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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/12/2025, n. 5301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5301 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4566/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4566/2022 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Linetti, del Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Bartesaghi e Paolo
Bartesaghi, entrambi del Foro di Como
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI1:
PER PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE:
“In principalità, previe le declaratorie del caso, respinte le domande e le eccezioni avversarie, in accoglimento della proposta opposizione, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 861/2022 pronunziato in data
04.03.2022 a firma del Giudice designato Dott.ssa Elisabetta Sampaolesi del Tribunale di Brescia, notificato a mezzo posta in data 08.03.2022 e consegnato in data 11.03.2022, poiché nulla è dovuto da
al per le ragioni indicate nella Parte_1 Controparte_1 narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nelle memorie successive, in primis per carenza di legittimazione attiva.
Ove venisse accertata la legittimazione attiva dell'opposta e la titolarità del diritto fatto valere in giudizio, accertarsi l'ammontare del compenso effettivamente maturato per l'attività svolta e di cui controparte avrà dato prova secondo il tribunale adito e, comunque, utilmente fruita dall'opponente; accertarsi altresì il versamento di un fondo spese di €. 4.000,00 e condannarsi il Controparte_1 alla restituzione della maggior somma versata rispetto a quanto eventualmente dovuto.
[...]
Con vittoria di spese e competenze, da liquidarsi ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al valore della controversia come da domanda monitoria.
[…]”.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Brescia disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
Concedersi ex art. 648 c.p. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del decreto ingiuntivo opposto n. 861/2022 del 4.03.2022, emesso nel procedimento R.G. 1963/2022, Tribunale di brescia non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né tantomeno di pronta soluzione
In subordine sempre in via preliminare emettere ordinanza di pagamento ex art 186 bis oppure ex art 186 ter cpc , per euro 3355,00 relativa alle voci non contestate di cui alla fattura monitoriamente azionata
*Attività investigativa come da DM. 269/2010 su Vs. mandato dal 22/11/2017 al 05/12/2017. 14,00 GG
100,00 eur 1.400,00 +iva 22%
*Sbobinatura n.5 conversazioni 5 Euro 750,00 +iva 22%
*Ricerca patrimoniale e veicoli intestati a 300+iva 22% Controparte_2
*Ricerca patrimoniale e veicoli intestati a 300+iva 22% Controparte_3
Nel merito
In via principale
Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e in quanto non provata per tutte le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto,
Nel merito in subordine
2 nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, sempre previo rigetto di ogni avversaria domanda ed eccezione, accertato e dichiarato che il credito di è pari a euro 26730,20 Pt_2 oltre agli interessi computati in conformità al dlgs 231/2002 dalla scadenza della fattura sopraindicata all'effettivo saldo, condannare nata a [...] il [...] Parte_1
residente in [...] Marone (BS) a pagare al C.F._1 Controparte_1 con sede in Via Garibaldi 8 BA RA (BG) in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante somma di euro 26730,20 oltre gli interessi CP_4 C.F._2 computati in conformità al dlgs 231/2002 oltre l'importo delle spese e competenze della procedura monitoria o a quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia o provata in corso di causa oltre interessi ex Dlgs 231/2002 e rivalutazione monetaria respingersi comunque ogni altra avversa domanda siccome infondata in fatto e diritto
Con vittoria di spese diritti ed onorari distratti a favore dei procuratori antistatari
[…]”.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
3 *** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 861/2022, dell'importo di € 26.730,20 a titolo di capitale (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore di per il mancato Controparte_1 pagamento della fattura n. 49/2021, avente a oggetto lo svolgimento di attività investigativa.
1.1 A tal fine, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, dal momento che l'incarico era stato in realtà conferito a quale titolare di CP_4 un'impresa individuale, e non alla società , il cui nome non era Controparte_1 mai stato speso.
Nel merito, ha dedotto che l'attività investigativa commissionata nei confronti dell'ex coniuge in vista dell'udienza presidenziale del procedimento di divorzio non era stata effettuata o, comunque, alcuna relazione in merito a quanto svolto era stata inviata all'opponente prima di tale incombente.
Infine, ha eccepito di aver già corrisposto a l'importo di € 4.000,00, in relazione al quale CP_4 ha formulato domanda di restituzione della maggior somma versata rispetto a quanto eventualmente dovuto.
1.2 Si è costituita in giudizio contestando il contenuto Controparte_1 dell'atto di citazione.
Con riferimento all'eccezione preliminare, l'opposta ha ribadito che l'incarico era stato conferito dall'opponente alla società.
Inoltre, ha evidenziato di aver svolto tutte le attività investigative indicate nella fattura prodotta in sede monitoria, ribadendo pertanto di essere creditrice dell'importo in essa indicato.
1.3 Il processo, dopo il rigetto delle istanze ex artt. 648, 186 bis e 186 ter c.p.c. avanzate dalla convenuta e l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6
c.p.c., è stato istruito mediante l'assunzione di prove orali.
Infine, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Innanzitutto, deve essere vagliata l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente.
Essa non è fondata.
4 Dai documenti presenti in atti risulta infatti che parte attrice si era relazionata proprio con
Controparte_1
Ad esempio, ciò emerge:
- dalla mail prodotta dall'opponente sub doc. 10, proveniente dall'indirizzo
' om' e firmata ' alla quale peraltro l'opponente ha Email_1 Parte_2 risposto contestando nel merito le pretese, senza viceversa sollevare alcuna eccezione in merito alla titolarità del diritto di credito;
- dalla carta intestata prodotta sub doc. 11 fasc. att., ove si legge “studio tecnico peritale - centro investigativo orobico”;
- dal fatto che la comunicazione a mezzo Pec inviata dall'opponente al fine di contestare la fattura n. 49/2021 era stata indirizzata a CE (cfr. doc. 5 fasc. Controparte_1 att.).
A riprova, si osserva che la Partita Iva riconducibile a risulta cessata in data 1°.12.2016 CP_4
(cfr. doc. 8 fasc. conv.), in concomitanza con l'inizio dell'attività di Controparte_1
risalente al 21.12.2016, società della quale lo stesso è divenuto socio e
[...] CP_4 amministratore unico (cfr. doc. 3 fasc. conv.).
D'altro canto, è stata la stessa attrice, in sede di interrogatorio formale, ad ammettere di aver conferito l'incarico nel mese di ottobre 2017 (cfr. verbale ud. 16.11.2023: “CAP.2) nel mese di ottobre 2017, diversamente da quanto indicato nel capitolo, mi sono rivolta direttamente al sig.
[...] come investigatore privato, non al CE investigativo orobico, s.r.l.”), allorquando la ditta CP_4 individuale era già cessata.
Circostanza confermata dai testi RR e (cfr. verbale ud. 16.11.2023: “CAP.2) Tes_1 confermo che nel mese di ottobre 2017 si è rivolta al Parte_3 [...] per chiedere di indagare sugli spostamenti dell' ex marito Controparte_1 Persona_1
, sui conti correnti dello stesso, sui movimenti sui predetti conti, sulle auto utilizzate
[...]
e da lui intestate ai suoi figli”; nonché verbale ud. 19.11.2024: “CAP.2) la circostanza è vera, nel mese di ottobre 2017 si è rivolta al per chiedere Parte_1 Controparte_1 di indagare sugli spostamenti dell' ex marito , sui conti correnti Persona_1 dello stesso, sui movimenti sui predetti conti, sulle auto utilizzate ed intestate dallo stesso
[...] ai suoi figli”). CP_2
2.2 Nel merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata.
Come noto, nei giudizi aventi a oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico,
5 dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019, Rv. 655206 - 01).
Facendo applicazione di tale principio al caso in esame, si osserva che la società opposta non ha fornito idonea prova in merito all'esatto adempimento dell'incarico conferitole dall'attrice, con particolare riferimento al rispetto del termine entro il quale lo stesso avrebbe dovuto essere portato a compimento e alla sua utilità.
Ciò in quanto l'incarico avente a oggetto l'attività investigativa da porre in essere nei confronti dell'ex coniuge dell'opponente, come emerso dalle prove orali, era stato conferito al fine di ottenere informazioni di cui avvalersi nell'ambito del divorzio.
Il teste avv. difensore di parte attrice in quel procedimento, ha riferito quanto segue: Tes_2
“la signora accolse il mio invito ad avvalersi dell'attività investigativa del signor Parte_1 [...]
e gli conferì l'incarico, precisando che l'espletamento dello stesso, sarebbe dovuto avvenire entro CP_4 il termine di costituzione, dieci giorni prima dell'udienza presidenziale di divorzio. La data non la ricordo, ma devo dire che vi erano problematiche patrimoniali e personali, Il marito aveva depositato delle dichiarazioni reddituali non corrispondenti al tenore di vita ed avevamo chiesto al sig. di CP_4 verificare tale circostanza. Inoltre, dovevamo accertare se sussistevano gli elementi ai fini dell'addebito del divorzio al marito” (verbale ud. 23.2.2024).
Tale circostanza è stata confermata dal teste amico dell'attrice: “CAP.2) confermo che la Tes_3 signora accolse l'invito del proprio difensore e conferì un incarico investigativo al signor Parte_1
precisando che il relativo espletamento sarebbe dovuto avvenire entro il termine di CP_4 costituzione, dieci giorni prima dell'udienza presidenziale di divorzio, fissata in data 19.11.2018.
Conosco la circostanza, poiché questo divorzio è stata una vicenda che ho seguito, il fatto che l'incarico doveva essere espletato per l'udienza di divorzio l'ho appresa non solo dall'attrice ma anche dall'avv. oiché l'ho accompagnata ad alcuni incontri con quest'ultimo” (verbale ud. 16.11.2023). Tes_2
Infondata è l'eccezione di incapacità dell'avv. sollevata da parte opposta alla luce del Tes_2 fatto che il teste è parte in alcune cause pendenti nei confronti di dal momento che CP_4
l'interesse rilevante ex art. 246 c.p.c. deve essere quello relativo al presente giudizio e nel caso in esame non sussiste.
Parimenti infondate risultano le considerazioni svolte dalla convenuta con riferimento all'obbligo di astensione degli avvocati, salvo casi eccezionali, dal deporre in qualità di testimoni su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e a essa inerenti, come previsto dall'art. 51 del Codice Deontologico Forense.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sussistente l'incompatibilità tra la funzione di difensore e quella di testimone esclusivamente nel caso in cui le due funzioni
6 siano svolte contestualmente nell'ambito del medesimo procedimento. Viceversa, è stata ritenuta insussistente tale incompatibilità nell'ipotesi in cui un difensore, che abbia reso testimonianza in un processo in una fase in cui non svolgeva il suo ruolo di difensore costituito, abbia assunto la veste di difensore successivamente all'assunzione della sua testimonianza, così come l'incompatibilità non si prospetta nel caso opposto, ovvero quando un difensore, cessata la sua funzione, assuma la qualità di testimone nello stesso processo, salva l'eventuale rilevanza della condotta sul piano deontologico (cfr. Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. del 08/07/2010, Rv. 613869 - 01).
A fortiori alcuna incompatibilità può essere ravvisata nel caso in esame, nel quale il teste ha assunto la veste di difensore di parte attrice in un procedimento diverso rispetto al presente.
Ciò considerato, deve dunque ritenersi che l'attività investigativa, anche qualora effettivamente svolta, in ogni caso non abbia arrecato all'attrice alcuna utilità, considerato che non è stata dimostrata la consegna del materiale contenente le risultanze dell'incarico entro il termine previsto per la sua costituzione nel procedimento di divorzio. In altri termini,
[...]
deve comunque essere considerato inadempiente, non avendo Controparte_1
l'opponente potuto servirsi delle informazioni eventualmente acquisite al fine di ottenere condizioni di divorzio più favorevoli.
Sotto questo profilo, risulta inconferente quanto osservato da parte opposta in merito al fatto che nelle conclusioni rassegnate dall'opponente nel procedimento di divorzio non vi sia stata alcuna domanda di assegno di mantenimento e che per il figlio minorenne sia stato chiesto l'affidamento congiunto con ripartizione delle spese tra i genitori al 50%. Ciò in ragione del fatto che condizioni più favorevoli avrebbero potuto essere chieste, ed eventualmente ottenute, solo se la società opposta avesse consegnato il materiale commissionatole entro i termini concordati (cfr. doc. 12 fasc. att.).
In conclusione, l'opposizione proposta è risultata fondata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
2.3 Parte attrice in opposizione ha chiesto in via riconvenzionale di accertare l'avvenuta corresponsione in favore di controparte dell'importo di € 4.000,00 in denaro contante a titolo di fondo spese e, di conseguenza, di condannare la società opposta alla restituzione della maggior somma versata rispetto a quanto eventualmente dovuto.
Nel dettaglio, l'opponente ha allegato di aver consegnato tale importo nelle mani di CP_4 nel corso di un incontro tenutosi nell'agosto del 2018 a Iseo.
Viceversa, parte convenuta ha negato tale circostanza.
7 Preliminarmente, deve essere vagliata l'eccezione di inammissibilità del capitolo di prova n. 5 di parte opponente sollevata dalla società convenuta all'udienza dell'8.1.2025 in ragione dei limiti posti dagli artt. 2721 e 2726 c.c. alla prova testimoniale.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione non sia fondata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato”
(Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 190 del 09/01/2020, Rv. 656827 - 01).
