere provata attraverso l'esito dei controlli esperiti nei confronti dei terzi cui, probabilmente, è seguito il relativo contenzioso. Il riferimento ai ruoli 36 bis indicato nell'atto di recupero, con la precisazione che gli stessi risultano sospesi o non notificati, non è sufficiente per far ritenere che i crediti d'imposta debbono essere considerati inesistenti o non spettanti.
Né può essere invocato dall'Ufficio l'applicazione della successiva norma del 2019, circa il divieto di pagamento mediante compensazione con accollo tra due soggetti differenti.
L'appello va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del grado che liquida in
€ 1.500,00 oltre accessori di legge.