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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/12/2025, n. 3233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3233 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2273 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonia Sorrentino e dall'avv. Cinzia Parte_1
Nunziata, presso le quali elettivamente domicilia in Palma Campania alla via Nuova Nola n. 283;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
EA SE, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Del Parco Margherita n. 24;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4511/2018 il Giudice di Nola, dott.ssa Cuomo, ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di avente ad oggetto la richiesta di ripetizione delle Parte_1 CP_1 somme indebitamente corrisposte in esecuzione del contratto di finanziamento n. 754650, stipulato nel 2003 ed estinto anticipatamente nel 2009. Le spese di lite sono state compensate.
Con atto di appello, regolarmente e tempestivamente notificato alla controparte, Parte_1
ha impugnato la predetta sentenza, insistendo per l'integrale accoglimento della domanda di ripetizione, in quanto fondata sull'art. 125 TUB e sull'art. 3 comma 1 D.M. Tesoro dell'8.7.1992;
con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'appello e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese di lite.
È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Sul punto pare sufficiente precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83
del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione
deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata” (Cfr. Cass. Sez. Un. 27199 del 16.11.2017).
Non vi è dubbio, difatti, che l'appello consenta la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
L'appello è fondato per i motivi che seguono.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda in ragione dell'inapplicabilità della normativa invocata nell'atto di citazione, perché successiva. L'appellante contesta la sentenza impugnata per non aver considerato che, in ossequio all'art. 125
TUB, rationae temporis vigente, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento devono essere ugualmente e proporzionalmente ridotti i costi connessi all'erogazione del credito.
È vero, come sostenuto nella sentenza impugnata, che nella presente controversia non può trovare applicazione l'art. 125 sexies TUB, introdotto dal d.lgs. 141/2010 ed entrato in vigore a decorrere dal 19.09.2010, dal momento che il contratto in oggetto è stato stipulato (nel 2003) ed estinto (nel
2009) in data anteriore all'entrata in vigore della citata disposizione normativa, non applicabile retroattivamente (art. 11 disp. prel. c.c.).
Cionondimeno, la fattispecie in esame è sottoposta alla disciplina dettata dall'art. 125 TUB, nella formulazione vigente all'epoca della stipulazione del contratto, a norma del quale “Le facoltà di
adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al
consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di
adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo
le modalità stabilite dal CICR”.
Tale disposizione deve essere interpretata alla luce della disciplina eurounitaria.
In effetti, anche se le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e non possono essere invocate nelle controversie fra privati, in ogni caso la normativa interna di recepimento deve essere interpretata in modo conforme al diritto europeo. È stato affermato, in questa prospettiva, che
“nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per
l'attuazione della direttiva..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla
luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (così ex multis CGUE
10.4.1984, causa 14/83, e . Per_1 Per_2
L'art. 8 della direttiva n. 87/102/CEE dispone che “il consumatore deve avere la facoltà di
adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in
conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del
costo complessivo del credito”. La successiva direttiva 90/88/CEE, che ha modificato la direttiva 87/102/CEE sul metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale, al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di tutela, ha introdotto (art. 1) il concetto di “costo totale del credito al consumatore”, nel quale sono ricompresi tutti i costi del credito, anche gli interessi e le altre spese collegate al finanziamento.
Pertanto, anche prima dell'art. 125 sexies del Tub a riconosciuto il diritto del consumatore, che abbia anticipatamente estinto il credito, al rimborso dei costi: invero, come affermato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza XI dell'11.03.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche in ragione del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore. Per questo motivo, la
Corte di Giustizia ha rilevato che l'art. 8 della direttiva 87/102 (sostituita dalla direttiva 2008/48)
già stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere
diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito” con la conseguenza che l'art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 2008/48 si è limitato a concretizzare il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
“equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito”, con la ulteriore precisazione che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”. La stessa Corte di Giustizie
Europea, nella suindicata sentenza, ha affermato che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito dovesse limitarsi ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
I principi contenuti nella citata sentenza XI sono stati confermati, altresì, dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 09.02.2023, nella causa C-555/21, la quale, pur statuendo in merito alla diversa fattispecie del rimborso dei costi sostenuti in occasione della stipula di mutui ipotecari (ed evidenziando il conseguente necessario approccio differenziato, in virtù della specificità di tali contratti), ha ribadito che nell'ambito della direttiva 2008/48 il margine di manovra degli istituti creditizi rende molto difficile la determinazione, da parte del consumatore o del giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto.
