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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/11/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3671/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado, iscritta al N. R.G. 3671/2022 promossa da:
(C.F. , con l'Avv. Baldini Gianni, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il suo studio sito in Firenze (FR), via Bolognese, n. 10
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. Gazzi Maria Grazia, elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Pavia (PV), P.zza Collegio Borromeo, n. 7
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico ministero
CONCLUSIONI
Ricorrente
con memoria depositata nel termine indicato per la precisazione delle conclusioni (9.1.2025) il ricorrente ha così' concluso:
“Tutto ciò premesso, nel riportarsi a quanto dedotto ed eccepito si insiste nelle rassegnate
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 si insiste:
-per la modifica dell'ordinanza riportante i provvedimenti provvisori riducendosi ad euro 350,00 (da euro 700,00) il contributo di mantenimento nei confronti del minore e revocandosi, stante la natura provvisoria del provvedimento, la modalità di cessione con ordine al Ministero della difesa –Arma dei
Carabinieri ex art 156 6 co c.c. con conversione in cessione volontaria.
- tenuto conto di tutte le problematiche esposte inerenti la condizione personale, familiare e di salute del Dr. nonchè l'alta conflittualità e l'incomunicabilità con la ex moglie ci si rimette alla Pt_1 prudente valutazione del giudice riguardo all'affido del minore ai genitori in regime di affido condiviso e/o esclusivo”
( nel ricorso e nella successiva memoria parte ricorrente precisava le conclusioni in modo differente e più specifico, chiedendo affido condiviso e indicando modalità di frequentazione con il minore)
Resistente:
«La dott.ssa , Controparte_1
CHIEDE
che il Tribunale assuma le seguenti conclusioni di merito:
1.Disporre l'affidamento super esclusivo del figlio alla madre, in considerazione del totale Per_1 disinteresse del padre ad assumere decisioni condivise nell'interesse del minore, della totale assenza del padre nella vita del figlio, del rifiuto paterno ad aderire ai percorsi di mediazione e coordinazione genitoriale suggeriti dal Presidente Istruttore, solo in via subordinata, disporre l'affido esclusivo alla madre.
2.Confermare il collocamento del figlio minore presso la madre.
3.Disporre la sospensione degli incontri tra padre e figlio, ratificando una situazione già in essere dal luglio 2023 (ultima volta che ha incontrato il minore); Pt_1
4.Prevedere che il padre possa di nuovo incontrare il figlio presso l'abitazione materna o in Per_1
Spazio Neutro, solo a fronte di un serio e continuativo percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità da parte del padre.
pagina 2 di 13
5.Porre a carico del padre quale contributo al mantenimento del figlio l'assegno mensile onnicomprensivo anche delle spese aggiuntive del figlio di euro 1.000,00/mese, da aggiornarsi secondo gli indici FOI annualmente, posto che il padre ad oggi si rifiuta di concordare e pagare il
50% delle spese aggiuntive necessarie per il minore;
solo in via subordinata, confermare l'attuale assegno di euro 700,00 quale contributo per il mantenimento del figlio e porre a carico del Per_1 padre l'obbligo di rimborsare alla madre il 50% delle spese aggiuntive per il figlio, secondo le linee guida del Protocollo del Tribunale di Pavia.
6.In ogni caso, confermare l'ordine al , Arma dei Carabinieri, codice Controparte_2 fiscale , datore di lavoro di , di versare direttamente ed in via P.IVA_1 Parte_1 anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, alla dott.ssa l'importo di euro Controparte_1
1.000,00 o quell'altra somma che verrà ritenuta di giustizia, quale contributo al mantenimento mensile del figlio sul c/o intestato alla stessa con IBAN [...] con Per_1 decorrenza dal mese di aprile 2023.
7.In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 26 luglio 2022, il IG. ha domandato la pronuncia della Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la IG.ra , l'affidamento del figlio CP_1 minore ad entrambi i genitori, il collocamento del figlio presso la madre, la possibilità per il Per_1 padre di vedere e tenere con sé il figlio un fine settimana al mese dal sabato mattina alla domenica sera,
l'obbligo per parte ricorrente di concorrere al mantenimento del figlio con un assegno mensile di €
500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 4 novembre 2022 si costituiva in giudizio la IG.ra . Con la propria comparsa di CP_1 costituzione la resistente domandava la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'affidamento in via esclusiva del figlio con conseguente collocamento presso la madre, l'obbligo per il padre di vedere e tenere con sé il figlio due fine settimana al mese a Pavia e un fine settimana al mese a
Bibbiena (AR) luogo di residenza e di lavoro del IG. , l'obbligo per parte ricorrente di Pt_1 concorrere al mantenimento del figlio con un assegno mensile di € 1.000,00 e la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
pagina 3 di 13 All'udienza di comparizione avanti al Presidente le parti insistevano nelle rispettive istanze. Il
Presidente confermava le condizioni concordemente stabilite tra le parti in sede di separazione personale.
Con memoria del 14 marzo 2023 parte resistente chiedeva che, stante l'inadempimento degli obblighi in punto di contributo al mantenimento da parte del IG. , fosse ordinato al datore di lavoro del Pt_1 ricorrente di versare direttamente alla IG.ra la somma di € 850,00 mensili a titolo di CP_1 concorso paterno al mantenimento del figlio ( tale somma era il contributo al mantenimento del Per_1 minore concordato tra le parti quando fosse cessato a carico del sig. l'obbligo di contribuire Pt_1 anche al mantenimento della moglie) .
A seguito dell'udienza di prima trattazione, con ordinanza del 5 maggio 2023 il Giudice istruttore stabiliva che parte ricorrente fosse obbligata a versare mensilmente a parte resistente la somma di €
700,00 ( così ridotta considerate le modifiche intervenute nella situazione del ricorrente) mensili a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore ordinando però che fosse il datore di lavoro del
IG. a versare direttamente tale somma di denaro alla moglie. Inoltre, invitava i genitori a Pt_1 proseguire il percorso di mediazione già avviato. Infine, concedeva i termini di legge per la presentazione delle memorie istruttorie.
Seguiva la sentenza n. 984 del 2023 con cui veniva pronunciata la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa in istruttoria.
A seguito delle istanze istruttorie formulate dalle parti, il Giudice istruttore con ordinanza disponeva che le parti depositassero copia degli estratti dei conti correnti, conti titoli o altri depositi o assicurazioni, carte di credito intestati o cointestati degli ultimi tre anni.
