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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 18/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 218/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 218/2018 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. TAMBERI MARIO;
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. RUSSO LUCIA;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via preliminare deve darsi atto che con decreto presidenziale n. 51/2022 del
15.06.2022 il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice.
Ciò posto, l'odierno attore ha proposto opposizione, con citazione del
09.12.2005, avverso il precetto notificato l'08.11.2005 dalla Controparte_1
per l'importo di 59.486,10 euro, fondato sul decreto
[...]
ingiuntivo n. 5129/1990 emesso dal Tribunale di Firenze il 2-3 agosto 1990, notificato il 14.08.1990, reso esecutivo il 24.10.1990, chiedendo dichiararsi che la convenuta non ha diritto di agire esecutivamente verso l'attore, allegando la prescrizione del credito (cfr. all.ti 1 e 2 fasc. attore).
Con sentenza n. 1116/2014 depositata il 10.11.2014 questo Tribunale, in contumacia della parte creditrice, ha dichiarato la prescrizione del credito oggetto di precetto (cfr. all. 3 fasc. attore).
Con sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 392/2017, depositata il
17.02.2017, è stata dichiarata la nullità della notificazione della citazione di primo grado, con rimessione della causa in primo grado (cfr. all. 4 fasc. attore).
Con comparsa in riassunzione del 26.01.2018 l'attore ha riassunto la causa, introducendo il presente giudizio.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione, allegando l'esistenza di litispendenza con altro giudizio pendente dinanzi alla Corte
d'Appello d Firenze n. 1074/2015 R.G., la preventiva defunzione dell'attore rispetto costituzione nel presente giudizio, con conseguente applicazione dell'art. 299 c.p.c. e invalidità della procura del difensore, l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 480 comma 3 c.p.c., e contestando la prescrizione del credito, in ragione di plurimi atti interruttivi della stessa.
Dichiarata la litispendenza, all'esito della ordinanza n. 15879/2024 della Corte di Cassazione, il giudizio è stato riassunto in prosecuzione dall'attore. La parte convenuta si è costituita insistendo nelle originarie domande ed eccependo la sopravvenuta formazione del giudicato sulla questione oggetto di causa, essendo passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Firenze n.
1427/2015, che ha deciso una domanda identica a quella proposta dall'attore in questo giudizio.
In particolare, la convenuta ha chiarito che “Risulta pacifico che l' ha Pt_1
proposto due (identiche) domande (una di fronte al Tribunale di Firenze - causa n.
15579/2012 R.G., terminata con sentenza n. 1427/15, l'altra di fronte al Tribunale di
Grosseto, qui pendente). Entrambe le domande risultano finalizzate ad ottenere lo stesso risultato: dichiararsi prescritto il diritto di credito, azionato nei suoi confronti dalla società creditrice, qui convenuta, consacrato nel decreto ingiuntivo n. 5129/90 emesso dal
Presidente del Tribunale di Firenze il 2-3/8/1990. L' prima di iniziare la Pt_1
presente causa, aveva già ottenuto la dichiarazione di intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato nei suoi confronti in forza del decreto ingiuntivo n. 5129/90 e non può, quindi, pretendere, sullo stesso oggetto del contendere, un'altra pronuncia stante il disposto dell'art. 2909 c.c.. Da quanto sopra deriva, altresì, la mancanza di interesse (art. 100
c.p.c.) in capo all a promuovere la presente causa, mancanza rilevabile d'ufficio in Pt_1
qualunque fase del processo”.
Ciò posto, deve rilevarsi che sulla litispendenza invocata da parte convenuta si
è pronunciata la Corte di Cassazione con la richiamata ordinanza, sicché su tale questione non vanno assunte ulteriori determinazioni.
Venendo all'eccezione della convenuta di interruzione del processo e inefficacia sopravvenuta della procura alle liti rilasciata dall'attore al difensore
Avv. Mario Tamberi, la stessa va respinta.
Invero, come documentato dalla convenuta, l'attore è defunto in data
08.10.2017, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di
Firenze n. 392/2017, che ha rimesso le parti in primo grado, conducendo all'introduzione del presente giudizio. Va rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “La riassunzione non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale (Cass.
1723/98) e l'atto con cui la causa viene riassunta in primo grado dopo che il giudice di appello, in applicazione degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., ne abbia disposto la rimessione, pur spiegando una funzione introduttiva, non è equiparabile all'atto di citazione, in quanto interviene in un procedimento già in precedenza istaurato” (Cass. Civ. n.
8499/2011; Cass. Civ. n. 19467/2005; Cass. Civ. n. 2562/2007; Cass. Civ. n.
7392/2008; Cass. Civ. n. 12719/2013; Cass. Civ. n. 9915/2019).
Ciò posto, nel caso di specie, alla luce del richiamato principio, deve ritenersi che il presente giudizio sia stato iniziato con la citazione del 09.12.2005.
Ciò importa che l'attore è morto in corso di causa, con conseguente applicazione dell'art. 300 c.p.c.
Ciò posto, nel caso in cui il difensore della parte morta in corso di causa non dichiari tale evento in udienza ovvero non lo notifichi alla controparte, vi è la ultrattività degli effetti del mandato alle liti, sicché non vi è interruzione del processo o inefficacia sopravvenuta della procura rilasciata al difensore (cfr.
Cass. Civ. S.U. n. 15295/2014; Cass. Civ. n. 5855/2015; Cass. Civ. n.
11072/2018; Cass. Civ. n. 20964/2018; Cass. Civ. n. 11193/2022).
Alla luce delle considerazioni enunciate, l'eccezione di parte convenuta va respinta, in quanto infondata.
Circa l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale sollevata dalla convenuta, la stessa va dichiarata inammissibile.
Ai sensi dell'art. 27 comma 1 c.p.c., “Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480 terzo comma”.
Ai sensi dell'art. 480 comma 3 c.p.c., come vigente al tempo del compimento del precetto prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 164/2024, il precetto deve contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice e, in mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Come si evince dall'art. 480 terzo comma c.p.c., l'erronea dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, rispetto ai criteri previsti dalla disposizione, non comporta la nullità del precetto, rilevando solo ai fini del radicamento della competenza dell'Ufficio Giudiziario sulle opposizioni esecutive.
Circa gli effetti della dichiarazione erronea di domicilio ad opera del creditore, la giurisprudenza ha chiarito, innanzi tutto, che è onere del debitore contestare eventualmente la competenza del Giudice del luogo del domicilio eletto.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità “Il nel quale il creditore, CP_2
con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt.
26 e 27 c.p.c.); l'eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione” (Cass. Civ. n. 20356/2020; Cass. Civ. n.
8024/2021; Cass. Civ. n. 13219/2010).
In particolare, secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è facoltà del debitore adire direttamente, con opposizione al precetto, il Giudice del luogo di notifica del precetto, ove ritenga erronea la elezione di domicilio del creditore precettante, operando la coincidenza tra domicilio eletto e luogo dell'esecuzione come condizione di efficacia dell'elezione ai fini del radicamento della competenza territoriale, sicché il debitore non può adire il Giudice del luogo di elezione del domicilio al solo scopo di eccepire l'incompetenza territoriale dello stesso.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di opposizione
a precetto, il debitore che, dopo avere erroneamente adìto il giudice del luogo in cui il creditore ha compiuto l'elezione di domicilio cd. anomala (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente a decidere), ne abbia chiesto ed ottenuto la declaratoria di incompetenza territoriale, non può ritenersi parte vittoriosa, in quanto la suddetta declaratoria non è una pronuncia a lui favorevole, ma costituisce una sanzione rispetto alla sua errata iniziativa processuale;
ne consegue che la condanna dell'opponente alle spese di lite va ritenuta corretta, non incidendo sulla sua posizione di soccombente la circostanza che l'eccezione di incompetenza sia stata da lui sollevata” (Cass. Civ. n. 13430/2020).
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'"anomala" elezione del domicilio impone solo di notificare ivi il precetto, non certo di adire il giudice in quel domicilio. L'opposizione va comunque proposta dinanzi al giudice che ha collegamenti col luogo dell'esecuzione. Certo, se l'opponente scelga il giudice del domicilio "anomalo",
l'opposizione può restare lì e lì essere decisa nel merito, a meno che la controparte non formuli ritualmente eccezione di incompetenza” (Cass. civ. n. 13430/2020; Cass. Civ.
n. 16649/2016: “L'elezione di domicilio contenuta nell'atto di precetto è sempre vincolante per il debitore, ai fini dell'individuazione del luogo di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, mentre, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio a conoscere di tale opposizione, è irrilevante, se il creditore non ha scelto per essa uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione”; Civ. n. 30141/2017; Cass. Civ.
n. 9670/2008: “In tema di foro relativo all'opposizione a precetto, l'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo
"debitor debitoris", l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre
l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore”; Cass. Civ. n. 8024/2021; Cass. Civ. n. 5621/2005; Cass. Civ. n.
12976/2004; Cass. Civ. n. 8632/2003; Cass. Civ. n. 8588/2002; Cass. Civ. n.
10642/2002; Cass. Civ. n. 10288/2001; Cass. Civ. n. 7505/1999; Cass. Civ. n.
8923/1998; Cass. Civ. n. 6880/1997; Cass. Civ. n. 840/1997; Cass. Civ. n.
10591/1993; Cass. Civ. n. 4649/1990; Cass. Civ. n. 4155/1989; Cass. Civ.
n.3345/1987; Cass. Civ. n. 4529/1984; Cass. Civ. n. 7057/1982; Cass. Civ. n.
464/1971), sicché deve ammettersi, nel suddetto caso, l'eccezione di incompetenza della parte convenuta creditrice, che deve provare il collegamento tra il domicilio eletto e il luogo dell'esecuzione, dimostrando l'esistenza di concreti beni pignorabili a carico del debitore nel luogo del domicilio eletto al tempo della notificazione del precetto.
Ciò posto, va osservato che nel precetto opposto, la creditrice ha eletto domicilio presso Firenze Via delle Ghiacciaie n. 19/R (cfr. all. 2 fasc. attore).
L'attore mediante la proposizione dell'opposizione al precetto dinanzi a questo Tribunale, nel cui circondario vi è il luogo in cui il precetto è stato notificato, ha implicitamente contestato la competenza del Giudice del luogo del domicilio eletto dalla creditrice.
Quest'ultima con la comparsa di costituzione e risposta ha eccepito l'incompetenza di questo Tribunale in favore di quello di Firenze in quanto presso quest'ultimo Tribunale sarebbe stato proposto il pignoramento presso terzi, di cui all'allegato n. 3 della comparsa di costituzione. Ebbene, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, va osservato che, al fine di radicare la competenza del Giudice del luogo del domicilio eletto dalla precettante non è sufficiente prospettare la volontà di intraprendere presso detto Giudice un pignoramento, occorrendo che la creditrice alleghi e provi che nel circondario di detto Giudice vi sono concretamente beni pignorabili appartenenti al debitore.
Ciò chiarito, deve ritenersi che la convenuta non abbia fornito la prova sufficiente che presso il circondario del Tribunale di Firenze, alla data di notificazione del precetto opposto (18.11.2005), il debitore avesse beni concretamente pignorabili.
Al riguardo, appare irrilevante la comunicazione dell'Agenzia Oltrarno depositata da parte convenuta, in quanto la stessa reca la data del 30.08.1988, sicché non è idonea a provare l'esistenza di beni pignorabili in capo all'attore alla data del 18.11.2005 (cfr. all. 22 fasc. convenuta).
Analogamente appaiono irrilevanti le dichiarazioni del terzo debitor debitoris
Cassa di Risparmio di Firenze, in quanto le stesse recano la data del
19.10.2011 e 27.10.2011, sicché, in quanto di molti anni posteriori alla notificazione del precetto opposto, non appaiono utili per attestare la situazione patrimoniale dell'attore al tempo del 18.11.2005 (cfr. all.ti 3, 23 e 24 fasc. convenuta).
Analogamente appare priva di adeguata idoneità probatoria la dichiarazione dell'Agenzia Oltrarno del 27.10.2005, posto che la stessa si limita ad attestare che l'attore ha rapporti bancari con la Cassa di Risparmio di Firenze, senza indicazioni delle relative filiali, ma nulla afferma sul saldo di tali rapporti e, dunque, sulla concreta sussistenza di denaro pignorabile appartenente all'attore presso sedi fiorentine della banca suddetta (cfr. all. 25 fasc. convenuta). Alla luce delle considerazioni svolte, in quanto la convenuta non ha provato la concreta esistenza di beni pignorabili dell'attore presso il circondario del
Tribunale di Firenze, deve ritenersi che l'elezione di domicilio operata, ai sensi dell'art. 480 comma 3 c.p.c., nel precetto opposto sia inefficace, con conseguente radicamento della competenza territoriale per il presente giudizio in capo a questo Tribunale.
Pertanto, l'eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta va dichiarata infondata e va respinta.
Venendo al merito della lite, come già evidenziato, l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito oggetto del precetto, in quanto la stessa ha iniziato a decorrere nel 1990 e non è stata mai interrotta fino alla notificazione del precetto opposto.
Sul punto, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata in relazione al diritto oggetto del provvedimento (cfr. Cass. Civ. S.U. n.
4510/2006).
Inoltre, è stato evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che
“in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.” (Cass. Civ. n. 20665/2019).
Nel momento del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, il credito in esso affermato soggiace alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 2953 c.c. secondo cui “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
La consolidata giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “Con particolare riguardo all'ipotesi del decreto ingiuntivo che acquista gli effetti del giudicato a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione, ed in perfetta coerenza con i principi sopra richiamati, si precisa specificamente che "sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, sia con la comparsa di risposta all'opposizione, l'opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c., commi 1 e 2; tale interruzione ha effetti permanenti (e non meramente istantanei) ex art. 2945 c.c., comma 2, fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero del decreto decorrerà poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.” (Cass. Civ. n.
15157/2017).
In definitiva, il decreto ingiuntivo non opposto acquista la autorità del giudicato con il decreto di esecutorietà e da tale momento il credito in esso sancito soggiace al termine prescrizionale decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Ciò chiarito, nel caso di specie il decreto ingiuntivo n. 5129/1990 emesso dal
Tribunale di Firenze risulta essere stato dichiarato esecutivo in data 24.10.1990
(cfr. all. 4 fasc. convenuta), sicchè da tale data è divenuto giudicato e ha iniziato a decorrere la prescrizione decennale.
Risulta incontestato tra le parti che il credito oggetto del decreto ingiuntivo, emesso in favore della sia attualmente nella titolarità della Controparte_3
società convenuta.
La società convenuta ha eccepito l'esistenza di plurimi atti di interruzione della prescrizione, rilevando che in data 17/12/1990 al debitore risulta notificato atto di precetto, il 04/10/1991 la creditrice ha spiegato atto di intervento nella procedura esecutiva n. 123/89 presso il Tribunale di Grosseto, il 02/11/1996 la creditrice ha spiegato atto di intervento nella procedura esecutiva n. 324/87 presso il Tribunale di Grosseto, il 6/12/2004 al debitore risulta notificato atto di precetto e sono state inviate negli anni precedenti atti di costituzione in mora, inviate al debitore dall'avv. Rolando Ramalli, per conto della creditrice che hanno comunque interrotto il decorso della prescrizione.
Ciò chiarito, va osservato che appare fondata l'eccezione di giudicato proposta con la comparsa di costituzione in riassunzione dalla convenuta.
Invero, risulta che con citazione del 31.10.2012 l'odierno attore ha proposto un'opposizione successiva all'esecuzione promossa dalla odierna convenuta, con cui ha chiesto dichiararsi prescritto il credito oggetto del D.I. n.
5129/1990 del Tribunale di Firenze.
Tale domanda è identica a quella oggetto dell'opposizione promossa nel presente giudizio.
Ciò chiarito, va osservato che il Tribunale di Firenze ha dichiarato estinto per prescrizione il credito oggetto del sopra richiamato decreto ingiuntivo con sentenza n. 1427/2015 (all. 3 di parte attrice del 16.06.2023).
In particolare, il Tribunale di Firenze ha accertato che la prescrizione del credito è stata utilmente interrotta dalla creditrice con l'intervento del
04.10.1991 nell'ambito dell'esecuzione n. R.G. 123/89 dinanzi al Tribunale di
Grosseto, ha escluso che l'intervento della creditrice del 02.11.1996 nella procedura n. 324/1987 dinanzi al Tribunale di Grosseto abbia avuto effetto interruttivo, in quanto avvenuto in un momento in cui i beni pignorati ai danni dell'attore erano stati già espunti dall'esecuzione per rinuncia parziale del creditore procedente e conseguente dichiarazione di inefficacia parziale del pignoramento del G.E., ha accertato la scadenza del termine di prescrizione in data 04.10.2001 e ha, conseguentemente, accolto l'opposizione dell'odierno attore, dichiarando la prescrizione del credito oggetto anche di questo giudizio.
Risulta che la sentenza suddetta è stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze che con sentenza n. 1286/2021 ha dichiarato l'estinzione del giudizio di appello (cfr. sentenza depositata l'01.11.2021 dalla convenuta). Le parti con le memorie autorizzate del 23.06.2023 e del 24.06.2023 hanno dato atto del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Firenze in quanto non impugnata in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di
Firenze, sicché, stante la concorde ammissione del passaggio in giudicato di detta sentenza ad opera delle parti, è possibile ritenere accertato tale fatto, essendo tali ammissioni equipollenti al certificato di avvenuto passaggio in giudicato previsto dall'art. 124 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 36258/2023;
Cass. Civ. n. 4803/2018).
Inoltre, l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza suddetta è stato accertato anche con l'ordinanza del 15.05.2024 dalla Corte di Cassazione
Civile, depositata il 25.07.2024 dall'attore.
Dunque, sussiste un giudicato sulla domanda proposta dall'attore in questo giudizio, intervenuto tra le stesse parti di questo, integratosi in corso di causa, che ha accertato la prescrizione del credito per cui è causa.
Ai sensi dell'art. 2909 c.c., “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'efficacia del giudicato è tradizionalmente declinata in un'efficacia negativa (o preclusiva), nella misura in cui, armonizzandosi con il divieto pubblicistico del ne bis in idem, impedisce in qualsiasi futuro processo fra le medesime parti, i loro eredi o aventi causa, la pronunzia di una nuova sentenza di merito sul medesimo rapporto giuridico controverso o sui fatti comunque deducibili ritualmente nel processo concluso con il giudicato;
in un'efficacia positiva, nella misura in cui, nei futuri processi ove si controverta intorno ad altri rapporti, connessi e correlati a quello irretrattabilmente deciso da un legame di pregiudizialità-dipendenza o di oggettiva incompatibilità, impone ai giudici successivamente aditi di pronunziare una sentenza di merito che sia coerente e compatibile con il giudicato già formatosi, senza disconoscere o diminuire in alcun modo il bene giuridico in esso riconosciuto
(cfr. Cass. Civ. S.U. n. 6689/1995; Cass. Civ. n. 4393/1996, Cass. Civ. n.
4393/1997; Cass. Civ. n. 3079/1999; Cass. Civ. n. 4275/1999; Cass. Civ. n.
15448/2000; Cass. Civ. n. 7302/2001; Cass. Civ. n. 2469/2003; Cass. Civ. n.
5964/2004; Cass. Civ. n. 5138/2019).
Inoltre, è stato osservato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità che
“L'esistenza di un giudicato, anche esterno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo” (Cass. Civ n. 15159/2011; Cass.
Civ. n. 15339/2018; Cass. Civ. n. 10537/2010; Cass. Civ. n. 2732/2008; Cass.
Civ. S.U. n. 24664/2007; Cass. Civ. n. 1099/2006; Cass. Civ. n. 13973/2006;
Cass. Civ. n. 19136/2005; Cass. Civ. n. 630/2004; Cass. Civ. S.U. n.
24664/2004; Cass. Civ. n. 1153/2003; Cass. Civ. n. 735/2002; Cass. Civ. S.U.
n. 9050/2001).
Inoltre, va osservato che “La preclusione nascente da giudicato si risolve in un ostacolo
a che il giudice possa nuovamente pronunciare su di un bene della vita già riconosciuto o negato, sicché la relativa esistenza va verificata con riferimento al momento della decisione, sussistendo essa anche nel caso in cui il giudicato medesimo si sua formato in un momento successivo a quello dell'instaurazione del nuovo giudizio o a quello dell'invocazione della sua autorità, ma anteriore alla decisione” (Cass. Civ. n. 4014/2003; Cass. Civ. n.
12564/2002).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che la sopravvenuta formazione del giudicato tra le odierne parti che accerta la prescrizione del medesimo credito oggetto di questo giudizio precluda ogni rivalutazione di tale vicenda, sicché non è possibile accertare nuovamente se il credito per cui
è causa sia effettivamente prescritto o meno, in quanto ciò è precluso dall'autorità del giudicato invocato dalla convenuta e formatosi in corso di causa. Ciò chiarito, va osservato che la parte convenuta, dando atto della sopravvenuta formazione del giudicato, ha chiesto dichiararsi l'assenza di interesse ad agire dell'attore in questo giudizio.
L'attore, in sede di precisazione delle conclusioni, ha insistito nelle conclusioni originarie.
Ciò posto, va osservato che la verificazione in corso di causa di un evento tale da far perdere l'interesse alla decisione in capo all'attore determina la cessazione della materia del contendere tra le parti, la quale, tuttavia, per essere pronunciata, presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano al giudice conclusioni conformi (cfr. Cass. Civ. n. 16150/2010; Cass. Civ. n.
2063/2014; Cass. Civ. n. 5188/2015).
Inoltre, la recente giurisprudenza ha chiarito che “quando la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì: a) ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa;
b) ove, invece, si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell'attore della infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell'azione nel senso della declaratoria della sua infondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese secondo le normali regole” (Cass. Civ. n.
28585/2024). Dunque, esclusa la possibilità di pronunciare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, occorre valutare quale sia la conseguenza del fatto allegato dalla parte convenuta.
Ebbene, deve ritenersi che, come correttamente allegato da parte convenuta, la formazione successiva del giudicato sulla domanda dell'attore ha comportato la sopravvenuta perdita di interesse dello stesso alla decisione del presente giudizio, non potendo questo avere, in caso di accoglimento della domanda, alcuna concreta e attuale utilità, né avendo chiarito l'attore, dopo la riassunzione del giudizio, quale sia l'utilità a ottenere comunque l'accoglimento della domanda di accertamento della prescrizione anche in questo giudizio, dovendosi ritenere che la sentenza n. 1427/2015 del
Tribunale di Firenze abbia pienamente soddisfatto l'interesse sostanziale sotteso alla domanda attorea.
Pertanto, la domanda dell'attore, difettando di una condizione dell'azione
(l'interesse ad agire), da apprezzare al momento della decisione della causa, va dichiarata inammissibile.
Circa la regolazione delle spese processuali del presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla compensazione delle spese processuali.
Invero, sebbene la pronuncia di inammissibilità della domanda attorea implichi il non accoglimento della stessa, va evidenziato che l'inammissibilità è stata determinata da un fatto sopravvenuto alla proposizione della domanda;
inoltre, deve rilevarsi che l'avere insistito l'attore sull'accoglimento della domanda nel merito, nonostante il pacifico passaggio in giudicato della sentenza del 2015 del Tribunale di Firenze, giustifica vieppiù la compensazione delle spese. L'ordinanza n. 15879/2024 della Corte di Cassazione, che ha deciso la questione di litispendenza, ha rimesso a questo Tribunale la liquidazione delle spese processuali del giudizio di cassazione.
Tali spese vanno regolate secondo il criterio di soccombenza, non potendosi giustificare la compensazione delle spese per il solo fatto che la controparte in detto giudizio sia rimasta contumace (cfr. Cass. civ. n. 1724/2023), e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n.
55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, indicata in ricorso come indeterminabile, non essendovi evidenza degli esborsi sostenuti per il suddetto giudizio dall'attore.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 218/2018 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda attorea, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, per le ragioni indicate in motivazione;
2) compensa le spese processuali del presente giudizio;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali del giudizio di
Cassazione n. 16523/2024 RG in favore dell'attore che si liquidano nella somma di 5.513,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA se dovuti, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 17.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 218/2018 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. TAMBERI MARIO;
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. RUSSO LUCIA;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via preliminare deve darsi atto che con decreto presidenziale n. 51/2022 del
15.06.2022 il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice.
Ciò posto, l'odierno attore ha proposto opposizione, con citazione del
09.12.2005, avverso il precetto notificato l'08.11.2005 dalla Controparte_1
per l'importo di 59.486,10 euro, fondato sul decreto
[...]
ingiuntivo n. 5129/1990 emesso dal Tribunale di Firenze il 2-3 agosto 1990, notificato il 14.08.1990, reso esecutivo il 24.10.1990, chiedendo dichiararsi che la convenuta non ha diritto di agire esecutivamente verso l'attore, allegando la prescrizione del credito (cfr. all.ti 1 e 2 fasc. attore).
Con sentenza n. 1116/2014 depositata il 10.11.2014 questo Tribunale, in contumacia della parte creditrice, ha dichiarato la prescrizione del credito oggetto di precetto (cfr. all. 3 fasc. attore).
Con sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 392/2017, depositata il
17.02.2017, è stata dichiarata la nullità della notificazione della citazione di primo grado, con rimessione della causa in primo grado (cfr. all. 4 fasc. attore).
Con comparsa in riassunzione del 26.01.2018 l'attore ha riassunto la causa, introducendo il presente giudizio.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione, allegando l'esistenza di litispendenza con altro giudizio pendente dinanzi alla Corte
d'Appello d Firenze n. 1074/2015 R.G., la preventiva defunzione dell'attore rispetto costituzione nel presente giudizio, con conseguente applicazione dell'art. 299 c.p.c. e invalidità della procura del difensore, l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 480 comma 3 c.p.c., e contestando la prescrizione del credito, in ragione di plurimi atti interruttivi della stessa.
Dichiarata la litispendenza, all'esito della ordinanza n. 15879/2024 della Corte di Cassazione, il giudizio è stato riassunto in prosecuzione dall'attore. La parte convenuta si è costituita insistendo nelle originarie domande ed eccependo la sopravvenuta formazione del giudicato sulla questione oggetto di causa, essendo passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Firenze n.
1427/2015, che ha deciso una domanda identica a quella proposta dall'attore in questo giudizio.
In particolare, la convenuta ha chiarito che “Risulta pacifico che l' ha Pt_1
proposto due (identiche) domande (una di fronte al Tribunale di Firenze - causa n.
15579/2012 R.G., terminata con sentenza n. 1427/15, l'altra di fronte al Tribunale di
Grosseto, qui pendente). Entrambe le domande risultano finalizzate ad ottenere lo stesso risultato: dichiararsi prescritto il diritto di credito, azionato nei suoi confronti dalla società creditrice, qui convenuta, consacrato nel decreto ingiuntivo n. 5129/90 emesso dal
Presidente del Tribunale di Firenze il 2-3/8/1990. L' prima di iniziare la Pt_1
presente causa, aveva già ottenuto la dichiarazione di intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato nei suoi confronti in forza del decreto ingiuntivo n. 5129/90 e non può, quindi, pretendere, sullo stesso oggetto del contendere, un'altra pronuncia stante il disposto dell'art. 2909 c.c.. Da quanto sopra deriva, altresì, la mancanza di interesse (art. 100
c.p.c.) in capo all a promuovere la presente causa, mancanza rilevabile d'ufficio in Pt_1
qualunque fase del processo”.
Ciò posto, deve rilevarsi che sulla litispendenza invocata da parte convenuta si
è pronunciata la Corte di Cassazione con la richiamata ordinanza, sicché su tale questione non vanno assunte ulteriori determinazioni.
Venendo all'eccezione della convenuta di interruzione del processo e inefficacia sopravvenuta della procura alle liti rilasciata dall'attore al difensore
Avv. Mario Tamberi, la stessa va respinta.
Invero, come documentato dalla convenuta, l'attore è defunto in data
08.10.2017, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di
Firenze n. 392/2017, che ha rimesso le parti in primo grado, conducendo all'introduzione del presente giudizio. Va rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “La riassunzione non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale (Cass.
1723/98) e l'atto con cui la causa viene riassunta in primo grado dopo che il giudice di appello, in applicazione degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., ne abbia disposto la rimessione, pur spiegando una funzione introduttiva, non è equiparabile all'atto di citazione, in quanto interviene in un procedimento già in precedenza istaurato” (Cass. Civ. n.
8499/2011; Cass. Civ. n. 19467/2005; Cass. Civ. n. 2562/2007; Cass. Civ. n.
7392/2008; Cass. Civ. n. 12719/2013; Cass. Civ. n. 9915/2019).
Ciò posto, nel caso di specie, alla luce del richiamato principio, deve ritenersi che il presente giudizio sia stato iniziato con la citazione del 09.12.2005.
Ciò importa che l'attore è morto in corso di causa, con conseguente applicazione dell'art. 300 c.p.c.
Ciò posto, nel caso in cui il difensore della parte morta in corso di causa non dichiari tale evento in udienza ovvero non lo notifichi alla controparte, vi è la ultrattività degli effetti del mandato alle liti, sicché non vi è interruzione del processo o inefficacia sopravvenuta della procura rilasciata al difensore (cfr.
Cass. Civ. S.U. n. 15295/2014; Cass. Civ. n. 5855/2015; Cass. Civ. n.
11072/2018; Cass. Civ. n. 20964/2018; Cass. Civ. n. 11193/2022).
Alla luce delle considerazioni enunciate, l'eccezione di parte convenuta va respinta, in quanto infondata.
Circa l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale sollevata dalla convenuta, la stessa va dichiarata inammissibile.
Ai sensi dell'art. 27 comma 1 c.p.c., “Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480 terzo comma”.
Ai sensi dell'art. 480 comma 3 c.p.c., come vigente al tempo del compimento del precetto prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 164/2024, il precetto deve contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice e, in mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Come si evince dall'art. 480 terzo comma c.p.c., l'erronea dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, rispetto ai criteri previsti dalla disposizione, non comporta la nullità del precetto, rilevando solo ai fini del radicamento della competenza dell'Ufficio Giudiziario sulle opposizioni esecutive.
Circa gli effetti della dichiarazione erronea di domicilio ad opera del creditore, la giurisprudenza ha chiarito, innanzi tutto, che è onere del debitore contestare eventualmente la competenza del Giudice del luogo del domicilio eletto.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità “Il nel quale il creditore, CP_2
con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt.
26 e 27 c.p.c.); l'eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione” (Cass. Civ. n. 20356/2020; Cass. Civ. n.
8024/2021; Cass. Civ. n. 13219/2010).
In particolare, secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è facoltà del debitore adire direttamente, con opposizione al precetto, il Giudice del luogo di notifica del precetto, ove ritenga erronea la elezione di domicilio del creditore precettante, operando la coincidenza tra domicilio eletto e luogo dell'esecuzione come condizione di efficacia dell'elezione ai fini del radicamento della competenza territoriale, sicché il debitore non può adire il Giudice del luogo di elezione del domicilio al solo scopo di eccepire l'incompetenza territoriale dello stesso.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di opposizione
a precetto, il debitore che, dopo avere erroneamente adìto il giudice del luogo in cui il creditore ha compiuto l'elezione di domicilio cd. anomala (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente a decidere), ne abbia chiesto ed ottenuto la declaratoria di incompetenza territoriale, non può ritenersi parte vittoriosa, in quanto la suddetta declaratoria non è una pronuncia a lui favorevole, ma costituisce una sanzione rispetto alla sua errata iniziativa processuale;
ne consegue che la condanna dell'opponente alle spese di lite va ritenuta corretta, non incidendo sulla sua posizione di soccombente la circostanza che l'eccezione di incompetenza sia stata da lui sollevata” (Cass. Civ. n. 13430/2020).
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'"anomala" elezione del domicilio impone solo di notificare ivi il precetto, non certo di adire il giudice in quel domicilio. L'opposizione va comunque proposta dinanzi al giudice che ha collegamenti col luogo dell'esecuzione. Certo, se l'opponente scelga il giudice del domicilio "anomalo",
l'opposizione può restare lì e lì essere decisa nel merito, a meno che la controparte non formuli ritualmente eccezione di incompetenza” (Cass. civ. n. 13430/2020; Cass. Civ.
n. 16649/2016: “L'elezione di domicilio contenuta nell'atto di precetto è sempre vincolante per il debitore, ai fini dell'individuazione del luogo di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, mentre, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio a conoscere di tale opposizione, è irrilevante, se il creditore non ha scelto per essa uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione”; Civ. n. 30141/2017; Cass. Civ.
n. 9670/2008: “In tema di foro relativo all'opposizione a precetto, l'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo
"debitor debitoris", l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre
l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore”; Cass. Civ. n. 8024/2021; Cass. Civ. n. 5621/2005; Cass. Civ. n.
12976/2004; Cass. Civ. n. 8632/2003; Cass. Civ. n. 8588/2002; Cass. Civ. n.
10642/2002; Cass. Civ. n. 10288/2001; Cass. Civ. n. 7505/1999; Cass. Civ. n.
8923/1998; Cass. Civ. n. 6880/1997; Cass. Civ. n. 840/1997; Cass. Civ. n.
10591/1993; Cass. Civ. n. 4649/1990; Cass. Civ. n. 4155/1989; Cass. Civ.
n.3345/1987; Cass. Civ. n. 4529/1984; Cass. Civ. n. 7057/1982; Cass. Civ. n.
464/1971), sicché deve ammettersi, nel suddetto caso, l'eccezione di incompetenza della parte convenuta creditrice, che deve provare il collegamento tra il domicilio eletto e il luogo dell'esecuzione, dimostrando l'esistenza di concreti beni pignorabili a carico del debitore nel luogo del domicilio eletto al tempo della notificazione del precetto.
Ciò posto, va osservato che nel precetto opposto, la creditrice ha eletto domicilio presso Firenze Via delle Ghiacciaie n. 19/R (cfr. all. 2 fasc. attore).
L'attore mediante la proposizione dell'opposizione al precetto dinanzi a questo Tribunale, nel cui circondario vi è il luogo in cui il precetto è stato notificato, ha implicitamente contestato la competenza del Giudice del luogo del domicilio eletto dalla creditrice.
Quest'ultima con la comparsa di costituzione e risposta ha eccepito l'incompetenza di questo Tribunale in favore di quello di Firenze in quanto presso quest'ultimo Tribunale sarebbe stato proposto il pignoramento presso terzi, di cui all'allegato n. 3 della comparsa di costituzione. Ebbene, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, va osservato che, al fine di radicare la competenza del Giudice del luogo del domicilio eletto dalla precettante non è sufficiente prospettare la volontà di intraprendere presso detto Giudice un pignoramento, occorrendo che la creditrice alleghi e provi che nel circondario di detto Giudice vi sono concretamente beni pignorabili appartenenti al debitore.
Ciò chiarito, deve ritenersi che la convenuta non abbia fornito la prova sufficiente che presso il circondario del Tribunale di Firenze, alla data di notificazione del precetto opposto (18.11.2005), il debitore avesse beni concretamente pignorabili.
Al riguardo, appare irrilevante la comunicazione dell'Agenzia Oltrarno depositata da parte convenuta, in quanto la stessa reca la data del 30.08.1988, sicché non è idonea a provare l'esistenza di beni pignorabili in capo all'attore alla data del 18.11.2005 (cfr. all. 22 fasc. convenuta).
Analogamente appaiono irrilevanti le dichiarazioni del terzo debitor debitoris
Cassa di Risparmio di Firenze, in quanto le stesse recano la data del
19.10.2011 e 27.10.2011, sicché, in quanto di molti anni posteriori alla notificazione del precetto opposto, non appaiono utili per attestare la situazione patrimoniale dell'attore al tempo del 18.11.2005 (cfr. all.ti 3, 23 e 24 fasc. convenuta).