Con specifico riferimento all'art. 2726 c.c., è stato inoltre osservato che “poiché ai sensi dell'art.
2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (Cass. civ., Sez. 2 -
, Sentenza n. 7940 del 20/04/2020, Rv. 657591 - 01).
Nel caso in esame, il capitolo formulato da parte opponente al fine di accertare l'effettiva dazione della somma di denaro deve essere considerato ammissibile in considerazione del fatto che l'importo in denaro contante, che l'attrice sostiene di aver versato in favore di parte opposta, sarebbe stato corrisposto a titolo di fondo spese, allorquando l'attività investigativa era ancora in corso. Pertanto, deve ritenersi plausibile che, quantomeno in quella fase
'preliminare', non fosse stata predisposta alcuna documentazione scritta relativa a tale versamento, considerato che, assai verosimilmente, i rapporti economici sarebbero stati regolati dalle parti al termine dell'attività investigativa, unitamente all'emissione della fattura.
Ciò premesso, nel merito la domanda non può trovare accoglimento.
A tal fine, si osserva che l'attività istruttoria non ha consentito di accertare l'effettiva consegna del denaro contante in favore di . Controparte_1
Sul punto, il teste amico dell'attrice, ha riferito quanto segue: “il 22.08.2018 alle ore 16, Tes_3 presso il Bar Margarita di Iseo, la signora consegnò al signor la somma in Parte_1 CP_4 contanti di euro 4.000,00, richiestale quale fondo spese. Ero presente anch'io. Nella busta c'erano otto banconote da cinquecento euro, le ho contate per controllare. La busta è stata consegnata al sig. Pt_4 che l'ha passata immediatamente davanti a me al sig. Il sig. l'ha presa, ha guardata al CP_4 Pt_4 suo interno e poi l'ha data al sig. (verbale ud. 16.11.2023). CP_4
8 Tuttavia, il teste non ha confermato tale versione dei fatti, avendo per contro Pt_4 dichiarato: “CAP.5) io ho incontrato da solo l'attrice al bar Margarita che si trova a Sulzano, sul lago di Iseo, nella giornata precedente al ferragosto, credo il 13 o il 14 agosto. La signora Parte_1 richiedeva un servizio urgente nella giornata del 15 agosto credo nel 2018 o 2019, per un trasferimento presso il lido di Spina ove si stava recando il marito con il figlio più piccolo della signora, per verificare il comportamento del marito. Si era rivolta al CIO con il quale io collaboravo già da molto tempo. Par L'accordo era che avrebbe dovuto pagare a 4.000,00 euro per questo servizio, in realtà me ne dette solo 2.300,00 così composti: due banconote da cento, una banconota da duecento ed il resto da cinquanta. Io ho comunicato al sig. che avevo ricevuto questa somma e che l'ho utilizzata per le CP_4 spese e per pagare il collaboratore che ho portato con me, di nome che faceva da autista Persona_2
[…] i soldi li ho trattenuti io per lo svolgimento del servizio di cui ho parlato con l'autorizzazione del qui presente sig. (verbale ud. 8.1.2025). CP_4
Pertanto, alla luce delle dichiarazioni appena richiamate, non può ritenersi provato né che la somma di denaro contante sia stata effettivamente versata a favore di Controparte_1
, né la sua entità.
[...]
Motivo per il quale non può trovare accoglimento la domanda di restituzione formulata da parte attrice in opposizione.
2.4 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, tenuto conto di quanto in precedenza osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di parte convenuta opposta (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite”).
Tuttavia, si ritengono sussistenti i presupposti per una parziale compensazione ex art. 92, co. 2
c.p.c., che si stima equa nella misura di 1/4, dal momento che la domanda di restituzione proposta dall'opponente è stata rigettata.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento.
Anche il rimborso degli esborsi segue analoga parziale compensazione (in giurisprudenza cfr.
Cass. civ., Sez. VI, 12.12.2017, n. 29681).
9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 861/2022, emesso dal Tribunale di Brescia in favore di il 4.3.2022; Controparte_1
- rigetta la domanda di restituzione proposta da parte attrice in opposizione;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice in opposizione le spese di lite che, compensate nella misura di 1/4, liquida in complessivi €
5.712,00 per compensi, € 225,45 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%,
CPA e IVA come per legge.
