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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale volontaria giurisdizione sotto il numero d'ordine
3821/2024 R.G. V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Pellicano Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Giacoma Sblendorio CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 10.07.2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 11.09.1996 in Giovinazzo (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Giovinazzo al n. 102, parte II, serie A, anno
1996; dalla loro unione nascevano, in Bari, i figli: il 15.10.1998 ed il 21.12.2005; Per_1 Per_2 rilevato che nel ricorso, ivi comprese le precisazioni di cui al verbale di udienza del 10.12.2024, sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti la prole e quelle inerenti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che all'udienza del 10.12.2024 le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso, ivi comprese le precisazioni di cui al verbale di udienza del 10.12.2024.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e nato Parte_1 CP_1
a Bari il 16.10.1968 che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 11.09.1996 in
Giovinazzo (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Giovinazzo al n. 102, parte II, serie A, anno 1996 alle condizioni indicate nel ricorso, ivi comprese le precisazioni di cui al verbale di udienza del 10.12.2024, nel procedimento iscritto al n. r.g. vg 2998/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 21.01.2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo