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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 13/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1925/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1925/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUZIO MATTEO SAVERIO (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA S. AGOSTINO, 9 23037 TIRANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAELLI CP_1 C.F._3
GIORDANA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE C.F._4
ITALIA, 69 23037 TIRANO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 24.01.1987 in Sondalo (SO) e contraevano CP_1 Parte_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Sondalo (SO), atto n. 1, p. II, s. A, anno 1987).
1.1 Dall'unione sono nate le figlie (07.06.1987) e (16.01.1993), ormai Per_1 Per_2
entrambe economicamente indipendenti.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 28.10.2024, e CP_1 Parte_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e domandavano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 29.10.2024.
3. All'udienza del 22.01.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
5. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il [...] e CP_1
nato a [...] il [...], uniti in matrimonio celebrato il Parte_1
24.01.1987 a Sondalo (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 1, p. II, s. A, anno 1987; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sondalo (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto con facoltà di fissare la dimora ove riterranno opportuno;
- la casa coniugale di Sondalo (SO), Località Grailè n. 27A viene rilasciata dal marito nella disponibilità della moglie, che ne è proprietaria;
- il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al suo Parte_1 CP_1
mantenimento, la somma mensile di € 370,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a decorrere dal mese di novembre 2024, con rinuncia da parte della sig.ra ad eventuali quote arretrate di tale assegno di mantenimento;
CP_1
- salvo quanto qui indicato, le parti dichiarano di avere già regolato ogni altro rapporto di natura economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 11/02/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1925/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUZIO MATTEO SAVERIO (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA S. AGOSTINO, 9 23037 TIRANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAELLI CP_1 C.F._3
GIORDANA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE C.F._4
ITALIA, 69 23037 TIRANO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 24.01.1987 in Sondalo (SO) e contraevano CP_1 Parte_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Sondalo (SO), atto n. 1, p. II, s. A, anno 1987).
1.1 Dall'unione sono nate le figlie (07.06.1987) e (16.01.1993), ormai Per_1 Per_2
entrambe economicamente indipendenti.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 28.10.2024, e CP_1 Parte_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e domandavano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 29.10.2024.
3. All'udienza del 22.01.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
5. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il [...] e CP_1
nato a [...] il [...], uniti in matrimonio celebrato il Parte_1
24.01.1987 a Sondalo (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 1, p. II, s. A, anno 1987; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sondalo (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto con facoltà di fissare la dimora ove riterranno opportuno;
- la casa coniugale di Sondalo (SO), Località Grailè n. 27A viene rilasciata dal marito nella disponibilità della moglie, che ne è proprietaria;
- il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al suo Parte_1 CP_1
mantenimento, la somma mensile di € 370,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a decorrere dal mese di novembre 2024, con rinuncia da parte della sig.ra ad eventuali quote arretrate di tale assegno di mantenimento;
CP_1
- salvo quanto qui indicato, le parti dichiarano di avere già regolato ogni altro rapporto di natura economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 11/02/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 3 di 3