Brescia, 3 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si omettono le conclusioni istruttorie (cfr. Cass. civ., Sez. II, 8.4.2013, n. 8505).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4566/2022 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Linetti, del Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Bartesaghi e Paolo
Bartesaghi, entrambi del Foro di Como
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI1:
PER PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE:
“In principalità, previe le declaratorie del caso, respinte le domande e le eccezioni avversarie, in accoglimento della proposta opposizione, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 861/2022 pronunziato in data
04.03.2022 a firma del Giudice designato Dott.ssa Elisabetta Sampaolesi del Tribunale di Brescia, notificato a mezzo posta in data 08.03.2022 e consegnato in data 11.03.2022, poiché nulla è dovuto da
al per le ragioni indicate nella Parte_1 Controparte_1 narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nelle memorie successive, in primis per carenza di legittimazione attiva.
Ove venisse accertata la legittimazione attiva dell'opposta e la titolarità del diritto fatto valere in giudizio, accertarsi l'ammontare del compenso effettivamente maturato per l'attività svolta e di cui controparte avrà dato prova secondo il tribunale adito e, comunque, utilmente fruita dall'opponente; accertarsi altresì il versamento di un fondo spese di €. 4.000,00 e condannarsi il Controparte_1 alla restituzione della maggior somma versata rispetto a quanto eventualmente dovuto.
[...]
Con vittoria di spese e competenze, da liquidarsi ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al valore della controversia come da domanda monitoria.
[…]”.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Brescia disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
Concedersi ex art. 648 c.p. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del decreto ingiuntivo opposto n. 861/2022 del 4.03.2022, emesso nel procedimento R.G. 1963/2022, Tribunale di brescia non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né tantomeno di pronta soluzione
In subordine sempre in via preliminare emettere ordinanza di pagamento ex art 186 bis oppure ex art 186 ter cpc , per euro 3355,00 relativa alle voci non contestate di cui alla fattura monitoriamente azionata
*Attività investigativa come da DM. 269/2010 su Vs. mandato dal 22/11/2017 al 05/12/2017. 14,00 GG
100,00 eur 1.400,00 +iva 22%
*Sbobinatura n.5 conversazioni 5 Euro 750,00 +iva 22%
*Ricerca patrimoniale e veicoli intestati a 300+iva 22% Controparte_2
*Ricerca patrimoniale e veicoli intestati a 300+iva 22% Controparte_3
Nel merito
In via principale
Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e in quanto non provata per tutte le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto,
Nel merito in subordine
2 nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, sempre previo rigetto di ogni avversaria domanda ed eccezione, accertato e dichiarato che il credito di è pari a euro 26730,20 Pt_2 oltre agli interessi computati in conformità al dlgs 231/2002 dalla scadenza della fattura sopraindicata all'effettivo saldo, condannare nata a [...] il [...] Parte_1
residente in [...] Marone (BS) a pagare al C.F._1 Controparte_1 con sede in Via Garibaldi 8 BA RA (BG) in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante somma di euro 26730,20 oltre gli interessi CP_4 C.F._2 computati in conformità al dlgs 231/2002 oltre l'importo delle spese e competenze della procedura monitoria o a quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia o provata in corso di causa oltre interessi ex Dlgs 231/2002 e rivalutazione monetaria respingersi comunque ogni altra avversa domanda siccome infondata in fatto e diritto
Con vittoria di spese diritti ed onorari distratti a favore dei procuratori antistatari
[…]”.
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FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
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§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 861/2022, dell'importo di € 26.730,20 a titolo di capitale (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore di per il mancato Controparte_1 pagamento della fattura n. 49/2021, avente a oggetto lo svolgimento di attività investigativa.
1.1 A tal fine, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, dal momento che l'incarico era stato in realtà conferito a quale titolare di CP_4 un'impresa individuale, e non alla società , il cui nome non era Controparte_1 mai stato speso.
Nel merito, ha dedotto che l'attività investigativa commissionata nei confronti dell'ex coniuge in vista dell'udienza presidenziale del procedimento di divorzio non era stata effettuata o, comunque, alcuna relazione in merito a quanto svolto era stata inviata all'opponente prima di tale incombente.
Infine, ha eccepito di aver già corrisposto a l'importo di € 4.000,00, in relazione al quale CP_4 ha formulato domanda di restituzione della maggior somma versata rispetto a quanto eventualmente dovuto.
1.2 Si è costituita in giudizio contestando il contenuto Controparte_1 dell'atto di citazione.
Con riferimento all'eccezione preliminare, l'opposta ha ribadito che l'incarico era stato conferito dall'opponente alla società.
Inoltre, ha evidenziato di aver svolto tutte le attività investigative indicate nella fattura prodotta in sede monitoria, ribadendo pertanto di essere creditrice dell'importo in essa indicato.
1.3 Il processo, dopo il rigetto delle istanze ex artt. 648, 186 bis e 186 ter c.p.c. avanzate dalla convenuta e l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6
c.p.c., è stato istruito mediante l'assunzione di prove orali.
Infine, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Innanzitutto, deve essere vagliata l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente.
Essa non è fondata.
4 Dai documenti presenti in atti risulta infatti che parte attrice si era relazionata proprio con
Controparte_1
Ad esempio, ciò emerge:
- dalla mail prodotta dall'opponente sub doc. 10, proveniente dall'indirizzo
' om' e firmata ' alla quale peraltro l'opponente ha Email_1 Parte_2 risposto contestando nel merito le pretese, senza viceversa sollevare alcuna eccezione in merito alla titolarità del diritto di credito;
- dalla carta intestata prodotta sub doc. 11 fasc. att., ove si legge “studio tecnico peritale - centro investigativo orobico”;
- dal fatto che la comunicazione a mezzo Pec inviata dall'opponente al fine di contestare la fattura n. 49/2021 era stata indirizzata a CE (cfr. doc. 5 fasc. Controparte_1 att.).
A riprova, si osserva che la Partita Iva riconducibile a risulta cessata in data 1°.12.2016 CP_4
(cfr. doc. 8 fasc. conv.), in concomitanza con l'inizio dell'attività di Controparte_1
risalente al 21.12.2016, società della quale lo stesso è divenuto socio e
[...] CP_4 amministratore unico (cfr. doc. 3 fasc. conv.).
D'altro canto, è stata la stessa attrice, in sede di interrogatorio formale, ad ammettere di aver conferito l'incarico nel mese di ottobre 2017 (cfr. verbale ud. 16.11.2023: “CAP.2) nel mese di ottobre 2017, diversamente da quanto indicato nel capitolo, mi sono rivolta direttamente al sig.
[...] come investigatore privato, non al CE investigativo orobico, s.r.l.”), allorquando la ditta CP_4 individuale era già cessata.
Circostanza confermata dai testi RR e (cfr. verbale ud. 16.11.2023: “CAP.2) Tes_1 confermo che nel mese di ottobre 2017 si è rivolta al Parte_3 [...] per chiedere di indagare sugli spostamenti dell' ex marito Controparte_1 Persona_1
, sui conti correnti dello stesso, sui movimenti sui predetti conti, sulle auto utilizzate
[...]
e da lui intestate ai suoi figli”; nonché verbale ud. 19.11.2024: “CAP.2) la circostanza è vera, nel mese di ottobre 2017 si è rivolta al per chiedere Parte_1 Controparte_1 di indagare sugli spostamenti dell' ex marito , sui conti correnti Persona_1 dello stesso, sui movimenti sui predetti conti, sulle auto utilizzate ed intestate dallo stesso
[...] ai suoi figli”). CP_2
2.2 Nel merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata.
Come noto, nei giudizi aventi a oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico,
5 dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019, Rv. 655206 - 01).
Facendo applicazione di tale principio al caso in esame, si osserva che la società opposta non ha fornito idonea prova in merito all'esatto adempimento dell'incarico conferitole dall'attrice, con particolare riferimento al rispetto del termine entro il quale lo stesso avrebbe dovuto essere portato a compimento e alla sua utilità.
Ciò in quanto l'incarico avente a oggetto l'attività investigativa da porre in essere nei confronti dell'ex coniuge dell'opponente, come emerso dalle prove orali, era stato conferito al fine di ottenere informazioni di cui avvalersi nell'ambito del divorzio.
Il teste avv. difensore di parte attrice in quel procedimento, ha riferito quanto segue: Tes_2
“la signora accolse il mio invito ad avvalersi dell'attività investigativa del signor Parte_1 [...]
e gli conferì l'incarico, precisando che l'espletamento dello stesso, sarebbe dovuto avvenire entro CP_4 il termine di costituzione, dieci giorni prima dell'udienza presidenziale di divorzio. La data non la ricordo, ma devo dire che vi erano problematiche patrimoniali e personali, Il marito aveva depositato delle dichiarazioni reddituali non corrispondenti al tenore di vita ed avevamo chiesto al sig. di CP_4 verificare tale circostanza. Inoltre, dovevamo accertare se sussistevano gli elementi ai fini dell'addebito del divorzio al marito” (verbale ud. 23.2.2024).
Tale circostanza è stata confermata dal teste amico dell'attrice: “CAP.2) confermo che la Tes_3 signora accolse l'invito del proprio difensore e conferì un incarico investigativo al signor Parte_1
precisando che il relativo espletamento sarebbe dovuto avvenire entro il termine di CP_4 costituzione, dieci giorni prima dell'udienza presidenziale di divorzio, fissata in data 19.11.2018.
Conosco la circostanza, poiché questo divorzio è stata una vicenda che ho seguito, il fatto che l'incarico doveva essere espletato per l'udienza di divorzio l'ho appresa non solo dall'attrice ma anche dall'avv. oiché l'ho accompagnata ad alcuni incontri con quest'ultimo” (verbale ud. 16.11.2023). Tes_2
Infondata è l'eccezione di incapacità dell'avv. sollevata da parte opposta alla luce del Tes_2 fatto che il teste è parte in alcune cause pendenti nei confronti di dal momento che CP_4
l'interesse rilevante ex art. 246 c.p.c. deve essere quello relativo al presente giudizio e nel caso in esame non sussiste.
Parimenti infondate risultano le considerazioni svolte dalla convenuta con riferimento all'obbligo di astensione degli avvocati, salvo casi eccezionali, dal deporre in qualità di testimoni su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e a essa inerenti, come previsto dall'art. 51 del Codice Deontologico Forense.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sussistente l'incompatibilità tra la funzione di difensore e quella di testimone esclusivamente nel caso in cui le due funzioni
6 siano svolte contestualmente nell'ambito del medesimo procedimento. Viceversa, è stata ritenuta insussistente tale incompatibilità nell'ipotesi in cui un difensore, che abbia reso testimonianza in un processo in una fase in cui non svolgeva il suo ruolo di difensore costituito, abbia assunto la veste di difensore successivamente all'assunzione della sua testimonianza, così come l'incompatibilità non si prospetta nel caso opposto, ovvero quando un difensore, cessata la sua funzione, assuma la qualità di testimone nello stesso processo, salva l'eventuale rilevanza della condotta sul piano deontologico (cfr. Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. del 08/07/2010, Rv. 613869 - 01).
A fortiori alcuna incompatibilità può essere ravvisata nel caso in esame, nel quale il teste ha assunto la veste di difensore di parte attrice in un procedimento diverso rispetto al presente.
Ciò considerato, deve dunque ritenersi che l'attività investigativa, anche qualora effettivamente svolta, in ogni caso non abbia arrecato all'attrice alcuna utilità, considerato che non è stata dimostrata la consegna del materiale contenente le risultanze dell'incarico entro il termine previsto per la sua costituzione nel procedimento di divorzio. In altri termini,
[...]
deve comunque essere considerato inadempiente, non avendo Controparte_1
l'opponente potuto servirsi delle informazioni eventualmente acquisite al fine di ottenere condizioni di divorzio più favorevoli.
Sotto questo profilo, risulta inconferente quanto osservato da parte opposta in merito al fatto che nelle conclusioni rassegnate dall'opponente nel procedimento di divorzio non vi sia stata alcuna domanda di assegno di mantenimento e che per il figlio minorenne sia stato chiesto l'affidamento congiunto con ripartizione delle spese tra i genitori al 50%. Ciò in ragione del fatto che condizioni più favorevoli avrebbero potuto essere chieste, ed eventualmente ottenute, solo se la società opposta avesse consegnato il materiale commissionatole entro i termini concordati (cfr. doc. 12 fasc. att.).
In conclusione, l'opposizione proposta è risultata fondata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
2.3 Parte attrice in opposizione ha chiesto in via riconvenzionale di accertare l'avvenuta corresponsione in favore di controparte dell'importo di € 4.000,00 in denaro contante a titolo di fondo spese e, di conseguenza, di condannare la società opposta alla restituzione della maggior somma versata rispetto a quanto eventualmente dovuto.
Nel dettaglio, l'opponente ha allegato di aver consegnato tale importo nelle mani di CP_4 nel corso di un incontro tenutosi nell'agosto del 2018 a Iseo.
Viceversa, parte convenuta ha negato tale circostanza.
7 Preliminarmente, deve essere vagliata l'eccezione di inammissibilità del capitolo di prova n. 5 di parte opponente sollevata dalla società convenuta all'udienza dell'8.1.2025 in ragione dei limiti posti dagli artt. 2721 e 2726 c.c. alla prova testimoniale.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione non sia fondata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato”
(Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 190 del 09/01/2020, Rv. 656827 - 01).