Analogamente appare priva di adeguata idoneità probatoria la dichiarazione dell'Agenzia Oltrarno del 27.10.2005, posto che la stessa si limita ad attestare che l'attore ha rapporti bancari con la Cassa di Risparmio di Firenze, senza indicazioni delle relative filiali, ma nulla afferma sul saldo di tali rapporti e, dunque, sulla concreta sussistenza di denaro pignorabile appartenente all'attore presso sedi fiorentine della banca suddetta (cfr. all. 25 fasc. convenuta). Alla luce delle considerazioni svolte, in quanto la convenuta non ha provato la concreta esistenza di beni pignorabili dell'attore presso il circondario del
Tribunale di Firenze, deve ritenersi che l'elezione di domicilio operata, ai sensi dell'art. 480 comma 3 c.p.c., nel precetto opposto sia inefficace, con conseguente radicamento della competenza territoriale per il presente giudizio in capo a questo Tribunale.
Pertanto, l'eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta va dichiarata infondata e va respinta.
Venendo al merito della lite, come già evidenziato, l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito oggetto del precetto, in quanto la stessa ha iniziato a decorrere nel 1990 e non è stata mai interrotta fino alla notificazione del precetto opposto.
Sul punto, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata in relazione al diritto oggetto del provvedimento (cfr. Cass. Civ. S.U. n.
4510/2006).
Inoltre, è stato evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che
“in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.” (Cass. Civ. n. 20665/2019).
Nel momento del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, il credito in esso affermato soggiace alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 2953 c.c. secondo cui “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
La consolidata giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “Con particolare riguardo all'ipotesi del decreto ingiuntivo che acquista gli effetti del giudicato a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione, ed in perfetta coerenza con i principi sopra richiamati, si precisa specificamente che "sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, sia con la comparsa di risposta all'opposizione, l'opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c., commi 1 e 2; tale interruzione ha effetti permanenti (e non meramente istantanei) ex art. 2945 c.c., comma 2, fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero del decreto decorrerà poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.” (Cass. Civ. n.
15157/2017).
In definitiva, il decreto ingiuntivo non opposto acquista la autorità del giudicato con il decreto di esecutorietà e da tale momento il credito in esso sancito soggiace al termine prescrizionale decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Ciò chiarito, nel caso di specie il decreto ingiuntivo n. 5129/1990 emesso dal
Tribunale di Firenze risulta essere stato dichiarato esecutivo in data 24.10.1990
(cfr. all. 4 fasc. convenuta), sicchè da tale data è divenuto giudicato e ha iniziato a decorrere la prescrizione decennale.
Risulta incontestato tra le parti che il credito oggetto del decreto ingiuntivo, emesso in favore della sia attualmente nella titolarità della Controparte_3
società convenuta.
La società convenuta ha eccepito l'esistenza di plurimi atti di interruzione della prescrizione, rilevando che in data 17/12/1990 al debitore risulta notificato atto di precetto, il 04/10/1991 la creditrice ha spiegato atto di intervento nella procedura esecutiva n. 123/89 presso il Tribunale di Grosseto, il 02/11/1996 la creditrice ha spiegato atto di intervento nella procedura esecutiva n. 324/87 presso il Tribunale di Grosseto, il 6/12/2004 al debitore risulta notificato atto di precetto e sono state inviate negli anni precedenti atti di costituzione in mora, inviate al debitore dall'avv. Rolando Ramalli, per conto della creditrice che hanno comunque interrotto il decorso della prescrizione.
Ciò chiarito, va osservato che appare fondata l'eccezione di giudicato proposta con la comparsa di costituzione in riassunzione dalla convenuta.
Invero, risulta che con citazione del 31.10.2012 l'odierno attore ha proposto un'opposizione successiva all'esecuzione promossa dalla odierna convenuta, con cui ha chiesto dichiararsi prescritto il credito oggetto del D.I. n.
5129/1990 del Tribunale di Firenze.
Tale domanda è identica a quella oggetto dell'opposizione promossa nel presente giudizio.
Ciò chiarito, va osservato che il Tribunale di Firenze ha dichiarato estinto per prescrizione il credito oggetto del sopra richiamato decreto ingiuntivo con sentenza n. 1427/2015 (all. 3 di parte attrice del 16.06.2023).
In particolare, il Tribunale di Firenze ha accertato che la prescrizione del credito è stata utilmente interrotta dalla creditrice con l'intervento del
04.10.1991 nell'ambito dell'esecuzione n. R.G. 123/89 dinanzi al Tribunale di
Grosseto, ha escluso che l'intervento della creditrice del 02.11.1996 nella procedura n. 324/1987 dinanzi al Tribunale di Grosseto abbia avuto effetto interruttivo, in quanto avvenuto in un momento in cui i beni pignorati ai danni dell'attore erano stati già espunti dall'esecuzione per rinuncia parziale del creditore procedente e conseguente dichiarazione di inefficacia parziale del pignoramento del G.E., ha accertato la scadenza del termine di prescrizione in data 04.10.2001 e ha, conseguentemente, accolto l'opposizione dell'odierno attore, dichiarando la prescrizione del credito oggetto anche di questo giudizio.
Risulta che la sentenza suddetta è stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze che con sentenza n. 1286/2021 ha dichiarato l'estinzione del giudizio di appello (cfr. sentenza depositata l'01.11.2021 dalla convenuta). Le parti con le memorie autorizzate del 23.06.2023 e del 24.06.2023 hanno dato atto del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Firenze in quanto non impugnata in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di
Firenze, sicché, stante la concorde ammissione del passaggio in giudicato di detta sentenza ad opera delle parti, è possibile ritenere accertato tale fatto, essendo tali ammissioni equipollenti al certificato di avvenuto passaggio in giudicato previsto dall'art. 124 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 36258/2023;
Cass. Civ. n. 4803/2018).
Inoltre, l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza suddetta è stato accertato anche con l'ordinanza del 15.05.2024 dalla Corte di Cassazione
Civile, depositata il 25.07.2024 dall'attore.
Dunque, sussiste un giudicato sulla domanda proposta dall'attore in questo giudizio, intervenuto tra le stesse parti di questo, integratosi in corso di causa, che ha accertato la prescrizione del credito per cui è causa.