D'altronde, anche la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 263/2022), nel ribadire che la tutela del debitore consumatore non può essere sottoposta a limiti temporali, ha dichiarato incostituzionale l'art. 11-octies del decreto legge 73/2021, convertito con legge 106/2021, poiché il medesimo,
richiamando le norme secondarie, ovvero le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia operanti tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010 che ha introdotto il pregresso art. 125 sexies TUB e l'entrata in vigore della L. n. 106 del 2021, limitava l'efficacia nel tempo della sentenza XI ai soli contratti conclusi successivamente al 25 luglio 2021, riconoscendo la ripetibilità dei soli costi recurring per i contratti conclusi prima di tale data.
I medesimi principi si ravvisano altresì nella direttiva 87/102/CEE (che richiama il concetto più
ampio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”) nonché nella direttiva 90/88/CE (la quale, lo si ribadisce, introduce il concetto del costo totale del credito), con la conseguenza che in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento i costi del credito vanno ridotti.
Sulla scorta di tali presupposti ermeneutici, di recente la Suprema Corte ha affermato che “l'art.
125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del
2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad
un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In
caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia
contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi
e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento. E' nulla la clausola
contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del
contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33” (Cass.
n. 25977 del 6.9.2023).
Conseguentemente, va affermata la nullità - nonché la vessatorietà - delle clausole contrattuali che,
nel caso di estinzione anticipata del contratto, escludono la ripetibilità di alcuni costi connessi all'erogazione del credito, in quanto determinano uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore, consentendo all'istituto di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (cfr.
Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n. 19565).
Alla luce delle considerazioni appena effettuate, pur confermando – la sentenza di prime cure – che l'art. 125 sexies non può trovare applicazione al caso in esame, ciò nondimeno, ed in riforma della sentenza di primo grado, va affermato il diritto dell'attore/appellante alla riduzione dei costi del credito.
Va disattesa, sul punto, la tesi dell'Istituto di Credito secondo cui le parti avrebbero – in caso di estinzione anticipata del rapporto - concordemente escluso il rimborso dei costi, non essendo detta clausola evincibile dalle copie del contratto versate in atti.
Vanno altresì disattese le ulteriori eccezioni sollevate dall'Istituto di Credito.
Quanto all'eccezione con cui l'Istituto di Credito deduce che la commissione sarebbe stata incassata dall'intermediario, e i costi assicurativi versati dalla compagnia assicurativa, con conseguente difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di tali somme, e posto che sulla base della prospettazione operata in primo grado dalla parte appellata va esclusa la carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellante, nel merito non vi è motivo alcuno di escludere la natura di costi “up
front” rimborsabili, ai sensi dell'art. 125 TUB.
Come evidenziato dalla giurisprudenza suevidenziata, in difetto di adeguata prova contraria, che nel caso di specie non è stata data, essi vanno intesi quali costi sostenuti per la stipula del contratto di finanziamento a beneficio dello stesso finanziatore, che si è avvalso di intermediari (per lla promozione e la stipula dei contratti di finanziamento) e di un'assicurazione (per la copertura dei rischi collegati al contratto).
Avendo specifico riguardo ai costi assicurativi, del resto, l'obbligo di restituzione degli stessi discende dal collegamento negoziale sussistente tra il contratto di finanziamento e quello assicurativo, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso. Il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di mutuo dal contratto di assicurazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale.
L'obbligo di restituire i costi in parola è a carico del finanziatore. L'art. 125 TUB non si limita a stabilire che i costi recurring non ancora maturati sono un indebito oggettivo, che deve essere restituito dall'accipiens a seguito della caducazione del contratto di credito, bensì anticipa il regolamento dare-avere al momento dell'estinzione del contratto, per dare al consumatore facoltà di liberarsi dell'obbligazione, versando al finanziatore la differenza tra debito residuo e ammontare della riduzione, ed evitargli così il disagio e l'onere economico-finanziario di versare l'intero e poi agire per il recupero della differenza. Pertanto, non sussistono ragioni per distinguere a seconda che
accipiens, obbligato principale alla restituzione dell'indebito, sia il finanziatore stesso o un terzo,
posto che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del solve et repete restano invariati:
ai sensi dell'art. 125 TUB, il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare dei premi assicurativi non goduti (cfr. Tribunale Torino sez. III,
23/04/2021).
Sempre con riguardo ai costi assicurativi, si ritiene poi che il diritto del consumatore al rimborso dei costi da parte del finanziatore non possa essere pregiudicato dall'art. 22 comma 15-quater del d.l.
179/12, giacché il dato letterale non consente di escludere, in caso di estinzione anticipata, l'obbligo del finanziatore di conteggiare il premio assicurativo non goduto, e per di più detta disposizione va interpretata alla luce della direttiva 87/102/CE, e dunque la responsabilità del finanziatore non è
esclusa da quella dell'assicuratore, ma concorre con essa;
ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso (cfr. Tribunale Torino sez. I, 21/03/2020).
Con riguardo alle commissioni per l'intermediazione, invece, si ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito per cui spetta al finanziatore, professionalmente organizzato per la conclusione dei contratti di credito e per la gestione delle sopravvenienze, disciplinare il proprio rapporto con gli intermediari del credito a seguito della estinzione anticipata;
d'altronde, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla finanziaria, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla finanziaria, che provvede poi a versarli al mediatore. In altri termini, la circostanza che il finanziatore, nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di rivolgersi ad un terzo intermediario, non può rivolgersi in danno per il consumatore;
pertanto, nell'ambito del credito ai consumatori, l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti di finanziamento, con l'affidamento ad agenti, mediatori creditizi o altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non può precludere né
limitare il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata (cfr. Corte d'Appello Milano sez. I, 11/05/2022, n. 1565; Tribunale Torino, 20/03/2023;
Tribunale Napoli sez. II, 06/12/2024, n. 10538; Tribunale Salerno sez. I, 20/01/2025, n. 271).
Del resto, la centralità del finanziatore nell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento è
confermata dal novellato art. 125-sexies comma 3 del TUB (entrato in vigore in data 25.07.2021),
secondo cui “salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il
finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota
dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del
credito”. Orbene, non v'è dubbio che tale norma sia irretroattiva, cionondimeno anche per i contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, il finanziatore è tenuto a provvedere al rimborso, in favore del finanziato, della quota di provvigione percepita dall'intermediario del credito: se così non fosse,
infatti, non avrebbe alcuna giustificazione l'esistenza dell'azione di regresso a favore del finanziatore (cfr. Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 28/01/2025, n. 305).
Quanto al metodo di riduzione dei costi, va data continuità all'impostazione, confermata dalla Corte
di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza XI e dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza 263/2022, che prevede l'applicazione del metodo proporzionale, che risponde al condivisibile principio per cui l'incidenza dei costi sostenuti non può coprire un periodo per cui il contratto non è più efficace.
Ne consegue che, siccome il metodo di calcolo operato dall'attore in citazione risponde a tali principi, la domanda di ripetizione è fondata nella misura ivi indicata, con conseguente diritto alla restituzione di Euro 1.604,50 per residuo commissioni, Euro 306,00 per residuo premio assicurativo, Euro 600,00 per quote mensili erroneamente dichiarate insolute.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio: la liquidazione viene effettuata in ragione del D.M. 55/2014, nelle formulazioni rispettivamente vigenti al momento del deposito della sentenza di primo grado, ed all'attualità,
tenuto conto della complessità della controversia e delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
1. Accoglie l'appello per i motivi di cui in parte motiva e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento di Euro 2.610,50, oltre interessi legali dal Controparte_1
25.1.2018 e sino al soddisfo;
2. Condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano: quanto al primo Controparte_1
grado di giudizio, in Euro 125,00 per spese ed Euro 903,00 per compensi;
quanto al presente grado di giudizio, in Euro 1.278,00 per compensi;
i predetti importi, cui occorre aggiungere IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, vanno distratti in favore del procuratore costituito.