Con specifico riferimento all'art. 2726 c.c., è stato inoltre osservato che “poiché ai sensi dell'art.
2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (Cass. civ., Sez. 2 -
, Sentenza n. 7940 del 20/04/2020, Rv. 657591 - 01).
Nel caso in esame, il capitolo formulato da parte opponente al fine di accertare l'effettiva dazione della somma di denaro deve essere considerato ammissibile in considerazione del fatto che l'importo in denaro contante, che l'attrice sostiene di aver versato in favore di parte opposta, sarebbe stato corrisposto a titolo di fondo spese, allorquando l'attività investigativa era ancora in corso. Pertanto, deve ritenersi plausibile che, quantomeno in quella fase
'preliminare', non fosse stata predisposta alcuna documentazione scritta relativa a tale versamento, considerato che, assai verosimilmente, i rapporti economici sarebbero stati regolati dalle parti al termine dell'attività investigativa, unitamente all'emissione della fattura.
Ciò premesso, nel merito la domanda non può trovare accoglimento.
A tal fine, si osserva che l'attività istruttoria non ha consentito di accertare l'effettiva consegna del denaro contante in favore di . Controparte_1
Sul punto, il teste amico dell'attrice, ha riferito quanto segue: “il 22.08.2018 alle ore 16, Tes_3 presso il Bar Margarita di Iseo, la signora consegnò al signor la somma in Parte_1 CP_4 contanti di euro 4.000,00, richiestale quale fondo spese. Ero presente anch'io. Nella busta c'erano otto banconote da cinquecento euro, le ho contate per controllare. La busta è stata consegnata al sig. Pt_4 che l'ha passata immediatamente davanti a me al sig. Il sig. l'ha presa, ha guardata al CP_4 Pt_4 suo interno e poi l'ha data al sig. (verbale ud. 16.11.2023). CP_4
8 Tuttavia, il teste non ha confermato tale versione dei fatti, avendo per contro Pt_4 dichiarato: “CAP.5) io ho incontrato da solo l'attrice al bar Margarita che si trova a Sulzano, sul lago di Iseo, nella giornata precedente al ferragosto, credo il 13 o il 14 agosto. La signora Parte_1 richiedeva un servizio urgente nella giornata del 15 agosto credo nel 2018 o 2019, per un trasferimento presso il lido di Spina ove si stava recando il marito con il figlio più piccolo della signora, per verificare il comportamento del marito. Si era rivolta al CIO con il quale io collaboravo già da molto tempo. Par L'accordo era che avrebbe dovuto pagare a 4.000,00 euro per questo servizio, in realtà me ne dette solo 2.300,00 così composti: due banconote da cento, una banconota da duecento ed il resto da cinquanta. Io ho comunicato al sig. che avevo ricevuto questa somma e che l'ho utilizzata per le CP_4 spese e per pagare il collaboratore che ho portato con me, di nome che faceva da autista Persona_2
[…] i soldi li ho trattenuti io per lo svolgimento del servizio di cui ho parlato con l'autorizzazione del qui presente sig. (verbale ud. 8.1.2025). CP_4
Pertanto, alla luce delle dichiarazioni appena richiamate, non può ritenersi provato né che la somma di denaro contante sia stata effettivamente versata a favore di Controparte_1
, né la sua entità.
[...]
Motivo per il quale non può trovare accoglimento la domanda di restituzione formulata da parte attrice in opposizione.
2.4 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, tenuto conto di quanto in precedenza osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di parte convenuta opposta (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite”).
Tuttavia, si ritengono sussistenti i presupposti per una parziale compensazione ex art. 92, co. 2
c.p.c., che si stima equa nella misura di 1/4, dal momento che la domanda di restituzione proposta dall'opponente è stata rigettata.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento.
Anche il rimborso degli esborsi segue analoga parziale compensazione (in giurisprudenza cfr.
Cass. civ., Sez. VI, 12.12.2017, n. 29681).
9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 861/2022, emesso dal Tribunale di Brescia in favore di il 4.3.2022; Controparte_1
- rigetta la domanda di restituzione proposta da parte attrice in opposizione;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice in opposizione le spese di lite che, compensate nella misura di 1/4, liquida in complessivi €
5.712,00 per compensi, € 225,45 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%,
CPA e IVA come per legge.
Brescia, 3 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si omettono le conclusioni istruttorie (cfr. Cass. civ., Sez. II, 8.4.2013, n. 8505).