Con ordinanza del 9 dicembre 2024, il Giudice istruttore disponeva, provvisoriamente, su richiesta del resistente che chiedeva la riduzione del contributo a € 350,00 mensili lamentando condizioni divenute critiche sia per ragioni di salute che per motivi lavorativi, la riduzione del contributo a carico del IG.
per il mantenimento del figlio ad € 500,00 mensili onerando entrambe le parti di Pt_1 Per_1 depositare la propria documentazione di carattere fiscale e reddituale aggiornata ( documentazione che era stato sottolineato al sig. fosse stata precedentemente depositata in modo illeggibile) . Pt_1
Seguiva il deposito della documentazione fiscale ad opera delle parti.
Veniva altresì rigettata istanza di parte resistente di aumento del contributo per il minore come sopra ridotto. pagina 4 di 13 Il Giudice istruttore tratteneva infine, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa per la decisione collegiale.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dato atto che, nel corso del presente procedimento, è stata dichiarata con sentenza non definitiva n.
984/2023 (pubblicata il 24 luglio 2023) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , con il presente provvedimento il Collegio decide Parte_1 Controparte_1 sulle ulteriori istanze formulate dalle parti.
Sull'affidamento e sul collocamento del figlio minore Persona_2
A seguito degli accadimenti occorsi nel procedimento e in particolare considerata la sostanziale assenza del padre nella vita del figlio, è stata già assunta la decisione di disporre l'affido super esclusivo del figlio alla madre, che da sola se ne occupa in maniera completa, posto che per un lungo periodo il padre non si è più fatto vivo con la madre del minore e tantomeno con il figlio, delegando alla madre ogni decisione e rendendo complessa l'assunzione condivisa delle decisioni rilevanti.
In merito all'affido dei figli minori di genitori separati o divorziati, sebbene l'ordinamento preveda come regola generale l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori (art. 337-ter, comma 2, secondo periodo c.c.), è fatta salva la possibilità per il Giudice di disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro «sia contrario all'interesse del minore» (art. 337- quater, comma 1 c.c.).
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 27 giugno 2006, n.
14840; Cass. civ. 4 novembre 2019, n. 28244; Cass. civ., 19 settembre 2022, n. 27348) «in materia di affidamento dei minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia più idoneo a ridurre al minimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo famigliare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio […] con riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore».
pagina 5 di 13 Nel caso di specie, è pacifico che come anche affermato dalla resistente, da ultimo nella propria comparsa conclusionale del 5 maggio 2025, e non contraddetto dal ricorrente, il IG. ha Pt_1 totalmente interrotto la relazione con il figlio. Lo ha visto per l'ultima volta a luglio 2023 e non lo sente telefonicamente dall'ottobre 2023. Pertanto, allo stato, il ricorrente ( che svolge invece il ruolo di padre per la bambina avuta con la attuale moglie), non ha alcun contatto con il proprio figlio da oltre un anno e mezzo. Inoltre, il IG. ha interrotto ogni possibilità di dialogo con la madre di Pt_1 Per_1 dichiarando di non voler avere con la stessa alcuna forma di interazione (messaggio scritto del ricorrente nel giugno 2022 ed indirizzato alla resistente). Nel corso del procedimento è emerso che il sig. aveva, quando ancora sembrava possibile una frequentazione, problemi sia di carattere Pt_1 lavorativo -essendo impossibile programmare gli incontri – sia di carattere familiare, legati anche al fatto che la moglie era restia a che il ricorrente frequentasse il figlio : cfr. dichiarazioni rese come da verbale del 29 marzo 2023 ). La scelta ( non importa quanto voluta o quanto frutto di necessità) del sig.
di sacrificare, a fronte di altre esigenze, il rapporto con il figlio, rende la forma dell'affido Pt_1 condiviso non tutelante per il minore, rendendo evidente l'impossibilità di gestione condivisa della quotidianità del figlio e non affidabile la figura paterna. E poi il caso di rilevare che oltre che sotto il profilo morale ed assistenziale, il IG. si è reso inadempiente anche sotto il profilo economico Pt_1 non corrispondendo spontaneamente il contributo al concorso nel mantenimento del figlio. Ciò ha reso necessario, a seguito di espressa richiesta formulata dalla resistente, disporre il pagamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro del ricorrente. L'omissione nel concorso ha riguardato non solo le spese ordinarie, ma anche quelle extra-assegno.
A parere di questo Collegio, il comportamento di parte ricorrente è sintomatico della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore non prevalente collocatario. Il disinteresse mostrato dal IG. anche nel corso del presente Pt_1 procedimento per l'effettivo e continuato esercizio della responsabilità genitoriale sia sotto il profilo morale sia sotto il profilo economico risulta essere indicativo di una probabile non adeguatezza all'assunzione e all'espletamento di un consapevole ruolo genitoriale, perlomeno nei confronti di verso cui il padre ha ritenuto di ridurre davvero al minimo anche gli incontri, fino a cessare Per_1 completamente la frequentazione, trovando comunque sempre giustificazioni a proprio favore. I sostenuti problemi di salute non hanno peraltro impedito al ricorrente, tra il 2023 e il 2024, di dedicare energie e tempo alla celebrazione del proprio matrimonio e agli studi universitari ( tanto che si è laureato in giurisprudenza nel 2024), dimostrando quindi che il sig. ha fatto delle precise scelte Pt_1 su come e a chi dedicare il proprio tempo.
pagina 6 di 13 Quanto osservato giustifica l'accoglimento della domanda della resistente con concentrazione in capo a quest'ultima della responsabilità genitoriale con riguardo alle decisioni in materia di salute, educazione, istruzione e questioni burocratiche per il figlio Per_1
Dall'affido in via esclusiva rafforzata del minore alla madre, consegue che lo stesso resti collocato presso quest'ultima.
Sul diritto di visita e di frequentazione fra padre e figlio.
Preso atto che, allo stato e da molto tempo , il ricorrente non ha contatti né in presenza né telefonici con il figlio, tenuto altresì conto che lo stesso pur non avendo dichiarato di non voler vedere il minore ha spesso indicato vari e diversi motivi ostacolanti le visite al figlio, questo Collegio ritiene che qualora il
IG. volesse riprendere i rapporti con il figlio, debba preliminarmente contattare con congruo Pt_1 anticipo la IG.ra e, tenendo conto degli impegni lavorativi delle parti nonché degli impegni CP_1 scolastici ed extrascolastici di organizzare la visita. Per tutelare l'interesse del minore, sarà Per_1 onere del padre recarsi presso il luogo di collocamento del figlio per fargli visita atteso che il periodo di tempo trascorso lontano anche dalle altre persone che compongono la famiglia del sig. Pt_1 richiederebbe comunque un controllato percorso di riavvicinamento al fine di non creare disagio al minore.
Sul contributo paterno al mantenimento del figlio e sulle spese straordinarie.
Per stabilire il quantum dell'assegno mensile di mantenimento che parte ricorrente è obbligata, in quanto non collocataria del minore, a versare a parte resistente, occorre preliminarmente analizzare la situazione reddituale ed economica delle parti.
Il IG. è un alto ufficiale dell'Arma dei Carabinieri che a seguito di problemi legati alla salute Pt_1
( è stato in malattia per alcuni mesi a causa di problemi psicologici;
è stato sottoposto ad almeno tre interventi chirurgici per asportazione di melanomi cutanei in situ) dalla fine del 2023 non ha effettuato straordinari e comunque è stato trasferito ad NA in un settore non operativo e dunque dove non sono previsti straordinari o attività extra quali uscite notturne ecc.
Secondo quanto allegato dal ricorrente lo stesso è stato assente dal servizio da ottobre 2023 a luglio
2024.
pagina 7 di 13 Parte ricorrente nel corso del procedimento ha reso estremamente difficoltosa la ricostruzione della sua situazione reddituale per come evolutasi, poiché pur formulando istanze di riduzione del contributo al mantenimento previsto per il figlio, ha insistito nel depositare documenti in modo non compatibile con il PCT (o addirittura depositando documentazione alla PEC del Tribunale, documentazione non visibile al g.i. né ammissibile nell'ambito del presente procedimento) , documenti quindi non esaminabili dal giudice, che pure ha evidenziato più volte in diverse ordinanze la non leggibilità degli atti depositati in formato “rar” ( il tutto appare ricostruibile attraverso le ordinanze del 17 ottobre e 9 dicembre 2024 del g.i.).
Inoltre va sottolineato che parte ricorrente ha depositato documentazione ( parte della quale ancora in formato “rar” e dunque non leggibile) anche con le memorie finali, documentazione che essendo già stata chiusa l'attività istruttoria e non potendo essere valutata nel contraddittorio delle parti (salvo che si tratti di documenti già in precedenza depositati o di dichiarazioni sostanzialmente a carattere confessorio) non può essere considerata ai fini della decisione.
Parte ricorrente ha depositato con le note di precisazione dele conclusioni documentazione medica e la relazione riguardante il sovraindebitamento e relativa proposta di ristrutturazione del debito. Parte resistente ha potuto interloquire, osservando che non vi è prova della omologa. Invero la relazione è utile per osservare che in caso di accoglimento i debiti che incidono sulla riduzione del “netto a mani” della busta paga del ricorrente come per esempio la cessione del quinto per circa € 700,00 mensili, verrebbero sostanzialmente non pagati se non dal terzo anno della procedura e in misura inferiore alla metà del debito complessivo ( così avverrebbe anche per il debito relativo al camper, le cui rate peraltro non risultano addebitato sul conto corrente depositato e dunque si direbbero pagate da altri e non dal sig. o dalla moglie ( che ne è cointestataria). Inoltre la relazione dà conto di un Pt_1 contributo a carico del ricorrente per il figlio di € 700,0 che però da gennaio 2025 è stato temporaneamente ridotto ulteriormente ad € 500,00.
pagina 8 di 13 Sebbene si possa osservare che sui redditi percepiti nel 2024 da parte del ricorrente incide, in riduzione, il mancato percepimento di straordinari ( se non quelli pagati nel 2024 e relativi al 2023) , occorre sottolineare che dall'esame delle buste paga del 2024 e dal raffronto con quelle del 2023, la voce
“trattamento economico fondamentale” è sostanzialmente sempre la medesima ed ammonta a oltre €
4.200,00. A tale somma, ovviamente intesa al lordo, vanno aggiunte le voci “accessorie” e
“straordinari”, che effettivamente sono ridotti o non più esistenti da quando il ricorrente ha iniziato a lavorare ad NA. Sul complessivo intervengono poi in riduzione le tasse e le detrazioni per debiti ( questi ultimi nel 2024 per € 700,00 per l'assegno per il figlio e per quasi altrettanto per la cessione del quinto).
Allo stato ed in assenza di documentazione leggibile o depositata nei termini che dimostri il contrario la sola riduzione stipendiale è relativa all'assenza di straordinari di cui evidentemente invece il ricorrente aveva tenuto conto nel concordare il contributo per il mantenimento del figlio.
Il Collegio osserva che tutti i debiti contratti dal ricorrente se precedenti all'accordo gli erano noti e se successivi ( si fa riferimento in particolare al debito contratto nel 2022 per oltre € 80.000,00 con CP_3 per l'acquisto di un camper, nella piena consapevolezza di dover già restituire all'epoca oltre €
[...]
860,00 mensili per la cessione del quinto, somma che era stata principalmente utilizzata per l'acquisto di altro camper) non potevano ( o dovevano) essere contratti senza considerare che il ricorrente già si era impegnato a versare per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 850,00.
L'esame degli estratti conto depositati nei termini e leggibili dà comunque conto di una situazione ben diversa dal fatto che il ricorrente debba mantenere moglie e una figlia ( perché al mantenimento delle due figlie della sig. non è tenuto a provvedere il sig. ) con poco più di € 1.000,00 al CP_4 Pt_1 mese, anche nei periodi peggiori. Si rinvia all'esame degli estratti conto da cui si evincono ingenti e periodici versamenti da parte dei genitori della sig. spese significative per ristrutturazione, CP_4 arredi della nuova casa, rifacimento degli infissi ecc. . Si notano altrettanti periodici versamenti da parte dei genitori del sig. quale contributo al mantenimento del minore o alle spese della Pt_1 famiglia, di versamenti in contanti non meglio precisati, ma anche di notevole importo e non certo sporadici. Invero l'esame dei movimenti ( non è dato sapere che tipo di acquisti venivano fatti con la carta di credito non risultando i relativi estratti depositati) dà conto di un tenore di vita normale e non disastroso, di un conto sempre con saldo attivo, di spese anche legate alla decisione del sig. di Pt_1 studiare e laurearsi ( come avvenuto nel corso del 2024, quando era malato e in aspettativa), nonché di stipendi percepiti anche dalla sig. e ovviamente del contributo versato dal padre delle figlie CP_4 della signora sia per mantenimento che per spese extra ed infine l'assegno unico per tre minori.
pagina 9 di 13 Va infine ritenuto che sebbene il ricorrente, a seguito del trasferimento ad NA ( per cui lo stesso non ha spese di alloggio, avendo deciso di utilizzare il camper come alternativa all'alloggio ad NA)
e del tipo di servizio svolto, non percepisca più gli straordinari, lo stesso percepisca oltre al normale stipendio, anche la somma mensile aggiuntiva quale indennità di trasferimento ( lo afferma egli stesso illustrando in una “nota esplicativa” rappresentando che già da dicembre 2024 ha iniziato a percepire tale indennità), che effettivamente risulta nella busta paga indicata come “extra cedolino” e nel dettaglio indicata come indennità di trasferimento: cfr. busta paga dicembre 2024 allegata alla memoria del 28.12.204).
Alla luce del fatto che non risulta documentata alcuna detrazione specifica per malattia o aspettativa ( salvo il fatto che non vengano percepiti straordinari o svolti servizi specifici tipo le uscite notturne) , considerato che attualmente il sig. percepisce nuovamente e per un periodo di una certa durata Pt_1
l'indennità di trasferimento ( come accaduto quando da Pavia si è trasferito a Bibbiena, per la durata di due anni),che prevedibilmente la cessione del quinto non verrà più detratta dallo stipendio e che il debito in questione sarà ridotto a meno della metà e pagato ad iniziare dalla terza annualità del progetto di ristrutturazione , il Collegio ritiene che il reddito del ricorrente attualmente e per il prossimo periodo sia in realtà superiore a quello documento dalle buste paga dell'anno 2024.
La IG.ra svolge, in regime di libera professionista, l'attività di psicologa percependo entrate CP_1 mensili superiori ai € 2.000,00. Ad oggi la resistente sta pagando, come dalla stessa dichiarato e risultante dagli estratti del conto postale depositati, il 50% della rata di mutuo cointestato con il convivente, quota pari a circa € 500,00, oltre ad un finanziamento di € 173,73 mensili. La sua condizione appare migliorata rispetto all'epoca dell'accordo separativo, avendo un compagno con cui condivide le spese ( oltre al mutuo) della casa di proprietà, e percependo introiti ( seppure lordi )dalla sua attività di libera professionista. E' infatti anche in grado di effettuare dei risparmi e un piano di accumulo. Va però tenuto conto che rispetto a quanto concordato in sede di separazione la resistente non può contare su alcun apporto personale nella gestione del minore da parte del padre, che non vede il figlio, non lo tiene mai con sé, non lo porta in vacanza ecc.
pagina 10 di 13 Il Collegio ritiene che valutate le rispettive situazioni reddituali, tutti gli elementi che da una parte e dall'altra formano il reale reddito disponibile, e preso atto della scelta paterna di non occuparsi della crescita e dell'educazione del figlio, nonché di non frequentarlo, e dunque dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, debba essere stabilito un contributo al mantenimento del minore di €
600,00 mensili rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, con pagamento da porsi a carico del datore di lavoro, con decorrenza nella suddetta somma dalla data della presente decisione, considerato che il sig. si è dimostrato anche in passato inadempiente e che non ha mai corrisposto Pt_1 spontaneamente nulla in punto spese extra assegno. Tale somma è comunque inferiore agli € 700,00 di cui la proposta di piano di ristrutturazione del debito tiene conto, e dunque non peggiora ma anzi migliora la condizione complessivamente valutata nella suddetta proposta.
Quanto alle spese extra assegno, le stesse vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, facendo riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia. L'assegno unico per andrà interamente percepito dalla madre collocataria. Per_1
Sulle spese processuali
Nessuna delle parti risulta accontentata in punto importo del mantenimento;
in ordine ad affido collocamento e frequentazione viene accolta la domanda di parte riesistente ( il ricorrente inizialmente chiedeva l'affido condiviso e solo alla fine del procedimento si rimette, consapevole della propria non condivisibile scelta di rimanere assente dalla vita del figlio;
è stato comunque necessario, alla luce della domanda presentata inizialmente, svolgere un complesso procedimento) . Anche in considerazione delle vicende legate alle decisioni assunte nel corso del procedimento e nel sub procedimento, e tenuto conto del fatto che parte ricorrente ha creato difficoltà nella gestione del procedimento depositando documenti in genere non leggibili e non osservando correttamente i termini per i depositi, appare corretto compensare le spese nella misura di un quarto e porre i restanti tre quarti, liquidati come da dispositivo, a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, richiamata la già pronunciata sentenza di divorzio :
pagina 11 di 13 -affida in via super esclusiva il figlio alla madre, IG.ra che potrà Persona_2 Controparte_1 assumere autonomamente e senza necessità del consenso o della firma del padre ogni decisione relativa alla salute, all'educazione, alle attività scolastiche ed extra scolastiche, alle questioni burocratiche e anagrafiche relative al minore;
-colloca il minore presso la madre;
Persona_2
-dispone che qualora il IG. voglia vedere il figlio si accordi preventivamente e con Pt_1 Per_1 congruo anticipo con la IG.ra recandosi a fargli visita nel luogo di prevalente collocamento CP_1 del minore;
pone a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra la somma mensile di € 600,00 Pt_1 CP_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio come già stabilito da versarsi direttamente a Per_1 cura del datore di lavoro Arma dei Carabinieri, codice fiscale Controparte_2
, datore di lavoro di , che verserà in via anticipata entro il giorno cinque P.IVA_1 Parte_1 di ogni mese, alla dott.ssa , l'importo nella suddetta misura dalla data del deposito Controparte_1 del presente procedimento, quale contributo al mantenimento mensile del figlio sul c/o Per_1 intestato alla stessa con IBAN [...].
-dispone che le spese straordinarie per il figlio siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale ordinario di Pavia;
-dispone che l'assegno unico per il minore sia percepito interamente dalla madre collocataria;
Per_1
- compensa le spese di lite nella misura di un quarto;
-condanna il ricorrente a rifondere alla resistente i restanti tre quarti che liquida in € 6.000,00 per compensi , oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del
15% dei compensi.
Pavia, camera di consiglio del 3.11.2025
La Presidente relatrice
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 12 di 13 pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado, iscritta al N. R.G. 3671/2022 promossa da:
(C.F. , con l'Avv. Baldini Gianni, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il suo studio sito in Firenze (FR), via Bolognese, n. 10
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. Gazzi Maria Grazia, elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Pavia (PV), P.zza Collegio Borromeo, n. 7
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico ministero
CONCLUSIONI
Ricorrente
con memoria depositata nel termine indicato per la precisazione delle conclusioni (9.1.2025) il ricorrente ha così' concluso:
“Tutto ciò premesso, nel riportarsi a quanto dedotto ed eccepito si insiste nelle rassegnate
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 si insiste:
-per la modifica dell'ordinanza riportante i provvedimenti provvisori riducendosi ad euro 350,00 (da euro 700,00) il contributo di mantenimento nei confronti del minore e revocandosi, stante la natura provvisoria del provvedimento, la modalità di cessione con ordine al Ministero della difesa –Arma dei
Carabinieri ex art 156 6 co c.c. con conversione in cessione volontaria.
- tenuto conto di tutte le problematiche esposte inerenti la condizione personale, familiare e di salute del Dr. nonchè l'alta conflittualità e l'incomunicabilità con la ex moglie ci si rimette alla Pt_1 prudente valutazione del giudice riguardo all'affido del minore ai genitori in regime di affido condiviso e/o esclusivo”
( nel ricorso e nella successiva memoria parte ricorrente precisava le conclusioni in modo differente e più specifico, chiedendo affido condiviso e indicando modalità di frequentazione con il minore)
Resistente:
«La dott.ssa , Controparte_1
CHIEDE
che il Tribunale assuma le seguenti conclusioni di merito:
1.Disporre l'affidamento super esclusivo del figlio alla madre, in considerazione del totale Per_1 disinteresse del padre ad assumere decisioni condivise nell'interesse del minore, della totale assenza del padre nella vita del figlio, del rifiuto paterno ad aderire ai percorsi di mediazione e coordinazione genitoriale suggeriti dal Presidente Istruttore, solo in via subordinata, disporre l'affido esclusivo alla madre.
2.Confermare il collocamento del figlio minore presso la madre.
3.Disporre la sospensione degli incontri tra padre e figlio, ratificando una situazione già in essere dal luglio 2023 (ultima volta che ha incontrato il minore); Pt_1
4.Prevedere che il padre possa di nuovo incontrare il figlio presso l'abitazione materna o in Per_1
Spazio Neutro, solo a fronte di un serio e continuativo percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità da parte del padre.
pagina 2 di 13
5.Porre a carico del padre quale contributo al mantenimento del figlio l'assegno mensile onnicomprensivo anche delle spese aggiuntive del figlio di euro 1.000,00/mese, da aggiornarsi secondo gli indici FOI annualmente, posto che il padre ad oggi si rifiuta di concordare e pagare il
50% delle spese aggiuntive necessarie per il minore;
solo in via subordinata, confermare l'attuale assegno di euro 700,00 quale contributo per il mantenimento del figlio e porre a carico del Per_1 padre l'obbligo di rimborsare alla madre il 50% delle spese aggiuntive per il figlio, secondo le linee guida del Protocollo del Tribunale di Pavia.
6.In ogni caso, confermare l'ordine al , Arma dei Carabinieri, codice Controparte_2 fiscale , datore di lavoro di , di versare direttamente ed in via P.IVA_1 Parte_1 anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, alla dott.ssa l'importo di euro Controparte_1
1.000,00 o quell'altra somma che verrà ritenuta di giustizia, quale contributo al mantenimento mensile del figlio sul c/o intestato alla stessa con IBAN [...] con Per_1 decorrenza dal mese di aprile 2023.
7.In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 26 luglio 2022, il IG. ha domandato la pronuncia della Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la IG.ra , l'affidamento del figlio CP_1 minore ad entrambi i genitori, il collocamento del figlio presso la madre, la possibilità per il Per_1 padre di vedere e tenere con sé il figlio un fine settimana al mese dal sabato mattina alla domenica sera,
l'obbligo per parte ricorrente di concorrere al mantenimento del figlio con un assegno mensile di €
500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 4 novembre 2022 si costituiva in giudizio la IG.ra . Con la propria comparsa di CP_1 costituzione la resistente domandava la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'affidamento in via esclusiva del figlio con conseguente collocamento presso la madre, l'obbligo per il padre di vedere e tenere con sé il figlio due fine settimana al mese a Pavia e un fine settimana al mese a
Bibbiena (AR) luogo di residenza e di lavoro del IG. , l'obbligo per parte ricorrente di Pt_1 concorrere al mantenimento del figlio con un assegno mensile di € 1.000,00 e la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
pagina 3 di 13 All'udienza di comparizione avanti al Presidente le parti insistevano nelle rispettive istanze. Il
Presidente confermava le condizioni concordemente stabilite tra le parti in sede di separazione personale.
Con memoria del 14 marzo 2023 parte resistente chiedeva che, stante l'inadempimento degli obblighi in punto di contributo al mantenimento da parte del IG. , fosse ordinato al datore di lavoro del Pt_1 ricorrente di versare direttamente alla IG.ra la somma di € 850,00 mensili a titolo di CP_1 concorso paterno al mantenimento del figlio ( tale somma era il contributo al mantenimento del Per_1 minore concordato tra le parti quando fosse cessato a carico del sig. l'obbligo di contribuire Pt_1 anche al mantenimento della moglie) .
A seguito dell'udienza di prima trattazione, con ordinanza del 5 maggio 2023 il Giudice istruttore stabiliva che parte ricorrente fosse obbligata a versare mensilmente a parte resistente la somma di €
700,00 ( così ridotta considerate le modifiche intervenute nella situazione del ricorrente) mensili a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore ordinando però che fosse il datore di lavoro del
IG. a versare direttamente tale somma di denaro alla moglie. Inoltre, invitava i genitori a Pt_1 proseguire il percorso di mediazione già avviato. Infine, concedeva i termini di legge per la presentazione delle memorie istruttorie.
Seguiva la sentenza n. 984 del 2023 con cui veniva pronunciata la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa in istruttoria.
A seguito delle istanze istruttorie formulate dalle parti, il Giudice istruttore con ordinanza disponeva che le parti depositassero copia degli estratti dei conti correnti, conti titoli o altri depositi o assicurazioni, carte di credito intestati o cointestati degli ultimi tre anni.
Con ordinanza del 9 dicembre 2024, il Giudice istruttore disponeva, provvisoriamente, su richiesta del resistente che chiedeva la riduzione del contributo a € 350,00 mensili lamentando condizioni divenute critiche sia per ragioni di salute che per motivi lavorativi, la riduzione del contributo a carico del IG.
per il mantenimento del figlio ad € 500,00 mensili onerando entrambe le parti di Pt_1 Per_1 depositare la propria documentazione di carattere fiscale e reddituale aggiornata ( documentazione che era stato sottolineato al sig. fosse stata precedentemente depositata in modo illeggibile) . Pt_1
Seguiva il deposito della documentazione fiscale ad opera delle parti.
Veniva altresì rigettata istanza di parte resistente di aumento del contributo per il minore come sopra ridotto. pagina 4 di 13 Il Giudice istruttore tratteneva infine, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa per la decisione collegiale.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dato atto che, nel corso del presente procedimento, è stata dichiarata con sentenza non definitiva n.
984/2023 (pubblicata il 24 luglio 2023) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , con il presente provvedimento il Collegio decide Parte_1 Controparte_1 sulle ulteriori istanze formulate dalle parti.
Sull'affidamento e sul collocamento del figlio minore Persona_2
A seguito degli accadimenti occorsi nel procedimento e in particolare considerata la sostanziale assenza del padre nella vita del figlio, è stata già assunta la decisione di disporre l'affido super esclusivo del figlio alla madre, che da sola se ne occupa in maniera completa, posto che per un lungo periodo il padre non si è più fatto vivo con la madre del minore e tantomeno con il figlio, delegando alla madre ogni decisione e rendendo complessa l'assunzione condivisa delle decisioni rilevanti.
In merito all'affido dei figli minori di genitori separati o divorziati, sebbene l'ordinamento preveda come regola generale l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori (art. 337-ter, comma 2, secondo periodo c.c.), è fatta salva la possibilità per il Giudice di disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro «sia contrario all'interesse del minore» (art. 337- quater, comma 1 c.c.).
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 27 giugno 2006, n.
14840; Cass. civ. 4 novembre 2019, n. 28244; Cass. civ., 19 settembre 2022, n. 27348) «in materia di affidamento dei minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia più idoneo a ridurre al minimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo famigliare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio […] con riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore».
pagina 5 di 13 Nel caso di specie, è pacifico che come anche affermato dalla resistente, da ultimo nella propria comparsa conclusionale del 5 maggio 2025, e non contraddetto dal ricorrente, il IG. ha Pt_1 totalmente interrotto la relazione con il figlio. Lo ha visto per l'ultima volta a luglio 2023 e non lo sente telefonicamente dall'ottobre 2023. Pertanto, allo stato, il ricorrente ( che svolge invece il ruolo di padre per la bambina avuta con la attuale moglie), non ha alcun contatto con il proprio figlio da oltre un anno e mezzo. Inoltre, il IG. ha interrotto ogni possibilità di dialogo con la madre di Pt_1 Per_1 dichiarando di non voler avere con la stessa alcuna forma di interazione (messaggio scritto del ricorrente nel giugno 2022 ed indirizzato alla resistente). Nel corso del procedimento è emerso che il sig. aveva, quando ancora sembrava possibile una frequentazione, problemi sia di carattere Pt_1 lavorativo -essendo impossibile programmare gli incontri – sia di carattere familiare, legati anche al fatto che la moglie era restia a che il ricorrente frequentasse il figlio : cfr. dichiarazioni rese come da verbale del 29 marzo 2023 ). La scelta ( non importa quanto voluta o quanto frutto di necessità) del sig.
di sacrificare, a fronte di altre esigenze, il rapporto con il figlio, rende la forma dell'affido Pt_1 condiviso non tutelante per il minore, rendendo evidente l'impossibilità di gestione condivisa della quotidianità del figlio e non affidabile la figura paterna. E poi il caso di rilevare che oltre che sotto il profilo morale ed assistenziale, il IG. si è reso inadempiente anche sotto il profilo economico Pt_1 non corrispondendo spontaneamente il contributo al concorso nel mantenimento del figlio. Ciò ha reso necessario, a seguito di espressa richiesta formulata dalla resistente, disporre il pagamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro del ricorrente. L'omissione nel concorso ha riguardato non solo le spese ordinarie, ma anche quelle extra-assegno.
A parere di questo Collegio, il comportamento di parte ricorrente è sintomatico della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore non prevalente collocatario. Il disinteresse mostrato dal IG. anche nel corso del presente Pt_1 procedimento per l'effettivo e continuato esercizio della responsabilità genitoriale sia sotto il profilo morale sia sotto il profilo economico risulta essere indicativo di una probabile non adeguatezza all'assunzione e all'espletamento di un consapevole ruolo genitoriale, perlomeno nei confronti di verso cui il padre ha ritenuto di ridurre davvero al minimo anche gli incontri, fino a cessare Per_1 completamente la frequentazione, trovando comunque sempre giustificazioni a proprio favore. I sostenuti problemi di salute non hanno peraltro impedito al ricorrente, tra il 2023 e il 2024, di dedicare energie e tempo alla celebrazione del proprio matrimonio e agli studi universitari ( tanto che si è laureato in giurisprudenza nel 2024), dimostrando quindi che il sig. ha fatto delle precise scelte Pt_1 su come e a chi dedicare il proprio tempo.
pagina 6 di 13 Quanto osservato giustifica l'accoglimento della domanda della resistente con concentrazione in capo a quest'ultima della responsabilità genitoriale con riguardo alle decisioni in materia di salute, educazione, istruzione e questioni burocratiche per il figlio Per_1
Dall'affido in via esclusiva rafforzata del minore alla madre, consegue che lo stesso resti collocato presso quest'ultima.
Sul diritto di visita e di frequentazione fra padre e figlio.
Preso atto che, allo stato e da molto tempo , il ricorrente non ha contatti né in presenza né telefonici con il figlio, tenuto altresì conto che lo stesso pur non avendo dichiarato di non voler vedere il minore ha spesso indicato vari e diversi motivi ostacolanti le visite al figlio, questo Collegio ritiene che qualora il
IG. volesse riprendere i rapporti con il figlio, debba preliminarmente contattare con congruo Pt_1 anticipo la IG.ra e, tenendo conto degli impegni lavorativi delle parti nonché degli impegni CP_1 scolastici ed extrascolastici di organizzare la visita. Per tutelare l'interesse del minore, sarà Per_1 onere del padre recarsi presso il luogo di collocamento del figlio per fargli visita atteso che il periodo di tempo trascorso lontano anche dalle altre persone che compongono la famiglia del sig. Pt_1 richiederebbe comunque un controllato percorso di riavvicinamento al fine di non creare disagio al minore.
Sul contributo paterno al mantenimento del figlio e sulle spese straordinarie.
Per stabilire il quantum dell'assegno mensile di mantenimento che parte ricorrente è obbligata, in quanto non collocataria del minore, a versare a parte resistente, occorre preliminarmente analizzare la situazione reddituale ed economica delle parti.
Il IG. è un alto ufficiale dell'Arma dei Carabinieri che a seguito di problemi legati alla salute Pt_1
( è stato in malattia per alcuni mesi a causa di problemi psicologici;
è stato sottoposto ad almeno tre interventi chirurgici per asportazione di melanomi cutanei in situ) dalla fine del 2023 non ha effettuato straordinari e comunque è stato trasferito ad NA in un settore non operativo e dunque dove non sono previsti straordinari o attività extra quali uscite notturne ecc.
Secondo quanto allegato dal ricorrente lo stesso è stato assente dal servizio da ottobre 2023 a luglio
2024.
pagina 7 di 13 Parte ricorrente nel corso del procedimento ha reso estremamente difficoltosa la ricostruzione della sua situazione reddituale per come evolutasi, poiché pur formulando istanze di riduzione del contributo al mantenimento previsto per il figlio, ha insistito nel depositare documenti in modo non compatibile con il PCT (o addirittura depositando documentazione alla PEC del Tribunale, documentazione non visibile al g.i. né ammissibile nell'ambito del presente procedimento) , documenti quindi non esaminabili dal giudice, che pure ha evidenziato più volte in diverse ordinanze la non leggibilità degli atti depositati in formato “rar” ( il tutto appare ricostruibile attraverso le ordinanze del 17 ottobre e 9 dicembre 2024 del g.i.).
Inoltre va sottolineato che parte ricorrente ha depositato documentazione ( parte della quale ancora in formato “rar” e dunque non leggibile) anche con le memorie finali, documentazione che essendo già stata chiusa l'attività istruttoria e non potendo essere valutata nel contraddittorio delle parti (salvo che si tratti di documenti già in precedenza depositati o di dichiarazioni sostanzialmente a carattere confessorio) non può essere considerata ai fini della decisione.
Parte ricorrente ha depositato con le note di precisazione dele conclusioni documentazione medica e la relazione riguardante il sovraindebitamento e relativa proposta di ristrutturazione del debito. Parte resistente ha potuto interloquire, osservando che non vi è prova della omologa. Invero la relazione è utile per osservare che in caso di accoglimento i debiti che incidono sulla riduzione del “netto a mani” della busta paga del ricorrente come per esempio la cessione del quinto per circa € 700,00 mensili, verrebbero sostanzialmente non pagati se non dal terzo anno della procedura e in misura inferiore alla metà del debito complessivo ( così avverrebbe anche per il debito relativo al camper, le cui rate peraltro non risultano addebitato sul conto corrente depositato e dunque si direbbero pagate da altri e non dal sig. o dalla moglie ( che ne è cointestataria). Inoltre la relazione dà conto di un Pt_1 contributo a carico del ricorrente per il figlio di € 700,0 che però da gennaio 2025 è stato temporaneamente ridotto ulteriormente ad € 500,00.
pagina 8 di 13 Sebbene si possa osservare che sui redditi percepiti nel 2024 da parte del ricorrente incide, in riduzione, il mancato percepimento di straordinari ( se non quelli pagati nel 2024 e relativi al 2023) , occorre sottolineare che dall'esame delle buste paga del 2024 e dal raffronto con quelle del 2023, la voce
“trattamento economico fondamentale” è sostanzialmente sempre la medesima ed ammonta a oltre €
4.200,00. A tale somma, ovviamente intesa al lordo, vanno aggiunte le voci “accessorie” e
“straordinari”, che effettivamente sono ridotti o non più esistenti da quando il ricorrente ha iniziato a lavorare ad NA. Sul complessivo intervengono poi in riduzione le tasse e le detrazioni per debiti ( questi ultimi nel 2024 per € 700,00 per l'assegno per il figlio e per quasi altrettanto per la cessione del quinto).
Allo stato ed in assenza di documentazione leggibile o depositata nei termini che dimostri il contrario la sola riduzione stipendiale è relativa all'assenza di straordinari di cui evidentemente invece il ricorrente aveva tenuto conto nel concordare il contributo per il mantenimento del figlio.
Il Collegio osserva che tutti i debiti contratti dal ricorrente se precedenti all'accordo gli erano noti e se successivi ( si fa riferimento in particolare al debito contratto nel 2022 per oltre € 80.000,00 con CP_3 per l'acquisto di un camper, nella piena consapevolezza di dover già restituire all'epoca oltre €
[...]
860,00 mensili per la cessione del quinto, somma che era stata principalmente utilizzata per l'acquisto di altro camper) non potevano ( o dovevano) essere contratti senza considerare che il ricorrente già si era impegnato a versare per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 850,00.
L'esame degli estratti conto depositati nei termini e leggibili dà comunque conto di una situazione ben diversa dal fatto che il ricorrente debba mantenere moglie e una figlia ( perché al mantenimento delle due figlie della sig. non è tenuto a provvedere il sig. ) con poco più di € 1.000,00 al CP_4 Pt_1 mese, anche nei periodi peggiori. Si rinvia all'esame degli estratti conto da cui si evincono ingenti e periodici versamenti da parte dei genitori della sig. spese significative per ristrutturazione, CP_4 arredi della nuova casa, rifacimento degli infissi ecc. . Si notano altrettanti periodici versamenti da parte dei genitori del sig. quale contributo al mantenimento del minore o alle spese della Pt_1 famiglia, di versamenti in contanti non meglio precisati, ma anche di notevole importo e non certo sporadici. Invero l'esame dei movimenti ( non è dato sapere che tipo di acquisti venivano fatti con la carta di credito non risultando i relativi estratti depositati) dà conto di un tenore di vita normale e non disastroso, di un conto sempre con saldo attivo, di spese anche legate alla decisione del sig. di Pt_1 studiare e laurearsi ( come avvenuto nel corso del 2024, quando era malato e in aspettativa), nonché di stipendi percepiti anche dalla sig. e ovviamente del contributo versato dal padre delle figlie CP_4 della signora sia per mantenimento che per spese extra ed infine l'assegno unico per tre minori.
pagina 9 di 13 Va infine ritenuto che sebbene il ricorrente, a seguito del trasferimento ad NA ( per cui lo stesso non ha spese di alloggio, avendo deciso di utilizzare il camper come alternativa all'alloggio ad NA)
e del tipo di servizio svolto, non percepisca più gli straordinari, lo stesso percepisca oltre al normale stipendio, anche la somma mensile aggiuntiva quale indennità di trasferimento ( lo afferma egli stesso illustrando in una “nota esplicativa” rappresentando che già da dicembre 2024 ha iniziato a percepire tale indennità), che effettivamente risulta nella busta paga indicata come “extra cedolino” e nel dettaglio indicata come indennità di trasferimento: cfr. busta paga dicembre 2024 allegata alla memoria del 28.12.204).
Alla luce del fatto che non risulta documentata alcuna detrazione specifica per malattia o aspettativa ( salvo il fatto che non vengano percepiti straordinari o svolti servizi specifici tipo le uscite notturne) , considerato che attualmente il sig. percepisce nuovamente e per un periodo di una certa durata Pt_1
l'indennità di trasferimento ( come accaduto quando da Pavia si è trasferito a Bibbiena, per la durata di due anni),che prevedibilmente la cessione del quinto non verrà più detratta dallo stipendio e che il debito in questione sarà ridotto a meno della metà e pagato ad iniziare dalla terza annualità del progetto di ristrutturazione , il Collegio ritiene che il reddito del ricorrente attualmente e per il prossimo periodo sia in realtà superiore a quello documento dalle buste paga dell'anno 2024.
La IG.ra svolge, in regime di libera professionista, l'attività di psicologa percependo entrate CP_1 mensili superiori ai € 2.000,00. Ad oggi la resistente sta pagando, come dalla stessa dichiarato e risultante dagli estratti del conto postale depositati, il 50% della rata di mutuo cointestato con il convivente, quota pari a circa € 500,00, oltre ad un finanziamento di € 173,73 mensili. La sua condizione appare migliorata rispetto all'epoca dell'accordo separativo, avendo un compagno con cui condivide le spese ( oltre al mutuo) della casa di proprietà, e percependo introiti ( seppure lordi )dalla sua attività di libera professionista. E' infatti anche in grado di effettuare dei risparmi e un piano di accumulo. Va però tenuto conto che rispetto a quanto concordato in sede di separazione la resistente non può contare su alcun apporto personale nella gestione del minore da parte del padre, che non vede il figlio, non lo tiene mai con sé, non lo porta in vacanza ecc.
pagina 10 di 13 Il Collegio ritiene che valutate le rispettive situazioni reddituali, tutti gli elementi che da una parte e dall'altra formano il reale reddito disponibile, e preso atto della scelta paterna di non occuparsi della crescita e dell'educazione del figlio, nonché di non frequentarlo, e dunque dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, debba essere stabilito un contributo al mantenimento del minore di €
600,00 mensili rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, con pagamento da porsi a carico del datore di lavoro, con decorrenza nella suddetta somma dalla data della presente decisione, considerato che il sig. si è dimostrato anche in passato inadempiente e che non ha mai corrisposto Pt_1 spontaneamente nulla in punto spese extra assegno. Tale somma è comunque inferiore agli € 700,00 di cui la proposta di piano di ristrutturazione del debito tiene conto, e dunque non peggiora ma anzi migliora la condizione complessivamente valutata nella suddetta proposta.
Quanto alle spese extra assegno, le stesse vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, facendo riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia. L'assegno unico per andrà interamente percepito dalla madre collocataria. Per_1
Sulle spese processuali
Nessuna delle parti risulta accontentata in punto importo del mantenimento;
in ordine ad affido collocamento e frequentazione viene accolta la domanda di parte riesistente ( il ricorrente inizialmente chiedeva l'affido condiviso e solo alla fine del procedimento si rimette, consapevole della propria non condivisibile scelta di rimanere assente dalla vita del figlio;
è stato comunque necessario, alla luce della domanda presentata inizialmente, svolgere un complesso procedimento) . Anche in considerazione delle vicende legate alle decisioni assunte nel corso del procedimento e nel sub procedimento, e tenuto conto del fatto che parte ricorrente ha creato difficoltà nella gestione del procedimento depositando documenti in genere non leggibili e non osservando correttamente i termini per i depositi, appare corretto compensare le spese nella misura di un quarto e porre i restanti tre quarti, liquidati come da dispositivo, a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, richiamata la già pronunciata sentenza di divorzio :
pagina 11 di 13 -affida in via super esclusiva il figlio alla madre, IG.ra che potrà Persona_2 Controparte_1 assumere autonomamente e senza necessità del consenso o della firma del padre ogni decisione relativa alla salute, all'educazione, alle attività scolastiche ed extra scolastiche, alle questioni burocratiche e anagrafiche relative al minore;
-colloca il minore presso la madre;
Persona_2
-dispone che qualora il IG. voglia vedere il figlio si accordi preventivamente e con Pt_1 Per_1 congruo anticipo con la IG.ra recandosi a fargli visita nel luogo di prevalente collocamento CP_1 del minore;
pone a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra la somma mensile di € 600,00 Pt_1 CP_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio come già stabilito da versarsi direttamente a Per_1 cura del datore di lavoro Arma dei Carabinieri, codice fiscale Controparte_2
, datore di lavoro di , che verserà in via anticipata entro il giorno cinque P.IVA_1 Parte_1 di ogni mese, alla dott.ssa , l'importo nella suddetta misura dalla data del deposito Controparte_1 del presente procedimento, quale contributo al mantenimento mensile del figlio sul c/o Per_1 intestato alla stessa con IBAN [...].
-dispone che le spese straordinarie per il figlio siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale ordinario di Pavia;
-dispone che l'assegno unico per il minore sia percepito interamente dalla madre collocataria;
Per_1
- compensa le spese di lite nella misura di un quarto;
-condanna il ricorrente a rifondere alla resistente i restanti tre quarti che liquida in € 6.000,00 per compensi , oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del
15% dei compensi.
Pavia, camera di consiglio del 3.11.2025
La Presidente relatrice
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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