Nola, 2.12.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2273 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonia Sorrentino e dall'avv. Cinzia Parte_1
Nunziata, presso le quali elettivamente domicilia in Palma Campania alla via Nuova Nola n. 283;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
EA SE, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Del Parco Margherita n. 24;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4511/2018 il Giudice di Nola, dott.ssa Cuomo, ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di avente ad oggetto la richiesta di ripetizione delle Parte_1 CP_1 somme indebitamente corrisposte in esecuzione del contratto di finanziamento n. 754650, stipulato nel 2003 ed estinto anticipatamente nel 2009. Le spese di lite sono state compensate.
Con atto di appello, regolarmente e tempestivamente notificato alla controparte, Parte_1
ha impugnato la predetta sentenza, insistendo per l'integrale accoglimento della domanda di ripetizione, in quanto fondata sull'art. 125 TUB e sull'art. 3 comma 1 D.M. Tesoro dell'8.7.1992;
con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'appello e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese di lite.
È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Sul punto pare sufficiente precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83
del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione
deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata” (Cfr. Cass. Sez. Un. 27199 del 16.11.2017).
Non vi è dubbio, difatti, che l'appello consenta la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
L'appello è fondato per i motivi che seguono.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda in ragione dell'inapplicabilità della normativa invocata nell'atto di citazione, perché successiva. L'appellante contesta la sentenza impugnata per non aver considerato che, in ossequio all'art. 125
TUB, rationae temporis vigente, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento devono essere ugualmente e proporzionalmente ridotti i costi connessi all'erogazione del credito.
È vero, come sostenuto nella sentenza impugnata, che nella presente controversia non può trovare applicazione l'art. 125 sexies TUB, introdotto dal d.lgs. 141/2010 ed entrato in vigore a decorrere dal 19.09.2010, dal momento che il contratto in oggetto è stato stipulato (nel 2003) ed estinto (nel
2009) in data anteriore all'entrata in vigore della citata disposizione normativa, non applicabile retroattivamente (art. 11 disp. prel. c.c.).
Cionondimeno, la fattispecie in esame è sottoposta alla disciplina dettata dall'art. 125 TUB, nella formulazione vigente all'epoca della stipulazione del contratto, a norma del quale “Le facoltà di
adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al
consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di
adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo
le modalità stabilite dal CICR”.
Tale disposizione deve essere interpretata alla luce della disciplina eurounitaria.
In effetti, anche se le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e non possono essere invocate nelle controversie fra privati, in ogni caso la normativa interna di recepimento deve essere interpretata in modo conforme al diritto europeo. È stato affermato, in questa prospettiva, che
“nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per
l'attuazione della direttiva..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla
luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (così ex multis CGUE
10.4.1984, causa 14/83, e . Per_1 Per_2
L'art. 8 della direttiva n. 87/102/CEE dispone che “il consumatore deve avere la facoltà di
adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in
conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del
costo complessivo del credito”. La successiva direttiva 90/88/CEE, che ha modificato la direttiva 87/102/CEE sul metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale, al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di tutela, ha introdotto (art. 1) il concetto di “costo totale del credito al consumatore”, nel quale sono ricompresi tutti i costi del credito, anche gli interessi e le altre spese collegate al finanziamento.
Pertanto, anche prima dell'art. 125 sexies del Tub a riconosciuto il diritto del consumatore, che abbia anticipatamente estinto il credito, al rimborso dei costi: invero, come affermato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza XI dell'11.03.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche in ragione del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore. Per questo motivo, la
Corte di Giustizia ha rilevato che l'art. 8 della direttiva 87/102 (sostituita dalla direttiva 2008/48)
già stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere
diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito” con la conseguenza che l'art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 2008/48 si è limitato a concretizzare il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
“equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito”, con la ulteriore precisazione che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”. La stessa Corte di Giustizie
Europea, nella suindicata sentenza, ha affermato che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito dovesse limitarsi ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
I principi contenuti nella citata sentenza XI sono stati confermati, altresì, dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 09.02.2023, nella causa C-555/21, la quale, pur statuendo in merito alla diversa fattispecie del rimborso dei costi sostenuti in occasione della stipula di mutui ipotecari (ed evidenziando il conseguente necessario approccio differenziato, in virtù della specificità di tali contratti), ha ribadito che nell'ambito della direttiva 2008/48 il margine di manovra degli istituti creditizi rende molto difficile la determinazione, da parte del consumatore o del giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto.
D'altronde, anche la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 263/2022), nel ribadire che la tutela del debitore consumatore non può essere sottoposta a limiti temporali, ha dichiarato incostituzionale l'art. 11-octies del decreto legge 73/2021, convertito con legge 106/2021, poiché il medesimo,
richiamando le norme secondarie, ovvero le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia operanti tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010 che ha introdotto il pregresso art. 125 sexies TUB e l'entrata in vigore della L. n. 106 del 2021, limitava l'efficacia nel tempo della sentenza XI ai soli contratti conclusi successivamente al 25 luglio 2021, riconoscendo la ripetibilità dei soli costi recurring per i contratti conclusi prima di tale data.
I medesimi principi si ravvisano altresì nella direttiva 87/102/CEE (che richiama il concetto più
ampio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”) nonché nella direttiva 90/88/CE (la quale, lo si ribadisce, introduce il concetto del costo totale del credito), con la conseguenza che in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento i costi del credito vanno ridotti.
Sulla scorta di tali presupposti ermeneutici, di recente la Suprema Corte ha affermato che “l'art.
125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del
2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad
un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In
caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia
contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi
e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento. E' nulla la clausola
contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del
contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33” (Cass.
n. 25977 del 6.9.2023).
Conseguentemente, va affermata la nullità - nonché la vessatorietà - delle clausole contrattuali che,
nel caso di estinzione anticipata del contratto, escludono la ripetibilità di alcuni costi connessi all'erogazione del credito, in quanto determinano uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore, consentendo all'istituto di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (cfr.
Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n. 19565).
Alla luce delle considerazioni appena effettuate, pur confermando – la sentenza di prime cure – che l'art. 125 sexies non può trovare applicazione al caso in esame, ciò nondimeno, ed in riforma della sentenza di primo grado, va affermato il diritto dell'attore/appellante alla riduzione dei costi del credito.
Va disattesa, sul punto, la tesi dell'Istituto di Credito secondo cui le parti avrebbero – in caso di estinzione anticipata del rapporto - concordemente escluso il rimborso dei costi, non essendo detta clausola evincibile dalle copie del contratto versate in atti.
Vanno altresì disattese le ulteriori eccezioni sollevate dall'Istituto di Credito.
Quanto all'eccezione con cui l'Istituto di Credito deduce che la commissione sarebbe stata incassata dall'intermediario, e i costi assicurativi versati dalla compagnia assicurativa, con conseguente difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di tali somme, e posto che sulla base della prospettazione operata in primo grado dalla parte appellata va esclusa la carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellante, nel merito non vi è motivo alcuno di escludere la natura di costi “up
front” rimborsabili, ai sensi dell'art. 125 TUB.
Come evidenziato dalla giurisprudenza suevidenziata, in difetto di adeguata prova contraria, che nel caso di specie non è stata data, essi vanno intesi quali costi sostenuti per la stipula del contratto di finanziamento a beneficio dello stesso finanziatore, che si è avvalso di intermediari (per lla promozione e la stipula dei contratti di finanziamento) e di un'assicurazione (per la copertura dei rischi collegati al contratto).
Avendo specifico riguardo ai costi assicurativi, del resto, l'obbligo di restituzione degli stessi discende dal collegamento negoziale sussistente tra il contratto di finanziamento e quello assicurativo, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso. Il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di mutuo dal contratto di assicurazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale.
L'obbligo di restituire i costi in parola è a carico del finanziatore. L'art. 125 TUB non si limita a stabilire che i costi recurring non ancora maturati sono un indebito oggettivo, che deve essere restituito dall'accipiens a seguito della caducazione del contratto di credito, bensì anticipa il regolamento dare-avere al momento dell'estinzione del contratto, per dare al consumatore facoltà di liberarsi dell'obbligazione, versando al finanziatore la differenza tra debito residuo e ammontare della riduzione, ed evitargli così il disagio e l'onere economico-finanziario di versare l'intero e poi agire per il recupero della differenza. Pertanto, non sussistono ragioni per distinguere a seconda che
accipiens, obbligato principale alla restituzione dell'indebito, sia il finanziatore stesso o un terzo,
posto che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del solve et repete restano invariati:
ai sensi dell'art. 125 TUB, il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare dei premi assicurativi non goduti (cfr. Tribunale Torino sez. III,
23/04/2021).
Sempre con riguardo ai costi assicurativi, si ritiene poi che il diritto del consumatore al rimborso dei costi da parte del finanziatore non possa essere pregiudicato dall'art. 22 comma 15-quater del d.l.
179/12, giacché il dato letterale non consente di escludere, in caso di estinzione anticipata, l'obbligo del finanziatore di conteggiare il premio assicurativo non goduto, e per di più detta disposizione va interpretata alla luce della direttiva 87/102/CE, e dunque la responsabilità del finanziatore non è
esclusa da quella dell'assicuratore, ma concorre con essa;
ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso (cfr. Tribunale Torino sez. I, 21/03/2020).
Con riguardo alle commissioni per l'intermediazione, invece, si ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito per cui spetta al finanziatore, professionalmente organizzato per la conclusione dei contratti di credito e per la gestione delle sopravvenienze, disciplinare il proprio rapporto con gli intermediari del credito a seguito della estinzione anticipata;
d'altronde, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla finanziaria, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla finanziaria, che provvede poi a versarli al mediatore. In altri termini, la circostanza che il finanziatore, nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di rivolgersi ad un terzo intermediario, non può rivolgersi in danno per il consumatore;
pertanto, nell'ambito del credito ai consumatori, l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti di finanziamento, con l'affidamento ad agenti, mediatori creditizi o altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non può precludere né
limitare il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata (cfr. Corte d'Appello Milano sez. I, 11/05/2022, n. 1565; Tribunale Torino, 20/03/2023;
Tribunale Napoli sez. II, 06/12/2024, n. 10538; Tribunale Salerno sez. I, 20/01/2025, n. 271).
Del resto, la centralità del finanziatore nell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento è
confermata dal novellato art. 125-sexies comma 3 del TUB (entrato in vigore in data 25.07.2021),
secondo cui “salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il
finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota
dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del
credito”. Orbene, non v'è dubbio che tale norma sia irretroattiva, cionondimeno anche per i contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, il finanziatore è tenuto a provvedere al rimborso, in favore del finanziato, della quota di provvigione percepita dall'intermediario del credito: se così non fosse,
infatti, non avrebbe alcuna giustificazione l'esistenza dell'azione di regresso a favore del finanziatore (cfr. Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 28/01/2025, n. 305).
Quanto al metodo di riduzione dei costi, va data continuità all'impostazione, confermata dalla Corte
di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza XI e dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza 263/2022, che prevede l'applicazione del metodo proporzionale, che risponde al condivisibile principio per cui l'incidenza dei costi sostenuti non può coprire un periodo per cui il contratto non è più efficace.
Ne consegue che, siccome il metodo di calcolo operato dall'attore in citazione risponde a tali principi, la domanda di ripetizione è fondata nella misura ivi indicata, con conseguente diritto alla restituzione di Euro 1.604,50 per residuo commissioni, Euro 306,00 per residuo premio assicurativo, Euro 600,00 per quote mensili erroneamente dichiarate insolute.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio: la liquidazione viene effettuata in ragione del D.M. 55/2014, nelle formulazioni rispettivamente vigenti al momento del deposito della sentenza di primo grado, ed all'attualità,
tenuto conto della complessità della controversia e delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
1. Accoglie l'appello per i motivi di cui in parte motiva e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento di Euro 2.610,50, oltre interessi legali dal Controparte_1
25.1.2018 e sino al soddisfo;
2. Condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano: quanto al primo Controparte_1
grado di giudizio, in Euro 125,00 per spese ed Euro 903,00 per compensi;
quanto al presente grado di giudizio, in Euro 1.278,00 per compensi;
i predetti importi, cui occorre aggiungere IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, vanno distratti in favore del procuratore costituito.
Nola, 2.12.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)