Ai sensi dell'art. 2909 c.c., “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'efficacia del giudicato è tradizionalmente declinata in un'efficacia negativa (o preclusiva), nella misura in cui, armonizzandosi con il divieto pubblicistico del ne bis in idem, impedisce in qualsiasi futuro processo fra le medesime parti, i loro eredi o aventi causa, la pronunzia di una nuova sentenza di merito sul medesimo rapporto giuridico controverso o sui fatti comunque deducibili ritualmente nel processo concluso con il giudicato;
in un'efficacia positiva, nella misura in cui, nei futuri processi ove si controverta intorno ad altri rapporti, connessi e correlati a quello irretrattabilmente deciso da un legame di pregiudizialità-dipendenza o di oggettiva incompatibilità, impone ai giudici successivamente aditi di pronunziare una sentenza di merito che sia coerente e compatibile con il giudicato già formatosi, senza disconoscere o diminuire in alcun modo il bene giuridico in esso riconosciuto
(cfr. Cass. Civ. S.U. n. 6689/1995; Cass. Civ. n. 4393/1996, Cass. Civ. n.
4393/1997; Cass. Civ. n. 3079/1999; Cass. Civ. n. 4275/1999; Cass. Civ. n.
15448/2000; Cass. Civ. n. 7302/2001; Cass. Civ. n. 2469/2003; Cass. Civ. n.
5964/2004; Cass. Civ. n. 5138/2019).
Inoltre, è stato osservato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità che
“L'esistenza di un giudicato, anche esterno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo” (Cass. Civ n. 15159/2011; Cass.
Civ. n. 15339/2018; Cass. Civ. n. 10537/2010; Cass. Civ. n. 2732/2008; Cass.
Civ. S.U. n. 24664/2007; Cass. Civ. n. 1099/2006; Cass. Civ. n. 13973/2006;
Cass. Civ. n. 19136/2005; Cass. Civ. n. 630/2004; Cass. Civ. S.U. n.
24664/2004; Cass. Civ. n. 1153/2003; Cass. Civ. n. 735/2002; Cass. Civ. S.U.
n. 9050/2001).
Inoltre, va osservato che “La preclusione nascente da giudicato si risolve in un ostacolo
a che il giudice possa nuovamente pronunciare su di un bene della vita già riconosciuto o negato, sicché la relativa esistenza va verificata con riferimento al momento della decisione, sussistendo essa anche nel caso in cui il giudicato medesimo si sua formato in un momento successivo a quello dell'instaurazione del nuovo giudizio o a quello dell'invocazione della sua autorità, ma anteriore alla decisione” (Cass. Civ. n. 4014/2003; Cass. Civ. n.
12564/2002).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che la sopravvenuta formazione del giudicato tra le odierne parti che accerta la prescrizione del medesimo credito oggetto di questo giudizio precluda ogni rivalutazione di tale vicenda, sicché non è possibile accertare nuovamente se il credito per cui
è causa sia effettivamente prescritto o meno, in quanto ciò è precluso dall'autorità del giudicato invocato dalla convenuta e formatosi in corso di causa. Ciò chiarito, va osservato che la parte convenuta, dando atto della sopravvenuta formazione del giudicato, ha chiesto dichiararsi l'assenza di interesse ad agire dell'attore in questo giudizio.
L'attore, in sede di precisazione delle conclusioni, ha insistito nelle conclusioni originarie.
Ciò posto, va osservato che la verificazione in corso di causa di un evento tale da far perdere l'interesse alla decisione in capo all'attore determina la cessazione della materia del contendere tra le parti, la quale, tuttavia, per essere pronunciata, presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano al giudice conclusioni conformi (cfr. Cass. Civ. n. 16150/2010; Cass. Civ. n.
2063/2014; Cass. Civ. n. 5188/2015).
Inoltre, la recente giurisprudenza ha chiarito che “quando la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì: a) ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa;
b) ove, invece, si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell'attore della infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell'azione nel senso della declaratoria della sua infondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese secondo le normali regole” (Cass. Civ. n.
28585/2024). Dunque, esclusa la possibilità di pronunciare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, occorre valutare quale sia la conseguenza del fatto allegato dalla parte convenuta.
Ebbene, deve ritenersi che, come correttamente allegato da parte convenuta, la formazione successiva del giudicato sulla domanda dell'attore ha comportato la sopravvenuta perdita di interesse dello stesso alla decisione del presente giudizio, non potendo questo avere, in caso di accoglimento della domanda, alcuna concreta e attuale utilità, né avendo chiarito l'attore, dopo la riassunzione del giudizio, quale sia l'utilità a ottenere comunque l'accoglimento della domanda di accertamento della prescrizione anche in questo giudizio, dovendosi ritenere che la sentenza n. 1427/2015 del
Tribunale di Firenze abbia pienamente soddisfatto l'interesse sostanziale sotteso alla domanda attorea.
Pertanto, la domanda dell'attore, difettando di una condizione dell'azione
(l'interesse ad agire), da apprezzare al momento della decisione della causa, va dichiarata inammissibile.
Circa la regolazione delle spese processuali del presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla compensazione delle spese processuali.
Invero, sebbene la pronuncia di inammissibilità della domanda attorea implichi il non accoglimento della stessa, va evidenziato che l'inammissibilità è stata determinata da un fatto sopravvenuto alla proposizione della domanda;
inoltre, deve rilevarsi che l'avere insistito l'attore sull'accoglimento della domanda nel merito, nonostante il pacifico passaggio in giudicato della sentenza del 2015 del Tribunale di Firenze, giustifica vieppiù la compensazione delle spese. L'ordinanza n. 15879/2024 della Corte di Cassazione, che ha deciso la questione di litispendenza, ha rimesso a questo Tribunale la liquidazione delle spese processuali del giudizio di cassazione.
Tali spese vanno regolate secondo il criterio di soccombenza, non potendosi giustificare la compensazione delle spese per il solo fatto che la controparte in detto giudizio sia rimasta contumace (cfr. Cass. civ. n. 1724/2023), e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n.
55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, indicata in ricorso come indeterminabile, non essendovi evidenza degli esborsi sostenuti per il suddetto giudizio dall'attore.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 218/2018 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda attorea, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, per le ragioni indicate in motivazione;
2) compensa le spese processuali del presente giudizio;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali del giudizio di
Cassazione n. 16523/2024 RG in favore dell'attore che si liquidano nella somma di 5.513,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA se dovuti, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 17.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia